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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 554/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza del
16.4.2025;
TRA
(CF n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Marcellino Simeone (C.F. n. ), presso il cui C.F._2
studio in Napoli, al Centro Direzionale Isola A, 7 sc. A), elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti Controparte_1 C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Federico Maria Guglielmi (C.F.
n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via Rossini, n. 22, elettivamente C.F._4
domicilia;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, n. 8719/2019, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 3.10.2019.
pagina 1 di 3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.2.2020, ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi a questa Corte, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli, Undicesima Sezione Civile, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del
3.10.2019, con cui, in accoglimento della domanda proposta dal promittente venditore, CP_1
era dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita dell'11.10.2013, per
[...]
l'inadempimento del promissario acquirente, con condanna di quest'ultimo al Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 7.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre che delle spese processuali.
in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1
stessa, ha chiesto di:
- rigettare le domande proposte dall'attore in primo grado e dichiarare ed accertare che nulla è dovuto da parte di esso appellante in favore dell'appellato ovvero ridurre l'importo del Controparte_1
risarcimento;
- in via del tutto gradata e in caso di conferma anche solo parziale della sentenza impugnata, ordinare all'appellato la restituzione della caparra versata da esso appellante, rivalutata degli interessi a far data dalla data del versamento;
- con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, previo differimento della prima udienza del 15.10.2024, per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., si è costituito in giudizio CP_1
con comparsa di risposta depositata in data 17.9.2020, nella quale ha contestato l'ammissibilità
[...]
e la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appellato incidentale, al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui il primo giudice affermava che non potesse essere riconosciuto nulla in favore di esso appellato per gli oneri di locazione e per gli oneri connessi al mutuo relativo all'immobile promesso in vendita, e ha chiesto, pertanto, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di € 7.098,59, derivante dalla differenza tra quanto, nel periodo dicembre 2013 - giugno 2015, corrisposto per il mutuo relativo all'immobile promesso in vendita e quanto versato per la locazione, o di quella minore o maggiore somma da liquidarsi ex art. 1226 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.
pagina 2 di 3 Rigettata, con ordinanza del 23.10.2020, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, la trattazione del giudizio è proseguita dinanzi alla Settima Sezione Civile fino al 20.1.2025, quando è stato riassegnato alla Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento della
Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio tra i ruoli delle diverse Sezioni Civili.
Fissata dinanzi al Collegio della Terza Sezione Civile l'udienza del 9.4.2025 (a cui è stata differita l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025, originariamente fissata dal Collegio della
Settima Sezione Civile), nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 16.4.2025; alla predetta udienza del 16.4.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del
9.4.2025 ed alla successiva udienza del 16.4.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
(nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2014).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 16 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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