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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 6501/2024
Oggi 11/03/2025 h.12,10 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella
sono comparsi:
Per_parte_attrice l'avv.to/gli avv.ti NOVARA ALBERTO GIOVANNI
Per controparte l'avv.to/avv.ti LANCI MASSIMILIANO
Le parti danno atto che anche la fideiussione è stata escussa ma si è in attesa dell'effettivo pagamento
In ogni caso il pagamento è certo e le parti chiedono sentenza nulla aggiungendo alle memorie conclusive
A questo punto il giudice pronuncia sentenza ex art 447 bis e segg cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dandone lettura ex art 447 bis e segg cpc , nella causa tra
ER AS srl C.F.: 10755530960), Con gli avv.ti Anna Formenti e Alberto Novara
contro
TO EO C.F. [...])
Con l'avv Massimiliano Lanci
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: per l'opponente:
Alla luce di quanto sopra esposto, si insiste nelle conclusioni già formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio e, in forza dell'integrale estinzione del debito oggetto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
per l'opposto:
come richiamato in memoria conclusiva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare: per tutti i motivi cui in narrativa, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
2434/2024 (RG 4713/2024) opposto a carico della ER AS RL (P.Iva 10755530960), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. AL AH (C.F.
[...]), in ogni caso condannando controparte al pagamento della somma ingiunta o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pag. 2/7
ER AS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2434/2024 notificatole in data 23/08/2024 ad istanza di TO EO per il pagamento della somma di Euro 12.137,24, oltre interessi moratori e spese di lite a titolo di canoni di affitto di azienda non riscossi relativamente al canone di luglio.
Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito dal momento che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, ai sensi dell'articolo n. 11 del contratto per cui “per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione, l'applicazione, la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano”.
Nel merito ha sostenuto che con contratto di affitto di ramo di azienda registrato a Milano il 23/04/2019 il Sig. EO aveva concesso in affitto a ER AS il ramo dell'attività commerciale esercitata in Busnago ed avente ad oggetto l'attività di autolavaggio.
Il contratto prevedeva che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarebbe stata ad esclusivo carico dell'affittuaria, fatti i salvi i primi tre mesi di durata del rapporto in cui eventuali interventi sull'impianto sarebbero stati di competenza del concedente.
Il canone annuo pattuito tra le parti era pari ad € 72.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 6.000,00 oltre IVA cadauna, rate sempre versate regolarmente dalla affittuaria sino alla notifica nel giugno 2024 di un ricorso per Accertamento tecnico Preventivo da parte del EO ( per accertare lo stato dell'azienda di cui lamentava la cattiva gestione e manutenzione cosi da intimare la risoluzione contrattuale).
A garanzia del pagamento e delle ulteriori obbligazioni, ER AS aveva peraltro prestato una cauzione per un totale di € 72.000,00, di cui € 36.000,00 a mezzo fideiussione (così come indicato in contratto) ed ulteriori € 36.000,00 a mezzo rilascio di cambiali “a vista” emesse personalmente dal Sig. AL AH, legale rappresentante di ER AS, con avallo del Sig. ED MA collaboratore del Sig. EO .
Inoltre ai sensi dell'art. 6 del contratto, il Sig. EO aveva concesso a ER AS un'opzione di acquisto dell'azienda, nonché la relativa prelazione in caso di vendita . Tuttavia all'inizio del 2024, il EO, interrompendo “bruscamente” le trattative, con comunicazione del 30/03/2024 comunicava a ER AS la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere invitando ER AS a restituire l'azienda entro il termine del 30/04/2025 ed introducendo il giudizio di ATP
ER AS dava dunque atto di aver sempre pagato i canoni sino a giugno ma contestava le modalità di calcolo, da parte del Sig. EO della rivalutazione ISTAT sia con riferimento alla fattura n. 50/24 avente ad oggetto il canone di luglio e la relativa rivalutazione, che alle fatture relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2024.
Si è costituito il sig.EO dando atto della concessione in locazione a ERAS di . AL
AH, dell'organizzazione dei beni materiali e strumentali (unitamente alle relative utenze) formanti il ramo d'azienda fino alla data del 31 marzo 2025.
pag. 3/7 Contestava peraltro che ER AS RL non provvedeva a pagare il canone di luglio 2024, comprensivo di aumento Istat, , oltre le ulteriori fatture per adeguamento canoni istat: A) fatt.
44/24; B) fatt 33/24 C) fatt 13/24 che in data 27/5/24, 19/5/23 e 22/10/22 erano state regolarmente sollecitate alla controparte come dovute ex art. 2 del contratto di locazione
Inoltre, stante la persistente morosità anche nei mesi successivi, in data 02/08/2024, il
EO comunicava alla opponente la risoluzione del contratto di affitto del ramo d'azienda ex art 2 del medesimo accordo , mentre ERAS replicava di non voler restituire i beni e proponeva al sig. EO il pagamento dei canoni insoluti mediante incasso delle cambiali a
Sue mani ovvero mediante restituzione delle stesse e contestuale saldo del debito a mezzo bonifico bancario istantaneo.
Rilevava pertanto il convenuto opposto come controparte non avesse dimostrato né il pagamento dei canoni insoluti né l'eventuale ed immediata integrazione/ricostituzione della garanzia prestata, così come previsto dal contratto.
Infine contestava il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione concordati, in ordine alle norme sulla sicurezza e sulla manutenzione preventiva delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza, e che avevano causato danni al EO come nel frattempo emerso in sede di CTU
: danni ammontanti ad € 90.530,00= di cui 82.300,00 € per lavori necessari per il ripristino e la messa in sicurezza dei beni materiali e strumentali formanti l'Asset del ramo di azienda concesso in affitto alla società ER AS RL.
Parte convenuta concludeva dunque per l'infondatezza sia dell'eccezione di incompetenza sia delle contestazioni in ordine alla rivalutazione ISTAT e rilevava come la prestazione delle garanzie non esimesse dal pagamento dei canoni.
Chiedeva pertanto da un lato la conferma del decreto quanto al pregresso, ed inoltre il pagamento degli ulteriori canoni nel frattempo maturati per una situazione debitoria all'atto della costituzione ammontante ad € 55.630,39= (tra canoni insoluti e fatture utenze non pagate).
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Nel corso del giudizio non concessa la provvisoria esecuzione le parti discutevano in ordine alla competenza, il giudice formulava proposta transattiva tuttavia non accolta da VeeroAS ed all'udienza del 22.1.2025 il EO dichiarava che l'azienda era stata restituita e rigettato il reclamo sull'ordinanza di rilascio della stessa;
le parti riconoscevano infine l'incasso delle cambiali a garanzia da parte del locatore.
All'odierna udienza a seguito di deposito di memorie conclusive la causa viene discussa oralmente
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Si premette, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale che i giudizi di affitto di azienda rientrano tra quelli per cui, ex art 447 bis cpc, è previsto il forumu rei sitae ( Cass. n.12371 del
15.,6.2026)
pag. 4/7 Ne segue per il combinato disposto di cui alla medesima disposizione ed all'art 21 cpc che trattandosi di competenza funzionale , eventuali clausole derogatorie sono invalide e come tali rilevabili dal giudice anche ex officio ( Cass. 19393 del 2013 e successive conformi).
Il decreto ingiuntivo è stato pertanto emesso da giudice competente .
Venendo al merito il EO nelle memorie conclusionali ha dato atto che : ”… la morosità di controparte è aumentata poiché risultano scadute altre rate (le quali non sono state pagate dal mese di luglio 2024), in particolare quella del 01/11/24, 01/12/24 e del 01/01/25, per una situazione debitoria di € 62.950,39= (tra canoni insoluti e fatture utenze non pagate).
Ebbene, al fine di tutelare in parte i propri diritti il sig. EO ha provveduto a portare all'incasso le cambiali posti a garanzia, per un totale di € 36.000,00=. Si precisa fin da subito che l'imputazione di tali somme non può essere assegnata ai canoni di locazione non pagati dalla ER AS srl ma dovranno essere ascritti al debito più oneroso, ossia quello relativo ai danni verificati in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), i quali ammontano ad € 85.305,00=.Riepilogando si può rilevare che a fronte di una situazione debitoria di circa €
148.000,00 (tra danni accertati pari a circa 85.305,00 e canoni non pagati pari a circa
62.950,39), oltre le spese legali liquidate nel procedimento ex art 700 cpc e del susseguente reclamo, risultano incassati dal sig EO cambiali per un totale di € 36.000,00=.Infine, è necessario rilevare che il pagamento delle suddette somme è avvenuto da parte del terzo, sig.
AL AH, successivamente l'instaurazione del suddetto procedimento di opposizione …”
Sulla base di tali allegazioni ha dunque eccepito la non imputabilità ai canoni insoluti delle somme riscosse con le cambiali .
Dal canto proprio ERAS aggiornando la situazione debitoria ha dato atto che il EO , oltre ad aver incassato le cambiali per 36.000,.00 euro, in data 28.2.2025 aveva escusso la fideiussione bancaria pari ad euro 36.000,00 per un totale di euro 72.000,00 dovendosi così intendere il debito ( pari ad euro 60.533,31 per canoni ed euro 7.223,84 per spese liquidate in sede cautelare oltre ad euro 1138,18 in sede monitoria) saldato e cessata la materia del contendere.
Rivendicava viceversa la spettanza di euro 4.242,85 a credito adducendo somme non dovute per la rivalutazione che era stata richiesta solo dal 27.5.2024 e per conteggi erronei
Si rammenta in primo luogo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi (
Cass.20613/2011).
Inoltre , ricorre la regola generale per cui in caso di inadempimento contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed è il debitore a dover dimostrare il fatto impeditivo od estintivo rispetto all'inadempimento medesimo.
In particolare poi : “…se il debitore convenuto dal creditore per la condanna al pagamento del debito provi la corresponsione di una somma idonea ad estinguere il debito, incombe al creditore il quale opponga che tale pagamento debba imputarsi all'estinzione di un pag. 5/7 debito diverso, provare l'esistenza di tale ulteriore credito nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione secondo il disposto dell'art.1193 cc. (
Cass n.9965 del 16.5.2016, Cass ord. 21512/2019 conforme)..”
Ciò costituisce applicazione della regola stabilita all'art. 1193 cc sull'imputazione del pagamento , la quale ha la funzione di eliminare l'incertezza su quale sia il debito estinto e quello invece ancora in essere: se la scelta non è operata dalle parti, è la stessa legge che offre un criterio che consente una soluzione.
Si tratta come noto di una scelta unilaterale, vale a dire che non richiede l'accordo con il creditore (salvo le ipotesi ex art. 1194 c.c.) che si produce mediante un atto unilaterale recettizio impugnabile per vizi della volontà, e senza vincoli di forme
Sotto il profilo dunque della relativa prova e come già accennato , la giurisprudenza ha precisato che, quando appunto il debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito
(Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527).
Ciò premesso in diritto si osserva che nel caso di specie , non contestato il mancato pagamento spontaneo dei canoni sino al rilascio e d'altro canto la rimessa in pagamento delle cambiali e l'escussione della fideiussione da parte del EO per un totale così di euro
72.000,00 incassati dal creditore, per le regole più sopra richiamate era quest'ultimo dimostrare l a corretta imputabilità ad altro credito diverso dai canoni ( nella specie gli asseriti danni all'azienda).
Tuttavia- come noto – il credito di valore risarcitorio non è determinato né liquido sino alla sentenza mentre le regole dell'imputazione valgono solo laddove ci si trovi di fronte ad un credito liquido ed esigibile ( Cfr Cass. n.27076 del 14.9.2022).
Nella specie viceversa il EO, come già chiarito, lamenta un danno allo stato ancora incerto ed anzi contestato.
Non operando dunque l'imputazione come allegata dal creditore, le somme allo stato riscosse vanno imputate ai canoni non pagati ed alle spese di lite pregresse : si ricorda anzi in proposito che quanto ai canoni locatizi, trattandosi di un unico debito solo impropriamente può dirsi operante la regola dell'imputazione.
Sulla base dei conteggi in atti, di fatto non contesati, circa i canoni non pagati da luglio
2024 a gennaio 2025 e le ulteriori somme indicate per spese legali, deve dunque darsi atto dell'avvenuto pagamento ed estinzione integrale del debito.
pag. 6/7 Viceversa quanto alle somme vantate in restituzione da ER AS si osserva che in tal caso non vi è domanda né di restituzione, né anche solo di mero accertamento ( che comunque avrebbero o dovuto farsi valere secondo precise forme e tempistiche processuali) e dunque ogni ulteriore considerazione in proposito è superflua .
Per quanto sopra detto dunque il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il credito per canoni arretrati deve ritenersi estinto pur non verificandosi piena cessazione della materia del contendere( Cfr Cass.ord.20.4.2022 n.12632).
Tuttavia le spese dell'intero giudizio , stante il pagamento successivo sono a carico dell'opponente e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi.
Non sussistono infine i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art 96 cpc peraltro non definitivamente formalizzata nelle conclusioni.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
REVOCA il decreto ingiuntivo n.2434/2024 emesso dal Tribunale di Monza e
DICHIARA l'estinzione del credito del signor EO nei confronti di ER AS a titolo di canoni locatizi scaduti
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA ER AS al pagamento delle spese di lite pari ad euro 4000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 11.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 7/7