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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa Caterina Molfino - Presidente –
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli
Nord emessa il 9.10.2018 (n. rep. 5447/2018), iscritto al n. 5484/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Cardito (NA), alla via Pietro Donadio n. 136-138, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore dr. rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Raffaele Marzano (c.f. ) e Francesco Giordano (c.f. C.F._1
) C.F._2
- appellante-
E
l' (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Frattamaggiore, alla Via Lupoli, 27, costituitasi in persona del suo Direttore
Generale pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Giuseppe Alfano
(c.f. ) e Alfredo Esposito (c.f. ) C.F._3 C.F._4
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
N. 5484/2018 R.G. Farmacia San Biagio/ASL Napoli 2 Nord Pag. 1 di 18 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
1.1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 7.12.2017 la
[...]
(d'ora in poi per comodità la Farmacia) deduceva: Controparte_2
- di aver erogato per il periodo gennaio 2007 – dicembre 2013 prodotti medicinali agli assistiti del ell'ambito territoriale dell'Asl Na 2 Nord, in virtù di convenzioni Pt_2
approvate con D.P.R. n. 94 del 19.02.89 e D.P.R. n. 371 dello 08.07.1998;
- che a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 94/89 l'Ente Erogatore avrebbe dovuto provvedere all'effettivo pagamento dell'importo a saldo delle ricette spedite entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione;
- che la a mezzo di propria mandataria all'incasso, ossia Pt_1 Parte_3
aveva provveduto mensilmente ad inviare all'Asl apposite messe in mora per il
[...]
pagamento dei DCR presentati;
- che l'Asl aveva pagato sempre con ritardo gli importi dei medicinali erogati per il periodo sopra indicato, non rispettando il termine previsto dalla normativa regolamentare suddetta, nonostante nelle messe in more veniva specificato che dal ventiseiesimo giorno successivo alla data delle singole distinte sarebbero decorsi gli interessi per il ritardato pagamento;
- che per tale ritardo sarebbero dovuti alla farmacia gli interessi moratori al tasso di cui alla normativa ai sensi del d.lgs. n. 231/02;
- che, in ogni caso, qualora non si fosse ritenuta applicabile la normativa anzidetta sugli interessi commerciali, sarebbero spettati gli interessi moratori al tasso legale oltre al c.d. maggior danno ex art. 1224, comma 3 (da intendersi comma 2), c.c.;
- che tale maggior danno sarebbe stato pari agli interessi e oneri finanziari corrisposti dalla ricorrente alla e all'Ifitalia s.p.a., per il servizio di Parte_3
anticipazione su fattura da essa prestato in favore della ricorrente da gennaio 2007 al dicembre 2013;
- che, in via ulteriormente gradata, sarebbe spettata alla farmacia, sempre a titolo di maggior danno, la differenza negativa tra tasso di interesse legale e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno;
N. 5484/2018 R.G. c. Asl Napoli 2 Nord Pag. 2 di 18 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
- che, in via ulteriormente ed estremamente subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto determinare il ristoro spettante alla farmacia in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dell'attività imprenditoriale esercitata e della pronuncia delle SS.UU. della S.C. n. 19499/2008.
Ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertato il cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre
2013, e, quindi, l'inadempimento dell' condannare essa Controparte_3 CP_4
: a) in via principale, al pagamento in suo favore dell'importo pari a € 134.854,65
[...]
a titolo di interessi moratori cd. commerciali per effetto del ritardato pagamento del corrispettivo dei medicinali;
b) in via subordinata, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di € 119.108,69 di cui € 86.214,75 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia aveva dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL oltre agli interessi legali pari ad
€ 32.893,94; c) in via ulteriormente subordinata, al pagamento, quanto meno del risarcimento del danno commisurato agli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 32.893,94; d) in via estremamente gradata condannare
l'ASL al pagamento dell'importo che il Tribunale riterrà più equo, tenendo conto, comunque, dell'attività imprenditoriale esercitata dall'attrice e, in ogni caso, della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a un anno e il tasso legale di volta in volta vigente (cfr. sentenza SS.UU. Cass. n. 19499/2008);
e) condannare l a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i Parte_4
successivi interessi anatocistici o, quanto meno legali, e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al soddisfo 2) con vittoria di spese e compensi della procedura”.
La domanda, pertanto, aveva ad oggetto il pagamento dei cd. interessi moratori ex
D.lgs 231/02 ed in via subordinata il pagamento degli interessi legali di mora ex art. 1224 comma 1 c.c. in aggiunta al maggior danno ex art. 1224 comma 2 cc.; in via ulteriormente subordinata al pagamento dei soli interessi legali di mora ex art. 1224 comma 1 c.c. ed il tutto, previo accertamento dell'inadempimento dell'ASL.
A sostegno della pretesa creditoria depositava:
CP_ N. 5484/2018 R.G. c. 2 Pag. 3 di 18 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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- DCR anni 2007-2013;
- Convenzione operazioni con i farmacisti;
Parte_3
- date valuta pagamenti Controparte_5
- fatture e Ifitalia;
Parte_3
- messe in mora anni 2007-2013;
- perizia Dott. del 24/10/2017; Per_1
- schede calcolo degli interessi.
1.1.2. Si costituiva l'ASL in data 26.01.2018 che resisteva alle richieste della eccependo: Pt_1
- la prescrizione quinquennale di tutti i crediti vantati a titolo di interessi;
- l'inammissibilità della richiesta di interessi relativa alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 essendo già intervenuto un accordo transattivo;
- l'inapplicabilità della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2002;
- la mancata dimostrazione del danno.
Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
1.1.3. All'udienza del 22.02.2018 il Tribunale si riservava e con provvedimento dell'1.03.2018 conferiva incarico al CTU, dott. , al fine di verificare Persona_2
l'esatto rapporto di debito - credito esistente tra le parti e di ricalcolare i soli interessi moratori al tasso legale maturati esclusivamente dalle date di ricezione delle messe in mora ricevute dalla ASL dopo il 7.12.2012.
In data 21.06.2018 il CTU depositava la consulenza riconoscendo in favore della un credito per interessi legali pari a € 1.997,88 e all'esito dell'udienza del Pt_1
13.09.2018 il Giudice si riservava per la decisione.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente, , in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente Pt_1
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 4 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_5
somma complessiva di euro 1.997,88, a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento, come meglio specificato in motivazione, oltre interessi anatocistici, al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., da computarsi sulla sola somma di euro 222,07 della cifra innanzi indicata, dalla domanda giudiziale (7.12.2017) e sino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di maggior danno pur proposta da parte ricorrente;
3. compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di 2/3 (due terzi), condannando parte resistente, , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_4
favore di parte ricorrente, in persona Parte_6
del legale rappresentante p.t., del residuo 1/3 (un terzo) delle dette spese, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro 810,00 (ottocentodieci/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori costituiti della medesima parte ricorrente, Avv.ti Marzano Raffaele e Giordano Francesco, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..4. Pone le spese della espletata CTU a carico di parte ricorrente per 2/3 e diparte resistente per 1/3”.
Osservava, in particolare:
- che non erano invocabili nel rapporto gli interessi moratori di Parte_7
fonte comunitaria;
- riteneva non allegato e provato il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.;
- accertava in parte prescritte le somme richieste ex art. 1224 comma 1 c.c. quali interessi moratori al tasso legale;
- condannava l'ASL al pagamento del residuo pari a soli € 1.997,98, sulla scorta della perizia eseguita dal CTU.
1.2.1. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la con atto di citazione Pt_1
notificato il 7.11.2018, per i motivi che di seguito verranno analizzati, chiedendo di riformare parzialmente la suddetta ordinanza, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in riforma parziale dell'ordinanza resa in data 09/10/2018 dal Giudice
Ucci del Tribunale di Napoli Nord e previo accertamento del cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 5 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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2013, e, quindi, l'inadempimento dell' (già e , Controparte_4 CP_7 Pt_4 condannare l' , a) in via principale, al pagamento, a titolo di Controparte_4 risarcimento del danno ex art. 1224 comma 2 c.c., dell'importo complessivo di €
119.108,69 di cui € 86.214,75 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL oltre al risarcimento minimo del danno ex art. 1224 comma 1 c.c. pari agli interessi moratori al tasso legale per € 32.893,94; b) in via subordinata, al pagamento, quanto meno, del risarcimento del danno in misura minima e forfetaria commisurato agli interessi moratori al tasso legale sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 32.893,94; c) in via ulteriormente subordinata, condannare essa
[...]
al risarcimento del danno in quella misura ritenuta equa ex art. 1226 c.c. o Pt_4
determinata a mezzo CTU contabile che si chiede disporsi;
d) condannare in ogni caso
l' a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi Parte_4
anatocistici o, quanto meno legali, e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
e) condannare in ogni caso l' , in persona del Controparte_4
legale rapp.tep.t. al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
f) Porre le spese di CTU, sia di primo grado che quella eventualmente disposta in appello, a carico esclusivo dell'ASL NA 2 Nord;
g) in via estremamente subordinata, in caso di conferma dell'ordinanza appellata riformare la stessa quanto meno nella parte in cui parametra la condanna alle spese legali al valore del decisum e non del disputatum, condannando l' al pagamento delle Parte_4 spese di lite nella misura ridotta già ad un terzo di € 2.676,00 oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori distrattari”.
1.2.2. Si costituiva l'ASL con comparsa di costituzione depositata in data
14.02.2019, evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.2.3. All'udienza del 19.02.2019 il Collegio rinviava la causa all'udienza del
15.12.2020 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7.07.2021 i procuratori dell'ASL depositavano istanza di interruzione del giudizio per cessazione del proprio incarico con l'Amministrazione sanitaria.
N. 5484/2018 R.G. c. Asl Napoli 2 Nord Pag. 6 di 18 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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All'udienza del 7.2.2023 la Corte dichiarava l'interruzione del processo, riassunto tempestivamente il 10.2.2023 dall'appellante e con successivo provvedimento del
14.2.2023 veniva fissata udienza al 4.7.2023 onerando la a notificare ricorso Pt_1 con pedissequo decreto entro l'1.4.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.3.2023 si costituiva l'ASL
a mezzo di nuovi procuratori.
All'esito dell'udienza del 28.1.2025, le parti costituite non modificavano le richieste conclusive da loro rispettivamente formulate e la Corte introitava il processo in decisione concedendo termini ordinari ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata dalla sola appellante non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Col primo motivo d'appello rubricato “Violazione degli artt. 1224, 2697, 2727 nonché dell'art. 2729 c.c.”, la censura l'ordinanza laddove il Giudice di prime Pt_1
cure non le ha riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 comma III c.c., nonostante la sussistenza di presunzioni semplici, rappresentate dai costi e dagli interessi sostenuti per l'accesso al credito in relazione alle DCR pagate in ritardo e così come risultava dalla copiosa documentazione prodotta e che il magistrato non avrebbe valutato.
Più precisamente, la sussistenza delle presunzioni semplici sarebbe stata provata dal fatto che: 1) la farmacia è un'attività commerciale, nonostante la stessa agisca in regime di concessione statale di un pubblico servizio;
2) la mora dell'Asl è stata sistematica con un costante accumulo di mensilità arretrate;
3) la necessità, da parte della farmacia, di ricorrere al servizio di anticipo dell'importo delle singole DCR di
Parte_3
La difesa della sostiene che l'accesso al credito sia stato necessitato dalla Pt_1
mora continua e costante del debitore e che gli interessi e costi bancari sostenuti dall'appellante sono stati addebitati proprio nel periodo della mora e così facendo avrebbe dato prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'ASL e la necessità di far ricorso al credito esterno.
N. 5484/2018 R.G. c. 2 Nord Pag. 7 di 18 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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In ogni caso, ritiene che il danno possa essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. con una somma parametrata all'importo dei costi bancari ed interessi passivi addebitati alla farmacia nel periodo 2007-2013.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto non provato il maggior danno previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1224 c.c. all'esito di un iter logico giuridico che si può così riepilogare:
- il maggior danno ha natura risarcitoria e può essere riconosciuto solo se venga accertata la colpevolezza dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria ed il nesso causale tra questo ed il danno patrimoniale lamentato;
sul creditore che chieda il riconoscimento di un importo pari agli interessi passivi praticati dalla banca incombe l'onere di aver fatto ricorso al credito per effetto dell'omesso adempimento;
- l'accesso al credito in sé non integra il presupposto sufficiente a fondare la richiesta del maggior danno, occorrendo piuttosto la dimostrazione che l'accesso al credito, con il sostenimento dei relativi costi finanziari, sia stato necessitato proprio dalla mora del debitore;
-l'accesso al credito per un imprenditore commerciale, infatti, non costituisce sempre e necessariamente un mezzo anomalo di copertura dei costi, cui far fronte in momenti di crisi di liquidità, potendo costituire, di contro, anche un ordinario modus operandi finanziario;
-nella specie la non ha in alcun modo dedotto e provato in quali termini, Pt_1
da un lato, il ricorso a mezzi di finanziamento alternativi sia stato determinato dai ritardati pagamenti ricevuti dall'Asl, e, dall'altro, ciò si sia rivelato svantaggioso per la propria situazione economica-finanziaria (anche in considerazione del fatto che gran parte delle operazioni di finanziamento sono costituite da anticipazioni su fatture, che, a fronte della sopportazione di determinati oneri, hanno comunque permesso alla farmacia di ottenere l'immediata disponibilità di liquidità ordinariamente investibile nella propria attività
d'impresa o in altro modo;
pertanto, sarebbe stato ancor più cogente l'onere probatorio gravante sulla ricorrente teso alla dimostrazione dei termini in cui la detta immediata
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__________________________________________________________________________________________________________ liquidità ottenuta in controprestazione di tali esborsi finanziari non sia stata in grado di ricoprire il costo del finanziamento);
-nemmeno può trovare accoglimento la richiesta di riconoscere gli interessi anatocistici tenuto conto che le somme riconosciute in favore della a titolo di Pt_1
interessi moratori sono state tutte relativi ad interessi accumulatisi per periodi temporali inferiori ai sei mesi nel rispetto dell'articolo 1283 c.c. (in una sola occasione gli stessi hanno ecceduto il detto limite temporale, per cui, sulla somma di euro 10.195,75, sono maturati interessi moratori per euro 222,07 e solo in relazione a tale ultima cifra, sono stati riconosciuti gli interessi anatocistici a far data dal deposito del ricorso 7.12.2017.
La motivazione non può che essere condivisa stante il deficit deduttivo e probatorio con particolare riferimento alla prova dei limiti in cui l'immediata liquidità ricevuta non sia stata in grado di coprire i costi del finanziamento.
L'eventuale documentazione contabile avrebbe potuto chiarire le modalità di accesso ai mezzi di finanziamento della gli eventuali investimenti ordinari con Pt_1
i relativi ricavi e la riconducibilità in termini eziologici del ricorso al finanziamento della all'adempimento tardivo della Asl. Parte_3
Occorre inoltre tener conto di quanto affermato dalla giurisprudenza delle SS.UU. della S.C. in tema di maggior danno secondo cui: “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o
l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi” (Cass. SS.UU. n. 19499/2008).
N. 5484/2018 R.G. c. 2 Nord Pag. 9 di 18 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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Analogamente, con una pronuncia più recente, la S.C. ha affermato che: “nel ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, ma non alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia. Tuttavia, la deduzione da parte del creditore di un diverso e maggiore criterio di redditività del denaro, qualora non accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego afferenti la qualità soggettiva del creditore o l'attività da esso svolta, implica l'allegazione, in via subordinata, della domanda di maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 6684/2018).
Pertanto, sulla scorta di quanto appena esposto si desume che il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c. può essere riconosciuto in via presuntiva in tutti i casi in cui il creditore deduca che il saggio di rendimento dei titoli di Stato sia superiore al tasso degli interessi legali nel periodo di mora considerato e ne alleghi la sua quantificazione.
Nel caso di specie, tale ipotesi di maggior danno non può essere riconosciuta perché la non ha allegato – neanche in primo grado - tale circostanza, né ha fornito la Pt_1 prova documentale riguardo all' an (sussistenza della predetta differenza di rendimento)
e al quantum debeatur (ammontare del valore della differenza).
2.2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 2946
c.c.” l'ordinanza viene censurata nella parte in cui il Tribunale, ritenendo applicabili al rapporto i soli interessi di mora al tasso legale, ha ridotto le somme richieste a soli €
1.997,98 in applicazione del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla ricezione delle messe in mora in atti invece di quello decennale ex art. 2946 c.c..
Parte appellante ritiene che nella fattispecie di cui all'art. 1224 coma 1 cc., gli interessi moratori al tasso legale non vengono considerati in quanto tali, ma rappresentano una posta del danno richiesto o meglio una quantificazione forfettaria minima del danno derivante dal tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, spettante al creditore a prescindere dalla prova dell'effettivo danno subito.
N. 5484/2018 R.G. c. 2 Nord Pag. 10 di 18 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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Il termine di prescrizione sarebbe decennale ex art. 2946 c.c. in quanto non si applica la prescrizione relativa agli interessi, ma quella relativa alla natura dell'azione esercitata, che è un'azione di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale atteso che la fonte dei rapporti tra le parti è contrattuale.
Pertanto, il termine di prescrizione non sarebbe spirato per le DCR pagate in ritardo dall'anno 2007 al 2013, per cui andrebbero riconteggiati gli interessi moratori al tasso legale estendendo il calcolo anche a quelle mensilità per cui la relativa messa in mora sia stata inviata all'Asl nel periodo precedente il 7.12.2012, originariamente escluso dalla
CTU per decisione del magistrato di prime cure.
Il motivo è fondato e va accolto.
Deve osservarsi che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. sent. n.
26161/2006).
In relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle Asl la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo, in capo alle prime, di consegna delle ricette (art. 9 d.p.r. 94/1989) e l'obbligo, in capo alle seconde, di rimborso del saldo devono sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto.
Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere e nulla dovrebbe essere rimborsato.
Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale (Cass. ord. n. 30546/2017).
N. 5484/2018 R.G. c. Asl Napoli 2 Nord Pag. 11 di 18 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità (Cass. sent. n. 22276/2016 secondo cui la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962; conf. Cass. sent. n. 23746/2007).
Orbene, nella specie l'obbligazione per gli interessi ha la medesima natura dell'obbligazione principale, per cui il relativo diritto si prescrive nell'ordinario termine decennale previsto per l'obbligazione principale.
2.3. Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione dell'art. 1335 c.c.” l'appellante ritiene che il Giudice abbia errato nella liquidazione degli interessi moratori al tasso legale e ciò perché il CTU non ha ritenuto quali validi atti di costituzione in mora anche quelle richieste di pagamento inoltrate a mezzo del servizio postale e prive di avviso di ricevimento o con avviso illeggibile. Il CTU avrebbe dovuto tener conto anche di quelle lettere di messa in mora, prive della data di ricezione o con data illeggibile, e, per tale effetto, avrebbe dovuto calcolare gli interessi moratori anche sugli importi di cui alle DCR richieste con tali missive.
Il motivo è infondato.
Le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione hanno natura “quérable”, sicché il ritardo nell'adempimento non determina automaticamente gli effetti della mora, ma occorre la costituzione in mora mediante intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219 c.c.
A parere di questa Corte non può attribuirsi alcuna efficacia di costituzione in mora a quelle intimazioni di cui non era stata prodotta in atti – o risultava illeggibile – la copia dell'avviso di ricevimento attestante l'effettiva ricezione da parte dell'Asl. In assenza di certezza del giorno in cui è avvenuta la ricezione della costituzione in mora, è il dies a
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 12 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ quo della mora a non poter essere identificato, sicché non può individuarsi neanche quale sia il periodo di mora in relazione al quale determinare l'ammontare degli interessi. Né può ritenersi applicabile il criterio presuntivo “del tempo intercorso dalla spedizione alla ricezione per le messe in mora complete di avviso di ricevimento, pari in media dal 15° giorno successivo alla spedizione delle singole diffide”, perché arbitrario ed incerto sull'individuazione del momento effettivo della ricezione dell'intimazione. Poiché la costituzione in mora è atto recettizio, è indispensabile che il creditore fornisca la prova documentale del momento preciso nel quale l'atto è entrato legalmente nella sfera di conoscenza del destinatario.
Orbene, alla appellante spettano ulteriori interessi legali, su tutte le somme Pt_1
richieste con le raccomandate indicate, secondo la tabella che segue.
Il dies ad quem può, invece, essere individuato in quello risultante dalle stampe parametriche degli incassi prodotte dalla ricorrente, non contestate dalla Asl, con la precisazione che ove sono indicate due o più date come dies ad quem, ciò è dovuto al fatto che l'importo complessivo è stato corrisposto in più tranches e gli interessi sono stati calcolati sulla seconda data di pagamento indicata dalle suddette stampe secondo la tabella che segue.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, si deve riconoscere che gli interessi spettanti alla per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate devono essere Pt_1 computati al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I,
08.08.2007, n. 18308).
Numero Distinta Importo Dies a quo Dies ad quem Interessi costituzione in dovuti mora
545 pag.002 11/ 2008 € 46.911,01 20.1.2009 12.8.2009
€ 26,99 27.1.2009
546 pag.002 12/ 2008 € 12.744,02 16.2.2009 12.8.2009 10,47
26.2.2009
41 pag.004 1/2010 € 68.313,26 5.8.2010
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 13 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
25.10.2010
50 pag.004 3/2010 € 50.321,34 30.9.2010
28.2.2011
57 pag.004 4/2010 € 46.697,39 9.2.2011
16.3.2011
61 pag.004 5/2010 €47.502,70 18.2.2011
71 pag.003 7/2010 € 52.158,87 12.4.2011
19.5.2011
75 pag.003 8/2010 € 38.590,80 21.6.2011
29.9.2011
85 pag.0004 9/2010 € 35.658,26 21.7.2011
29.9.2011
95 pag.0004 10/2010 € 38.140,77 31.5.2012
17.8.2012
99 pag.0004 11/2010 € 41.799,10 17.8.2012
11.9.2012
108 pag.0004 12/2010 € 13.972,74 11.4.2012
2.7.2012
113 pag.0004 01/2011 € 66.117,97 19.8.2011
15.9.2011
126 pag.0004 02/2011 € 40.767,28 14.9.2011
21.9.2011
130 pag.0004 03/2011 € 48.021,23 16.5.2011 3.11.2011 337,46
N. 5484/2018 R.G. c. 2 Nord Pag. 14 di 18 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
141 pag.0004 05/2011 € 45.444,40 13.7.2011 20.12.2011 298,81
147 pag.0003 06/2011 € 47.534,77 11.8.2011 27.1.2012 365,30
151 pag.0003 07/2011 € 31.491,33 14.9.2011 6.2.2012 219,58
158 pag.0003 08/2011 € 33.021,00 14.10.2011 5.3.2012 252,86
169 pag.0003 9/2011 € 39.202,13 14.11.2011 5.4.2012 333,49
182 pag.0003 10/2011 € 44.315,69 19.12.2011 10.5.2012 419,48
188 pag.0003 11/2011 € 40.666,34 17.1.2012 31.5.2012 376,02
195 pag.0004 12/2011 € 21.191,30 22.02.2012 2.7.2012 190,14
200 pag.0004 1/2012 € 68.541,65 16.3.2012 7.8.2012 676,03
211 2/2012 € 38.326,00 13.4.2012 4.9.2012 378,01
220 3/2012 € 42.362,01 15.5.2012 2.10.2012 406,21
227 pag.0003 4/2012 € 34.338,83 1.06.2012 5.11.2012 369,26
233 pag.0004 5/12 € 40536,69 11.7.2012 5.12.2012 408,14
243 pag.0005 6/2012 € 36.328,52 13.8.2012 5.12.2012 10,27
258 pag.0005 8/2012 € 31573,73 17.10.2012 18.2.2013 268,13
309 pag.0001 8/2012 € 1597,04 18.2.2013
267 9/2012 € 40.776,09 19.11.2012 14.3.2013 321,18
TOTALE 5.998,60
Alle costituzioni in mora n. 41, 44, 50, 57, 61, 71, 75, 85, 95, 99, 108, 113, 126, 309 non
è associata alcuna stampa che riporti timbro e data di ricezione della raccomandata, di conseguenza non è stato possibile calcolare gli interessi relativi a quegli importi, mentre per le costituzioni in mora n. 130, 132, 141, 147, 151, 158, 169,182,188,195, 200, 211,
220, 227, 233, 243, 258267 si è tenuto conto della data indicata sull'avviso di ricezione della raccomandata.
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(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
L'Asl va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della dell'ulteriore Pt_1
(rispetto a quello riconosciuto in primo grado) importo di € 5998,61 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento al saggio legale ex art. 1224 c.c..
Non vanno riconosciuti gli interessi anatocistici, al saggio legale ex art. 1284 c.c. in quanto non sono maturati interessi per un arco temporale superiore ai 6 mesi.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello “Violazione dell'art. 4 comma 2 DM 55-
2014” – l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza nel capo relativo alla condanna alle spese di lite, compensate per due terzi e poste per il restante terzo a carico dell'ASL soccombente;
nello statuirne l'importo, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel fissare il valore della controversia in base al decisum e non, come avrebbe dovuto fare, al valore del disputatum.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va innanzi tutto evidenziato che l'accoglimento parziale dell'appello ed il conseguente riconoscimento di un importo a titolo di interessi moratori maggiore di quello riconosciuto dal primo giudice comportano giocoforza una nuova regolamentazione delle spese di lite, sulla base, tra l'altro, di un diverso scaglione di riferimento.
Va poi rilevato che secondo il dettato normativo di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo del D.M. 55/2014, nei giudizi civili per il pagamento di somme di danaro la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata;
la citata norma si riferisce, infatti, all'ipotesi (ricorrente nella specie) di accoglimento, anche parziale, della domanda (Cass. ord. n. 15857/2019).
Per tale motivo la giurisprudenza citata dall'appellante non attiene al caso in esame in quanto si riferisce alle diverse ipotesi in cui, ai fini della liquidazione delle spese di lite occorre fare riferimento al disputatum, ovvero quando l'impugnazione venga svolta solo per ottenere una somma maggiore di quella riconosciuta in primo grado o una liquidazione più favorevole delle spese di lite.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello e il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella liquidata in primo grado (ma comunque inferiore a quella richiesta in via principale) l'ASL va condannata al pagamento delle spese di lite in favore
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 16 di 18 Parte_1 CP_3 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ della che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio– alla Pt_1
stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55 (come modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147) e tenuto conto del valore del decisum (scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €) nei seguenti importi:
giudizio di primo grado fase di studio € 500,00
fase introduttiva € 400,00
fase istruttoria € 900,00
fase decisoria € 950,00
giudizio di secondo grado fase di studio € 1.100,00;
fase introduttiva € 900,00;
fase istruttoria € 1.700,00;
fase decisoria € 1.900,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.10.2018 (rep.5447/2018), proposto dalla con citazione notificata alla Parte_1 [...]
il 7.11.2018: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo di € 5.998,61 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento, in favore della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , per il primo grado in € 2.750,00 per compenso professionale ed € 412,50 per
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 17 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ spese generali di rappresentanza e difesa, per il giudizio di appello in € 5.600,00 per compenso professionale ed € 412,50 per spese generali di rappresentanza e difesa , oltre agli eventuali ulteriori accessori, con attribuzione agli avvocati Raffaele Marzano e
Francesco Giordano, dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Napoli
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 18 di 18 Parte_1 Controparte_4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
44 pag.004 2/2010 € 44.844,93 29.9.2010
132 pag.0004 04/2011 € 52.608,13 21.6.2011 21.11.2011 330,78
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa Caterina Molfino - Presidente –
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli
Nord emessa il 9.10.2018 (n. rep. 5447/2018), iscritto al n. 5484/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Cardito (NA), alla via Pietro Donadio n. 136-138, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore dr. rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Raffaele Marzano (c.f. ) e Francesco Giordano (c.f. C.F._1
) C.F._2
- appellante-
E
l' (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Frattamaggiore, alla Via Lupoli, 27, costituitasi in persona del suo Direttore
Generale pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Giuseppe Alfano
(c.f. ) e Alfredo Esposito (c.f. ) C.F._3 C.F._4
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
N. 5484/2018 R.G. Farmacia San Biagio/ASL Napoli 2 Nord Pag. 1 di 18 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
1.1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 7.12.2017 la
[...]
(d'ora in poi per comodità la Farmacia) deduceva: Controparte_2
- di aver erogato per il periodo gennaio 2007 – dicembre 2013 prodotti medicinali agli assistiti del ell'ambito territoriale dell'Asl Na 2 Nord, in virtù di convenzioni Pt_2
approvate con D.P.R. n. 94 del 19.02.89 e D.P.R. n. 371 dello 08.07.1998;
- che a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 94/89 l'Ente Erogatore avrebbe dovuto provvedere all'effettivo pagamento dell'importo a saldo delle ricette spedite entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione;
- che la a mezzo di propria mandataria all'incasso, ossia Pt_1 Parte_3
aveva provveduto mensilmente ad inviare all'Asl apposite messe in mora per il
[...]
pagamento dei DCR presentati;
- che l'Asl aveva pagato sempre con ritardo gli importi dei medicinali erogati per il periodo sopra indicato, non rispettando il termine previsto dalla normativa regolamentare suddetta, nonostante nelle messe in more veniva specificato che dal ventiseiesimo giorno successivo alla data delle singole distinte sarebbero decorsi gli interessi per il ritardato pagamento;
- che per tale ritardo sarebbero dovuti alla farmacia gli interessi moratori al tasso di cui alla normativa ai sensi del d.lgs. n. 231/02;
- che, in ogni caso, qualora non si fosse ritenuta applicabile la normativa anzidetta sugli interessi commerciali, sarebbero spettati gli interessi moratori al tasso legale oltre al c.d. maggior danno ex art. 1224, comma 3 (da intendersi comma 2), c.c.;
- che tale maggior danno sarebbe stato pari agli interessi e oneri finanziari corrisposti dalla ricorrente alla e all'Ifitalia s.p.a., per il servizio di Parte_3
anticipazione su fattura da essa prestato in favore della ricorrente da gennaio 2007 al dicembre 2013;
- che, in via ulteriormente gradata, sarebbe spettata alla farmacia, sempre a titolo di maggior danno, la differenza negativa tra tasso di interesse legale e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno;
N. 5484/2018 R.G. c. Asl Napoli 2 Nord Pag. 2 di 18 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
- che, in via ulteriormente ed estremamente subordinata, il Tribunale avrebbe dovuto determinare il ristoro spettante alla farmacia in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dell'attività imprenditoriale esercitata e della pronuncia delle SS.UU. della S.C. n. 19499/2008.
Ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertato il cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre
2013, e, quindi, l'inadempimento dell' condannare essa Controparte_3 CP_4
: a) in via principale, al pagamento in suo favore dell'importo pari a € 134.854,65
[...]
a titolo di interessi moratori cd. commerciali per effetto del ritardato pagamento del corrispettivo dei medicinali;
b) in via subordinata, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di € 119.108,69 di cui € 86.214,75 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia aveva dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL oltre agli interessi legali pari ad
€ 32.893,94; c) in via ulteriormente subordinata, al pagamento, quanto meno del risarcimento del danno commisurato agli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 32.893,94; d) in via estremamente gradata condannare
l'ASL al pagamento dell'importo che il Tribunale riterrà più equo, tenendo conto, comunque, dell'attività imprenditoriale esercitata dall'attrice e, in ogni caso, della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a un anno e il tasso legale di volta in volta vigente (cfr. sentenza SS.UU. Cass. n. 19499/2008);
e) condannare l a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i Parte_4
successivi interessi anatocistici o, quanto meno legali, e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al soddisfo 2) con vittoria di spese e compensi della procedura”.
La domanda, pertanto, aveva ad oggetto il pagamento dei cd. interessi moratori ex
D.lgs 231/02 ed in via subordinata il pagamento degli interessi legali di mora ex art. 1224 comma 1 c.c. in aggiunta al maggior danno ex art. 1224 comma 2 cc.; in via ulteriormente subordinata al pagamento dei soli interessi legali di mora ex art. 1224 comma 1 c.c. ed il tutto, previo accertamento dell'inadempimento dell'ASL.
A sostegno della pretesa creditoria depositava:
CP_ N. 5484/2018 R.G. c. 2 Pag. 3 di 18 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
- DCR anni 2007-2013;
- Convenzione operazioni con i farmacisti;
Parte_3
- date valuta pagamenti Controparte_5
- fatture e Ifitalia;
Parte_3
- messe in mora anni 2007-2013;
- perizia Dott. del 24/10/2017; Per_1
- schede calcolo degli interessi.
1.1.2. Si costituiva l'ASL in data 26.01.2018 che resisteva alle richieste della eccependo: Pt_1
- la prescrizione quinquennale di tutti i crediti vantati a titolo di interessi;
- l'inammissibilità della richiesta di interessi relativa alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 essendo già intervenuto un accordo transattivo;
- l'inapplicabilità della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2002;
- la mancata dimostrazione del danno.
Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
1.1.3. All'udienza del 22.02.2018 il Tribunale si riservava e con provvedimento dell'1.03.2018 conferiva incarico al CTU, dott. , al fine di verificare Persona_2
l'esatto rapporto di debito - credito esistente tra le parti e di ricalcolare i soli interessi moratori al tasso legale maturati esclusivamente dalle date di ricezione delle messe in mora ricevute dalla ASL dopo il 7.12.2012.
In data 21.06.2018 il CTU depositava la consulenza riconoscendo in favore della un credito per interessi legali pari a € 1.997,88 e all'esito dell'udienza del Pt_1
13.09.2018 il Giudice si riservava per la decisione.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente, , in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente Pt_1
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 4 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_5
somma complessiva di euro 1.997,88, a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento, come meglio specificato in motivazione, oltre interessi anatocistici, al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., da computarsi sulla sola somma di euro 222,07 della cifra innanzi indicata, dalla domanda giudiziale (7.12.2017) e sino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di maggior danno pur proposta da parte ricorrente;
3. compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di 2/3 (due terzi), condannando parte resistente, , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_4
favore di parte ricorrente, in persona Parte_6
del legale rappresentante p.t., del residuo 1/3 (un terzo) delle dette spese, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro 810,00 (ottocentodieci/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori costituiti della medesima parte ricorrente, Avv.ti Marzano Raffaele e Giordano Francesco, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..4. Pone le spese della espletata CTU a carico di parte ricorrente per 2/3 e diparte resistente per 1/3”.
Osservava, in particolare:
- che non erano invocabili nel rapporto gli interessi moratori di Parte_7
fonte comunitaria;
- riteneva non allegato e provato il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.;
- accertava in parte prescritte le somme richieste ex art. 1224 comma 1 c.c. quali interessi moratori al tasso legale;
- condannava l'ASL al pagamento del residuo pari a soli € 1.997,98, sulla scorta della perizia eseguita dal CTU.
1.2.1. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la con atto di citazione Pt_1
notificato il 7.11.2018, per i motivi che di seguito verranno analizzati, chiedendo di riformare parzialmente la suddetta ordinanza, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in riforma parziale dell'ordinanza resa in data 09/10/2018 dal Giudice
Ucci del Tribunale di Napoli Nord e previo accertamento del cronico ritardo nel rimborso delle somme di cui alle D.C.R. dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 5 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________
2013, e, quindi, l'inadempimento dell' (già e , Controparte_4 CP_7 Pt_4 condannare l' , a) in via principale, al pagamento, a titolo di Controparte_4 risarcimento del danno ex art. 1224 comma 2 c.c., dell'importo complessivo di €
119.108,69 di cui € 86.214,75 pari agli interessi passivi e costi bancari che la farmacia ha dovuto sostenere per procurarsi il credito nel periodo di ritardo dei pagamenti da parte dell'ASL oltre al risarcimento minimo del danno ex art. 1224 comma 1 c.c. pari agli interessi moratori al tasso legale per € 32.893,94; b) in via subordinata, al pagamento, quanto meno, del risarcimento del danno in misura minima e forfetaria commisurato agli interessi moratori al tasso legale sulle somme tardivamente corrisposte nella misura di € 32.893,94; c) in via ulteriormente subordinata, condannare essa
[...]
al risarcimento del danno in quella misura ritenuta equa ex art. 1226 c.c. o Pt_4
determinata a mezzo CTU contabile che si chiede disporsi;
d) condannare in ogni caso
l' a corrispondere sulle somme riconosciute dovute i successivi interessi Parte_4
anatocistici o, quanto meno legali, e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
e) condannare in ogni caso l' , in persona del Controparte_4
legale rapp.tep.t. al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
f) Porre le spese di CTU, sia di primo grado che quella eventualmente disposta in appello, a carico esclusivo dell'ASL NA 2 Nord;
g) in via estremamente subordinata, in caso di conferma dell'ordinanza appellata riformare la stessa quanto meno nella parte in cui parametra la condanna alle spese legali al valore del decisum e non del disputatum, condannando l' al pagamento delle Parte_4 spese di lite nella misura ridotta già ad un terzo di € 2.676,00 oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori distrattari”.
1.2.2. Si costituiva l'ASL con comparsa di costituzione depositata in data
14.02.2019, evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.2.3. All'udienza del 19.02.2019 il Collegio rinviava la causa all'udienza del
15.12.2020 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7.07.2021 i procuratori dell'ASL depositavano istanza di interruzione del giudizio per cessazione del proprio incarico con l'Amministrazione sanitaria.
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(già Prima sezione civile bis)
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All'udienza del 7.2.2023 la Corte dichiarava l'interruzione del processo, riassunto tempestivamente il 10.2.2023 dall'appellante e con successivo provvedimento del
14.2.2023 veniva fissata udienza al 4.7.2023 onerando la a notificare ricorso Pt_1 con pedissequo decreto entro l'1.4.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.3.2023 si costituiva l'ASL
a mezzo di nuovi procuratori.
All'esito dell'udienza del 28.1.2025, le parti costituite non modificavano le richieste conclusive da loro rispettivamente formulate e la Corte introitava il processo in decisione concedendo termini ordinari ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata dalla sola appellante non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Col primo motivo d'appello rubricato “Violazione degli artt. 1224, 2697, 2727 nonché dell'art. 2729 c.c.”, la censura l'ordinanza laddove il Giudice di prime Pt_1
cure non le ha riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 comma III c.c., nonostante la sussistenza di presunzioni semplici, rappresentate dai costi e dagli interessi sostenuti per l'accesso al credito in relazione alle DCR pagate in ritardo e così come risultava dalla copiosa documentazione prodotta e che il magistrato non avrebbe valutato.
Più precisamente, la sussistenza delle presunzioni semplici sarebbe stata provata dal fatto che: 1) la farmacia è un'attività commerciale, nonostante la stessa agisca in regime di concessione statale di un pubblico servizio;
2) la mora dell'Asl è stata sistematica con un costante accumulo di mensilità arretrate;
3) la necessità, da parte della farmacia, di ricorrere al servizio di anticipo dell'importo delle singole DCR di
Parte_3
La difesa della sostiene che l'accesso al credito sia stato necessitato dalla Pt_1
mora continua e costante del debitore e che gli interessi e costi bancari sostenuti dall'appellante sono stati addebitati proprio nel periodo della mora e così facendo avrebbe dato prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'ASL e la necessità di far ricorso al credito esterno.
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(già Prima sezione civile bis)
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In ogni caso, ritiene che il danno possa essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. con una somma parametrata all'importo dei costi bancari ed interessi passivi addebitati alla farmacia nel periodo 2007-2013.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto non provato il maggior danno previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1224 c.c. all'esito di un iter logico giuridico che si può così riepilogare:
- il maggior danno ha natura risarcitoria e può essere riconosciuto solo se venga accertata la colpevolezza dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria ed il nesso causale tra questo ed il danno patrimoniale lamentato;
sul creditore che chieda il riconoscimento di un importo pari agli interessi passivi praticati dalla banca incombe l'onere di aver fatto ricorso al credito per effetto dell'omesso adempimento;
- l'accesso al credito in sé non integra il presupposto sufficiente a fondare la richiesta del maggior danno, occorrendo piuttosto la dimostrazione che l'accesso al credito, con il sostenimento dei relativi costi finanziari, sia stato necessitato proprio dalla mora del debitore;
-l'accesso al credito per un imprenditore commerciale, infatti, non costituisce sempre e necessariamente un mezzo anomalo di copertura dei costi, cui far fronte in momenti di crisi di liquidità, potendo costituire, di contro, anche un ordinario modus operandi finanziario;
-nella specie la non ha in alcun modo dedotto e provato in quali termini, Pt_1
da un lato, il ricorso a mezzi di finanziamento alternativi sia stato determinato dai ritardati pagamenti ricevuti dall'Asl, e, dall'altro, ciò si sia rivelato svantaggioso per la propria situazione economica-finanziaria (anche in considerazione del fatto che gran parte delle operazioni di finanziamento sono costituite da anticipazioni su fatture, che, a fronte della sopportazione di determinati oneri, hanno comunque permesso alla farmacia di ottenere l'immediata disponibilità di liquidità ordinariamente investibile nella propria attività
d'impresa o in altro modo;
pertanto, sarebbe stato ancor più cogente l'onere probatorio gravante sulla ricorrente teso alla dimostrazione dei termini in cui la detta immediata
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(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ liquidità ottenuta in controprestazione di tali esborsi finanziari non sia stata in grado di ricoprire il costo del finanziamento);
-nemmeno può trovare accoglimento la richiesta di riconoscere gli interessi anatocistici tenuto conto che le somme riconosciute in favore della a titolo di Pt_1
interessi moratori sono state tutte relativi ad interessi accumulatisi per periodi temporali inferiori ai sei mesi nel rispetto dell'articolo 1283 c.c. (in una sola occasione gli stessi hanno ecceduto il detto limite temporale, per cui, sulla somma di euro 10.195,75, sono maturati interessi moratori per euro 222,07 e solo in relazione a tale ultima cifra, sono stati riconosciuti gli interessi anatocistici a far data dal deposito del ricorso 7.12.2017.
La motivazione non può che essere condivisa stante il deficit deduttivo e probatorio con particolare riferimento alla prova dei limiti in cui l'immediata liquidità ricevuta non sia stata in grado di coprire i costi del finanziamento.
L'eventuale documentazione contabile avrebbe potuto chiarire le modalità di accesso ai mezzi di finanziamento della gli eventuali investimenti ordinari con Pt_1
i relativi ricavi e la riconducibilità in termini eziologici del ricorso al finanziamento della all'adempimento tardivo della Asl. Parte_3
Occorre inoltre tener conto di quanto affermato dalla giurisprudenza delle SS.UU. della S.C. in tema di maggior danno secondo cui: “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o
l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi” (Cass. SS.UU. n. 19499/2008).
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Analogamente, con una pronuncia più recente, la S.C. ha affermato che: “nel ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, ma non alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia. Tuttavia, la deduzione da parte del creditore di un diverso e maggiore criterio di redditività del denaro, qualora non accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego afferenti la qualità soggettiva del creditore o l'attività da esso svolta, implica l'allegazione, in via subordinata, della domanda di maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 6684/2018).
Pertanto, sulla scorta di quanto appena esposto si desume che il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II comma c.c. può essere riconosciuto in via presuntiva in tutti i casi in cui il creditore deduca che il saggio di rendimento dei titoli di Stato sia superiore al tasso degli interessi legali nel periodo di mora considerato e ne alleghi la sua quantificazione.
Nel caso di specie, tale ipotesi di maggior danno non può essere riconosciuta perché la non ha allegato – neanche in primo grado - tale circostanza, né ha fornito la Pt_1 prova documentale riguardo all' an (sussistenza della predetta differenza di rendimento)
e al quantum debeatur (ammontare del valore della differenza).
2.2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 2946
c.c.” l'ordinanza viene censurata nella parte in cui il Tribunale, ritenendo applicabili al rapporto i soli interessi di mora al tasso legale, ha ridotto le somme richieste a soli €
1.997,98 in applicazione del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla ricezione delle messe in mora in atti invece di quello decennale ex art. 2946 c.c..
Parte appellante ritiene che nella fattispecie di cui all'art. 1224 coma 1 cc., gli interessi moratori al tasso legale non vengono considerati in quanto tali, ma rappresentano una posta del danno richiesto o meglio una quantificazione forfettaria minima del danno derivante dal tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, spettante al creditore a prescindere dalla prova dell'effettivo danno subito.
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(già Prima sezione civile bis)
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Il termine di prescrizione sarebbe decennale ex art. 2946 c.c. in quanto non si applica la prescrizione relativa agli interessi, ma quella relativa alla natura dell'azione esercitata, che è un'azione di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale atteso che la fonte dei rapporti tra le parti è contrattuale.
Pertanto, il termine di prescrizione non sarebbe spirato per le DCR pagate in ritardo dall'anno 2007 al 2013, per cui andrebbero riconteggiati gli interessi moratori al tasso legale estendendo il calcolo anche a quelle mensilità per cui la relativa messa in mora sia stata inviata all'Asl nel periodo precedente il 7.12.2012, originariamente escluso dalla
CTU per decisione del magistrato di prime cure.
Il motivo è fondato e va accolto.
Deve osservarsi che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. sent. n.
26161/2006).
In relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle Asl la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo, in capo alle prime, di consegna delle ricette (art. 9 d.p.r. 94/1989) e l'obbligo, in capo alle seconde, di rimborso del saldo devono sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto.
Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere e nulla dovrebbe essere rimborsato.
Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale (Cass. ord. n. 30546/2017).
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La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità (Cass. sent. n. 22276/2016 secondo cui la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962; conf. Cass. sent. n. 23746/2007).
Orbene, nella specie l'obbligazione per gli interessi ha la medesima natura dell'obbligazione principale, per cui il relativo diritto si prescrive nell'ordinario termine decennale previsto per l'obbligazione principale.
2.3. Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione dell'art. 1335 c.c.” l'appellante ritiene che il Giudice abbia errato nella liquidazione degli interessi moratori al tasso legale e ciò perché il CTU non ha ritenuto quali validi atti di costituzione in mora anche quelle richieste di pagamento inoltrate a mezzo del servizio postale e prive di avviso di ricevimento o con avviso illeggibile. Il CTU avrebbe dovuto tener conto anche di quelle lettere di messa in mora, prive della data di ricezione o con data illeggibile, e, per tale effetto, avrebbe dovuto calcolare gli interessi moratori anche sugli importi di cui alle DCR richieste con tali missive.
Il motivo è infondato.
Le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione hanno natura “quérable”, sicché il ritardo nell'adempimento non determina automaticamente gli effetti della mora, ma occorre la costituzione in mora mediante intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219 c.c.
A parere di questa Corte non può attribuirsi alcuna efficacia di costituzione in mora a quelle intimazioni di cui non era stata prodotta in atti – o risultava illeggibile – la copia dell'avviso di ricevimento attestante l'effettiva ricezione da parte dell'Asl. In assenza di certezza del giorno in cui è avvenuta la ricezione della costituzione in mora, è il dies a
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__________________________________________________________________________________________________________ quo della mora a non poter essere identificato, sicché non può individuarsi neanche quale sia il periodo di mora in relazione al quale determinare l'ammontare degli interessi. Né può ritenersi applicabile il criterio presuntivo “del tempo intercorso dalla spedizione alla ricezione per le messe in mora complete di avviso di ricevimento, pari in media dal 15° giorno successivo alla spedizione delle singole diffide”, perché arbitrario ed incerto sull'individuazione del momento effettivo della ricezione dell'intimazione. Poiché la costituzione in mora è atto recettizio, è indispensabile che il creditore fornisca la prova documentale del momento preciso nel quale l'atto è entrato legalmente nella sfera di conoscenza del destinatario.
Orbene, alla appellante spettano ulteriori interessi legali, su tutte le somme Pt_1
richieste con le raccomandate indicate, secondo la tabella che segue.
Il dies ad quem può, invece, essere individuato in quello risultante dalle stampe parametriche degli incassi prodotte dalla ricorrente, non contestate dalla Asl, con la precisazione che ove sono indicate due o più date come dies ad quem, ciò è dovuto al fatto che l'importo complessivo è stato corrisposto in più tranches e gli interessi sono stati calcolati sulla seconda data di pagamento indicata dalle suddette stampe secondo la tabella che segue.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, si deve riconoscere che gli interessi spettanti alla per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate devono essere Pt_1 computati al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I,
08.08.2007, n. 18308).
Numero Distinta Importo Dies a quo Dies ad quem Interessi costituzione in dovuti mora
545 pag.002 11/ 2008 € 46.911,01 20.1.2009 12.8.2009
€ 26,99 27.1.2009
546 pag.002 12/ 2008 € 12.744,02 16.2.2009 12.8.2009 10,47
26.2.2009
41 pag.004 1/2010 € 68.313,26 5.8.2010
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 13 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
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25.10.2010
50 pag.004 3/2010 € 50.321,34 30.9.2010
28.2.2011
57 pag.004 4/2010 € 46.697,39 9.2.2011
16.3.2011
61 pag.004 5/2010 €47.502,70 18.2.2011
71 pag.003 7/2010 € 52.158,87 12.4.2011
19.5.2011
75 pag.003 8/2010 € 38.590,80 21.6.2011
29.9.2011
85 pag.0004 9/2010 € 35.658,26 21.7.2011
29.9.2011
95 pag.0004 10/2010 € 38.140,77 31.5.2012
17.8.2012
99 pag.0004 11/2010 € 41.799,10 17.8.2012
11.9.2012
108 pag.0004 12/2010 € 13.972,74 11.4.2012
2.7.2012
113 pag.0004 01/2011 € 66.117,97 19.8.2011
15.9.2011
126 pag.0004 02/2011 € 40.767,28 14.9.2011
21.9.2011
130 pag.0004 03/2011 € 48.021,23 16.5.2011 3.11.2011 337,46
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141 pag.0004 05/2011 € 45.444,40 13.7.2011 20.12.2011 298,81
147 pag.0003 06/2011 € 47.534,77 11.8.2011 27.1.2012 365,30
151 pag.0003 07/2011 € 31.491,33 14.9.2011 6.2.2012 219,58
158 pag.0003 08/2011 € 33.021,00 14.10.2011 5.3.2012 252,86
169 pag.0003 9/2011 € 39.202,13 14.11.2011 5.4.2012 333,49
182 pag.0003 10/2011 € 44.315,69 19.12.2011 10.5.2012 419,48
188 pag.0003 11/2011 € 40.666,34 17.1.2012 31.5.2012 376,02
195 pag.0004 12/2011 € 21.191,30 22.02.2012 2.7.2012 190,14
200 pag.0004 1/2012 € 68.541,65 16.3.2012 7.8.2012 676,03
211 2/2012 € 38.326,00 13.4.2012 4.9.2012 378,01
220 3/2012 € 42.362,01 15.5.2012 2.10.2012 406,21
227 pag.0003 4/2012 € 34.338,83 1.06.2012 5.11.2012 369,26
233 pag.0004 5/12 € 40536,69 11.7.2012 5.12.2012 408,14
243 pag.0005 6/2012 € 36.328,52 13.8.2012 5.12.2012 10,27
258 pag.0005 8/2012 € 31573,73 17.10.2012 18.2.2013 268,13
309 pag.0001 8/2012 € 1597,04 18.2.2013
267 9/2012 € 40.776,09 19.11.2012 14.3.2013 321,18
TOTALE 5.998,60
Alle costituzioni in mora n. 41, 44, 50, 57, 61, 71, 75, 85, 95, 99, 108, 113, 126, 309 non
è associata alcuna stampa che riporti timbro e data di ricezione della raccomandata, di conseguenza non è stato possibile calcolare gli interessi relativi a quegli importi, mentre per le costituzioni in mora n. 130, 132, 141, 147, 151, 158, 169,182,188,195, 200, 211,
220, 227, 233, 243, 258267 si è tenuto conto della data indicata sull'avviso di ricezione della raccomandata.
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L'Asl va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della dell'ulteriore Pt_1
(rispetto a quello riconosciuto in primo grado) importo di € 5998,61 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento al saggio legale ex art. 1224 c.c..
Non vanno riconosciuti gli interessi anatocistici, al saggio legale ex art. 1284 c.c. in quanto non sono maturati interessi per un arco temporale superiore ai 6 mesi.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello “Violazione dell'art. 4 comma 2 DM 55-
2014” – l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza nel capo relativo alla condanna alle spese di lite, compensate per due terzi e poste per il restante terzo a carico dell'ASL soccombente;
nello statuirne l'importo, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel fissare il valore della controversia in base al decisum e non, come avrebbe dovuto fare, al valore del disputatum.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va innanzi tutto evidenziato che l'accoglimento parziale dell'appello ed il conseguente riconoscimento di un importo a titolo di interessi moratori maggiore di quello riconosciuto dal primo giudice comportano giocoforza una nuova regolamentazione delle spese di lite, sulla base, tra l'altro, di un diverso scaglione di riferimento.
Va poi rilevato che secondo il dettato normativo di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo del D.M. 55/2014, nei giudizi civili per il pagamento di somme di danaro la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata;
la citata norma si riferisce, infatti, all'ipotesi (ricorrente nella specie) di accoglimento, anche parziale, della domanda (Cass. ord. n. 15857/2019).
Per tale motivo la giurisprudenza citata dall'appellante non attiene al caso in esame in quanto si riferisce alle diverse ipotesi in cui, ai fini della liquidazione delle spese di lite occorre fare riferimento al disputatum, ovvero quando l'impugnazione venga svolta solo per ottenere una somma maggiore di quella riconosciuta in primo grado o una liquidazione più favorevole delle spese di lite.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello e il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella liquidata in primo grado (ma comunque inferiore a quella richiesta in via principale) l'ASL va condannata al pagamento delle spese di lite in favore
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(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ della che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio– alla Pt_1
stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55 (come modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147) e tenuto conto del valore del decisum (scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €) nei seguenti importi:
giudizio di primo grado fase di studio € 500,00
fase introduttiva € 400,00
fase istruttoria € 900,00
fase decisoria € 950,00
giudizio di secondo grado fase di studio € 1.100,00;
fase introduttiva € 900,00;
fase istruttoria € 1.700,00;
fase decisoria € 1.900,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.10.2018 (rep.5447/2018), proposto dalla con citazione notificata alla Parte_1 [...]
il 7.11.2018: Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo di € 5.998,61 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento, in favore della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , per il primo grado in € 2.750,00 per compenso professionale ed € 412,50 per
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 17 di 18 Parte_1 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ spese generali di rappresentanza e difesa, per il giudizio di appello in € 5.600,00 per compenso professionale ed € 412,50 per spese generali di rappresentanza e difesa , oltre agli eventuali ulteriori accessori, con attribuzione agli avvocati Raffaele Marzano e
Francesco Giordano, dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Napoli
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
N. 5484/2018 R.G. c. Pag. 18 di 18 Parte_1 Controparte_4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
44 pag.004 2/2010 € 44.844,93 29.9.2010
132 pag.0004 04/2011 € 52.608,13 21.6.2011 21.11.2011 330,78