Art. 4. ((Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, e' punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca piu' grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni))
Durante il procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui e' disposta tale sospensione, il provvedimento e' comunicato dal sindaco all'autorita' giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa.
((La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione))
Durante il procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui e' disposta tale sospensione, il provvedimento e' comunicato dal sindaco all'autorita' giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa.
((La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione))