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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2024, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 270/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente in [...]n. 87, elettivamente C.F._1
domiciliato in Alcamo (TP), viale Europa 159, presso lo studio dell'Avv. Vivona
Gianluca ( ), che lo rappresenta e difende Email_1
appellante contro
nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), via Vincenzo Narici n. 20/A1, presso lo studio dell'avv. Achille
Piritore ( ), che la rappresenta e difende Email_2
appellata con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 ***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, sezione civile, previa l'adozione degli incombenti di rito, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare il diritto dell'appellante ad avere corrisposto un assegno per il proprio mantenimento che gli consenta un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- per l'effetto condannare la sig.ra al versamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore del sig. nella misura di euro 500,00 mensile o in Parte_1
quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
- prevedere l'obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia in misura confacente alle proprie possibilità, determinando l'assegno in un Per_1
importo non superiore ad euro 100,00.
- Con vittoria di spese e competenze professionali inerente ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Adversis reiectis
Rigettare l'appello proposto da controparte perché infondato sia in fatto che in diritto.
Con il favore delle spese.
Conclusioni per il PG:
Chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 29/2022 dei giorni 7-10 gennaio 2022, il Tribunale di Trapani, su ricorso di : Controparte_1
- ha pronunciato la separazione personale tra la ricorrente e il coniuge
[...]
, accogliendo la domanda di addebito di responsabilità formulata dalla Pt_1
stessa;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna proposta dal , nei Pt_1 confronti della , ai fini della corresponsione di un assegno per il proprio CP_1
mantenimento;
2 - ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma di € Pt_1 CP_1
200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia da Per_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire alle spese straordinarie secondo le modalità indicate nella parte motiva del provvedimento impugnato;
- ha assegnato l'uso della casa coniugale alla;
CP_1
- ha condannato, infine, il a rifondere nei confronti di parte ricorrente le Pt_1
spese del giudizio.
A sostegno della decisione, con particolare riferimento alla pronuncia sull'addebito, il
Giudice di primo grado ha rilevato che la sentenza di assoluzione dal reato di maltrattamenti - perché il fatto non sussiste - non può precludere la valutazione, ad esso spettante, dei medesimi fatti che hanno costituito oggetto del procedimento penale, non potendosi escludere che le condotte contestate, pur non integrando gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p., siano state causa della irreversibile crisi coniugale;
ha, inoltre, ritenuto che l'indole violenta e aggressiva del nei confronti della moglie e della Pt_1
figlia è stata dimostrata dalle prove assunte in fase istruttoria e che le predette condotte costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, idonee a fondare non solo la pronuncia di separazione personale dei coniugi ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse.
2. Proposto appello dal , con ricorso depositato l'11.02.2022, nel Pt_1
contraddittorio con la – costituita e resistente - e col P.G., la causa, rimessa CP_1
all'udienza del 26 gennaio 2024, è stata assunta in deliberazione giusta ordinanza del 29 gennaio 2024, senza assegnazione di termini per note siccome non previsti dal rito.
***
3. L'appello è infondato.
4. Con il primo motivo di gravame, il ha criticato la sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui ha accolto la domanda di addebito formulata dalla , contestando la CP_1 pronuncia sotto diversi profili, tra cui, in primo luogo, quello relativo all'errata applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. in tema di efficacia del giudicato penale in sede civile e, in secondo luogo, quello dell'errata valutazione delle prove raccolte nel
3 giudizio penale, nonché, infine, quello dell'errata valutazione delle prove raccolte nel processo civile.
Le censure inerenti al primo profilo – relative all'errata applicazione degli artt. 652 e
654 c.p.p. – prendono le mosse dal mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza di assoluzione n. 933/2020 nel giudizio civile, con la quale è Parte_1
stato assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p. “perché il fatto non sussiste”, divenuta irrevocabile il 29.04.2021, il cui accertamento ha avuto ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stato chiesto l'addebito della separazione.
L'appellante ha, infatti, criticato la diversa valutazione operata dai due giudici in merito ai medesimi fatti, ossia ai presunti reiterati episodi di violenza a danno della moglie, dalla quale sarebbe discesa l'assoluzione in sede penale e che, invece, ha determinato l'integrazione dei presupposti della responsabilità che giustifica l'addebito in sede civile.
Ha sostenuto, inoltre, che è irragionevole ritenere – così come affermato dal Giudice di primo grado - che debba riverberarsi a danno dell'imputato la mancata specificazione del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., facendo da ciò dipendere l'efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo civile.
Il ha, inoltre, evidenziato, con riferimento agli altri due profili di censura, che Pt_1
le prove assunte, sia in sede penale che in sede civile, e che hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice civile, sono state soltanto quelle formatesi in assenza di contraddittorio e, in ogni caso, relative a fatti verificatisi in epoca successiva all'inizio della crisi coniugale, che è stata determinata, al contrario, esclusivamente da ragioni di carattere economico.
Orbene, ritiene la Corte che la statuizione concernente l'addebito di responsabilità della separazione a carico del adottata dal Tribunale debba essere confermata. Pt_1
Invero, giova innanzitutto ricordare che il nostro ordinamento è ispirato ad un principio di tendenziale unità della giurisdizione, avendo il legislatore instaurato un sistema di autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è imposto al giudice civile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo 4 penale come fonte del proprio convincimento. (Cass. n. 42028/2021).
Tale principio subisce, però, limitate eccezioni ad opera degli artt. 651-654 c.p.p., i quali dettano una specifica disciplina in tema di efficacia del giudicato penale nel processo civile al ricorrere di determinati presupposti.
Occorre allora chiarire la reale portata delle predette disposizioni, in modo da determinarne l'effettiva portata applicativa. In particolare, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 651-652 c.p.p., in virtù della loro esclusiva applicabilità ai giudizi civili di danno;
al contrario, vale la pena indagare quanto previsto dall'art. 654 c.p.p., il quale disciplina l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nei giudizi civili non risarcitori.
La disposizione da ultimo citata prevede, infatti, che “la sentenza penale irrevocabile
(…) di assoluzione (…) ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (…), quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”.
Ebbene, risulta evidente che nell'ambito del giudizio di separazione non si controverte in merito a un diritto il cui riconoscimento possa dipendere dall'accertamento di fatti che hanno costituito oggetto di un giudizio penale, cosicché, non può ritenersi sussistente il richiamato vincolo di dipendenza tra i due giudizi.
A ciò si aggiunga che il vincolo penale attiene ai “fatti materiali”, per ciò intendendosi esclusivamente la realtà storica e fenomenica su cui si è formato il convincimento del giudice penale, non investendo, invece, la valutazione giuridica di tale realtà, valutazione che, dunque, il giudice civile è chiamato a compiere autonomamente in rapporto ai fini specifici della propria funzione.
Difatti, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula
"perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale. (cfr. Cass. 8035/2016).
In particolare, le condotte realizzate dal nei confronti del coniuge e della figlia, Pt_1
pur non essendo idonee ad integrare la fattispecie contestata in sede penale, risultano, invece, idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione, configurandosi 5 quali violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Invero, come già rilevato in primo grado, la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. n. 25843/2013).
In particolare, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (Cass. n. 31351/2022).
A tal proposito, e passando all'esame dei due ulteriori profili di censura con i quali l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove assunte nei due processi, risulta provata, anche in sede di appello, l'indole violenta e aggressiva esperita dal a Pt_1 danno della propria famiglia, tale da determinare l'insanabile crisi coniugale.
Per l'analisi degli elementi assunti in sede penale, nonché delle prove assunte nel corso del giudizio di separazione in primo grado, operata in modo particolarmente esaustivo dal primo Giudice, la Corte ritiene, invero, di poter richiamare l'enucleazione di essi e le ragioni a supporto espresse nella motivazione del provvedimento impugnato
(sulla possibilità di richiamo per relationem alla sentenza di primo grado si veda Cass.
Sez. 1, Sentenza n.14786 del 19/07/2016), avendo correttamente ripercorso i diversi episodi nei quali sia la , che la figlia, sono state destinatarie delle aggressioni CP_1 verbali e/o fisiche perpetrate dal . Pt_1
E' doveroso, però, precisare che emblematiche, in tal senso, sono le dichiarazioni rese in sede civile dai teste e , che hanno efficacemente Testimone_1 Testimone_2
descritto la dinamica dell'aggressione fisica a danno della figlia nonché le Per_1
ingiurie, le minacce di morte e le aggressioni deducibili dalle trascrizioni contenute nell'informativa dell'attività di indagine della Polizia di Stato (acquisite nel processo penale), avvalorate dalla documentazione medica (v. doc. all.), non potendo le stesse essere giustificate o emendate della loro antigiuridicità per via di una ipotetica preordinata provocazione da parte della vittima.
Le condotte così realizzate non possono ritenersi ininfluenti e non idonee ad aver 6 determinato l'irreversibile crisi coniugale, così come sostenuto dall'appellante, solo perché verificatesi successivamente all'invio della raccomandata (febbraio 2017) - con la quale il legale del invitava la a valutare congiuntamente la sussistenza dei Pt_1 CP_1 presupposti per la proposizione di un ricorso per separazione consensuale - e ciò in virtù della gravità dei comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal nei Pt_1
confronti della moglie e della figlia, tali da aver determinato un punto di non ritorno nella crisi coniugale innescata.
Tale dato risulta provato dal fatto che, anche dopo l'invio della raccomandata sopra citata, i coniugi unitamente si erano recati per due volte presso il consultorio familiare di Alcamo, per intraprendere un percorso di terapia di coppia con una psicologa, la dottoressa (21 e 31 marzo 2017; cfr. verbale del 26.06.2019), poi Persona_2 interrotto, nonché da un altro tentativo di conciliazione, costituito da un incontro chiarificatore avvenuto alla presenza di un amico della coppia, il quale avrebbe tentato di porsi da mediatore tra i coniugi (trascrizione della conversazione del 20 aprile 2017; cfr. relazione della Polizia di Stato). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal
, l'irreversibilità della crisi coniugale non era ancora intervenuta al momento Pt_1 dell'invio della raccomandata del proprio legale, avendo lo stesso innescato, con la propria condotta violenta, il precipitare degli eventi e la irreversibile crisi della coppia;
punti di non ritorno sono stati, invero, i due episodi di violenza, il primo a danno della figlia (17.06.2017), il secondo a danno della moglie (19.06.2017), i cui postumi Per_1
trovano riscontro nelle certificazioni mediche allegate, e che hanno determinato l'immediato abbandono della casa coniugale da parte della e della figlia, nonché il CP_1 mancato ritorno.
Tale impostazione interpretativa trova conferma nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui per ciò che riguarda le violenze fisiche - quali violazioni gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, idonee a fondare la pronuncia di separazione ma anche l'addebitabilità al suo autore - resta irrilevante la posteriorità temporale delle stesse rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 7388/2017;
Cass. 31351/2022).
5. Il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale il ha censurato la Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta e volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento in 7 proprio favore, a carico della moglie, non può trovare accoglimento a seguito della conferma, in questa sede, della pronuncia di addebito della separazione a suo carico.
Come previsto, difatti, dall'art. 156 c.c. l'addebito della separazione costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale è stata imputata la relativa responsabilità, atteso che il legislatore, esercitando un legittimo apprezzamento discrezionale, ha inteso sanzionare l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio e rafforzare il vincolo matrimoniale, riconducendo a tale violazione la perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alla separazione
(cfr. Cass. n. 1259/2016).
6. Infine, con il terzo motivo di gravame il ha criticato il provvedimento Pt_1
impugnato nella parte in cui ha erroneamente determinato il quantum relativo del contributo al mantenimento in favore della figlia chiedendone una riduzione in Per_1
virtù delle precarie condizioni economiche in cui verserebbe.
In particolare, il ha evidenziato, a sostegno della propria domanda, di non Pt_1 poter far fronte alla corresponsione della somma di € 200,00 mensili in favore della figlia, poiché al momento non svolgerebbe alcuna attività lavorativa e possiederebbe un reddito annuo pari ad € 1.000,00.
L'appellante, al contempo, ha criticato la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure circa l'asserita percezione di redditi non dichiarati al fisco, ritenendo che il
Giudicante, anche in relazione a tale profilo, ha erroneamente valutato le prove assunte nella fase istruttoria del giudizio di primo grado.
Sulla scorta degli elementi emersi in primo grado, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali assunte, dalle quali emergerebbe la professionalità e la lunga esperienza matura dal quale agricoltore, nonché delle molteplici richieste Pt_1 di consulenze professionali (senza contare l'offerta di lavoro dallo stesso rifiutata – cfr. verbale del 26.06.2019), è evidente la potenzialità reddituale dello stesso.
Dalla lettura dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., che evoca i criteri in base ai quali va determinato l'onere di contribuire al mantenimento dei figli, in particolare, in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori, non può che ritenersi assolutamente congrua la misura del contributo al mantenimento della prole stabilito dal Tribunale, il quale ha evidenziato che “il rispettivo concorso (dei genitori) negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle «rispettive 8 sostanze», ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali delle parti” (cfr. sentenza di I grado, pag. 12).
Ne deriva, pertanto, che la fissazione da parte del giudice di merito di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del necessario per il soddisfacimento delle relative esigenze oltreché del tenore di vita dal figlio goduto (ex multis Cass. n. 4145/23; Cass. n. 19299/2020; Cass. n. 11025/1997).
Deve, pertanto, confermarsi sul punto la decisione impugnata, la quale si rivela frutto di corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter
c.c. alla situazione concreta oggetto di esame, ritenendosi adeguato l'esborso complessivo al medesimo imposto.
7. Infine, in ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla refusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della , così come CP_1 liquidate in dispositivo.
Posto che l'impugnazione è stata proposta dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (che ha integrato l'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002), al rigetto dell'appello segue, altresì, in capo all'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, conferma la sentenza n. 29/2022 del Tribunale di Trapani dei giorni 7-10 gennaio 2022, impugnata da nei confronti di , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
11.02.2022.
Condanna il a rifondere alla le spese di questo grado del giudizio, che Pt_1 CP_1
liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese vive e spese generali nella misura di euro
520,95, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute.
9 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, se dovuto, per l'impugnazione proposta.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 febbraio 2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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