Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4951/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/11/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VIVIANA FANCELLI e dall'Abg. LUCIA DIANDA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Lucca (LU), via dei Pubblici Macelli n. 42, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove ritengono opportuno, con l'obbligo di comunicazione e di reciproco rispetto, riconoscendosi comunque, nei giorni in cui non avranno la cura diretta del figlio, una autonomia personale di organizzazione delle proprie attività, dei propri interessi e delle proprie frequentazione, mantenendo per quanto più possibile, una vicinanza logistica ed abitativa che consenta ad entrambi di conservare un rapporto equilibrato e paritario con il figli o, consentendone una gestione anche materiale congiunta.
Inoltre i coniugi si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
2) Affidamento e collocazione del figlio.
Il figlio, che al momento ha sei anni, avrà collocazione e residenza prevalente con la madre presso l'abitazione che la stessa si è già impegnata a reperire entro il mese di febbraio 2025, e sarà gestito dai genitori in regime di affidamento condiviso. Al momento del trasferimento della IG.ra Parte_3
1
[...]
4. Nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso, ciascun genitore quindi, senza invadere la sfera dell'altro, e nel rispetto della riservatezza della sfera di ciascuno dei due, avrà la possibilità di decidere e di attuare quanto ritiene giusto per il figlio quando lo stesso si troverà a lui affidato.
L'esercizio della potestà genitoriale dovrà intendersi condiviso e dunque lo svolgimento dei rapporti con il minore sarà sì autonomo, ma condizionato alla necessaria condivisione educativa tra le parti, nell'interesse esclusivo del la figlia minore. I genitori quindi di comune accordo dovranno adottare le opportune decisioni circa i principi che dovranno sovrintendere alla istruzione ed educazione del figlio minor e anche sotto il profilo psicologico e pedagogico, nonché ogni decisione in ordine alle condizioni di salute dello stesso. L'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per l'ordinaria amministrazione. Le parti concordano altresì, che dato il difficile periodo di adattamento che attenderà il figlio minore dopo la separazione, gli stessi si asterranno dall'introdurre nella vita della minor e, terze persone verso le quali l'uno o l'altro potranno nutrire sentimenti affettivo/sentimentali. Introducendo in ogni caso dette nuove relazioni in modo graduale, solo al momento in cui divengano stabili e senza minare l'equilibrio del figlio, in ogni caso preavvertendo l'altro genitore della tempistica di introduzione di dette terze persone.
3) Modalità di gestione e frequentazione del figlio minore:
3.1 il figlio minorenne continuerà a vivere e risiedere prevalentemente con la madre presso la residenza della stessa ed il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino nei vari momenti che il suo impegno lavorativo lo consentirà, accordandosi con la madre e compatibilmente alle condizioni psico
-fisiche del minore ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso le parti concordano fin da ora che progressivamente e seguendo le necessità del figlio inizieranno a provare un regime di affido come di seguito descritto:
- il lunedì dall'uscita di scuola alla sera verso le 9.30 quando lo stesso sarà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre. Dato il tipo di attività dei genitori tuttavia, gli stessi concordano fin da ora di stabilire settimanalmente ulteriori momenti in cui il figlio possa trascorrere del tempo con il padre, nei limiti delle disponibilità reciproche.
- Il padre trascorrerà con il figlio due fine settimana alternati al mese, con possibilità di pernottamento compatibilmente con le necessità ed indicazioni collegate alle condizioni psicologiche del minore.
- Nel periodo estivo chiaramente gli orari saranno adattati alle diverse necessità delle parti ed agli impegni extrascolastici del figlio. Resta fin da ora inteso che sia per le necessità lavorative dei genitori che per quelle scolastiche ed extra scolastiche del minore, nel concordare tempistiche e modalità di frequentazione del minore con i genitori, questi ultimi dovranno modulare le condizioni sopra proposte con la logica elasticità del caso.
- Nell'eventualità che per motivi sopravvenuti non sia possibile per uno dei due genitori rispettare le condizioni di visita sopra delineate, lo stesso provvederà ad informarne con congruo anticipo l'altro genitore.
- 3.2 Le festività (Natale - S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua - Pasquetta) seguiranno il criterio dell'alternanza, quindi quando il figli o trascorrerà il Natale con il, padre, passerà S. Stefano ed il
Capodanno con la madre, così a seguire alternativamente per ogni festività; Resta inteso che le parti potranno concordare anche alternanze diverse, magari ripartendosi la presenza del figli o nello stesso giorno, trascorrendo il pranzo di natale o la vigilia con un genitore ed il pranzo o la cena della vigilia
2 con l'altro.
- 3.3 Nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, il bambin o sarà affidato al genitore che in quel giorno compirà gli anni.
- 3.4 Tutte le ricorrenze e cerimonie che coinvolgeranno le famiglie di origine dei genitori
(compleanni, battesimi, comunioni, cresime e matrimoni etc.), vedranno il figli o al fianco del padre o della madre invitato a detto evento, a prescindere da quale dei due in detto momento godrà della cura diretta dello stesso.
- 3.5 Nel periodo estivo, salvo diverso accordo fra le parti, il figlio trascorrerà un totale di 15
(quindici) giorni non continuativi con ciascun genitore, il tutto concordando detti periodi entro il 15 giugno di ciascun anno. Resta fin da ora inteso che la crescita del figlio comporterà la necessità/possibilità di mutare le condizioni di visita e frequentazione, sempre nel rispetto dello spirito di stretta collaborazione indispensabile per la realizzazione di un affidamento effettivamente condiviso.
- 4) Mantenimento ordinario del figlio
- il IG. verserà mensilmente alla ex moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Pt_2 la somma di € 500,00, entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, sull'IBAN della madre.
- Le parti fin da ora concordano altresì che la IG.ra formalizzi la richiesta dell'assegno Pt_1 unico per il figlio al 100% ricevendolo per intero nell'interesse del bambino.
- 5) Spese straordinarie relative al figlio
- le parti sosterranno al 50% le spese straordinarie relative al figlio, previa consegna della documentazione che attesti la spesa da parte di colui che l'ha anticipata;
- Per spese straordinarie si intendono:
- a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN o specialista privato qualificato (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche comprese spese per occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Spesa della mensa e relative ai libri di testo;
-Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche con o senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dall'istituto scolastico al luogo di residenza e/o carburante mezzo locomozione delle figlie;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
3 - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlia;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Baby sitter post separazione (pre -scuola e dopo -scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole -guida private;
- spese per ON, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). 6)
Disposizioni finali
Le parti dichiarano che con le condizioni sopra riportate hanno definito i loro rapporti reciproci e dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in TI (PI) il 25/6/2017, dal quale è nato il figlio _1
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia
[...] di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
4 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898,
e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire
- sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in TI (PI) in data 25/6/2017, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di TI (PI) all'Atto Numero 1, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TI (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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