TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
143 /2024
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Tribunale Ordinario di Latina
Il giudice dott.ssa Tiziana Tinessa, ha emesso la seguente
SENTENZA DI DINIEGO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE;
osservato, in merito alla forma dell'atto adottato, che a seguito delle modifiche introdotte dal cd. Correttivo ter, l'art. 70 CCII contempli unicamente la sentenza tra i provvedimenti adottabili in sede di decisione sull'omologa, senza distinguere tra provvedimento di accoglimento o di rigetto (“la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51”); vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da nata a [...] Parte_1 il 19.10.1984 e residente in [...] - CF: - C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...] - Parte_2
; CodiceFiscale_2 visto il proprio decreto del 30/10/2024, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del tribunale di Latina e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, ha disposto la sospensione: della esecuzione mobiliare promossa innanzi al Tribunale di Latina NRGE 404/2023 e dei pagamenti mensili disposti con ordinanza di assegnazione in data 17/07/2023; del pignoramento presso terzi ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato in data 08/07/2024 a datore di lavoro di Parte_3 [...]
, e dei pagamenti mensili da eseguire in virtù dell'ordine diretto di pagamento a favore del Parte_1 creditore procedente Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Parte_4
; dell'addebito mensile relativo al rimborso del finanziamento garantito da Parte_5 cessione del quinto dello stipendio in favore di nonchè ha disposto il divieto di azioni CP_1 esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;
rilevato che nel termine di legge sono pervenute le osservazioni da parte del creditore CP_1 considerato, in particolare, che il creditore ha formulato una serie di contestazioni al CP_1 piano, deducendo: l'inammissibilità dello stesso per colpevole sovraindebitamento del ricorrente, la confusa e carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento;
la presenza di informazioni non veritiere rilasciate dal sovraindebitato in fase di stipula del contratto, l'arbitraria quantificazione delle spese mensili, la mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR e la inammissibilità del piano per previsione di pagamento del 14,87% dei crediti chirografari;
esaminata la nota depositata dalle debitrici in risposta alle osservazioni del creditore ed evidenziato, in particolare, che le ricorrenti hanno dedotto che “alla data di stipula del finanziamento garantito da cessione del quinto, effettivamente la SI.ra , come emerge dalla documentazione Parte_1 in atti, non aveva alcun finanziamento in corso e nessun impegno economico, per cui la dichiarazione fornita è del tutto rispondente al vero”; ritenuto, tuttavia, che nella relazione è possibile leggere quanto segue: “Santander Consumer Bank: benché richiesto non ha mai precisato il proprio credito e dalla documentazione allegata si evince solamente il contratto di rinegoziazione del credito ove leggasi che l'importo rinegoziato - alla data del 01.05.2011 - era pari ad € 9.915,00 per un finanziamento auto risalente al 2007 - pag. 9 della proposta. Ciò posto, al momento della sottoscrizione del mutuo (anno 2008) l'istante era anche già gravata dalla rata del finanziamento (anno 2007) di cui non si conosce l'importo iniziale e per cui non è possibile effettuare un conteggio matematico;
: in data 14.09.2020 concedeva il CP_1 prestito personale n. 177055 per l'importo di € 34.800,00 (per capitale e interessi da inizio rapporto) da restituirsi in 120 rate da € 290,00 ciascuna. Anche per questa posizione si evidenzia che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto tenere conto della posizione già in sofferenza rispetto alla restituzione del mutuo e della debenza della rata dovuta a seguito della rinegoziazione del finanziamento poc'anzi dedotto”; considerato che, quindi, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, al momento della stipula del finanziamento con aveva in essere due impegni economici, con CP_1 Parte_1 conseguente non rispondenza al vero della dichiarazione rilasciata al creditore;
ritenuto che
la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale comportamento sia ostativo all'omologa del piano, atteso che “tali dichiarazioni, sia pur rese nella compilazione di formulari predisposti dalla banca, integrano una condotta di mala fede. In particolare, l'omissione di informazioni rilevanti da parte dei debitori, le quali se conosciute dalla controparte avrebbero comportato una diversa conformazione degli accordi, costituisce violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, previsto dall'art. 1337 c.c. (cfr. Cass. 5762/2016). A riguardo va precisato che il mancato approfondimento dei dati forniti dai consumatori da parte dell'istituto di credito è elemento che non rientra nella valutazione circa la ricorrenza della mala fede, la quale deve fondarsi esclusivamente sulle condotte tenute dai debitori. Condotte che nel caso di specie hanno influenzato la decisione della banca di erogare i finanziamenti e determinano l'inammissibilità del piano del consumatore. L'accoglimento del motivo sopra esposto assorbe gli altri motivi del reclamo” (Tribunale Ancona, decreto RG 1713/2022 del 7 luglio 2022); ne consegue che deve essere disposto il rigetto della richiesta di omologazione del piano, senza necessità di esaminare le ulteriori osservazioni visto il carattere assorbente della presente;
visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I. RIGETTA
La richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e;
Parte_2 Parte_1
REVOCA
Tutte le misure protettive concesse;
DICHIARA
Chiusa la procedura. DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore sul sito web del tribunale di Latina.
Latina, 12/02/2025
Il giudice Dott.ssa Tiziana Tinessa
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Tribunale Ordinario di Latina
Il giudice dott.ssa Tiziana Tinessa, ha emesso la seguente
SENTENZA DI DINIEGO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE;
osservato, in merito alla forma dell'atto adottato, che a seguito delle modifiche introdotte dal cd. Correttivo ter, l'art. 70 CCII contempli unicamente la sentenza tra i provvedimenti adottabili in sede di decisione sull'omologa, senza distinguere tra provvedimento di accoglimento o di rigetto (“la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51”); vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da nata a [...] Parte_1 il 19.10.1984 e residente in [...] - CF: - C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...] - Parte_2
; CodiceFiscale_2 visto il proprio decreto del 30/10/2024, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del tribunale di Latina e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, ha disposto la sospensione: della esecuzione mobiliare promossa innanzi al Tribunale di Latina NRGE 404/2023 e dei pagamenti mensili disposti con ordinanza di assegnazione in data 17/07/2023; del pignoramento presso terzi ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato in data 08/07/2024 a datore di lavoro di Parte_3 [...]
, e dei pagamenti mensili da eseguire in virtù dell'ordine diretto di pagamento a favore del Parte_1 creditore procedente Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Parte_4
; dell'addebito mensile relativo al rimborso del finanziamento garantito da Parte_5 cessione del quinto dello stipendio in favore di nonchè ha disposto il divieto di azioni CP_1 esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;
rilevato che nel termine di legge sono pervenute le osservazioni da parte del creditore CP_1 considerato, in particolare, che il creditore ha formulato una serie di contestazioni al CP_1 piano, deducendo: l'inammissibilità dello stesso per colpevole sovraindebitamento del ricorrente, la confusa e carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento;
la presenza di informazioni non veritiere rilasciate dal sovraindebitato in fase di stipula del contratto, l'arbitraria quantificazione delle spese mensili, la mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR e la inammissibilità del piano per previsione di pagamento del 14,87% dei crediti chirografari;
esaminata la nota depositata dalle debitrici in risposta alle osservazioni del creditore ed evidenziato, in particolare, che le ricorrenti hanno dedotto che “alla data di stipula del finanziamento garantito da cessione del quinto, effettivamente la SI.ra , come emerge dalla documentazione Parte_1 in atti, non aveva alcun finanziamento in corso e nessun impegno economico, per cui la dichiarazione fornita è del tutto rispondente al vero”; ritenuto, tuttavia, che nella relazione è possibile leggere quanto segue: “Santander Consumer Bank: benché richiesto non ha mai precisato il proprio credito e dalla documentazione allegata si evince solamente il contratto di rinegoziazione del credito ove leggasi che l'importo rinegoziato - alla data del 01.05.2011 - era pari ad € 9.915,00 per un finanziamento auto risalente al 2007 - pag. 9 della proposta. Ciò posto, al momento della sottoscrizione del mutuo (anno 2008) l'istante era anche già gravata dalla rata del finanziamento (anno 2007) di cui non si conosce l'importo iniziale e per cui non è possibile effettuare un conteggio matematico;
: in data 14.09.2020 concedeva il CP_1 prestito personale n. 177055 per l'importo di € 34.800,00 (per capitale e interessi da inizio rapporto) da restituirsi in 120 rate da € 290,00 ciascuna. Anche per questa posizione si evidenzia che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto tenere conto della posizione già in sofferenza rispetto alla restituzione del mutuo e della debenza della rata dovuta a seguito della rinegoziazione del finanziamento poc'anzi dedotto”; considerato che, quindi, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, al momento della stipula del finanziamento con aveva in essere due impegni economici, con CP_1 Parte_1 conseguente non rispondenza al vero della dichiarazione rilasciata al creditore;
ritenuto che
la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale comportamento sia ostativo all'omologa del piano, atteso che “tali dichiarazioni, sia pur rese nella compilazione di formulari predisposti dalla banca, integrano una condotta di mala fede. In particolare, l'omissione di informazioni rilevanti da parte dei debitori, le quali se conosciute dalla controparte avrebbero comportato una diversa conformazione degli accordi, costituisce violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, previsto dall'art. 1337 c.c. (cfr. Cass. 5762/2016). A riguardo va precisato che il mancato approfondimento dei dati forniti dai consumatori da parte dell'istituto di credito è elemento che non rientra nella valutazione circa la ricorrenza della mala fede, la quale deve fondarsi esclusivamente sulle condotte tenute dai debitori. Condotte che nel caso di specie hanno influenzato la decisione della banca di erogare i finanziamenti e determinano l'inammissibilità del piano del consumatore. L'accoglimento del motivo sopra esposto assorbe gli altri motivi del reclamo” (Tribunale Ancona, decreto RG 1713/2022 del 7 luglio 2022); ne consegue che deve essere disposto il rigetto della richiesta di omologazione del piano, senza necessità di esaminare le ulteriori osservazioni visto il carattere assorbente della presente;
visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I. RIGETTA
La richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e;
Parte_2 Parte_1
REVOCA
Tutte le misure protettive concesse;
DICHIARA
Chiusa la procedura. DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore sul sito web del tribunale di Latina.
Latina, 12/02/2025
Il giudice Dott.ssa Tiziana Tinessa