Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1944 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1944/2024, promossa con ricorso depositato il 17/09/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. REGALIA ALBERTO con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CARLO BATTIPEDE con domicilio eletto come in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
INTERVENTUTO
Oggetto: “Separazione personale”
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e resistente hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa e abitazione.
Per_ 2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente degli stessi Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sugli stessi, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. L'esercizio sarà
3) Il padre potrà incontrarsi liberamente con i figli previo accordo con gli stessi (in ragione dell'età ormai adolescenziale), ma tendenzialmente si stabilisce che:
❖ durante la settimana padre potrà incontrare i figli, che pernotteranno da lui, dal martedì sera alle ore 19.00 fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
❖ durante il week end, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00;
❖ le Festività Natalizie e Pasquali saranno così regolamentate: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, in alternanza tra loro di anno in anno;
i figli trascorreranno dal giovedì al sabato antecedenti la Pasqua, con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità;
❖ il padre potrà intrattenersi con i minori per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno comunicandosi anche il luogo di villeggiatura ove i genitori intendono recarsi con i minori;
ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui uno dei due genitori decida di potare via i minori per brevi vacanze ad esempio un week end.
4) Il padre corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (totale € 500,00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
l'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mentre l'assegno unico che verrà percepito al 50% dai genitori. I coniugi dispongono, altresì, che le spese straordinarie, come previste dal protocollo vigente presso il Tribunale di Varese, inerenti i minori, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese di equitazione di che verranno sostenute Per_1 integralmente dalla madre.
5) I coniugi danno atto che per il mantenimento pregresso dei minori e fino alla sottoscrizione delle conclusioni congiunte, nulla è più dovuto dal padre né a titolo di contributo al mantenimento ordinario né a titolo di contributo al mantenimento straordinario.
6) Disporre l'assegnazione della casa coniugale in capo alla madre che vi vivrà unitamente ai figli minori. Il Sig. che ha già rilasciato l'immobile coniugale asportando i propri effetti personali, entro 3 mesi CP_1 dalla sentenza di separazione, trasferirà la propria residenza e da tale data i figli potranno pernottare presso il padre che, attualmente, è alla ricerca di nuova ed idonea abitazione.
7) Disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
8) I coniugi danno atto di aver ricevuto in data 14.02.2025 avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M. in relazione al procedimento penale 4083/2024 RGNR per le denunce reciprocamente sporte e, su comune accordo delle parti, concordano nel non depositare opposizione avverso detto provvedimento.
9) I coniugi danno atto di avere già in precedenza definito tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti e, contestualmente, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
10) Compensate le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 17/09/2024, Parte_1 conveniva in giudizio sponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in Arcisate in data 11/06/1994 Controparte_1 come da atto di matrimonio n. 21, Parte II- Serie A anno 1994;
• dall'unione sono nati quattro figli: nato l'[...] in [...], maggiorenne Persona_3 autosufficiente e non convivente nel nucleo familiare;
nato il [...] in [...], Persona_4 maggiorenne autosufficiente;
(C.F. nata il [...] in [...]; Parte_2 C.F._3
(C.F. ) nato il [...] in [...]; Parte_3 C.F._4
• negli ultimi anni la relazione coniugale si è deteriorata al punto che la signora stante l'indisponibilità Pt_1 del marito ad addivenire alla separazione consensuale, si è vista costretta a procedere in via giudiziale, essendo venuta totalmente meno l'affectio coniugalis ed essendo la convivenza non ulteriormente procrastinabile in ragione delle condotte vessatorie, denigratorie, violente ed insultanti poste in essere dal sig. ai danni CP_1 della moglie e dei figli.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge CP_1
e successivamente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domandava
[...]
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto indicato nel ricorso;
assegnazione della casa coniugale a sé stessa. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento dei figli minori il pagamento della somma complessiva di € 800,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. Nulla per il mantenimento dei coniugi.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 03/10/2024 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Disposto un rinvio della prima udienza non essendo il tentativo di notifica andato a buon fine, con memoria difensiva depositata in data 14/04/2025 si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione personale dal coniuge e dando atto che nelle more le parti sono riuscite a trovare una intesa sulle condizioni della separazione.
All'udienza in data 15/04/2025, presenti le parti personalmente, data lettura delle conclusioni congiunte rassegnate e riportate in epigrafe, le stesse venivano confermate. I procuratori delle parti davano atto altresì che le denunce precedentemente sporte riguardavano esclusivamente questioni tra i coniugi e alcuni familiari degli stessi.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione con rimessione della causa sul ruolo del Giudice per la fase relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata VARESE (VA) il 10/04/1976 e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2 in Arcisate in data 11/06/1994 come da atto di matrimonio n. 21, Parte II- Serie A anno 1994.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni congiunte da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione che deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei coniugi e dei figli, ormai in età adolescenziale, ai quali viene garantita la bigenitorialità. L'ascolto dei minori non risulta necessario in ragione del raggiunto accordo.
Trattandosi di domanda ex art. 473-bis.49 c.p.c., di cumulo di separazione personale e divorzio, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del Giudie relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, attesa la pronuncia congiunta).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
- Dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2 in Arcisate in data 11/06/1994 come da atto di matrimonio n. 21, Parte II- Serie A anno 1994 alle condizioni stabilite sull'accordo delle parti come in epigrafe riportate;
- Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Arcisate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 21, P. II, Serie A, anno 1994);
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Elena Fumagalli.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 8/5/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.