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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2857 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Vanvitelli n. 30, C.F. Parte_1
rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. C.F._1
Giuseppe d'Aleo, presso il cui studio, in Gela nella via Navarra n. 68, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente nella CP_1 C.F._2
via Vanvitelli n. 30;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Nell'interesse di parte attrice: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO rejectis adversis,
accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra sull'immobile sito in Licata Parte_1
nella via Vanvitelli n. 30, riportato al catasto al foglio n. 119, particella 1271, sub. 5, z.c.l., cat A/3 cl.,
4 vani 5 mq, R.C.E. 271,14, giusta atto di donazione del 11.08.2016, in atti del Notaio Per_1
, da danti causa - donatari, sig.ri e e susseguente riunione
[...] Parte_2 Parte_3
dell'usufrutto alla nuda proprietà oggetto della donazione, a seguito della morte degli stessi donanti
usufruttari. Per l'effetto, condannare la parte convenuta, sig. , all'immediato rilascio CP_1
del predetto immobile e sua restituzione in favore dell'odierna attrice, libero da persone e cose.
Condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni patiti a titolo di indennità di occupazione,
quantificati in € 235,00, secondo gli indici OMI attualmente in vigore, per ogni mese a decorrere dalla
data di diffida e messa in mora del 01.03.2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, ovvero in subordine nella maggior o minor somma ritenuta opportuna da codesto
Tribunale. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/10/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: CP_1
- con atto di donazione dell'11.08.2016, ai rogiti del Notaio dr. di Licata, Rep. Persona_1
n. 37224 – Racc. n. 18335, trascritto il 15.09.2016 al reg. gen. n. 14479 e reg. part. n. 12397,
l'odierna attrice avrebbe acquistato dai genitori e la nuda Parte_2 Controparte_2
proprietà dell'appartamento ubicato in Licata nella via Vanvitelli n. 30, piano secondo, distinto in catasto al foglio n. 119, particella n. 1271, sub. 5, z.c.l., cat. A/3 cl.4, vani 5, mq. 94, R.C.E.
271,14., con riserva di usufrutto loro vita natural durante;
pagina 2 di 7 - in data 5/7/2021 sarebbe deceduta la donante usufruttuaria;
Controparte_2
- in data 21/9/2019 sarebbe deceduto il donante usufruttuario Parte_2
- in conseguenza dell'avvenuto decesso degli usufruttuari, si sarebbe verificato il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà oggetto della donazione e l'odierna attrice avrebbe pertanto acquisito la piena proprietà del bene immobile;
- l'appartamento costituirebbe una porzione del fabbricato realizzato dai danti causa dell'attrice su loro terreno acquistato in forza dell'atto pubblico di compravendita ai rogiti del Notaio
di Licata, redatto in Licata il 18.07.1966, registrato a Licata al n. 1867 e Persona_2
trascritto in Agrigento ai nn.ri. 11.08.1966 e 13882/12762;
- l'appartamento risulterebbe detenuto dall'odierno convenuto in assenza di valido titolo;
- il convenuto, malgrado i numerosi solleciti a lui rivolti, non avrebbe mai inteso liberare l'immobile.
1.2. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto
- di accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Licata nella via
Vanvitelli n. 30, riportato al catasto al foglio n. 119, particella 1271, sub. 5, z.c.l., cat A/3 cl., 4
vani 5 mq, R.C.E. 271,14;
- di condannare la parte convenuta, sig. , all'immediato rilascio del predetto CP_1
immobile e alla sua restituzione in favore dell'odierna attrice, libero da persone e cose;
- di condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni patiti a titolo di indennità di occupazione, quantificati in € 235,00 mensili, secondo gli indici OMI attualmente in vigore, per ogni mese a decorrere dalla data di diffida e messa in mora del 01.03.2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.3. Il convenuto, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in pagina 3 di 7 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato disposto l'interrogatorio libero della parte attrice e la causa è stata posta in decisione.
2. Sull'azione di rivendica
2.1. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla parte attrice sia infondata e debba pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Devono essere innanzitutto richiamati, ai fini della qualificazione della domanda, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra l'azione di rivendica e l'azione personale di restituzione, costituenti entrambe azioni dirette ad ottenere la disponibilità di un bene dal convenuto ma su presupposti diversi e con rilevanti differenze in termini di onere probatorio.
2.3. Si è affermato, in particolare, che <
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito)
che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce>> (Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018 (Rv. 650672 - 01)).
2.4. Si è inoltre affermato che <
dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento pagina 4 di 7 in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile>>
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18050 del 23/06/2023 (Rv. 668453 - 01)).
2.5. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la domanda dell'odierno attore sia da ricondurre ad una azione di rivendicazione ed infatti:
la parte attrice ha chiesto espressamente di accertare il suo diritto di proprietà sull'immobile che ha dedotto essere abusivamente occupato da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso convenuto al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni;
la parte attrice non ha allegato nell'atto di citazione (né nelle successive difese) l'esistenza di alcuna obbligazione di ritrasferimento del bene per effetto del venir meno di negozi giuridici in forza dei quali il convenuto abbia acquisito la disponibilità dell'immobile.
Non v'è dubbio, pertanto, che la domanda attorea, fondata sull'affermazione del diritto di proprietà
dell'attore e dell'abusiva occupazione del convenuto, sia da qualificare nei termini di un'azione di rivendicazione.
2.6. Vertendosi in materia di azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà
dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale dello stesso -, va ricordato che l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11521 del 13/10/1999 (Rv.
530629 - 01)).
2.7. La parte che agisce in rivendicazione, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dunque dimostrare o di essere fornita di un valido titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o che essa pagina 5 di 7 stessa possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine, eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa.
2.8. Ne consegue che all'attore non basta esibire il titolo di acquisto a titolo derivativo, proprio e del proprio dante causa, in quanto, tale titolo, non fornisce con certezza la prova dell'acquisto della proprietà, potendo, l'acquisto, essere avvenuto a non domino.
2.9. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sia stato assolto il gravoso onere probatorio appena descritto nei suoi termini essenziali.
2.10. La parte attrice si è infatti limitata a dedurre e documentare (1) il proprio acquisto a titolo derivativo con atto di donazione dell'11/08/2016; (2) l'acquisto, sempre a titolo derivativo, del suolo su cui sorge l'immobile, da parte dei suoi danti causa, con atto di vendita del 18/07/1966, atto peraltro rispetto al quale è stata depositata la sola nota di trascrizione e non anche il contratto né le planimetrie e la certificazione storica catastale, solo menzionati nell'atto di citazione (all. 1 e 3, atto di citazione).
2.11. La parte odierna attrice non ha allegato, né tantomeno dimostrato, alcun acquisto a titolo originario da parte dei suoi danti causa così come non ha allegato né dimostrato di aver posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione.
2.12. Ne consegue che non risulta assolto il rigoroso onere probatorio richiesto in materia di rivendicazione e che la domanda va dunque rigettata.
3. Le spese
3.1. Le spese devono essere dichiarate irripetibili in ragione del rigetto della domanda attorea nella contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2857/2022 promossa da Parte_1
contro con atto di citazione notificato il 28/10/2022, disattesa ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- dichiara le spese irripetibili.
Agrigento, 4/3/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2857 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Vanvitelli n. 30, C.F. Parte_1
rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. C.F._1
Giuseppe d'Aleo, presso il cui studio, in Gela nella via Navarra n. 68, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente nella CP_1 C.F._2
via Vanvitelli n. 30;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Nell'interesse di parte attrice: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO rejectis adversis,
accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra sull'immobile sito in Licata Parte_1
nella via Vanvitelli n. 30, riportato al catasto al foglio n. 119, particella 1271, sub. 5, z.c.l., cat A/3 cl.,
4 vani 5 mq, R.C.E. 271,14, giusta atto di donazione del 11.08.2016, in atti del Notaio Per_1
, da danti causa - donatari, sig.ri e e susseguente riunione
[...] Parte_2 Parte_3
dell'usufrutto alla nuda proprietà oggetto della donazione, a seguito della morte degli stessi donanti
usufruttari. Per l'effetto, condannare la parte convenuta, sig. , all'immediato rilascio CP_1
del predetto immobile e sua restituzione in favore dell'odierna attrice, libero da persone e cose.
Condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni patiti a titolo di indennità di occupazione,
quantificati in € 235,00, secondo gli indici OMI attualmente in vigore, per ogni mese a decorrere dalla
data di diffida e messa in mora del 01.03.2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, ovvero in subordine nella maggior o minor somma ritenuta opportuna da codesto
Tribunale. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/10/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: CP_1
- con atto di donazione dell'11.08.2016, ai rogiti del Notaio dr. di Licata, Rep. Persona_1
n. 37224 – Racc. n. 18335, trascritto il 15.09.2016 al reg. gen. n. 14479 e reg. part. n. 12397,
l'odierna attrice avrebbe acquistato dai genitori e la nuda Parte_2 Controparte_2
proprietà dell'appartamento ubicato in Licata nella via Vanvitelli n. 30, piano secondo, distinto in catasto al foglio n. 119, particella n. 1271, sub. 5, z.c.l., cat. A/3 cl.4, vani 5, mq. 94, R.C.E.
271,14., con riserva di usufrutto loro vita natural durante;
pagina 2 di 7 - in data 5/7/2021 sarebbe deceduta la donante usufruttuaria;
Controparte_2
- in data 21/9/2019 sarebbe deceduto il donante usufruttuario Parte_2
- in conseguenza dell'avvenuto decesso degli usufruttuari, si sarebbe verificato il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà oggetto della donazione e l'odierna attrice avrebbe pertanto acquisito la piena proprietà del bene immobile;
- l'appartamento costituirebbe una porzione del fabbricato realizzato dai danti causa dell'attrice su loro terreno acquistato in forza dell'atto pubblico di compravendita ai rogiti del Notaio
di Licata, redatto in Licata il 18.07.1966, registrato a Licata al n. 1867 e Persona_2
trascritto in Agrigento ai nn.ri. 11.08.1966 e 13882/12762;
- l'appartamento risulterebbe detenuto dall'odierno convenuto in assenza di valido titolo;
- il convenuto, malgrado i numerosi solleciti a lui rivolti, non avrebbe mai inteso liberare l'immobile.
1.2. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto
- di accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Licata nella via
Vanvitelli n. 30, riportato al catasto al foglio n. 119, particella 1271, sub. 5, z.c.l., cat A/3 cl., 4
vani 5 mq, R.C.E. 271,14;
- di condannare la parte convenuta, sig. , all'immediato rilascio del predetto CP_1
immobile e alla sua restituzione in favore dell'odierna attrice, libero da persone e cose;
- di condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni patiti a titolo di indennità di occupazione, quantificati in € 235,00 mensili, secondo gli indici OMI attualmente in vigore, per ogni mese a decorrere dalla data di diffida e messa in mora del 01.03.2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.3. Il convenuto, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in pagina 3 di 7 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato disposto l'interrogatorio libero della parte attrice e la causa è stata posta in decisione.
2. Sull'azione di rivendica
2.1. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla parte attrice sia infondata e debba pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Devono essere innanzitutto richiamati, ai fini della qualificazione della domanda, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra l'azione di rivendica e l'azione personale di restituzione, costituenti entrambe azioni dirette ad ottenere la disponibilità di un bene dal convenuto ma su presupposti diversi e con rilevanti differenze in termini di onere probatorio.
2.3. Si è affermato, in particolare, che <
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito)
che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce>> (Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018 (Rv. 650672 - 01)).
2.4. Si è inoltre affermato che <
dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento pagina 4 di 7 in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile>>
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18050 del 23/06/2023 (Rv. 668453 - 01)).
2.5. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la domanda dell'odierno attore sia da ricondurre ad una azione di rivendicazione ed infatti:
la parte attrice ha chiesto espressamente di accertare il suo diritto di proprietà sull'immobile che ha dedotto essere abusivamente occupato da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso convenuto al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni;
la parte attrice non ha allegato nell'atto di citazione (né nelle successive difese) l'esistenza di alcuna obbligazione di ritrasferimento del bene per effetto del venir meno di negozi giuridici in forza dei quali il convenuto abbia acquisito la disponibilità dell'immobile.
Non v'è dubbio, pertanto, che la domanda attorea, fondata sull'affermazione del diritto di proprietà
dell'attore e dell'abusiva occupazione del convenuto, sia da qualificare nei termini di un'azione di rivendicazione.
2.6. Vertendosi in materia di azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà
dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale dello stesso -, va ricordato che l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11521 del 13/10/1999 (Rv.
530629 - 01)).
2.7. La parte che agisce in rivendicazione, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dunque dimostrare o di essere fornita di un valido titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o che essa pagina 5 di 7 stessa possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine, eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa.
2.8. Ne consegue che all'attore non basta esibire il titolo di acquisto a titolo derivativo, proprio e del proprio dante causa, in quanto, tale titolo, non fornisce con certezza la prova dell'acquisto della proprietà, potendo, l'acquisto, essere avvenuto a non domino.
2.9. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sia stato assolto il gravoso onere probatorio appena descritto nei suoi termini essenziali.
2.10. La parte attrice si è infatti limitata a dedurre e documentare (1) il proprio acquisto a titolo derivativo con atto di donazione dell'11/08/2016; (2) l'acquisto, sempre a titolo derivativo, del suolo su cui sorge l'immobile, da parte dei suoi danti causa, con atto di vendita del 18/07/1966, atto peraltro rispetto al quale è stata depositata la sola nota di trascrizione e non anche il contratto né le planimetrie e la certificazione storica catastale, solo menzionati nell'atto di citazione (all. 1 e 3, atto di citazione).
2.11. La parte odierna attrice non ha allegato, né tantomeno dimostrato, alcun acquisto a titolo originario da parte dei suoi danti causa così come non ha allegato né dimostrato di aver posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione.
2.12. Ne consegue che non risulta assolto il rigoroso onere probatorio richiesto in materia di rivendicazione e che la domanda va dunque rigettata.
3. Le spese
3.1. Le spese devono essere dichiarate irripetibili in ragione del rigetto della domanda attorea nella contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2857/2022 promossa da Parte_1
contro con atto di citazione notificato il 28/10/2022, disattesa ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- dichiara le spese irripetibili.
Agrigento, 4/3/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 7 di 7