Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine dell'11/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7866/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. 'Avv. Maria , presso il cui studio elett.te domicilia in n Castellammare Parte_2 di Stabia (NA) alla Via R. Rajola n. 19 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Sergio Sica dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex L. 222/84, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 16/12/2023, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
318/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 18/1/2023.
L si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, il CTU già nominato nel giudizio di ATP, dott.
, dopo aver depositato i chiarimenti richiesti, ha confermato il giudizio Per_1
Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto fondate su accreditati e condivisibili criteri medico - scientifici, nonché su una attento esame delle condizioni cliniche del ricorrente e della documentazione sanitaria prodotta.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali.
Per il principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, non sussistendo i presupposti ex art. 152 c.p.c. per l'esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 16/12/2023 nei confronti dell' così provvede :a) rigetta la domanda CP_1
; b)condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 960 non sussistendo i presupposti ex art. 152 disp. Att. C.p.c. per l'esenzione; c)pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/4/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco