Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2526
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Sentenza 18 novembre 2025

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Il Tribunale di Genova, Sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Andrea Del Nevo, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. rigettando l'opposizione proposta da una persona fisica avverso il decreto ingiuntivo n. 2912/24, emesso dal medesimo Tribunale, con cui le era stato ordinato il pagamento in solido di € 357.301,56, quale debito residuo derivante da contratti di apertura di conto corrente e affidamento concessi da una banca, garantiti da fideiussione omnibus stipulata dall'opponente. L'opposta, cessionaria del credito, aveva agito in base a tale fideiussione, stipulata a garanzia dei debiti futuri della società debitrice principale. L'opponente aveva sollevato plurimi motivi di opposizione, tra cui il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, il difetto di potere di rappresentanza e nullità delle procure, la nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione del Codice del Consumo, la nullità della fideiussione per violazione della legge Antitrust, la liberazione ex art. 1956 c.c. e la mancanza di prova del quantum del credito. L'opponente era inoltre subentrato nel giudizio in qualità di unica erede di un fideiussore originario deceduto.

Il Giudice ha rigettato integralmente l'opposizione, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. Quanto alla legittimazione attiva della cessionaria, il Tribunale ha ritenuto provata la cessione del credito sia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia attraverso la produzione di documentazione specifica. Il difetto di potere di rappresentanza e la nullità delle procure sono stati esclusi, evidenziando la validità della scissione societaria che ha trasferito i mandati di servicing e la validità della procura conferita, nonché l'inapplicabilità della legge sulla cartolarizzazione in quanto l'acquisto dei crediti è avvenuto ai sensi dell'art. 58 T.u.b. La doglianza relativa alle clausole vessatorie è stata respinta per difetto di legittimazione attiva dell'opponente, considerato il suo collegamento funzionale con la società garantita. La violazione della legge Antitrust è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'invalidità del credito, pur dichiarando incidentalmente la nullità di una clausola derogatrice del termine ex art. 1957 c.c., ma escludendo la nullità dell'intera fideiussione e ritenendo comunque rispettato il termine per la richiesta di pagamento. La liberazione ex art. 1956 c.c. è stata esclusa per mancata concessione di ulteriori crediti. Infine, la mancanza di prova del quantum del credito è stata superata dalla produzione degli estratti conto, mentre la genericità delle doglianze relative a tassi usurari e capitalizzazione degli interessi ha impedito un esame istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2526
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2526
    Data del deposito : 18 novembre 2025

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