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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4259 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in V.LE F. LO RE n. 14 73100 LECCE ITALIA presso lo studio dell'Avv.ANNA PANICO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. SETTIMO MARTA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA Contr MIGLIETTA, 5 (PRESSO LECCE) LECCE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/04/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo CP_1
– di essere alle dipendenze della dal 23.09.2009, con CP_1 profilo di ausiliario specializzato presso il P.O. di Lecce, Per_1 reparto di Nefrologia e Dialisi, ove svolgeva mansioni di facchinaggio, riordino e movimentazione di atti e campioni biologici;
– di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui al D.L. 1 aprile 2021 n. 44, pur dichiarandosi disponibile ad essere adibita a mansioni prive di contatto con l'utenza;
– che, a decorrere dal 25 ottobre 2021, non era stata ammessa in
1 servizio, né formalmente sospesa, continuando tuttavia a percepire regolarmente la retribuzione sino al mese di agosto 2022;
– che, a settembre 2022, la retribuzione non le era stata corrisposta e quella di ottobre risultava decurtata;
– che solo con nota prot. n. 178108 dell'11.10.2022 la CP_1 aveva disposto la sospensione “con decorrenza immediata” senza retribuzione, ai sensi dell'art. 4, co. 5, D.L. 44/2021;
– che, con il D.L. 162/2022, l'obbligo vaccinale era cessato dal 1° Contr novembre 2022 e la con nota n. 193636 del 09.11.2022, aveva revocato la sospensione, disponendo il rientro in servizio dal 2 novembre;
– che, con successiva nota prot. n. 2689 del 09.01.2023, l'Azienda le aveva notificato un “Recupero somme” di € 18.810,60, ritenendo indebite le retribuzioni percepite per il periodo 25.10.2021– 10.10.2022 e attivando trattenute mensili sulla retribuzione;
– che tale provvedimento era illegittimo per violazione di legge, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della nota prot. n. 2689 del 09.01.2023 (“Recupero somme” € CP_1
18.810,60) e disporne annullamento e/o disapplicazione;
2) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte della Sig.ra e che la stessa aveva diritto al pagamento della retribuzione Parte_1 base per il periodo 25.10.2021–31.08.2022; 3) accertare il diritto alla retribuzione per settembre 2022 e sino al Contr 10.10.2022, con condanna dell' al pagamento;
4) accertare il diritto al rimborso delle trattenute operate da gennaio 2023;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'11.10.2022 (prot. U.0178108.11-10-22) e disporne l'annullamento e/o disapplicazione;
6) per l'effetto, riconoscere il diritto alla retribuzione anche per il periodo 11.10.2022–02.11.2022;
7) ordinare la cancellazione dal fascicolo personale del provvedimento di sospensione;
8) con vittoria di spese e compensi di lite.” Regolarmente costituita, la esponeva che i provvedimenti CP_1 impugnati erano pienamente legittimi in quanto imposti dalla normativa emergenziale, ed in particolare dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021, che prevedeva la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione per il personale sanitario non vaccinato, senza margine di discrezionalità per l'amministrazione.
2 Precisava che la ricorrente, non essendosi sottoposta alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 né avendo documentato motivi di esenzione sanitaria, era da ritenersi assente ingiustificata ai sensi di legge e che, per mero disguido contabile, aveva comunque percepito retribuzioni cui non aveva diritto. Rilevava che il recupero delle somme era doveroso ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di somme erogate “sine titulo”, e che il principio del legittimo affidamento non poteva opporsi alla ripetizione dell'indebito da parte della Pubblica Amministrazione. Richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 8/2017; Cons. St., Sez. IV, n. 7799/2023) e la Corte Costituzionale n. 185/2023 sulla legittimità dell'obbligo vaccinale, sostenendo che l'interesse pubblico al recupero di risorse indebitamente corrisposte prevaleva su ogni pretesa soggettiva. Concludeva chiedendo: “1) Rigettare il ricorso poiché infondato. 2) Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 compensi di lite in favore della ” CP_1
La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127-ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'oggetto del giudizio riguarda la legittimità dei provvedimenti con i quali l' ha disposto la sospensione Controparte_2 dal servizio e dalla retribuzione della ricorrente, nonché il successivo recupero delle somme percepite durante il periodo in cui la stessa non aveva prestato attività lavorativa. Ai fini della decisione, occorre richiamare il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, che per quanto di interesse stabiliva: «1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita […]. 6 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia omessa o differita in ragione di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore […]. Per
3 il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2.» La lettera della norma è inequivoca: il legislatore ha previsto l'obbligo di ricollocare il lavoratore in mansioni anche diverse solo nei casi di omessa o differita vaccinazione dovuta a comprovato pericolo per la salute, accertato e documentato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tutti gli altri casi, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituisce effetto automatico dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e atto vincolato del datore di lavoro, privo di margini di discrezionalità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 5 ottobre 2023, ha chiarito in modo definitivo che l'art. 4 del d.l. 44/2021, così come modificato, «non contrasta con gli artt. 3 e 32 Cost., essendo misura proporzionata e ragionevole diretta a tutelare la salute pubblica». Quanto all'obbligo di reimpiego non è un principio generale, bensì una misura eccezionale limitata ai soli casi di esenzione o differimento certificati. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto né dimostrato di aver ottenuto alcuna certificazione medica di esenzione o differimento, né di aver richiesto al proprio medico curante o vaccinatore una valutazione di incompatibilità con la vaccinazione anti SARS-CoV-2. La sospensione dal servizio, pertanto, è stata disposta in applicazione diretta della norma e costituisce un atto dovuto, non sindacabile nel merito. In senso conforme, il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 7045/2021) ha osservato che «l'obbligo vaccinale imposto ai sanitari risponde non solo a un dovere di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche al principio di sicurezza delle cure, interesse della collettività che prevale sul diritto individuale al lavoro». Deve inoltre ritenersi pienamente legittimo il provvedimento di recupero delle somme erogate alla ricorrente nel periodo di mancata prestazione. In mancanza di titolo giustificativo, il pagamento della retribuzione configura un indebito oggettivo soggetto a ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego, la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di recuperare le somme indebitamente corrisposte;
la buona fede del
4 dipendente e il suo affidamento nella percezione non sono ostativi all'esercizio di tale potere. La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8338 del 2010) ha affermato che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi". Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato condivide il cennato orientamento statuendo in particolare che "il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate" (Cons. Stato, sez. 4, n. 290/2008; Cons. Stato ord. gen. n. 145/2007) e, ancora "il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti, dopo che sia stata accertata la mancanza di un titolo alla corresponsione delle relative somme e quindi l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale ex art. 2033 c.c. avente il carattere della doverosità" (Cons. Stato, sez. 5 n. 561/2008). Pertanto, in assenza di comprovata esenzione o differimento per motivi di salute, il provvedimento di sospensione della ricorrente e il successivo recupero delle retribuzioni percepite risultano conformi alla legge e alla giurisprudenza consolidata. Ne consegue che il rciorso dev'essere rigettato. Ricorrono gravi motivi, attesa la natura della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 28/11/2025
5 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4259 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in V.LE F. LO RE n. 14 73100 LECCE ITALIA presso lo studio dell'Avv.ANNA PANICO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. SETTIMO MARTA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA Contr MIGLIETTA, 5 (PRESSO LECCE) LECCE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/04/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo CP_1
– di essere alle dipendenze della dal 23.09.2009, con CP_1 profilo di ausiliario specializzato presso il P.O. di Lecce, Per_1 reparto di Nefrologia e Dialisi, ove svolgeva mansioni di facchinaggio, riordino e movimentazione di atti e campioni biologici;
– di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui al D.L. 1 aprile 2021 n. 44, pur dichiarandosi disponibile ad essere adibita a mansioni prive di contatto con l'utenza;
– che, a decorrere dal 25 ottobre 2021, non era stata ammessa in
1 servizio, né formalmente sospesa, continuando tuttavia a percepire regolarmente la retribuzione sino al mese di agosto 2022;
– che, a settembre 2022, la retribuzione non le era stata corrisposta e quella di ottobre risultava decurtata;
– che solo con nota prot. n. 178108 dell'11.10.2022 la CP_1 aveva disposto la sospensione “con decorrenza immediata” senza retribuzione, ai sensi dell'art. 4, co. 5, D.L. 44/2021;
– che, con il D.L. 162/2022, l'obbligo vaccinale era cessato dal 1° Contr novembre 2022 e la con nota n. 193636 del 09.11.2022, aveva revocato la sospensione, disponendo il rientro in servizio dal 2 novembre;
– che, con successiva nota prot. n. 2689 del 09.01.2023, l'Azienda le aveva notificato un “Recupero somme” di € 18.810,60, ritenendo indebite le retribuzioni percepite per il periodo 25.10.2021– 10.10.2022 e attivando trattenute mensili sulla retribuzione;
– che tale provvedimento era illegittimo per violazione di legge, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della nota prot. n. 2689 del 09.01.2023 (“Recupero somme” € CP_1
18.810,60) e disporne annullamento e/o disapplicazione;
2) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte della Sig.ra e che la stessa aveva diritto al pagamento della retribuzione Parte_1 base per il periodo 25.10.2021–31.08.2022; 3) accertare il diritto alla retribuzione per settembre 2022 e sino al Contr 10.10.2022, con condanna dell' al pagamento;
4) accertare il diritto al rimborso delle trattenute operate da gennaio 2023;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'11.10.2022 (prot. U.0178108.11-10-22) e disporne l'annullamento e/o disapplicazione;
6) per l'effetto, riconoscere il diritto alla retribuzione anche per il periodo 11.10.2022–02.11.2022;
7) ordinare la cancellazione dal fascicolo personale del provvedimento di sospensione;
8) con vittoria di spese e compensi di lite.” Regolarmente costituita, la esponeva che i provvedimenti CP_1 impugnati erano pienamente legittimi in quanto imposti dalla normativa emergenziale, ed in particolare dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021, che prevedeva la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione per il personale sanitario non vaccinato, senza margine di discrezionalità per l'amministrazione.
2 Precisava che la ricorrente, non essendosi sottoposta alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 né avendo documentato motivi di esenzione sanitaria, era da ritenersi assente ingiustificata ai sensi di legge e che, per mero disguido contabile, aveva comunque percepito retribuzioni cui non aveva diritto. Rilevava che il recupero delle somme era doveroso ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di somme erogate “sine titulo”, e che il principio del legittimo affidamento non poteva opporsi alla ripetizione dell'indebito da parte della Pubblica Amministrazione. Richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 8/2017; Cons. St., Sez. IV, n. 7799/2023) e la Corte Costituzionale n. 185/2023 sulla legittimità dell'obbligo vaccinale, sostenendo che l'interesse pubblico al recupero di risorse indebitamente corrisposte prevaleva su ogni pretesa soggettiva. Concludeva chiedendo: “1) Rigettare il ricorso poiché infondato. 2) Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 compensi di lite in favore della ” CP_1
La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127-ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'oggetto del giudizio riguarda la legittimità dei provvedimenti con i quali l' ha disposto la sospensione Controparte_2 dal servizio e dalla retribuzione della ricorrente, nonché il successivo recupero delle somme percepite durante il periodo in cui la stessa non aveva prestato attività lavorativa. Ai fini della decisione, occorre richiamare il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, che per quanto di interesse stabiliva: «1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita […]. 6 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia omessa o differita in ragione di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore […]. Per
3 il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2.» La lettera della norma è inequivoca: il legislatore ha previsto l'obbligo di ricollocare il lavoratore in mansioni anche diverse solo nei casi di omessa o differita vaccinazione dovuta a comprovato pericolo per la salute, accertato e documentato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tutti gli altri casi, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituisce effetto automatico dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e atto vincolato del datore di lavoro, privo di margini di discrezionalità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 5 ottobre 2023, ha chiarito in modo definitivo che l'art. 4 del d.l. 44/2021, così come modificato, «non contrasta con gli artt. 3 e 32 Cost., essendo misura proporzionata e ragionevole diretta a tutelare la salute pubblica». Quanto all'obbligo di reimpiego non è un principio generale, bensì una misura eccezionale limitata ai soli casi di esenzione o differimento certificati. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto né dimostrato di aver ottenuto alcuna certificazione medica di esenzione o differimento, né di aver richiesto al proprio medico curante o vaccinatore una valutazione di incompatibilità con la vaccinazione anti SARS-CoV-2. La sospensione dal servizio, pertanto, è stata disposta in applicazione diretta della norma e costituisce un atto dovuto, non sindacabile nel merito. In senso conforme, il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 7045/2021) ha osservato che «l'obbligo vaccinale imposto ai sanitari risponde non solo a un dovere di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche al principio di sicurezza delle cure, interesse della collettività che prevale sul diritto individuale al lavoro». Deve inoltre ritenersi pienamente legittimo il provvedimento di recupero delle somme erogate alla ricorrente nel periodo di mancata prestazione. In mancanza di titolo giustificativo, il pagamento della retribuzione configura un indebito oggettivo soggetto a ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego, la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di recuperare le somme indebitamente corrisposte;
la buona fede del
4 dipendente e il suo affidamento nella percezione non sono ostativi all'esercizio di tale potere. La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8338 del 2010) ha affermato che "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi". Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato condivide il cennato orientamento statuendo in particolare che "il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate" (Cons. Stato, sez. 4, n. 290/2008; Cons. Stato ord. gen. n. 145/2007) e, ancora "il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti, dopo che sia stata accertata la mancanza di un titolo alla corresponsione delle relative somme e quindi l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale ex art. 2033 c.c. avente il carattere della doverosità" (Cons. Stato, sez. 5 n. 561/2008). Pertanto, in assenza di comprovata esenzione o differimento per motivi di salute, il provvedimento di sospensione della ricorrente e il successivo recupero delle retribuzioni percepite risultano conformi alla legge e alla giurisprudenza consolidata. Ne consegue che il rciorso dev'essere rigettato. Ricorrono gravi motivi, attesa la natura della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 28/11/2025
5 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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