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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 14611/2023 promosso da:
(C.F. : ), con il patrocinio dell'avv. Debora RT_1 P.IVA_1
Macello ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 resistente-contumace
e
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
resistente-contumace
****
Conclusioni della ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda formulata e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione;
nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza Assicurativa
n. 0040412123 ai sensi dell'art.
2.3. delle Condizioni di Polizza ed il diritto in capo di alla restituzione della somma di Euro 21.600,00 o alla RT_1 ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e per
l'effetto : condannare la sig.ra ed il sig. , in solido tra Controparte_1 CP_2 di loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 21.600,00 o altra ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In via subordinata :condannare la sig.ra ed il sig. , in Controparte_1 CP_2 solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 21.600,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.”
1 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.12.2023, e ritualmente notificato (unitamente al relativo decreto), (di seguito, breviter, RT_1 RT anche solo conveniva in giudizio e per sentirli Controparte_1 CP_2 condannare, in solido, al pagamento della somma di € 21.600,00 oltre interessi di legge.
A sostegno della domanda la società ricorrente assumeva che Il giorno 11/06/2020
l'autovettura Honda FR-V targata CY542NA, di proprietà della Sig.ra _1 RT
, assicurata con e condotta dal Sig. era andata a collidere
[...] CP_2 contro un fabbricato sito al civico 16 di via Botta, in Firenze, dove era collocato lo
Studio Odontoiatrico associato Cortellini & Stampers. A seguito dell'urto rimanevano danneggiati, inter alia, il muro del fabbricato ed alcuni macchinari di lavoro presenti nel suddetto locale.
Dai rilievi eseguiti dagli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro (id est la
Polizia Municipale del Comune di Firenze) emergeva che il predetto conducente si era messo alla guida del veicolo senza la prescritta abilitazione, da qui la conseguente contestazione della violazione di cui all'art. 116 comma 15 (guida senza patente) a cui seguiva il fermo amministrativo del mezzo con ritiro della carta di circolazione
(come prescritto dal successivo comma 17).
A seguito del sinistro la società ricorrente, rilevata la responsabilità del conducente, come sopra accertata, provvedeva ad erogare al suddetto studio odontoiatrico la complessiva somma di € 21.600,00, a ristoro dei danni subiti.
Nelle condizioni del contratto assicurativo r.c.a (recante n. 0040412123, concluso dalla quale proprietaria del suddetto veicolo), segnatamente all'art. Controparte_1
2.3. rubricato “Esclusioni e rivalsa (Quello che non assicuriamo)”, era previsto il diritto di rivalsa della società contraente, per le eventuali somme pagate a terzi, in caso di guida del veicolo senza patente (“La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali. Salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive “RVB - Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia base” e “RVE - Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa” se richiamate, l'assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa: a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente perché la patente non è mai stata conseguita o è stata ritirata o è scaduta. Nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio della stessa (avendo superato l'esame teorico
2 e pratico) la Società rinuncia al diritto di rivalsa se la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro. Inoltre la Società rinuncia alla rivalsa anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;)”.
In applicazione della suddetta clausola seguiva, quindi, la richiesta di rimborso di cui all'odierno giudizio.
La causa, chiamata alla prima udienza del 22 aprile 2024, proseguiva nella contumacia dei resistenti, formalizzata con ordinanza del 25.04.24; in quella sede, rilevata, peraltro, la riconducibilità della domanda alla materia dei contratti assicurativi, e la conseguente assoggettabilità alla mediazione obbligatoria ex art. 5
d.lgs. n. 28/10, veniva disposto il rinvio alla udienza del 13 settembre 2024, per consentire l'assolvimento della condizione di procedibilità in parola.
Alla suddetta udienza, rilevato l'esito negativo della mediazione, la causa veniva rinviata alla udienza cartolare del 07 febbraio 2025 ed ivi trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 144 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) prevede la inopponibilità nei confronti del danneggiato di eccezioni di matrice contrattuale, oltre che di clausole che prevedano contributi risarcitori da parte dell'assicurato ( “Per
l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”).
Tuttavia, il legislatore, accanto al suddetto sistema di tutela rafforzata del danneggiato, ha previsto, come noto, la c.d. rivalsa, ovvero un meccanismo di recupero delle somme erogate in presenza di una clausola di delimitazione del rischio
(sempre l'art. 144, al secondo comma, prevede, infatti, che “L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”).
Sostanzialmente l'operatività della rivalsa, di matrice legislativa, è subordinata alla presenza di una clausola di esclusione della copertura assicurativa (che è onere della società assicuratrice provare – cfr. da ultimo Cass. n. 4756/24 laddove precisa che
“L'assicuratore della r.c.a che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma secondo, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso
3 concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo”) ovvero di una pattuizione che facoltizzi l'impresa contraente - in presenza di determinate circostanze, specificamente indicate nel contratto - a rifiutare il pagamento dell'indennizzo.
Nelle condizioni di cui al rapporto negoziale in disamina, come sopra visto, è stato RT espressamente previsto il diritto di rivalsa della per le eventuali somme pagate a terzi, in caso di guida del veicolo senza patente (difatti, all'art.
2.3. rubricato
“Esclusioni e rivalsa” viene stabilito che “La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali. Salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive
“RVB - Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia base” e “RVE - Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa” se richiamate, l'assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa: a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente perché la patente non è mai stata conseguita o è stata ritirata o è scaduta. Nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio della stessa (avendo superato l'esame teorico e pratico) la Società rinuncia al diritto di rivalsa se la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro. Inoltre la Società rinuncia alla rivalsa anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;)”.
Il presupposto fattuale di cui sopra risulta provato – con efficacia probatoria fidefacente - dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro (così come trasfusi nel relativo verbale redatto, in data 13.06.2020, dagli agenti della Polizia Municipale di Firenze, di cui in atti) laddove viene contestata, inter alia, e per quel che qui interessa, la violazione della guida senza la corrispondente abilitazione, di cui all'art. 116, comma 15, del Codice della Strada,
(d.lgs. n. 285/92), (dove si legge che : “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro
a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”.).
Ciò detto, e passando al versante passivo della rivalsa, l'art. 144, 2^ comma, del
Codice delle Assicurazioni, individua nell'”assicurato” il destinatario del rimborso,
4 ovvero il soggetto che è titolare dell'interesse esposto al rischio ai sensi dell'art. 1904
c.c.
Secondo l'orientamento maggioritario, così come espresso dai giudici di legittimità, nel novero degli assicurati rientrano i soggetti indicati dall'art. 2054 c.c., tra cui, oltre il proprietario, anche il conducente del veicolo, ove alla guida non prohibente domino, ovvero in assenza di una volontà contraria da parte del proprietario (in tal senso, ex multis, Cass. 6862/20 laddove viene precisato che “l'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all' art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza»).
Per le suddette motivazioni – e non ravvisandosi elementi da cui poter desumere un contegno ostativo da parte del proprietario del veicolo, nei termini come sopra descritti – la domanda risulta, pertanto, legittimamente proposta anche nei confronti del conducente del mezzo.
Quanto alle spese di lite le stesse, poste a carico dei soccombenti, vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi ex D.M. 55/14, quanto alla fase di studio ed a quella introduttiva, e secondo i minimi per la fase istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa;
va esclusa, dal computo, la fase decisoria tenuto conto dell'assenza di una attività defensionale specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna e , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di , della somma di € 21.600,00 RT_1 oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite che RT_2 liquida in € 2.536,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Si comunichi.
Firenze, 23.04.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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