Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 456 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FALVO CLAUDIO c/o il cui studio in Mirto Crosia, alla Via Stazione, 4, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1
Avv.ti GILDA AVENA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto presso la Sede Provinciale dell'Istituto in
Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento di Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU (che non ha accertato in capo alla stessa il presupposto di natura sanitaria concernente la pensione ex L. 118/71) rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta tale provvidenza;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
1
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha CP_ depositato note scritte insistendo per il rinnovo della CTU;
l' non ha inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente con la CP_ conseguenza che ogni lagnanza dell' al riguardo risulta destituita di fondamento.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 26.11.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 27.12.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC tenuto conto delle festività del 25 e 26 dicembre).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 27.01.2025 (lunedì).
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente
Commissione Medica è stata espletata in data 05.12.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo risulta essere stato iscritto il 11.01.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 133/24 RG, chiedeva riconoscersi il beneficio della pensione ex L. 118/71 in suo favore rilevando come il ctu della pregressa fase processuale dott.ssa avrebbe sottostimato le patologie tutte affliggenti la stessa Persona_1 applicando, in alcuni casi, codici tabellari non consoni e/o, in altri, errati per i problemi di natura cardiologica, psichici e per quelli a carico dell'apparato locomotore rilevando che la risposta alle osservazioni fornite non risultavano affatto soddisfacenti.
A tal proposito va rilevato come l'art. 445 bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio ivi previsto dispone che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 Nel caso di specie risultano esplicitati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Controparte_2
Parte ricorrente, però, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella pregressa fase processuale senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario suscettibili di consigliare il rinnovo delle operazioni peritali. In buona sostanza l'istante si duole dell'assegnazione di codici e/o di percentuali non adeguate relativamente ad alcune delle patologie da cui è affetta, così come diagnosticate dal CTU lamentandone una valutazione del tutto riduttiva.
Ad avviso di questo Giudice le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione da assumere nella presente sede processuale, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche ed errate dal punto di vista scientifico, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Mette conto evidenziare al riguardo come nel ricorso non risulta segnalata l'omessa valutazione delle certificazioni mediche versate in atti e la parte si limita ad assegnare alle patologie accertate dei valori percentuali maggiori rispetto a quelli riconosciuti, ma senza evidenziare, con costrutto logico-scientifico, per quale motivo la valutazione del CTU sia da ritenersi errata.
Ed invero, deve rilevarsi che nella relazione svolta dal consulente tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con argomentazione immune da qualsivoglia vizio, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
In particolare, quanto alla patologia di natura cardiaca la parte, partendo dal presupposto che la medesima possa essere inquadrata quale Classe NYHA III (con percentuale variabile tra il 71% e l'80%), ritiene giusto ed equo assegnare la percentuale del 75%.
A tal proposito la dott.ssa , a seguito della visita medica e dell'esame della documentazione versata Per_1 agli atti, ha inteso riconoscere la percentuale del 71% attribuendo lo stesso Codice Tabellare invocato dalla parte e ciò in modo più che condivisibile atteso che la documentazione versata agli atti ha rilevato in capo alla sig.ra una Classe NYIA compresa tra la II^ e la III^ (v. certificazioni depositate nell'ambito del Pt_1 procedimento per ATP datate 24.5.2023 [Doc. 11] e 23.10.2023 [Doc. 14]) ragion per cui più che congrua e corretta risulta l'assegnazione della percentuale indicata dal CTU;
ciò anche sulla scorta di quanto riscontrato in sede di visita medico-legale ossia “Attività ritmica. Pause libere” (v. relazione peritale al CP_3 paragrafo <>).
3 Quanto alla patologia di natura psichica parte ricorrente ritiene dover essere ascritta e rientrare nel Codice
2210 (sindrome depressiva endogena grave) con assegnazione di una percentuale dell'80% a fronte di un range compreso tra il 71% e l'80%.
In verità dalla visita medica e dalla certificazione in atti (v. doc. 13 di cui al fascicolo per ATP ove espressamente lo Specialista riferisce di “. . . depressione maggiore di grado moderato”) emerge come più che corretta e consona sia l'attribuzione del Codice 2209 (sindrome depressiva endogena media con percentuale compresa tra il 41% e 50%) assegnato, peraltro nella misura massima (50%), dalla dott.ssa
. Per_1
Quanto, infine, alla patologia a carico dell'apparato locomotore rispetto alla quale la Parte invoca l'applicazione del Codice 7006 (percentuale variabile dal 31% al 40%) con percentuale massima (40%) vi è da rilevare, ancora una volta, come l'Ausiliare del Giudice applica il medesimo Codice ma con la percentuale minima (31%) considerato che in sede di visita medico-legale il Consulente si è trovato al cospetto di un soggetto con “Dolorabilità evocabile alla digito pressione del rachide dorsale, L-S, mm paravertebrali e quadrato dei lombi. La flessione del rachide è limitata ai gradi estremi. Deambulazione e cambi posturali autonomi” ossia in una complessiva situazione, relativa la distretto esaminato, che non consente certo l'attribuzione di una percentuale invalidante nella misura massima richiesta dalla Parte.
In definitiva, ripetesi, le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Si verte, in buona sostanza, nell'ipotesi del cd. dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la Consulenza disposta nella pregressa fase processuale, nel corso della quale sono valutate adeguatamente ed in modo più che congruo le patologie di cui è affetta la periziata;
ciò anche sulla scorta della documentazione sanitaria esistente agli atti.
Conclusivamente gli stati patologici della sig.ra sono quelli accertati dal CTU ed indicati Pt_1 compiutamente nella relazione della dott.ssa e qui da intendersi per integralmente trascritti. Per_1
L'opposizione, va, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della presente fase si quelle della pregressa di ATP), stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 Disp. Att. CPC, sono irripetibili.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 CP_ sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo alla sig.ra del Parte_1 presupposto di natura sanitaria afferente alla pensione ex L. 118/71;
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 19 Giugno 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
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