Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 259
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 giugno 1976
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Versione
26 aprile 1985
Art. 2.
La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:
a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 aprile 1985, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla societa' denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa."
Entrata in vigore il 26 aprile 1985