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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino Francesco Della Sciucca e dell'avv.
DA AT, presso lo studio dei quali in Milano, via Cesare Battisti n. 8, è elettivamente domiciliata,
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
a) accertare che la pubblicazione e divulgazione, da parte del signor , Controparte_1 del post Facebook doc. 5 integra gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen. e/o comunque illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. b) accertare il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla condotta del signor
[...] [...]
per le ragioni descritte nel presente e nei precedenti scritti difensivi e per Controparte_1
l'effetto condannare il convenuto a risarcire alla il danno subito nella misura di 35.247 Parte_1 euro, o nella diversa e anche maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 1° gennaio 2024 al pagamento c) ordinare al convenuto la pubblicazione della sentenza a sue spese su un quotidiano e un sito internet a diffusione locale. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. domandandone la condanna ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti a causa del commento pubblicato dal convenuto sul gruppo facebook denominato
“Melegnano News” in data 15.05.2023.
In particolare, parte attrice ha allegato di essere una cooperativa sociale che si occupa da oltre trent'anni della promozione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tale attività è con ampia prevalenza condotta attraverso rapporti contrattuali intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni per la gestione di servizi offerti alla cittadinanza.
La Cooperativa ha dedotto inoltre di essere proprietaria dell'immobile denominato IN PU, alla via Giuseppe Verdi a Melegnano, nel quartiere Montorfano. Sita all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano, l, ove la sera del 14 maggio 2023 si tenne una festa privata, autorizzata da stessa, previa Pt_1 accettazione scritta da parte degli organizzatori del Regolamento di utilizzo. A causa del maltempo la festa si svolse all'interno dei locali della cascina e si concluse pochi minuti prima di mezzanotte e mezza.
Nel pomeriggio di lunedì 15 maggio 2023 la Presidente della Cooperativa ricevette via WhatsApp dal
Sindaco del , dott. , alcuni messaggi riportanti un post Facebook Parte_2 Persona_1 pubblicato il giorno stesso sul gruppo “Melegnano News” dall'utente ”. Parte_3
Il post era del seguente tenore:
“Per la gioia di , dopo avere svernato nei peggiori tombini della regione sono Parte_4 tornati a deliziare le nostre domeniche con la loro tossica presenza e le nostre orecchie con musica martellante a 160 BPM i simpatici bamboccioni della fattanza. Stamattina fino alla 1 e 30 (il limite era mezzanotte) musica da intenditori e sostanze psicotrope assunte con allegria. Le autorità preposte ci devono spiegare come sia possibile che alla cooperativa che gestisce la meritoria attività diurna di
vengano concessi permessi per fare questi chiassosi festini a base di stupefacenti Parte_5 che disturbano il sonno di migliaia di persone che questa mattina, insonni, sono dovuti andare ahimè a lavorare. Bello ieri pomeriggio vedere questi simpatici guasconi tirare coca sugli specchietti retrovisori delle nostre auto parcheggiate, ubriacarsi lanciando bottiglie di vetro nel nostro bel bosco. Avete 'paura'
a intervenire? Siamo stufi della retorica che sono bravi ragazzi. Basta, veramente! - presso BO
Montorfano”.
2 Al post era stata allegata una foto che ritraeva qualche centinaio di persone in piedi in un prato a ballare di fronte a tre gruppi di casse acustiche. Tuttavia, il luogo ritratto nella foto nulla ha nulla a che fare con
IN PU.
Il post venne poi cancellato il 17 maggio 2023.
Nei giorni successivi, gli esponenti della Cooperativa accertarono che il profilo Facebook Parte_3
” era riconducibile al convenuto, signor , residente a [...]
[...] Controparte_1 via Giuseppe Verdi 9, a poche centinaia di metri da IN PU.
Il sig. , benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22.11.2024.
2. La presente causa può trovare soluzione per mezzo del principio della ragione più liquida, ricavabile dall'art. 187 co. 2 c.p.c.
La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che – in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo – è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la ragione più liquida: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ. 28.05.2014 n. 12002; nello stesso senso, Cass. civ. 19.08.2016
n. 17214).
Conseguentemente, deve essere tralasciata del tutto in questa sede la valutazione circa la natura diffamatoria del post del convenuto pubblicato sul gruppo Facebook “Melegnano News”, relativo alla festa svoltasi il 14.05.2023 presso IN PU, dovendo in ogni caso la domanda essere rigettata in ragione della mancata prova del danno.
Parte attrice, infatti, ha omesso del tutto di fornire la prova dell'esistenza di un danno risarcibile legato alle offese ricevute.
2.1 Come noto, a far tempo dalle note pronunce della Suprema Corte del 2008 in tema di danno alla persona e di danno non patrimoniale non è più possibile parlare di danno “in re ipsa”, ma è necessario che la parte che domanda il risarcimento del danno subito, ne dia allegazione e prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. civ. Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Cass. civ. S.U. n.
26972 dell'11/11/2008).
3 La struttura della responsabilità aquiliana, infatti, presuppone che l'attore fornisca la prova del danno di cui chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, e cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, restando, quindi, un danno - conseguenza che non coincide con l'evento (Cass. civ. n. 24474 del 18/11/2014).
Né la circostanza che sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio subito (Cass. civ. ordinanza n. 29206 del
12.11.2019; Cass. civ. n. 11269 del 10.5.2018).
2.2 Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha consentito di ritenere confermate le circostanze relative allo svolgimento, in data 14.05.2023, di una festa privata presso la IN PU di proprietà dell'attrice, che si è conclusa entro le ore 00.30 e nel corso della quale non sono stati riscontrati comportamenti “anomali”; in particolare, il teste ha riferito che “non è stato rinvenuto nulla Tes_1 che potesse far pensare ad uso di sostanze o di abusi alcolici, non sono state rinvenute bottiglie intere o in cocci che facessero pensare a lanci o ad un uso improprio, né specchietti divelti;
questo anche all'esterno della cascina, che si presentava in una normale condizione di pulizia”. Il teste ha altresì confermato che l'ambiente rappresentato nel doc. 5, che costituisce a foto allegata al post del convenuto, non raffigura gli spazi della IN PU.
La teste , vice-presidente della cooperativa attrice, ed in quanto astrattamente incompatibile Tes_2
a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ha comunque reso dichiarazioni relative alla scoperta del post del convenuto e alla successiva sua identificazione, che il Tribunale ritiene attendibili ai fini della decisione.
La mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interpello costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 232 c.p.c., quanto alla fondatezza, in punto an, delle circostanze dedotte da parte attrice nei capitoli di prova orale ammessi.
Tuttavia, difetta nel caso in esame la prova del danno derivante dalla pubblicazione del post a contenuto offensivo da parte del convenuto;
al riguardo, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre – in modo del tutto generico – che “Nel caso di specie non vi sono dubbi sull'an: il post diffamatorio, e comunque offensivo, del signor è stato pubblicato su uno dei principali social media, in un gruppo di CP_1 oltre 12.000 membri, e comunque accessibile a tutti, e ha anche raggiunto i vertici dell'amministrazione comunale di Melegnano, con la quale intrattiene rapporti per organizzare le molteplici attività Pt_1 che propone sul territorio (ivi comprese ovviamente quelle che si tengono proprio in IN
Cappucina); sicché ha danneggiato gravemente e ingiustamente l'immagine e la reputazione della
. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la liquidazione dovrà avvenire con Parte_1
4 valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.” (cfr. pag. 6 atto citazione).
Null'altro è stato aggiunto.
L'attrice, infatti, passa poi immediatamente ad enucleare i criteri di liquidazione del danno in via equitativa, omettendo del tutto di allegare in cosa sarebbe consistito – in concreto – il danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta del convenuto.
Tale carente allegazione non è stata precisata neppure con le memorie ex art. 171ter c.p.c..
È dunque evidente che nel caso in esame l'attrice abbia del tutto omesso di indicare in cosa sarebbero consistiti i danni patiti, di cui ha chiesto il risarcimento.
Vale solo brevemente osservare che la prova presuntiva non può che accedere ad una allegazione specifica, che sola consente al giudicante di far operare la detta regola probatoria;
viceversa, la prova per presunzioni non può trovare spazio argomentativo in una situazione di totale carente allegazione, a meno di risultare del tutto sganciata dall'accertamento in fatto che il giudice è chiamato a svolgere.
Per tutti questi motivi la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, 3 dicembre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino Francesco Della Sciucca e dell'avv.
DA AT, presso lo studio dei quali in Milano, via Cesare Battisti n. 8, è elettivamente domiciliata,
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
a) accertare che la pubblicazione e divulgazione, da parte del signor , Controparte_1 del post Facebook doc. 5 integra gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen. e/o comunque illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. b) accertare il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla condotta del signor
[...] [...]
per le ragioni descritte nel presente e nei precedenti scritti difensivi e per Controparte_1
l'effetto condannare il convenuto a risarcire alla il danno subito nella misura di 35.247 Parte_1 euro, o nella diversa e anche maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 1° gennaio 2024 al pagamento c) ordinare al convenuto la pubblicazione della sentenza a sue spese su un quotidiano e un sito internet a diffusione locale. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. domandandone la condanna ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti a causa del commento pubblicato dal convenuto sul gruppo facebook denominato
“Melegnano News” in data 15.05.2023.
In particolare, parte attrice ha allegato di essere una cooperativa sociale che si occupa da oltre trent'anni della promozione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tale attività è con ampia prevalenza condotta attraverso rapporti contrattuali intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni per la gestione di servizi offerti alla cittadinanza.
La Cooperativa ha dedotto inoltre di essere proprietaria dell'immobile denominato IN PU, alla via Giuseppe Verdi a Melegnano, nel quartiere Montorfano. Sita all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano, l, ove la sera del 14 maggio 2023 si tenne una festa privata, autorizzata da stessa, previa Pt_1 accettazione scritta da parte degli organizzatori del Regolamento di utilizzo. A causa del maltempo la festa si svolse all'interno dei locali della cascina e si concluse pochi minuti prima di mezzanotte e mezza.
Nel pomeriggio di lunedì 15 maggio 2023 la Presidente della Cooperativa ricevette via WhatsApp dal
Sindaco del , dott. , alcuni messaggi riportanti un post Facebook Parte_2 Persona_1 pubblicato il giorno stesso sul gruppo “Melegnano News” dall'utente ”. Parte_3
Il post era del seguente tenore:
“Per la gioia di , dopo avere svernato nei peggiori tombini della regione sono Parte_4 tornati a deliziare le nostre domeniche con la loro tossica presenza e le nostre orecchie con musica martellante a 160 BPM i simpatici bamboccioni della fattanza. Stamattina fino alla 1 e 30 (il limite era mezzanotte) musica da intenditori e sostanze psicotrope assunte con allegria. Le autorità preposte ci devono spiegare come sia possibile che alla cooperativa che gestisce la meritoria attività diurna di
vengano concessi permessi per fare questi chiassosi festini a base di stupefacenti Parte_5 che disturbano il sonno di migliaia di persone che questa mattina, insonni, sono dovuti andare ahimè a lavorare. Bello ieri pomeriggio vedere questi simpatici guasconi tirare coca sugli specchietti retrovisori delle nostre auto parcheggiate, ubriacarsi lanciando bottiglie di vetro nel nostro bel bosco. Avete 'paura'
a intervenire? Siamo stufi della retorica che sono bravi ragazzi. Basta, veramente! - presso BO
Montorfano”.
2 Al post era stata allegata una foto che ritraeva qualche centinaio di persone in piedi in un prato a ballare di fronte a tre gruppi di casse acustiche. Tuttavia, il luogo ritratto nella foto nulla ha nulla a che fare con
IN PU.
Il post venne poi cancellato il 17 maggio 2023.
Nei giorni successivi, gli esponenti della Cooperativa accertarono che il profilo Facebook Parte_3
” era riconducibile al convenuto, signor , residente a [...]
[...] Controparte_1 via Giuseppe Verdi 9, a poche centinaia di metri da IN PU.
Il sig. , benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22.11.2024.
2. La presente causa può trovare soluzione per mezzo del principio della ragione più liquida, ricavabile dall'art. 187 co. 2 c.p.c.
La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che – in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo – è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la ragione più liquida: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ. 28.05.2014 n. 12002; nello stesso senso, Cass. civ. 19.08.2016
n. 17214).
Conseguentemente, deve essere tralasciata del tutto in questa sede la valutazione circa la natura diffamatoria del post del convenuto pubblicato sul gruppo Facebook “Melegnano News”, relativo alla festa svoltasi il 14.05.2023 presso IN PU, dovendo in ogni caso la domanda essere rigettata in ragione della mancata prova del danno.
Parte attrice, infatti, ha omesso del tutto di fornire la prova dell'esistenza di un danno risarcibile legato alle offese ricevute.
2.1 Come noto, a far tempo dalle note pronunce della Suprema Corte del 2008 in tema di danno alla persona e di danno non patrimoniale non è più possibile parlare di danno “in re ipsa”, ma è necessario che la parte che domanda il risarcimento del danno subito, ne dia allegazione e prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. civ. Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Cass. civ. S.U. n.
26972 dell'11/11/2008).
3 La struttura della responsabilità aquiliana, infatti, presuppone che l'attore fornisca la prova del danno di cui chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, e cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, restando, quindi, un danno - conseguenza che non coincide con l'evento (Cass. civ. n. 24474 del 18/11/2014).
Né la circostanza che sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio subito (Cass. civ. ordinanza n. 29206 del
12.11.2019; Cass. civ. n. 11269 del 10.5.2018).
2.2 Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha consentito di ritenere confermate le circostanze relative allo svolgimento, in data 14.05.2023, di una festa privata presso la IN PU di proprietà dell'attrice, che si è conclusa entro le ore 00.30 e nel corso della quale non sono stati riscontrati comportamenti “anomali”; in particolare, il teste ha riferito che “non è stato rinvenuto nulla Tes_1 che potesse far pensare ad uso di sostanze o di abusi alcolici, non sono state rinvenute bottiglie intere o in cocci che facessero pensare a lanci o ad un uso improprio, né specchietti divelti;
questo anche all'esterno della cascina, che si presentava in una normale condizione di pulizia”. Il teste ha altresì confermato che l'ambiente rappresentato nel doc. 5, che costituisce a foto allegata al post del convenuto, non raffigura gli spazi della IN PU.
La teste , vice-presidente della cooperativa attrice, ed in quanto astrattamente incompatibile Tes_2
a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ha comunque reso dichiarazioni relative alla scoperta del post del convenuto e alla successiva sua identificazione, che il Tribunale ritiene attendibili ai fini della decisione.
La mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interpello costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 232 c.p.c., quanto alla fondatezza, in punto an, delle circostanze dedotte da parte attrice nei capitoli di prova orale ammessi.
Tuttavia, difetta nel caso in esame la prova del danno derivante dalla pubblicazione del post a contenuto offensivo da parte del convenuto;
al riguardo, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre – in modo del tutto generico – che “Nel caso di specie non vi sono dubbi sull'an: il post diffamatorio, e comunque offensivo, del signor è stato pubblicato su uno dei principali social media, in un gruppo di CP_1 oltre 12.000 membri, e comunque accessibile a tutti, e ha anche raggiunto i vertici dell'amministrazione comunale di Melegnano, con la quale intrattiene rapporti per organizzare le molteplici attività Pt_1 che propone sul territorio (ivi comprese ovviamente quelle che si tengono proprio in IN
Cappucina); sicché ha danneggiato gravemente e ingiustamente l'immagine e la reputazione della
. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la liquidazione dovrà avvenire con Parte_1
4 valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.” (cfr. pag. 6 atto citazione).
Null'altro è stato aggiunto.
L'attrice, infatti, passa poi immediatamente ad enucleare i criteri di liquidazione del danno in via equitativa, omettendo del tutto di allegare in cosa sarebbe consistito – in concreto – il danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta del convenuto.
Tale carente allegazione non è stata precisata neppure con le memorie ex art. 171ter c.p.c..
È dunque evidente che nel caso in esame l'attrice abbia del tutto omesso di indicare in cosa sarebbero consistiti i danni patiti, di cui ha chiesto il risarcimento.
Vale solo brevemente osservare che la prova presuntiva non può che accedere ad una allegazione specifica, che sola consente al giudicante di far operare la detta regola probatoria;
viceversa, la prova per presunzioni non può trovare spazio argomentativo in una situazione di totale carente allegazione, a meno di risultare del tutto sganciata dall'accertamento in fatto che il giudice è chiamato a svolgere.
Per tutti questi motivi la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, 3 dicembre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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