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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 251/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olgantonietta Ciminati, con studio in Perugia, Via Campo di Marte 2/L,
in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'omonimo titolare con sede a Corciano, Via De Boni n. 2, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Tosti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre, n. 74, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellato= pagina 1 di 8 e
(c.f.: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici, 14 è domiciliato;
-Appellato=
e
(p. iva: Controparte_3
) in persona del curatore p.t.; P.IVA_3
=Appellata contumace=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 08.01.2025;
Per parte appellata (Avvocatura Distrettuale delle Stato): come da comparsa di costituzione e risposta;
Per parte appellata ( : come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta;
Per parte appellata : contumace. Controparte_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 23.02.2023 denominato “Ricorso per revoca ordinanza del 18.02.2023
di assegnazione somme comunicata in data 20.02.2023 procedimento esecutivo n.
2017/2014 rg.” - domandava al Tribunale di Perugia la revoca Parte_1
dell'ordinanza di assegnazione somme del 18.02.2023, emessa nel procedimento pagina 2 di 8 esecutivo mobiliare presso terzi, R.g. e. n. 2014/2017, con cui il Giudice dell'esecuzione revocava il sequestro liberatorio e ordinava al terzo pignorato ( ) il Controparte_2
versamento delle somme accantonate in favore dei creditori.
A fondamento del ricorso esponeva che le somme erano state accantonate dal terzo
(Questura di Perugia) in forza di un pignoramento dichiarato inefficace con sentenza conclusiva del giudizio di opposizione e che, pertanto, dovevano essere restituite in suo favore stante l'inesistenza del diritto del creditore di procedere in executivis, la conseguente caducazione degli atti esecutivi già compiuti e l'impossibilità di compierne ulteriori, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva la revoca dell'ordinanza del 18.02.2023 e l'assegnazione in suo favore delle somme accantonate dal terzo.
Il ricorso veniva rubricato al R.g. n. 1005/2023 del Tribunale di Perugia.
Con decreto del 01.03.2023 il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di
Perugia - ritenuto il ricorso “qualificabile unicamente come ex art. 669 terdecies c.p.c”
fissava la comparizione delle parti dinanzi al LE (giudice relatore nominato) per l'udienza del 14.04.2023.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità del ricorso – in quanto Controparte_2
rivolto avverso un'ordinanza (revoca del sequestro liberatorio) non avente natura cautelare e, comunque, l'infondatezza del merito, chiedendone l'integrale rigetto.
Con comparsa del 06.04.2023 si costituiva, altresì, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso avversario ovvero la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con condanna ricorrente ai sensi degli art. 96 e 88 c.p.c..
All'udienza del 14.04.2023 il LE riservava la decisione.
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 602/2024, pubblicata il 12.13.2024, dichiarava inammissibile il reclamo con riferimento alla richiesta di assegnazione somme;
pagina 3 di 8 inammissibile e comunque infondato con riferimento alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 18.02.2023, condannando il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.
Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Perugia n. 602/2024 ha interposto appello
per l'unico seguente motivo: Parte_1
1) “Omessa applicazione della normativa di legge e contestuale violazione dell'art. 491
c.p.c.”
Sostiene l'appellante che le somme accantonate dal terzo (Questura di Perugia)
nell'ambito della procedura esecutiva n. 1762/2009 r.g.es., in forza del pignoramento dichiarato inefficace con la sentenza n. 1301/2014 conclusiva del giudizio di merito dell'opposizione, non possano essere assegnate ai creditori, ma solo essere consegnate al debitore indebitamente esecutato in mancanza di valida notifica dell'atto di pignoramento.
Infatti le somme accantonate per una specifica esecuzione debbono riguardare solo quell'esecuzione e non possono essere oggetto di nessun'altra procedura esecutiva, né
possono essere oggetto di pignoramento.
Nella fattispecie l'accantonamento di 1/5 dello stipendio percepito dall'appellante è stato disposto in forza del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 1762/2009 r.g.e.i.,
quindi la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione n. 1301/2024,
avendo dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, comporta la caducazione degli atti esecutivi già compiuti e l'impossibilità di compierne ulteriori,
con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione.
Dunque - ad avviso di parte appellante – le parti dichiarate assegnatarie nell'ordinanza del 18.02.2023 sarebbero prive di titolo valido da opporre alla procedura che ha determinato l'accantonamento delle somme sottoposte a sequestro.
pagina 4 di 8 La sentenza impugnata è dunque errata nella parte in cui il primo giudice ha considerato il terzo pignorato - che non doveva e non poteva essere parte del giudizio – parte costituita, infatti il terzo pignorato non doveva comparire né resistere in giudizio, né
tantomeno presentare contestazioni non riguardanti il terzo stesso.
In conformità delle deduzioni svolte, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata e l'assegnazione in suo favore delle somme accantonate dalla questura di Perugia nella procedura 1762/2009 r.g.e.m. oggetto di sequestro conservativo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 28.08.2024 si è costituito il eccependo Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Si è altresì costituito che ha parimenti eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Rigettata dalla Corte l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della ordinanza impugnata, il Consigliere Istruttore, ravvisati gli estremi per procedere a norma dell'art. 348 bis c.p.c., ha fissato l'udienza di discussione della causa dinanzi al
LE ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
All'udienza del 21.05.2025 la decisione è stata riservata al LE a norma dell'art. 350 bis c.p.c..
****
La Corte, in primo luogo, rileva la mancata costituzione della Curatela Fallimentare
della pur regolarmente citata, e ne dichiara la contumacia. Controparte_3
Per motivi di priorità logica, va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello pagina 5 di 8 sollevata dal e da in quanto Controparte_2 Controparte_1
proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo qualificato dal Tribunale ex art. 669 terdecies c.p.c. e, quindi, non impugnabile, giusto il disposto normativo di cui allo stesso art. 669 terdecies, quinto comma, c.p.c.
L'eccezione è fondata.
Rileva la Corte che, secondo costante e consolidata giurisprudenza da cui non si ha motivo di discostarsi, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno,
a prescindere, cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti
(in termini vedi Cass. 16646/21; Cass. n. 9868/2021).
Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza, nel caso in esame parte appellante con il ricorso ha chiesto al Tribunale, e non al Giudice Istruttore che ha emesso il provvedimento, la revoca dell'ordinanza con cui quest'ultimo ha revocato il sequestro liberatorio e ordinato al terzo pignorato, , di provvedere Controparte_2
al versamento delle somme accantonate in favore dei creditori (cfr. Doc. 1 fascicolo di primo grado).
Il Presidente di Sezione ha ritenuto qualificabile l'azione unicamente come reclamo ex art. 669 c.p.c. e, in tal senso, ha fissato l'udienza avanti al LE.
Il Tribunale di Perugia, in composizione Collegiale, si è poi pronunciato sul proposto reclamo con l'ordinanza qui appellata, confermando in primis la predetta qualificazione dell'azione (“Va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Perugia, e non al Giudice istruttore (Dott.ssa Lavanga), la revoca dell'ordinanza di
revoca del sequestro, e Pertanto il Presidente di sezione non ha potuto che qualificare il
ricorso quale reclamo al LE ex art. 669 terdecies c.p.c.” – cfr. pag. 4 della pagina 6 di 8 pronuncia impugnata), così considerando la domanda come Reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c.
Orbene, avendo la stessa ordinanza oggi gravata definitivamente qualificato l'azione come Reclamo al LE, ne deriva la non impugnabilità dell'ordinanza che definisce il reclamo, visto l'inequivocabile disposto dell'art. 669 terdecies, V° comma c.p.c ed in applicazione del principio dell'apparenza del provvedimento emesso dal giudice a quo,
principio su cui è consolidata la giurisprudenza di legittimità (su tutte vedi Cass. Sez.
Unite, 09.05.2011, n. 10073).
Da ciò consegue che l'appello in disamina deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , di Parte_1 Controparte_2 [...]
e della Controparte_1 Controparte_3
in persona del curatore pro tempore, contrariis reiectis, così
[...]
provvede:
- Visto l'art. 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata (cron. n. 604/2024 – reper. n. 768/2024 emessa dal Tribunale di
Perugia il 12.03.2024);
- condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, e che liquida in Controparte_2 Controparte_1
€.4.496,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
come per legge;
- nulla a provvedere sulle spese quanto all'appellata Controparte_5
pagina 7 di 8 rimasta contumace;
Controparte_3
- Visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 3 giugno 2025
IL PRESIDENTE Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 251/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olgantonietta Ciminati, con studio in Perugia, Via Campo di Marte 2/L,
in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'omonimo titolare con sede a Corciano, Via De Boni n. 2, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Tosti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre, n. 74, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellato= pagina 1 di 8 e
(c.f.: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici, 14 è domiciliato;
-Appellato=
e
(p. iva: Controparte_3
) in persona del curatore p.t.; P.IVA_3
=Appellata contumace=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 08.01.2025;
Per parte appellata (Avvocatura Distrettuale delle Stato): come da comparsa di costituzione e risposta;
Per parte appellata ( : come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta;
Per parte appellata : contumace. Controparte_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 23.02.2023 denominato “Ricorso per revoca ordinanza del 18.02.2023
di assegnazione somme comunicata in data 20.02.2023 procedimento esecutivo n.
2017/2014 rg.” - domandava al Tribunale di Perugia la revoca Parte_1
dell'ordinanza di assegnazione somme del 18.02.2023, emessa nel procedimento pagina 2 di 8 esecutivo mobiliare presso terzi, R.g. e. n. 2014/2017, con cui il Giudice dell'esecuzione revocava il sequestro liberatorio e ordinava al terzo pignorato ( ) il Controparte_2
versamento delle somme accantonate in favore dei creditori.
A fondamento del ricorso esponeva che le somme erano state accantonate dal terzo
(Questura di Perugia) in forza di un pignoramento dichiarato inefficace con sentenza conclusiva del giudizio di opposizione e che, pertanto, dovevano essere restituite in suo favore stante l'inesistenza del diritto del creditore di procedere in executivis, la conseguente caducazione degli atti esecutivi già compiuti e l'impossibilità di compierne ulteriori, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva la revoca dell'ordinanza del 18.02.2023 e l'assegnazione in suo favore delle somme accantonate dal terzo.
Il ricorso veniva rubricato al R.g. n. 1005/2023 del Tribunale di Perugia.
Con decreto del 01.03.2023 il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di
Perugia - ritenuto il ricorso “qualificabile unicamente come ex art. 669 terdecies c.p.c”
fissava la comparizione delle parti dinanzi al LE (giudice relatore nominato) per l'udienza del 14.04.2023.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità del ricorso – in quanto Controparte_2
rivolto avverso un'ordinanza (revoca del sequestro liberatorio) non avente natura cautelare e, comunque, l'infondatezza del merito, chiedendone l'integrale rigetto.
Con comparsa del 06.04.2023 si costituiva, altresì, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso avversario ovvero la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con condanna ricorrente ai sensi degli art. 96 e 88 c.p.c..
All'udienza del 14.04.2023 il LE riservava la decisione.
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 602/2024, pubblicata il 12.13.2024, dichiarava inammissibile il reclamo con riferimento alla richiesta di assegnazione somme;
pagina 3 di 8 inammissibile e comunque infondato con riferimento alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 18.02.2023, condannando il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.
Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Perugia n. 602/2024 ha interposto appello
per l'unico seguente motivo: Parte_1
1) “Omessa applicazione della normativa di legge e contestuale violazione dell'art. 491
c.p.c.”
Sostiene l'appellante che le somme accantonate dal terzo (Questura di Perugia)
nell'ambito della procedura esecutiva n. 1762/2009 r.g.es., in forza del pignoramento dichiarato inefficace con la sentenza n. 1301/2014 conclusiva del giudizio di merito dell'opposizione, non possano essere assegnate ai creditori, ma solo essere consegnate al debitore indebitamente esecutato in mancanza di valida notifica dell'atto di pignoramento.
Infatti le somme accantonate per una specifica esecuzione debbono riguardare solo quell'esecuzione e non possono essere oggetto di nessun'altra procedura esecutiva, né
possono essere oggetto di pignoramento.
Nella fattispecie l'accantonamento di 1/5 dello stipendio percepito dall'appellante è stato disposto in forza del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 1762/2009 r.g.e.i.,
quindi la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione n. 1301/2024,
avendo dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, comporta la caducazione degli atti esecutivi già compiuti e l'impossibilità di compierne ulteriori,
con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione.
Dunque - ad avviso di parte appellante – le parti dichiarate assegnatarie nell'ordinanza del 18.02.2023 sarebbero prive di titolo valido da opporre alla procedura che ha determinato l'accantonamento delle somme sottoposte a sequestro.
pagina 4 di 8 La sentenza impugnata è dunque errata nella parte in cui il primo giudice ha considerato il terzo pignorato - che non doveva e non poteva essere parte del giudizio – parte costituita, infatti il terzo pignorato non doveva comparire né resistere in giudizio, né
tantomeno presentare contestazioni non riguardanti il terzo stesso.
In conformità delle deduzioni svolte, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata e l'assegnazione in suo favore delle somme accantonate dalla questura di Perugia nella procedura 1762/2009 r.g.e.m. oggetto di sequestro conservativo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 28.08.2024 si è costituito il eccependo Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito chiedendone l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Si è altresì costituito che ha parimenti eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Rigettata dalla Corte l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della ordinanza impugnata, il Consigliere Istruttore, ravvisati gli estremi per procedere a norma dell'art. 348 bis c.p.c., ha fissato l'udienza di discussione della causa dinanzi al
LE ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
All'udienza del 21.05.2025 la decisione è stata riservata al LE a norma dell'art. 350 bis c.p.c..
****
La Corte, in primo luogo, rileva la mancata costituzione della Curatela Fallimentare
della pur regolarmente citata, e ne dichiara la contumacia. Controparte_3
Per motivi di priorità logica, va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello pagina 5 di 8 sollevata dal e da in quanto Controparte_2 Controparte_1
proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo qualificato dal Tribunale ex art. 669 terdecies c.p.c. e, quindi, non impugnabile, giusto il disposto normativo di cui allo stesso art. 669 terdecies, quinto comma, c.p.c.
L'eccezione è fondata.
Rileva la Corte che, secondo costante e consolidata giurisprudenza da cui non si ha motivo di discostarsi, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno,
a prescindere, cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti
(in termini vedi Cass. 16646/21; Cass. n. 9868/2021).
Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza, nel caso in esame parte appellante con il ricorso ha chiesto al Tribunale, e non al Giudice Istruttore che ha emesso il provvedimento, la revoca dell'ordinanza con cui quest'ultimo ha revocato il sequestro liberatorio e ordinato al terzo pignorato, , di provvedere Controparte_2
al versamento delle somme accantonate in favore dei creditori (cfr. Doc. 1 fascicolo di primo grado).
Il Presidente di Sezione ha ritenuto qualificabile l'azione unicamente come reclamo ex art. 669 c.p.c. e, in tal senso, ha fissato l'udienza avanti al LE.
Il Tribunale di Perugia, in composizione Collegiale, si è poi pronunciato sul proposto reclamo con l'ordinanza qui appellata, confermando in primis la predetta qualificazione dell'azione (“Va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Perugia, e non al Giudice istruttore (Dott.ssa Lavanga), la revoca dell'ordinanza di
revoca del sequestro, e Pertanto il Presidente di sezione non ha potuto che qualificare il
ricorso quale reclamo al LE ex art. 669 terdecies c.p.c.” – cfr. pag. 4 della pagina 6 di 8 pronuncia impugnata), così considerando la domanda come Reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c.
Orbene, avendo la stessa ordinanza oggi gravata definitivamente qualificato l'azione come Reclamo al LE, ne deriva la non impugnabilità dell'ordinanza che definisce il reclamo, visto l'inequivocabile disposto dell'art. 669 terdecies, V° comma c.p.c ed in applicazione del principio dell'apparenza del provvedimento emesso dal giudice a quo,
principio su cui è consolidata la giurisprudenza di legittimità (su tutte vedi Cass. Sez.
Unite, 09.05.2011, n. 10073).
Da ciò consegue che l'appello in disamina deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , di Parte_1 Controparte_2 [...]
e della Controparte_1 Controparte_3
in persona del curatore pro tempore, contrariis reiectis, così
[...]
provvede:
- Visto l'art. 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata (cron. n. 604/2024 – reper. n. 768/2024 emessa dal Tribunale di
Perugia il 12.03.2024);
- condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, e che liquida in Controparte_2 Controparte_1
€.4.496,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
come per legge;
- nulla a provvedere sulle spese quanto all'appellata Controparte_5
pagina 7 di 8 rimasta contumace;
Controparte_3
- Visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 3 giugno 2025
IL PRESIDENTE Relatore
(dott. Simone Salcerini)
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