Art. 6.
Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , assistiti ai sensi dell' art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila, per i grandi invalidi aventi una inabilita' permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."
Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , assistiti ai sensi dell' art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila, per i grandi invalidi aventi una inabilita' permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."