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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 6188/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Pirolo;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso
[...] ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
1 “1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…FATTO In data 09-03-2023 la ricorrente presentava istanza di indennità di accompagnamento e legge 104 il 26-04-2023 veniva sottoposta a visita e riconosciuta CP_1
ultrasessantacinquenne nella misura del 67-99% e portatore di handicap art.3 comma1 CP_2 con diagnosi di “VVC A MEDIO IMPEGNO FUNZIONALE CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON fac”. L'istante, prima di promuovere il giudizio di cognizione per la tutela dei propri diritti, chiede di verificare preventivamente lo stato delle sue condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere mediante accertamento tecnico preventivo a disporsi. Il sig. Giudice incaricava il sottoscritto per redigere ATP che veniva depositata in data 22-03- 2024 e successivamente fissava nuovo accesso peritale per una rivalutazione delle condizioni psicofisiche in virtù di nuova documentazione sanitaria che tuttavia non risulta depositata agli atti di causa. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI Cont Le operazioni peritali si sono tenute in data il 19-03-2025 presso la sede di Aversa – centro visita medico –legale Nu IDENTIFICAZIONE: carta identità nata a [...] ivi residente via Catania 7 Numero_2
e Nata a termine da parto eutocico, sviluppo psicofisico nella CP_4 CP_5 norma comuni malattie esantematiche DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLEGATA agli atti utile ai quesiti postimi NON RISULTA DEPOSITATA NUOVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
1-CC osp. di Aversa del 11-06-2023 Dimissioni” iponatriemia con alterazione di coscienza vasculopatia cerebrale cronica pregresso ictus ischemico cardiopatia sclerotica ipertensiva gozzo normofunzionante pregressa splenectomia
2-CC Pineta Grande 30-05-2023” TIA in vasculopatia cerebrale cronica …
3-visita cardiologica del 28-08-2023 Dott. “FA pregressa ESA post traumatica” Per_2
4-visita neurochirurgica del 14-07-2023 Dott. “lombosciatalgia dx resistente” Persona_3 Cont
5-visita urologica CE dl 08/09/2023 “incontinenza urinaria stabilizzata ESAME OBIETTIVO condizioni generali compatibili per sesso ed età
2 - Apparato respiratorio reperto ascultatorio di respiro aspro diffuso MV e FV nella norma basi polmonari normoespansibili non dispnea a riposo
- Apparato cardiovascolare PA 150/90 fq68 ritmica aia cardiaca aumentata nel profilo ventr. sxnei limiti -toni puri pause libere
- Apparato osteoarticolare limitazioni funzionali delle escursioni del rachide cervico-dorso-lombare– deambulazione e passaggi posturali in autonomia con qualche tratto rallentato
- Apparato digerente addome trattabile alla palpazione organi ipocondriaci nella norma
- Apparato uro-genitale reni in sede punti ureterali non dolenti-incontinenza urinaria stabilizzata-uso di pannoloni
- Organi di senso: ode la voce di conversazione - porta occhiali
- Sistema nervoso e psichico collaborante con note di iniziale rallentamento psicomotorio comunque orientata nei parametri temporo-spaziali e mnesica CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico si ritiene che la ricorrente sia affetta da: vasculopatia cerebrale cronica con pregresso insulto ischemico transitorio cardiopatia ipertensiva in fibrillazione atriale cronicizzata artrosi podistrettuale con impegno lombosacrale incontinenza urinaria Sulla scorta del suddetto quadro clinico e delle limitazioni funzionali che ne derivano si ritiene che NON SUSSISTONO allo stato i presupposti sanitari necessari per il beneficio della Indennità di accompagnamento in quanto:
- la capacità cognitiva è complessivamente ancora utile e conservata anche in relazione alla età in quanto si riscontra un iniziale rallentamento psicomotorio in un quadro clinico senza significativa compromissione della capacità mnesica, della capacità attentiva e di vigilanza e dell'orientamento temporo-spaziale
- la deambulazione ed i passaggi posturali, seppur a tratti rallentati, sono comunque possibili in maniera autonoma senza il supporto ed il sostegno di terzi
-non vi è dispnea a riposo o da sforzi lievi-medi CONCLUSIONI Sulla scorta delle precedenti considerazioni si ritiene che la ricorrente possa considerarsi
-INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età pari al 100% e beneficio art. 3 comma 1 legge 104”.
Il CTU ha esaminato in maniera esaustiva l'intero quadro patologico sofferto dalla ricorrente, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, devono essere poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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