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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2058 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
, e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Frosinone, piazza Paleario n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfonso Santangeli, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione attori e
, elettivamente domiciliato in Frosinone, piazza Paleario n. 1 presso lo CP_1 studio dell'avv. Alfonso Santangeli, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. terzo intervenuto e
, elettivamente domiciliato in Ceccano, via Casette n. 36/A, presso lo CP_2 studio dell'avv. Simona Pascale, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto oggetto: confessoria servitutis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa.
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Parte_3 Parte_2
, deducendo che: CP_2
1 - la sig.ra è proprietaria esclusiva del terreno in agro di Frosinone, distinto in Parte_1 catasto al f. 20, part. 587, e comproprietaria, insieme a e del Parte_3 Parte_2 terreno in agro di Frosinone, distinto in catasto al f. 20, part. 1187, in forza della successione ereditaria dal dante causa sig. Persona_1
- detti terreni sono confinanti con il terreno di proprietà del sig. , distinto in CP_2 catasto al f. 20 part. 589;
- su detti fondi insistono le proprie abitazioni nonché, più a valle, una stalla e svariate recinzioni per animali da cortile;
- lungo tutto il confine, tra le proprietà attoree ed il fondo di proprietà del sig. , da oltre CP_2 vent'anni è stata realizzata dal proprio dante causa una condotta idrica che raggiunge, a valle, una vasca predisposta per raccogliere le acque per gli animali e le coltivazioni, a servizio dei fondi nn.
587, 1187 e 2345;
- inoltre, lungo tutto il confine, è posizionato un cavo elettrico che conduce la corrente nella proprietà attorea;
- all'interno del fondo del convenuto sono custoditi degli animali, tra cui dei cavalli, che sistematicamente danneggiano i manufatti sopra descritti, ragion per cui gli attori sono costretti ad occuparsi puntualmente oltre che della manutenzione ordinaria anche alla riparazione.
Ciò premesso in fatto, gli attori hanno chiesto al tribunale di accertare che il fondo distinto in catasto al f. 20 part. 589, di proprietà del convenuto, confinante con i fondi distinti al f. 20 part. 587
e 1187, a ridosso del confine che lo separa da questi ultimi e per l'intera lunghezza del medesimo, è gravato, da oltre vent'anni, da una servitù di acquedotto e/o di raccolta delle acque e di elettrodotto, consistente in una tubazione in plastica della lunghezza di circa 100 metri, in favore dei medesimi fondi di proprietà degli attori, nonché in un cavo elettrico della stessa lunghezza.
Hanno chiesto, altresì, di disporre la delimitazione del tracciato della servitù e di condannare il convenuto ad astenersi da qualsivoglia comportamento di molestia e/o diminuzione della servitù; con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, la cancellazione dell'eventuale trascrizione nei registi immobiliari della domanda proposta, la condanna di parte attrice alla rimozione delle opere di convogliamento di acque piovane, di approvvigionamento di acqua e di elettricità insistenti sul fondo di proprietà del convenuto ed il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, per le seguenti ragioni:
2 • Gli attori non hanno dimostrato né di essere proprietari dei pretesi fondi dominanti, né di aver posseduto per oltre vent'anni le servitù di cui chiedono l'accertamento e la tutela;
• I tubi in pvc, presenti solo nell'ultimo tratto del confine, sono stati collocati, in maniera disordinata, solo da 3 o 4 anni, e non attingono l'acqua da una fonte diretta o perenne ma da tre silos in pvc posizionati dagli stessi attori sul loro fondo e facilmente rimovibili e installabili altrove, e riempiti periodicamente tramite cisterne mobili;
• L'esistenza del cavo elettrico è emersa solo in giudizio, per cui il possesso sarebbe occulto e clandestino;
• Inoltre, il terreno che dovrebbe essere servente è coltivato e lavorato con mezzi agricoli, per cui il filo elettrico rappresenta un grave pericolo per i coltivatori.
Con comparsa d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito in giudizio il sig. CP_1
associandosi alle pretese e conclusioni già avanzate dagli attori, sul presupposto di essere
[...] succeduto, per atto del notaio del 13.12.2019 rep. n. 74623, alla sig.ra nel Per_2 Parte_1 diritto di proprietà sul fondo distinto al catasto al f. 20 n. 2468 e sul fabbricato rurale, distinto al catasto al f. 20 part. 2021, così come a seguito dell'intervenuto frazionamento sull'originaria part. 587, f. 20.
Assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione (conclusosi con esito negativo), con ordinanza del 29.9.2020 il giudice istruttore ha disposto che la parte attrice producesse il certificato dei pubblici registri immobiliari o la relazione notarile ventennale relativi agli immobili a carico dei quali è domandato l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù a titolo di usucapione;
con seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha depositato visura catastale da cui risulta che dal 2007 unico intestatario del terreno per cui è causa è il convenuto;
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, l'interrogatorio formale degli attori e e Parte_3 Parte_2
l'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
infine, in vista dell'udienza del 18.3.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Nel merito.
Gli attori e il terzo intervenuto hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza di una serie di servitù, di acquedotto, di scarico e di elettrodotto, su un fondo di proprietà del convenuto, deducendo che avrebbero acquistato tali diritti per usucapione ventennale, per avere loro stessi e prima di loro il precedente proprietario utilizzato da tempo immemorabile il suddetto fondo, nella
3 parte al confine con quelli di loro proprietà, per il deposito delle tubature in plastica funzionali al trasporto dell'acqua e del cavo elettrico necessari all'esercizio delle servitù.
Va premesso, quanto alla titolarità in capo agli attori dei fondi pretesi dominanti, che nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale la proprietà dei fondi costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia e non richiede una prova rigorosa, mediante titoli di acquisto e di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo anche con presunzioni (Cass. n. 803/2022; Cass. n. 13212/2013).
Nel caso di specie la puntuale ricostruzione del c.t.u. offre elementi più che sufficienti a ritenere dimostrata in capo agli attori la proprietà dei fondi pretesi dominanti.
Ciò premesso, la domanda di riconoscimento dell'usucapione di servitù deve essere respinta per insufficienza della prova di un possesso valido ad usucapionem (ossia di un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di acquedotto ed elettrodotto) protrattosi per oltre vent'anni.
In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario del diritto reale va apprezzato con particolare rigore: occorre dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010), non essendo, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019).
Ne consegue che l'incertezza della prova sul possesso di servitù con le caratteristiche necessarie all'usucapione non può che ricadere in danno della parte attrice.
In tema di acquisto per usucapione di servitù di acquedotto ed elettrodotto va considerato, inoltre, il necessario presupposto dell'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della stessa, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: in particolare, secondo Cass.
13238/2010, “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile”.
4 A tal proposito deve, altresì, rammentarsi che “l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire” (Cass. 5146/2003).
Tenuti presenti siffatti principi occorre valutare le risultanze delle prove orali raccolte, le quali non forniscono un quadro sufficientemente univoco dell'utilizzo della porzione di fondo di proprietà del convenuto per il passaggio delle tubazioni in PVC e PEAD, di scarico, di raccolta delle acque, e del cavo elettrico per la durata di vent'anni sul fondo del convenuto, lungo il tragitto invocato.
La prova testimoniale ha evidenziato un completo contrasto: a sostegno della pretesa attorea vi sono le dichiarazioni rese dal sig. nipote della sig.ra e Testimone_1 Parte_1 cugino dei sig.ri il quale ha riferito dell'esistenza delle tubazioni in plastica Pt_3 CP_1
e della loro apposizione avvenuta “circa 20-25 anni fa”.
Tale circostanza è nettamente contrastata dalla testimonianza resa dalla sig.ra
[...]
, cugina del sig. , la quale, contrariamente, riferisce che “finché c'erano Testimone_2 CP_2
i miei genitori i tubi non c'erano, i tubi non li ho mai visti”; il riferimento è ai sig.ri e Parte_4
, che, a detta della teste, hanno posseduto e coltivato la part. 589 fino al 2004. Parte_5
L'evidente contrasto delle prove orali non è colmato dalle risultanze della c.t.u. sul punto, perché il consulente tecnico nominato - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha dichiarato di non avere elementi sufficienti per accertare, neppure approssimativamente, l'epoca di installazione delle tubazioni oggetto di causa.
In senso contrario alla tesi attorea militano, inoltre, le fotografie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, da cui pare evincersi uno stato delle opere tale da evidenziarne una recente realizzazione, in contrasto con l'ipotetica installazione ultraventennale.
Si aggiunga che, secondo quanto riferito al consulente tecnico da uno degli attori, il sig. il cavo elettrico non è alimentato da corrente dal 1993, ragione, questa, di per sé Parte_2 sufficiente ad escludere una qualunque rilevanza ai fini dell'usucapione.
Alla luce di tutte le motivazioni su esposte, non appare assolto il rigoroso onere della prova e la domanda, pertanto, deve essere respinta.
Viceversa, per le medesime ragioni sopra esposte, deve essere accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la rimozione delle opere di convogliamento di acque, di
5 approvvigionamento di acqua e di elettricità attualmente insistenti sul fondo di proprietà del sig.
, essendo la presenza delle stesse priva di titolo giustificativo. CP_2
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Le spese di c.t.u., liquidate con separate decreto, in accordo al medesimo criterio, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria formulata da parte convenuta, perché, come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma
1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. n. 25906/2014), e, nel caso di specie, le parti non hanno allegato il danno subito, né lo stesso è desumibile dagli atti di causa.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in ordine alla causa indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande formulate dalla parte attrice e dalla parte intervenuta;
2. condanna gli attori e il terzo intervenuto a rimuovere, a loro cura e spese, le opere di convogliamento di acque, di approvvigionamento di acqua e di elettricità insistenti sul fondo di proprietà della parte convenuta distinto in catasto al f. 20, part. 589;
3. condanna gli attori e il terzo intervenuto, in solido tra loro, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice e della parte intervenuta;
5. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta.
Così deciso in Frosinone, il 9.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Ciccolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2058 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
, e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Frosinone, piazza Paleario n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfonso Santangeli, che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione attori e
, elettivamente domiciliato in Frosinone, piazza Paleario n. 1 presso lo CP_1 studio dell'avv. Alfonso Santangeli, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. terzo intervenuto e
, elettivamente domiciliato in Ceccano, via Casette n. 36/A, presso lo CP_2 studio dell'avv. Simona Pascale, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto oggetto: confessoria servitutis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa.
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Parte_3 Parte_2
, deducendo che: CP_2
1 - la sig.ra è proprietaria esclusiva del terreno in agro di Frosinone, distinto in Parte_1 catasto al f. 20, part. 587, e comproprietaria, insieme a e del Parte_3 Parte_2 terreno in agro di Frosinone, distinto in catasto al f. 20, part. 1187, in forza della successione ereditaria dal dante causa sig. Persona_1
- detti terreni sono confinanti con il terreno di proprietà del sig. , distinto in CP_2 catasto al f. 20 part. 589;
- su detti fondi insistono le proprie abitazioni nonché, più a valle, una stalla e svariate recinzioni per animali da cortile;
- lungo tutto il confine, tra le proprietà attoree ed il fondo di proprietà del sig. , da oltre CP_2 vent'anni è stata realizzata dal proprio dante causa una condotta idrica che raggiunge, a valle, una vasca predisposta per raccogliere le acque per gli animali e le coltivazioni, a servizio dei fondi nn.
587, 1187 e 2345;
- inoltre, lungo tutto il confine, è posizionato un cavo elettrico che conduce la corrente nella proprietà attorea;
- all'interno del fondo del convenuto sono custoditi degli animali, tra cui dei cavalli, che sistematicamente danneggiano i manufatti sopra descritti, ragion per cui gli attori sono costretti ad occuparsi puntualmente oltre che della manutenzione ordinaria anche alla riparazione.
Ciò premesso in fatto, gli attori hanno chiesto al tribunale di accertare che il fondo distinto in catasto al f. 20 part. 589, di proprietà del convenuto, confinante con i fondi distinti al f. 20 part. 587
e 1187, a ridosso del confine che lo separa da questi ultimi e per l'intera lunghezza del medesimo, è gravato, da oltre vent'anni, da una servitù di acquedotto e/o di raccolta delle acque e di elettrodotto, consistente in una tubazione in plastica della lunghezza di circa 100 metri, in favore dei medesimi fondi di proprietà degli attori, nonché in un cavo elettrico della stessa lunghezza.
Hanno chiesto, altresì, di disporre la delimitazione del tracciato della servitù e di condannare il convenuto ad astenersi da qualsivoglia comportamento di molestia e/o diminuzione della servitù; con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, la cancellazione dell'eventuale trascrizione nei registi immobiliari della domanda proposta, la condanna di parte attrice alla rimozione delle opere di convogliamento di acque piovane, di approvvigionamento di acqua e di elettricità insistenti sul fondo di proprietà del convenuto ed il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, per le seguenti ragioni:
2 • Gli attori non hanno dimostrato né di essere proprietari dei pretesi fondi dominanti, né di aver posseduto per oltre vent'anni le servitù di cui chiedono l'accertamento e la tutela;
• I tubi in pvc, presenti solo nell'ultimo tratto del confine, sono stati collocati, in maniera disordinata, solo da 3 o 4 anni, e non attingono l'acqua da una fonte diretta o perenne ma da tre silos in pvc posizionati dagli stessi attori sul loro fondo e facilmente rimovibili e installabili altrove, e riempiti periodicamente tramite cisterne mobili;
• L'esistenza del cavo elettrico è emersa solo in giudizio, per cui il possesso sarebbe occulto e clandestino;
• Inoltre, il terreno che dovrebbe essere servente è coltivato e lavorato con mezzi agricoli, per cui il filo elettrico rappresenta un grave pericolo per i coltivatori.
Con comparsa d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito in giudizio il sig. CP_1
associandosi alle pretese e conclusioni già avanzate dagli attori, sul presupposto di essere
[...] succeduto, per atto del notaio del 13.12.2019 rep. n. 74623, alla sig.ra nel Per_2 Parte_1 diritto di proprietà sul fondo distinto al catasto al f. 20 n. 2468 e sul fabbricato rurale, distinto al catasto al f. 20 part. 2021, così come a seguito dell'intervenuto frazionamento sull'originaria part. 587, f. 20.
Assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione (conclusosi con esito negativo), con ordinanza del 29.9.2020 il giudice istruttore ha disposto che la parte attrice producesse il certificato dei pubblici registri immobiliari o la relazione notarile ventennale relativi agli immobili a carico dei quali è domandato l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù a titolo di usucapione;
con seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha depositato visura catastale da cui risulta che dal 2007 unico intestatario del terreno per cui è causa è il convenuto;
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, l'interrogatorio formale degli attori e e Parte_3 Parte_2
l'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
infine, in vista dell'udienza del 18.3.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Nel merito.
Gli attori e il terzo intervenuto hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza di una serie di servitù, di acquedotto, di scarico e di elettrodotto, su un fondo di proprietà del convenuto, deducendo che avrebbero acquistato tali diritti per usucapione ventennale, per avere loro stessi e prima di loro il precedente proprietario utilizzato da tempo immemorabile il suddetto fondo, nella
3 parte al confine con quelli di loro proprietà, per il deposito delle tubature in plastica funzionali al trasporto dell'acqua e del cavo elettrico necessari all'esercizio delle servitù.
Va premesso, quanto alla titolarità in capo agli attori dei fondi pretesi dominanti, che nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale la proprietà dei fondi costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia e non richiede una prova rigorosa, mediante titoli di acquisto e di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo anche con presunzioni (Cass. n. 803/2022; Cass. n. 13212/2013).
Nel caso di specie la puntuale ricostruzione del c.t.u. offre elementi più che sufficienti a ritenere dimostrata in capo agli attori la proprietà dei fondi pretesi dominanti.
Ciò premesso, la domanda di riconoscimento dell'usucapione di servitù deve essere respinta per insufficienza della prova di un possesso valido ad usucapionem (ossia di un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di acquedotto ed elettrodotto) protrattosi per oltre vent'anni.
In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario del diritto reale va apprezzato con particolare rigore: occorre dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010), non essendo, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019).
Ne consegue che l'incertezza della prova sul possesso di servitù con le caratteristiche necessarie all'usucapione non può che ricadere in danno della parte attrice.
In tema di acquisto per usucapione di servitù di acquedotto ed elettrodotto va considerato, inoltre, il necessario presupposto dell'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della stessa, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: in particolare, secondo Cass.
13238/2010, “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile”.
4 A tal proposito deve, altresì, rammentarsi che “l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire” (Cass. 5146/2003).
Tenuti presenti siffatti principi occorre valutare le risultanze delle prove orali raccolte, le quali non forniscono un quadro sufficientemente univoco dell'utilizzo della porzione di fondo di proprietà del convenuto per il passaggio delle tubazioni in PVC e PEAD, di scarico, di raccolta delle acque, e del cavo elettrico per la durata di vent'anni sul fondo del convenuto, lungo il tragitto invocato.
La prova testimoniale ha evidenziato un completo contrasto: a sostegno della pretesa attorea vi sono le dichiarazioni rese dal sig. nipote della sig.ra e Testimone_1 Parte_1 cugino dei sig.ri il quale ha riferito dell'esistenza delle tubazioni in plastica Pt_3 CP_1
e della loro apposizione avvenuta “circa 20-25 anni fa”.
Tale circostanza è nettamente contrastata dalla testimonianza resa dalla sig.ra
[...]
, cugina del sig. , la quale, contrariamente, riferisce che “finché c'erano Testimone_2 CP_2
i miei genitori i tubi non c'erano, i tubi non li ho mai visti”; il riferimento è ai sig.ri e Parte_4
, che, a detta della teste, hanno posseduto e coltivato la part. 589 fino al 2004. Parte_5
L'evidente contrasto delle prove orali non è colmato dalle risultanze della c.t.u. sul punto, perché il consulente tecnico nominato - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha dichiarato di non avere elementi sufficienti per accertare, neppure approssimativamente, l'epoca di installazione delle tubazioni oggetto di causa.
In senso contrario alla tesi attorea militano, inoltre, le fotografie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, da cui pare evincersi uno stato delle opere tale da evidenziarne una recente realizzazione, in contrasto con l'ipotetica installazione ultraventennale.
Si aggiunga che, secondo quanto riferito al consulente tecnico da uno degli attori, il sig. il cavo elettrico non è alimentato da corrente dal 1993, ragione, questa, di per sé Parte_2 sufficiente ad escludere una qualunque rilevanza ai fini dell'usucapione.
Alla luce di tutte le motivazioni su esposte, non appare assolto il rigoroso onere della prova e la domanda, pertanto, deve essere respinta.
Viceversa, per le medesime ragioni sopra esposte, deve essere accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la rimozione delle opere di convogliamento di acque, di
5 approvvigionamento di acqua e di elettricità attualmente insistenti sul fondo di proprietà del sig.
, essendo la presenza delle stesse priva di titolo giustificativo. CP_2
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Le spese di c.t.u., liquidate con separate decreto, in accordo al medesimo criterio, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria formulata da parte convenuta, perché, come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma
1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. n. 25906/2014), e, nel caso di specie, le parti non hanno allegato il danno subito, né lo stesso è desumibile dagli atti di causa.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in ordine alla causa indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande formulate dalla parte attrice e dalla parte intervenuta;
2. condanna gli attori e il terzo intervenuto a rimuovere, a loro cura e spese, le opere di convogliamento di acque, di approvvigionamento di acqua e di elettricità insistenti sul fondo di proprietà della parte convenuta distinto in catasto al f. 20, part. 589;
3. condanna gli attori e il terzo intervenuto, in solido tra loro, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice e della parte intervenuta;
5. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta.
Così deciso in Frosinone, il 9.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Ciccolo
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