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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4182/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 482/2021, deliberata il 3.3.2021 e pubblicata il 3.3.2021 (n. 703/2017 RG); risarcimento danno alla persona;
TRA
c.f. , AR C.F._1 difeso dall'avv. Pasquale Sicignano (c.f. e dall'avv. C.F._2
Pasquale Manfredi (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, sulla premessa AR che il giorno 31.3.2015 verso le ore 11,30 era alla guida di un motociclo percorrendo la
Via Salita Quisisana nel Comune di , a causa della presenza di Controparte_1 sostanze scivolose rilasciate dal pattume (lasciato ai margini della stessa) sulla carreggiata rovinava al suolo riportando lesioni, conveniva in giudizio il
[...]
per sentirlo condannare al risarcimento delle medesime lesioni. CP_1 CP_1
Si costituiva in giudizio il predetto Convenuto …”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“- rigetta le domande;
- condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, e che liquida in complessivi € 1.100,00 e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA.
- pone definitivamente a carico dell'attore, le spese di CTU.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame AR
, ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado n.
482/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.O.P., dott.
Ambrosino, emessa all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 03/03/2021, non notificata al procuratore costituito, così disporre:
1) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro "de quo" è interamente in capo al di ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'effetto CP_1 Controparte_1 condannare il convenuto appellato al risarcimento di tutti i danni sia CP_1 patrimoniali che non patrimoniali, nessuno escluso, quali, ad esempio, il danno biologico permanente, il danno biologico temporaneo e professionale, il danno alla capacità lavorativa, alla vita di relazione, il danno morale ed esistenziale, patiti dall'attore a seguito del sinistro epigrafato, nonché le spese mediche sostenute dallo stesso, da quantificarsi in complessivi euro €. 186.199,13
(centottantaseimilacentonovantanove/13), o in quella somma che la Corte riterrà giusta ed equa ovvero provata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del sinistro, il tutto nei limiti di €. 200.000,00;
2) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro "de quo" è interamente in capo al di ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'effetto CP_1 CP_1 CP_1 condannare il convenuto appellato al risarcimento di tutti i danni sia CP_1
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IV sezione civile
patrimoniali che non patrimoniali, nessuno escluso, quali, ad esempio, il danno biologico permanente, il danno biologico temporaneo e professionale, il danno alla capacità lavorativa, alla vita di relazione, il danno morale ed esistenziale, patiti dall'attore a seguito del sinistro epigrafato, nonché le spese mediche sostenute dallo stesso, da quantificarsi in complessivi euro €. 186.199,13
(centottantaseimilacentonovantanove/13), o in quella somma che la Corte riterrà giusta ed equa ovvero provata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del sinistro, il tutto nei limiti di€. 200.000,00;
3) condannare parte convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché spese di CTU, oltre IVA e CPA e spese generali, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Il non si è costituito. Controparte_1
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 4.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del
[...]
, che non si è costituito in questo giudizio di appello, Controparte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, eseguita a mezzo p.e.c. in data 7.10.2024, con il rispetto del termine di comparizione assegnato con decreto del giudice.
§ - LA RESPONSABILITA' DEL Controparte_2
ha dedotto, a sostegno del gravame, che si rivela
[...] AR infondato il principio secondo cui, nel caso di danni causati dalla presenza di una macchia d'olio sul manto stradale, sia inapplicabile il disposto dell'art. 2051 cod. civ. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto più volte recentemente valido il principio contrario (ex multis, Cass. n. 7361/2019; Cass. n. 4963/2019).
Ha ricordato che dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emerso che la strada su cui si è verificato il sinistro era aperta al pubblico transito, in pendenza (il sinistro si è verificato in discesa), con curve che limitano per definizione la visibilità, pavimentata con sampietrini ricoperti da liquido organico di pattume, non visibile e costituente tutt'uno con la pavimentazione, priva di segnalazioni di pericolo, e, quindi, appare evidente che la fattispecie rientri proprio nella disciplina dell'art. 2051 cod. civ. Altrettanto erronea, pertanto, si rivela altresì la sentenza nella parte in cui ha affermato che il danneggiato aveva l'onere di provare la colpa dell'ente proprietario della
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IV sezione civile strada, essendo ormai acquisito che quella prevista dall'art. 2051 cod. civ. è una regola di responsabilità oggettiva, ossia che prescinde dalla colpa del custode.
Ha lamentato, dunque, l'erroneità della sentenza, innanzitutto in quanto ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. e, quindi, ha imposto all'attore danneggiato l'onere di provare la colpa dell'ente proprietario della strada, invertendo altresì l'onere posto invece in capo al di provare un fatto CP_1 esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, omettendo di considerare che grava sul custode l'allegazione di elementi tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione del sinistro.
Ha rievocato le deposizioni dei testimoni, i quali hanno confermato l'evento ed, in particolare, che esso appellante, nella giornata del 31.3.2015, alle ore 11,30 circa, mentre era alla guida del motociclo di sua proprietà, tg.
DM44112, e percorreva la via salita Quisisana, nel Comune di Controparte_1
, in discesa, con direzione verso il centro-città, all'altezza del civico 41
[...] rovinava con violenza al suolo a causa della presenza sulla carreggiata di sostanze viscide, che sembravano “organico di pattume”, integrato sui
“sampietrini” che componevano il manto stradale, e per tale motivo non visibile. I testi, inoltre, hanno riferito sia dei danni al motociclo che alla persona del conducente.
Ha impugnato la sentenza, in via subordinata, anche nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., sussistendo sia il requisito soggettivo (l'imprevedibilità del pericolo) sia quello oggettivo (l'inevitabilità del pericolo. Ed ha sottolineato di aver provato la circostanza che il danno era stato causato, nella specie, dal liquido sulla strada, ma anche che la macchia organica rappresentasse la cosiddetta “insidia o trabocchetto”, ovvero un pericolo occulto non visibile e non prevedibile con l'ordinaria diligenza.
I motivi meritano parziale accoglimento.
L'elaborazione giurisprudenziale, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per le cose in custodia, si è andata attestando sulla posizione che i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni
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IV sezione civile demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. n.
12449/2008; Cass. n. 5669/2010). In base a tale orientamento, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. alla P.A., per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, può essere esclusa nell'ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte cost. n. 156 del 1999). E proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte del giudice del merito, essendo questa idonea a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma suddetta e non già la natura demaniale del bene medesimo (Cass. n.
24617/2007).
Va considerato, infatti, che i poteri di vigilanza e di controllo dell'ente pubblico proprietario della strada divengono sempre meno praticabili ed esigibili quanto maggiore sia la rete viaria soggetta a sorveglianza. La Corte di legittimità ha statuito, sull'argomento, che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 8157/2009;
Cass. n. 24529/2009; Cass. n. 21508/2011; Cass. n. 15720/2011; Cass. n. 6101/2013;
Cass. n. 8935/2013; Cass. n. 7805/2017; Cass. n. 6703/2018; Cass. n. 16295/2019;
Cass. n. 6651/2020; Cass. n. 6826/2021).
A tal punto, va individuato il regime dell'onere probatorio, in ordine al quale la Corte di legittimità ha chiarito che ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed
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IV sezione civile estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (Cass. n.
33128/2024; Cass. n. 6326/2019). In altri termini, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo (Cass. n. 29632/2024; Cass. n. 11096/2020).
Tali canoni interpretativi devono trovare applicazione al caso di specie, atteso che la notevole estensione e l'intensa utilizzazione della rete stradale comunale, nella quale è ricompresa l'arteria cittadina sulla quale è avvenuto il sinistro di cui è lite, non possono comportare una ragionevole possibilità, per l'ente pubblico, di avere conoscenza immediata dell'insorgenza della situazione di pericolo (la macchia di materiale viscido sull'asfalto) e di intervenire prima che qualche veicolo in transito inevitabilmente vi finisca sopra. Però, la prova dell'improvviso ed imprevedibile percolamento del materiale scivoloso sulla via salita Quisisana, sul quale è andato a scivolare , alla AR guida del motociclo, sarebbe dovuta essere fornita dal Comune di
, che, invece, non ha adempiuto a tale onere. Si tratta, CP_1 CP_1 infatti, della prova liberatoria del caso fortuito (art. 2051 cod. civ.), il cui onere grava sul custode.
Tuttavia, una volta accertata la responsabilità del occorre CP_1 indagare se questa sia stata causa esclusiva oppure soltanto concorrente ed, in quest'ultimo caso, in quale misura l'evento debba addebitarsi anche a colpa del danneggiato.
Sotto tale aspetto, la Corte Suprema ha predicato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale
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IV sezione civile tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass.
n. 12895/2016; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass.
n. 18100/2020; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023;
Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
In ordine al fatto, questa Corte ritiene adeguatamente provato l'evento dannoso nel quale è incorso sia a mezzo delle AR deposizioni testimoniali, dalle quali sono rimaste confermate le modalità del sinistro avvenuto alla via salita Quisisana, all'altezza del civico 41, in nella giornata del 31.3.2015, sia a mezzo del verbale di CP_1 intervento della Polizia Municipale (in atti), dal quale risulta che il sinistro è avvenuto proprio per la “presenza di sacchetto con rifiuti rotto e conseguente materiale organico su sede stradale.”.
Per quanto attiene al giudizio di responsabilità, facendo applicazione dei principi di diritto appena sopra richiamati alla fattispecie, si deve configurare il paritetico concorso di responsabilità tra il e Controparte_1 la vittima, , il primo per non aver esercitato i doverosi AR poteri di vigilanza sulla manutenzione e sulla pulizia del tratto stradale ove è avvenuto l'incidente ed il secondo per non aver tenuto un comportamento normalmente diligente ed avveduto, alla guida del veicolo, che senz'altro gli avrebbe consentito di scorgere la macchia scivolosa, tenuto conto anche delle favorevoli condizioni di luminosità naturale esistenti nell'occasione (l'evento è avvenuto alle ore 11,30 del mattino).
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IV sezione civile
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va riformata, nella parte in cui ha escluso totalmente la responsabilità del
, che va, invece, affermata nella misura del Controparte_1
50%, con il conseguente e proporzionale obbligo risarcitorio a suo carico.
§ - IL RISARCIMENTO DEL DANNO
ha riproposto, in questa sede di gravame, la AR domanda di risarcimento danni.
Dalla diagnosi di ingresso al Pronto Soccorso di , Controparte_1 si rileva che l'appellante ha riportato, in occasione dell'incidente, un “Trauma contusivo e sospetto distorsivo di ginocchio destro. riferita contusione di anca destra.”.
Il 14.5.2015 egli è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “meniscecomia selettiva laterale e ricostruzione del LCA ginocchio destro” ed è stato poi colpito da episodi di infiammazione al ginocchio, trattati con terapia antibiotica.
Successivamente, è stata praticata la “rimozione vite, ossigenoterapia iperbarica ed infine intervento di bonifica chirurgica e applicazione di biovetro antibatterico.”.
Per quanto attiene alla determinazione delle somme dovute all'istante,
, la Corte ritiene di provvedere sulla base dei seguenti AR criteri, con la precisazione che gli importi relativi devono intendersi già rapportati ai valori attuali della moneta (Tabella del Tribunale di Milano anno
2024) e, quindi, non devono essere ulteriormente rivalutati:
- il danno per ciascun giorno di inabilità va determinato nella misura di €
115,00 (€ 84,00 per la componente di danno biologico/dinamico-relazionale + €
31,00 per quella di danno da sofferenza soggettiva interiore) e va compreso nella categoria concettuale del danno non patrimoniale;
- il danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico, danno all'integrità psico-fisica, danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, spirituale, culturale, affettiva, sociale, danno da incapacità lavorativa generica, nonché di danno morale, risultando tale unificazione predicata dall'orientamento inizialmente espresso da Cass., sez. unite, nn. 26972, 26973,
26974 e 26975 del 2008) va liquidato con il sistema del valore-punto decrescente in ragione dell'aumentare dell'età del danneggiato ed ulteriormente personalizzato, sulla base di criteri equitativi, in maniera da pervenire ad un ristoro comprensivo di tutti i singoli aspetti – appena sopra catalogati – dell'unica voce di “danno non patrimoniale”;
- con particolare riferimento al danno morale, esso va “conglobato” nella categoria ampia ed omnicomprensiva del “danno non patrimoniale” e nella cui liquidazione il giudice deve comprendere tutti i pregiudizi concretamente patiti
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IV sezione civile dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici;
sicchè è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica). La Corte di legittimità, con sentenza n. 25817/2017, ha dato seguito all'orientamento già consolidatosi a partire dalle suddette sentenze “gemelle” del 2008 (cfr. Cass. n.
12408/2011; Cass. n. 5243/2014; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 7768/2016), ed ha ribadito che costituisce jus receptum che il danno biologico (cioè la lesione della salute) e quello morale (cioè la sofferenza interiore) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale le quali, pur valutate nella loro differenza ontologica, debbono sempre dar luogo ad una valutazione globale.
Con la medesima sentenza n. 25817/2017, la Corte ha stabilito conclusivamente che “Appaiono dunque inammissibili le censure formulate … con riguardo alla ritenuta necessità di provvedere all'autonoma liquidazione della voce relativa al danno morale soggettivo, le quali non tengono conto del carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle. [n.d.r., le Tabelle del Tribunale di Milano]”.
Ed, ancora, più di recente la Corte ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le
Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. n. 19922/2023; conformi: Cass. n. 5119/2023; Cass. n.
15733/2022; Cass. n. 25164/2020, che ha ritenuto già correttamente compreso nella liquidazione del danno secondo le tabelle predette anche il risarcimento del danno morale e conseguentemente ritenuto che costituisce una mera duplicazione della medesima posta risarcitoria la liquidazione di ulteriore importo a titolo di danno morale;
);
- potrà procedersi al l'incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, ove il soggetto alleghi e provi un pregiudizio qualitativamente
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IV sezione civile diverso da quello già liquidato con il valore tabellare “ordinario” delle tabelle milanesi e riferito alla propria sfera individuale. La Corte di legittimità ha predicato che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento (Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019; Cass. n.
10912/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 1037/2024).
- non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di
"danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ. (Cass. n. 26972 dell'11.11.2008; conformi Cass. sezioni unite n.26973, 26974
e 26975 del 2008; Cass. n. 3677 del 16/02/2009; Cass. n. 3290 del 12/02/2013; Cass.
n. 7753/2020)
- il danno patrimoniale (per le spese mediche, terapeutiche e farmaceutiche) va riconosciuto se e nella misura documentata dal richiedente con ricevute, quietanze, scontrini od altro, oppure ritenuta giustificata dal consulente d'ufficio.
Dalla relazione di c.t.u. si ricava un giudizio di piena compatibilità tra la riferita dinamica dell'incidente e le lesioni (“Le lesioni riportate dall'esaminato sono compatibili nel loro prodursi con la dinamica dell'incidente …”) e l'esistenza di 32 giorni di inabilità temporanea assoluta, 154 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 466 giorni di giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e postumi permanenti al 20%.
Ciò posto, ad vanno attribuite, sulla base delle AR risultanze della relazione di c.t.u., le seguenti somme:
- € 3.680,00 per invalidità temporanea totale (€ 115,00 x 32 giorni);
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IV sezione civile
- € 8.855,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (€ 115,00 x 154 giorni x
50%);
- € 13.397,50 per invalidità temporanea parziale al 25% (€ 115,00 x 466 giorni x
25%);
- € 90.154,00, quale danno non patrimoniale per postumi permanenti al 20%
(comprensivo di € 66.290,00 per danno biologico/dinamico-relazionale e di €
23.864,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore), calcolato nel modo seguente: € 5.181,26 (valore del punto-base) x 0,870 (coefficiente di demoltiplicazione rapportato all'età di di circa 27 anni AR al momento dell'incidente) x 20 (punti di invalidità permanente);
- non ricorrone alcuno dei presupposti, sopra richiamati, per la
“personalizzazione” del danno;
- non vi sono spese mediche documentate.
Il totale ammonta ad € 116.086,50, ma va ridotto al 50%, quindi ad €
58.043,25, per effetto della dimidiata responsabilità del
[...]
, per quanto sopra statuito. Controparte_1
Nulla può essere riconosciuto all'appellante per la lesione della capacità lavorativa specifica, determinata dal c.t.u. nel 10%, in relazione all'attività di operaio generico.
La Corte Suprema ha predicato che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. n. 15737/2018).
Dunque, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo
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IV sezione civile comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. n. 3290/2013; Cass. n. 15238/2014; Cass. n.
20788/2018; Cass. n. 19922/2023).
L'applicazione della regola di diritto appena richiamata comporta che avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettiva AR diminuzione del reddito, derivante dall'attività di operaio, per il periodo successivo all'evento. Tuttavia, non ha offerto alcun elemento probatorio né dei guadagli percepiti prima del sinistro, né di quelli (minori) ricevuti negli anni immediatamente successivi, quindi è impossibile qualsivoglia giudizio comparativo.
Questa Corte considera ulteriormente che l'entità dei postumi riportati da , incidenti sulla capacità lavorativa (10%), non sono AR di tale gravità da consentire di ritenere una diminuzione effettiva e concreta della capacità reddituale da lavoro. Sul punto, la Corte Suprema ha statuito che soltanto ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (Cass. n. 11750/2018). Con tale ultima pronuncia, la Corte ha escluso qualsiasi corrispondenza automatica tra i postumi permanenti e la capacità di produrre redditi in futuro (“… il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nè tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa.”) ed ha rimarcato che il danno in discorso va ritenuto conseguenza soltanto di una
“elevata percentuale di invalidità permanente” (“… nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass.,
7/11/2005, n. 21497) trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare (Cass. 30/09/2009,
n. 20943).”).
Nel caso di specie, non ci si trova in un caso di “elevata percentuale di invalidità permanente” riscontrata a carico di , in quanto AR
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IV sezione civile non può considerarsi tale quella derivante da postumi del 10%, peraltro addebitabili per la metà al danneggiato medesimo.
Il in definitiva, va condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 58.043,25, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima devalutata al 31.3.2015
(giorno del sinistro) e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno (secondo il criterio predicato ormai costantemente da Cass., 10.3.2000 n. 2796; Cass., sez. unite, 17.2.95 n. 1712 e successive) fino alla data della presente sentenza, alla quale il debito di valore si converte in debito di valuta, ed oltre, ancora, i soli interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo pagamento.
Non vi è prova del danno al motociclo, non avendo AR
fornito né preventivi, né quietanze di riparazione.
[...]
§ - LE SPESE DI CAUSA
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico del , per effetto della Controparte_1 soccombenza, con attribuzione all'avv. Pasquale Manfredi ed all'avv. Pasquale
Sicignano, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. atto di appello e comparsa conclusionale).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5 comma 1
d.m. 55/2014), e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale, restano a carico di e del per AR Controparte_1 metà ciascuno.
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IV sezione civile
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 482/2021, deliberata il 3.3.2021 e pubblicata il 3.3.2021 (n. 703/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie parzialmente ed entro i limiti che seguono, l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della suddetta AR sentenza,
3) dichiara la responsabilità al 50% del Controparte_1 nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, lo condanna, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno, in favore di
[...]
, che liquida nella somma di 58.043,25, già rivalutata AR all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima devalutata al 31.3.2015 e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza, ed oltre, ancora, i soli interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo pagamento;
4) condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 7.051,50 per onorario, e, per il secondo grado, in € 1.165,50 per esborsi ed € 7.158,50 per onorario, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Pasquale
Manfredi ed all'avv. Pasquale Sicignano;
5) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti per metà.
Così deciso in Napoli, in data 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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