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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico EA DE NE ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. 1150/25) promossa da:
- Avv.ti Ficcarelli e Gatto Controparte_1 CONTRO
mandataria di - Avv. Cassinelli Controparte_2 Controparte_3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 n. 2912/24, emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale il 6/12/24, con cui è stato ordinato loro di pagare in solido all'opposta 357.301,56 euro. Tale importo costituiva il debito residuo dei contratti di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 54037/20 e di affidamento, concessi il 16/6/03 per 300.000,00 euro, dalla alla Controparte_4 Je.Va. s.r.l.. Gli odierni opponenti erano stati convenuti nel giudizio monitorio, perché avevano stipulato il 16/6/03 con la una fideiussione omnibus per 319.000,00 euro in relazione ai possibili debiti futuri CP_4 P collegabili all'attività della .Va.. Gli opponenti hanno contestato per vari motivi il credito azionato dall'opposta, che è subentrata nella sua titolarità a seguito di cessione parziale di crediti di il 15/12/19. CP_4
è deceduto il 16 febbraio di quest'anno, e il processo, interrotto il 3/7/25, è stato Parte_1 riassunto dalla che ha documentato la sua qualità di unica erede del Basso. CP_1
1) Difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 Tale contestazione è smentita non solo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prodotta in sede monitoria della cessione sopracitata (dato probatorio già sufficiente, secondo la decisione n. 10860/24 della Cassazione), ma anche dalle produzioni in questa fase n.5, 6 e 7 dell'opposta (contratto e dichiarazione di cessione e certificazione notarile di inclusione del credito tra quelli ceduti), che rendono irrilevanti le censure di non conformità all'originale della produzione 3.
2) Difetto del potere di rappresentanza e nullità delle procure. Innanzitutto la tesi dell'opponente, secondo cui il servicer di CO sarebbe il Credito Fondiario s.p.a., e non la è stata smentita dalla produzione n. 10 dell'opposta. Controparte_2
Si tratta dell'atto di scissione del 6/7/21, con cui il Credito Fondiario ha conferito all'allora oggi per variazione denominazione (v. identità dei Controparte_5 Controparte_2 codici fiscali) i “mandati di special servicing…già in essere alla data di efficacia della prima scissione”, con conseguente effetto successorio ai fini anche della fideiussione in esame. Ciò pone nel nulla la presunta indeterminatezza della procura di CO in favore della che CP_2 appare valida anche in ordine al suo contenuto, tra cui si evidenziano i compiti di “assumere o continuare ogni iniziativa giudiziale”, comprese le espressamente citate opposizioni a decreto ingiuntivo. Le altre cause di invalidità indicate poi a pg. 3 dell'opposizione (omessa comunicazione a CP_6 del servicer incaricato e mancata iscrizione dell'opposta nell'albo previsto dall'art. 106 T.u.b.) presuppongono in capo alla la qualità di società veicolo in base alla legge n. 130/99. Controparte_2 In realtà però CO non ha acquistato i crediti verso l'opponente con un'operazione di cartolarizzazione, ma mediante un acquisto in blocco in base all'art. 58 T.u.b., con conseguente inapplicabilità degli adempimenti indicati dalla controparte.
3) Nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione del Codice del Consumo. Numero_ In ordine a tali clausole (n. e 9) difetta la legittimazione attiva dell'opponente a farne valere la nullità, come emerge dalla certificazione storica della Je.Va. s.r.l. (prod. 4 monitoria). Sia la che il avevano la titolarità del 25% ciascuno delle quote sociali (il 50% in CP_1 Pt_1 realtà, essendo coniugi), e la ricopriva all'epoca della stipula del finanziamento e della CP_1 fideiussione la carica di Amministratore Unico di tale società. Trova quindi applicazione l'ordinanza n. 74/15 del 19/11/15 della Corte di Giustizia Europea, che ha escluso dal novero dei consumatori i fideiussori che abbiano avuto un collegamento funzionale significativo con la società garantita.
4) Nullità della fideiussione per violazione della legge Antitrust. La doglianza riguarda la presunta nullità dell'intera fideiussione per violazione della legge Antitrust n. 287/90, e si fonda sul noto provvedimento emanato dalla d'Italia n. 55/05. CP_4
Ai fini di questa decisione tuttavia non rilevano in concreto le nullità delle clausole 2 e 4, perché non sussistono profili di invalidità del credito garantito. Chi scrive deve invece dichiarare incidentalmente la nullità della clausola 6), derogatrice del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., perché la fideiussione in esame risulta stipulata prima del 2005, e quindi del provvedimento della Banca d'Italia citato, che ha individuato anche tale clausola come frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale raggiunta prima di tale data tra gli istituti bancari. La Cassazione ha però in primo luogo statuito che l'invalidità di questo tipo non comporta la nullità dell'intera fideiussione, in mancanza, come anche nella fattispecie oggi in esame, di allegazione che il contratto non sarebbe stato concluso in mancanza della clausola nulla (sentenza n. 24044/19). In secondo luogo anche i fideiussori hanno ricevuto la revoca del 13/11/17 (doc. 4 monitoria) dell'affidamento e la relativa richiesta di pagamento, nel pieno rispetto del termine di cui allart. 1957 c.c.. Secondo la Suprema Corte è sufficiente anche un'intimazione stragiudiziale per il rispetto di tale termine, il cui costante orientamento è stato ribadito con l'ordinanza n. 5186/25. Ciò comporta il rigetto dell'opposizione per questo profilo.
5) Liberazione ex art. 1956 c.c.. In ordine poi alla presunta estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c. chi scrive si limita a constatare la mancata concessione di ulteriori crediti alla Je.Va. s.r.l., dato che non rende applicabile la norma invocata.
6) Mancanza di prova del quantum del credito. La contestazione sul quantum del credito, fondata sull'incompletezza della documentazione avversaria, risulta superata dalla produzione degli estratti conto effettuata sub 12 con la comparsa dell'opposta. La presunta sussistenza infine di “tassi usurari” e della “illegittima capitalizzazione dei supposti interessi periodici” nella determinazione del credito appare come lamentela afflitta da totale genericità, che ne impedisce un esame anche istruttorio. 7) Conferma e provvisoria esecutività del decreto opposto. Le motivazioni di cui sopra fondano il rigetto dell'opposizione in esame, da cui consegue la condanna dell'opponente a pagare all'opposta l'importo del decreto opposto, che si dichiara provvisoriamente esecutivo.
8) Spese di lite. L'opponente dovrà rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma chiesta in fase monitoria.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. NN l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 22.457,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 18/11/25 Il Giudice Unico
EA DE NE