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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2034/2018 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) e , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 [...]
), entrambi residenti in [...]d'Orlando, c. da S. Gregorio n. 80, C.F._2 ivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. , rappresentati Parte_1
e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Valentina Matta
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._3 Controparte_2
), entrambi ivi residenti in c. da Cammà ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati presso lo studio dell'avv. Tino Scaffidi che li rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTI avente per OGGETTO: azione di rivendica - usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 14 agosto 2018 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio davanti a questo Tribunale nonché il figlio Controparte_1 CP_3
[...]
[...]
, chiedendo di ordinare loro il rilascio ex art. 948 c.c. a) dell'appezzamento
[...] di terreno agricolo ubicato nel comune di Mirto (Me), località Cammà, della superficie catastale complessiva di are 92,70, originariamente distinto nel N.C.T del
Comune di Mirto alla partita 454 foglio 1 particella 112 (ex 17/b) di are 71,10 e nonché b) dell'intera particella 18 di are 21,60 ivi compresi i fabbricati rurali insistenti [oggi identificate in Catasto Fabbricati del Comune di Mirto al foglio 1 particella 152 (ex fabbricato rurale insistente sulla particella 18) ed al Catasto Terreni del Comune di Mirto foglio 1 particelle 150 con insistente un fabbricato rurale (ex particella 18) e particelle 153, 154 e 155 (ex particella 112)], che i primi avevano acquistato con atto del 23 dicembre 1991 n. 14587 in Notaio da Persona_1
Angioletta, e e da e di condannarli Parte_3 Parte_4 Controparte_4 al risarcimento del danno.
Nella resistenza dei convenuti che, costituitisi con comparsa del 4 marzo 2019, spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione limitatamente alle odierne particelle nn. 152, 153 e 154, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e la causa veniva istruita a mezzo di prove orali.
Pervenuto il giudizio per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'esito del completamento in data 11 ottobre 2023 della prova delegata al G.O.P. dal precedente giudice titolare, le parti venivano infruttuosamente inviate in mediazione delegata e, dopo alcuni rinvii, la causa, ritenuta matura per la definizione, veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni precisate e con assegnazione di trentacinque giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
2. – Ragioni logiche impongono di esaminare prioritariamente la domanda riconvenzionale.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
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Il suo fondamento si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: a) l'inerzia del titolare del bene;
b) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e c)
l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena
e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione (v., ex multis, Cass., n. 19568/2021).
Infine, l'animus possidendi non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti
(c.d. animus rem sibi habendi, v. per tutte Cass., n. 9671/2014; Cass., n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Ne consegue che la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza interruzioni, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, sì da
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rivelare esteriormente l'animus possidendi), nonché la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. (v., ex multis, Cass., n.
31238/2021, alla cui stregua “[è] onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. […] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”).
Emerge per tabulas che, a differenza di quanto sostenuto in comparsa di costituzione, la relazione tra parte convenuta e i fondi oggetto di lite si qualificava originariamente come mera detenzione.
Infatti, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. – Legge n. 533/1973 depositato dall'avv. Laura
Trifilò e dal dott. Tino Scaffidi il 20 giugno 1992 presso la Pretura di Patti- sez. distaccata di Sant'Agata Militello nell'interesse di e contro Controparte_1
Angioletta, e , in proprio e quali eredi Parte_4 Parte_5 Controparte_5 di l'odierna convenuta dichiarava a) di abitare dal 1967 con il marito SO
e i figli nel fondo agricolo dei signori e che “tale dimora era Controparte_6 Pt_4 stata convenuta e finalizzata al rapporto di soccida esistente tra la famiglia e i Persona_3 proprietari del fondo predetto nonché b) che “oltre al rapporto di soccida i coniugi Parte_6
prestavano la loro attività lavorativa per la coltivazione dei fondi di e di
[...] Per_4 del Comune di Mirto di proprietà dei convenuti”, precisando che la sua attività Persona_5 consisteva anche nella manutenzione ordinaria, nell'irrigazione, nella raccolta della legna e dei frutti degli alberi.
È evidente allora che per il lasso temporale compreso tra il 1967 e il 1992 non può discutersi di alcun possesso idoneo a usucapire, specie perché i testi escussi nell'interesse dei convenuti hanno reso deposizioni generiche e assolutamente compatibili – proprio alla luce della prova documentale appena richiamata – con la detenzione (cfr. il teste : “[m]i consta personalmente in Testimone_1
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quanto da quando abitavo vicino al frigomacello, ossia dal 1975, ho visto la sig.ra e suo P_ figlio fratello di coltivare il fondo e piantarvi alberi da agrumi a da CP_7 _2 frutta” e il teste “che il terreno su cui insiste il fabbricato abitato dai sigg.ri Testimone_2
e dal 1970 fino ad oggi , è stato curato, coltivato e piantumato dalla sig.ra P_ _2
, e già dal defunto marito , con alberi da agrumi, da frutta, ulivi ed altra P_ Controparte_6 tipologia ... Ricordo che esiste addirittura un albero di gelsi bianchi piantato dal defunto P_
, marito della sig.ra ”), non hanno saputo indicare chi avesse
[...] P_ originariamente recintato (“[p]er quanto attiene la recinzione dal 1975 ricordo l'esistenza della stessa fatta con fil di ferro, ma non so chi l'abbia realizzata”, così il teste
[...]
, che ha dichiarato di aver visto, beninteso, “circa cinque/sei anni addietro” il Tes_1 fratello del , estraneo alla lite, “piantare i paletti per la recinzione. Mi riferisco alla _2 recinzione posta al confine con il frigomacello”) o lo hanno appreso dalle parti (cfr. il teste
“mi è stato riferito dalla e dai suoi familiari, che la recinzione era stata Tes_2 P_ eseguita da loro, non so in quali anni”, v. sulla rilevanza nulla della deposizione de relato actoris, ad esempio, Cass., n. 4530/2025). Peraltro, la circostanza del recinzione risulta anche avversata da controparte (v. deposizione di : [p]reciso Testimone_3 che conosco il fabbricato abitato dalla sig.ra in quanto ubicato vicino la stalla. Fino a P_ qualche anno addietro in uso al frigomacello, oggi in uso ai Preciso di essere a conoscenza del Pt_1 fatto che la recinzione che delimita il terreno ove è ubicato il suddetto fabbricato è stata realizzata dalla società che aveva in gestione il frigomacello”, nonché il teste Testimone_4
“[p]reciso che conosco il fabbricato abitato dalla sig.ra e posso dire che la recinzione che P_ delimita la parte di terreno confinante con il frigomacello è stata realizzata dalla che aveva CP_8 in gestione il frigomacello. Non so se esiste recinzione sull'altra parte di terreno”).
Deve poi considerarsi che il pagamento delle utenze ENEL, risalente al 2016, non rivela inequivocamente alcun possesso (Cass., n. 4454/1978) e che i testi di parte attrice hanno dichiarato di avere fatto ingresso nel fondo dal 1995 e fino agli anni
2000 (“[p]reciso che dal 1990 al 2000 sul fondo vi accedeva la C.P.C. A partire dall'anno 2000 circa sul fondo vi accedono i sigg.ri i quali eseguono interventi di manutenzione con l'ausilio Pt_1 di terzi soggetti”, così ; “posso dire che dal 1995, cioè da quando lavoro per Testimone_3
i siamo regolarmente entrati sul fondo” v. deposizione del teste . Pt_1 Testimone_4
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Inoltre, nel processo penale a carico di per i delitti previsti e Controparte_1 puniti dall'art. 632 c.p. (“Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi”) e dall'art. 633 c.p. (“Invasione di terreni ed edifici”) iscritto al n. 05/05 R.G.
G.d.P., precedente (con)titolare dei fondi, ha dichiarato n.q. di Parte_4 teste all'udienza del 23 luglio 2007 che “dopo la morte del marito la sig.ra ha P_ continuato ad abitare la casetta per grazioso comodato gratuito” (sull'ammissibilità di tale dichiarazione quale prova atipica anche a prescindere dall'eventuale efficacia ex art
651 c.p.c. in questo giudizio, v., per tutte Cass., n. 9507/2023 e Cass., n.
9957/2025), lasciando così inferire che il comodato era stato evidentemente concesso all'odierna convenuta dai proprietari del fondo;
comodato che il teste ha confermato in questo giudizio (v. la circostanza n. 2 della Testimone_3 seconda memoria istruttoria di parte attrice: “vero o non che nel periodo antecedente
l'acquisto del fondo da parte dei sigg. i coniugi – , avevano abbandonato Pt_1 _2 P_
l'attività di soccida avevano sgombrato la stalla, pur continuando, per grazioso comodato gratuito dei proprietari, Sigg. ad occupare il fabbricato rurale con l'annesso piccolo tratto di terreno Pt_4 circostante che era dagli stessi adibito ad orto”, a cui egli ha risposto affermativamente).
È infine pacifico come l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.
Il Giudice di legittimità ha chiarito che “tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso” (Cass., n. 2392/2009; Cass., n. 6237/2010;
Cass., n. 26327/2016).
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Il possesso ad usucapionem può allora farsi coincidere nella specie vuoi con i fatti che hanno dato luogo alle contestazioni penali – risalenti al 27 dicembre 2000 e di cui i titolari legittimi del fondo sono venuti a conoscenza – vuoi a stretto rigore con la richiesta di catastazione/frazionamento ad opera di risalente Controparte_1 all'anno 2002. Nondimeno in entrambi i casi non risulta decorso il termine ventennale richiesto dalla legge.
La domanda riconvenzionale va dunque rigettata.
3. – La domanda di rivendica è invece fondata.
Chi agisce in rivendica ha l'onere di provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (v., ex multis, Cass., n. 4556/1985; Cass., n. 28865/2021, secondo cui essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante).
Nondimeno tale rigore probatorio è attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (v., per tutte, Cass.,
n. 1569/2022, alla cui stregua “[i]n caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto”).
e , pur sostenendo di avere usucapito, non Controparte_1 Controparte_2 hanno mai specificamente contestato la legittimazione sul punto di parte attrice ed è pacifico che, in questi casi, il rivendicante può limitarsi alla dimostrazione di come il
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bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto
(Cass., n. 13186/2002; Cass., n. 7529/2016; Cass., n. 20037/2010; Cass., n.
8215/2016).
Del resto parte attrice ha prodotto la documentazione relativa al frazionamento e alla catastazione unilateralmente eseguita da e da cui si evince Controparte_1 che, prima dell'iniziativa di quest'ultima, le particelle oggetto di lite erano intestate a ed , nonché la dichiarazione di successione di Pt_2 Parte_1 Per_2
i.e. padre e marito delle danti causa degli attori da cui si comprende che, al
[...] momento della sua morte, avvenuta il 23 ottobre 1966, egli era titolare dei fondi controversi.
Infatti, come anche recentemente evidenziato dalla Corte distrettuale (v. Corte
Appello Messina, sent. n. 1021/2024), se ciascun atto separatamente non ha valenza probatoria di un diritto di proprietà (v. e.g. la denuncia di successione, avente prioritaria rilevanza fiscale, Cass., n. 14395/2004), è altresì vero che tali documenti nella loro valutazione globale e coordinata sono assolutamente indicativi di un diritto pieno esercitato dagli attori quale proprietari.
La stessa denuncia di successione, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa
(Cass., n. 15716/2002). E i documenti prima indicati presuppongono, fino a prova contraria, la proprietà dei beni.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, potendosi gli attori valere degli effetti del possesso prolungato negli anni dei loro danti causa ex art. 1146 c.c., la domanda che ha per oggetto a) l'appezzamento di terreno agricolo ubicato nel comune di
Mirto (Me), località Cammà, della superficie catastale complessiva di are 92,70, originariamente distinto nel N.C.T del Comune di Mirto alla partita 454 foglio 1 particella 112 (ex 17/b) di are 71,10 nonché b) l'intera particella 18 di are 21,60 ivi compresi i fabbricati rurali insistenti [oggi identificate in Catasto Fabbricati del
Comune di Mirto al foglio 1 particella 152 (ex fabbricato rurale insistente sulla particella 18) ed al Catasto Terreni del Comune di Mirto foglio 1 particelle 150 con
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insistente un fabbricato rurale (ex particella 18) e particelle 153, 154 e 155 (ex particella 112)] va accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dei beni.
4. – Al contrario la domanda risarcitoria avanzata dagli attori è infondata.
Come chiarito anche dalla Corte d'Appello distrettuale (cfr. sentenze n. 366/2024 e n. 997/2023) per potersi risarcire il danno da occupazione abusiva tra privati non è sufficiente dedurre sic et simpliciter la violazione del diritto di godere della cosa, poiché ciò attiene ancora all'evento di danno, ma è indispensabile allegare la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
Infatti le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n. 33645 del 15 novembre 2022 hanno evidenziato che il “non uso”, pur se è una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà, non è suscettibile di risarcimento.
Il danno conseguenza può atteggiarsi come “perdita subita”, la quale attiene al godimento diretto o indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) e non alla vendita, oppure quale “mancato guadagno”, che attiene, questo sì, alla vendita, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto la “perdita subita”, l'attore avrà l'onere di allegare la concreta possibilità di esercizio del godimento che è andata perduta a causa dell'altrui occupazione senza titolo, mentre se ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Sia nell'uno che nell'altro caso, qualora sorga contesa in relazione al fatto costitutivo del danno conseguenza (perdita subita o, rispettivamente, mancato guadagno) allegato dall'attore, l'onus probandi può essere assolto da costui ricorrendo alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o alle presunzioni semplici.
Secondo le Sezioni Unite, per un criterio di normalità, sul piano pratico avviene che nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita è maggiormente ricorrente
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l'onere di contestazione gravante sul convenuto, mentre nelle controversie inerenti al mancato guadagno, è maggiormente ricorrente l'onere probatorio in capo all'attore (essendo le occasioni di guadagno normalmente ignote alla controparte, a differenza della possibilità di godere – direttamente o indirettamente – del bene di cui si è proprietari), ed è in questo senso che deve essere intesa – precisa il Giudice di legittimità - la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e
“danno presunto” (ma non certo “danno in re ipsa” che non ha trovato per nulla ingresso nel dictum delle Sezioni Unite) emerse nella giurisprudenza della seconda sezione civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, ad una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva.
In definitiva le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Nella specie gli attori non hanno compiutamente dedotto quale sia stata la concreta possibilità di esercizio del godimento, diretto o indiretto degli immobili, venuta meno a seguito dell'occupazione, formulando allegazioni vaghe che una C.T.U. non avrebbe certamente potuto supplire.
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Parimenti generica è l'allegazione del danno non patrimoniale che, secondo la prospettazione degli attori, sarebbe consistito nelle minacce e intimidazioni dagli stessi subite;
eventi questi ultimi che non sono stati neppure dimostrati in giudizio in difetto di qualsivoglia circostanza di prova sul tipo di male ingiusto augurato e sulle sue conseguenze, specie se si considera che i fatti contestati in sede penale a riguardano condotte violente verso le cose. Controparte_1
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà.
La restante metà va posta a carico di ed Controparte_1 _2
in solido e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri medi
[...] previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da
Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga), per le cause di valore fino a €
52.000 (calcolato ex art. 15, comma 1, primo alinea c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2034/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da P_
ed ;
[...] Controparte_2
2) ACCOGLIE la domanda di rivendica spiegata da e Parte_1 Pt_2
avente per oggetto a) l'appezzamento di terreno agricolo ubicato nel
[...] comune di Mirto (Me), località Cammà, della superficie catastale complessiva di are
92,70, originariamente distinto nel N.C.T del Comune di Mirto alla partita 454 foglio
1 particella 112 (ex 17/b) di are 71,10 nonché b) l'intera particella 18 di are 21,60 ivi compresi i fabbricati rurali insistenti [oggi identificati in Catasto Fabbricati del
Comune di Mirto al foglio 1 particella 152 (ex fabbricato rurale insistente sulla particella 18) ed in Catasto Terreni del Comune di Mirto foglio 1 particelle 150 con insistente un fabbricato rurale (ex particella 18) e particelle 153, 154 e 155 (ex
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particella 112)] e, per l'effetto, DA NC ed P_
all'immediato rilascio dei beni;
Controparte_2
3) RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
4) DA NC e , in P_ Controparte_2 solido, al pagamento nei confronti di e , in Parte_1 Parte_2 solido, di metà delle spese di lite, che liquida in € 4.111,10 (di cui € 3.808,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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