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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3871/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI ELIANO, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del predetto difensore in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' n. 7/B,
CASALGRANDE (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MAZZONE FRANCESCA, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del predetto difensore in VIA G. BERTONI n. 25, MODENA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 09/04/2025. La resistente ha precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 11/04/2025.
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio verte sulle condizioni di scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente Parte_1
e la resistente matrimonio da cui sono nati i figli (nata il [...]) ed i
[...] CP_1 Per_1 due gemelli e (nati il 21/08/2013). Per_2 Per_3
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato (le parti concordano sul punto), ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/06/2022, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza di comparizione e dalle conclusioni rassegnate da entrambi i coniugi, non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Negli accordi di separazione, i coniugi avevano concordato:
- l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la prole con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21:00; un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; durante il periodo estivo, tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie cinque giorni comprendenti alternativamente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- l'assegnazione della casa coniugale alla moglie
- un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ciò posto, nulla quaestio sull'affidamento condiviso dei figli con loro collocazione privilegiata presso la madre, alla quale, di conseguenza, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. deve essere assegnata la casa familiare, così come già era stato previsto in sede di separazione consensuale.
Il ricorrente, pur chiedendo di confermare l'assegno mensile di mantenimento per i figli nella misura di
€ 600,00, ha chiesto una riduzione della percentuale delle spese straordinarie a suo carico dal 70% al
50%, deducendo, a sostegno della domanda di modifica, un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto sottoposto a procedura di sovraindebitamento.
La domanda di modifica è infondata. pagina 2 di 5 Come già rilevato nei provvedimenti provvisori del 27/03/2025, la separazione risale al mese di giugno
2022 ed è stata frutto di un accordo delle parti. Da allora non può dirsi che siano sopravvenuti fatti nuovi idonei a modificare l'assetto concordato dai coniugi, dal momento che la situazione di sovraindebitamento lamentata dal doveva essere circostanza già nota al momento della Parte_1 separazione, e l'avvio della relativa procedura è irrilevante (dovendo, tra l'altro, le somme dovute a titolo di mantenimento della prole essere escluse dalla procedura) e si configura come evento meramente consequenziale.
La non paritaria ripartizione delle spese straordinarie concordata in sede di separazione (70% a carico del padre e 50% a carico della madre) trova tuttora giustificazione nella evidente disparità economica esistente tra i due genitori, che vede in posizione deteriore la madre.
In particolare, le Certificazioni Uniche del ricorrente prodotte in atti attestano un reddito medio mensile, al netto delle ritenute fiscali, pari a circa € 2.500,00 per dodici mesi:
- CU per l'anno 2023: € 42.289,52 - € 10.381,61 - € 740,48 - € 88,01 - € 207,66 = 30.871,76 = €
2.572,64 per 12 mensilità;
- CU per l'anno 2022: € 41.981,50 - € 9.926,30 - € 734,22 - € 88,86 - € 204,50 = 31.027,62 = €
2.585,63 per 12 mensilità;
- CU per l'anno 2021: € 42.361,63 - € 9.426,36 - € 741,94 - € 82,72, - € 213,49 = 31.897,12 = €
2.658,09 per 12 mensilità.
Di contro i redditi annui della resistente risultanti dalle Certificazioni Uniche prodotte in atti sono pari, rispettivamente, ad € 4.279,50 per l'anno 2023, ad € 2.555,66 per l'anno 2021 e ad € 130,37 per l'anno
2020.
La resistente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento dei figli da € 600,00 ad € 900,00, ed ha fondato la domanda di modifica sul fatto che la stessa si sia vista costretta a rassegnare le dimissioni per poter accudire la prole, ed in ragione delle sporadiche modalità di frequentazione del padre con i minori.
Anche questa domanda di modifica non può trovare accoglimento.
Quanto all'attuale stato di disoccupazione della resistente, quest'ultima ha lavorato come aiuto cameriera nei week end sino all'aprile del 2024, ed ha riferito di aver rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro;
ha scelto quindi volontariamente di abbandonare la relativa fonte di reddito, adducendo motivazioni (quali la necessità di dover accudire i figli) non sufficienti a rendere ragione di tale scelta, dal momento che la ha continuato a svolgere la medesima attività lavorativa anche dopo la CP_1 separazione e nonostante la necessità di accudire i figli, stante l'asserito disinteresse del padre.
pagina 3 di 5 Quanto invece ai tempi di visita del padre, la resistente ha concluso chiedendo che il padre tenga i figli due week-end al mese (dalle ore 19:00 del venerdì sino al lunedì mattina), un giorno infrasettimanale con pernottamento, e, nella settimana che finisce con il week-end di spettanza della madre due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
I tempi di permanenza prospettati dalla convenuta nelle sue conclusioni non si discostano significativamente da quelli previsti negli accordi di separazione, risultando anzi più ampi di quella all'epoca stabiliti, e dunque non possono giustificare un aumento del contributo di mantenimento.
Ritiene quindi il Collegio che, con riguardo al contributo paterno di mantenimento dei figli, debbano essere confermate le condizioni concordate tra i coniugi negli accordi di separazione.
Le spese straordinarie, così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia, rimangono ripartite nelle percentuali stabilite in sede di separazione, e dunque al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre.
Anche in relazione al calendario di frequentazione padre-figli, si ritiene opportuno confermare la regolamentazione concordata in sede separazione, quindi secondo il calendario meglio specificato in dispositivo, essendo tale regolamentazione comunque idonea a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, e non essendo emerse particolari ragioni sopravvenute che ne possano giustificare una modifica.
Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2 maggio 2009 a Reggio Emilia tra e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Reggio Emilia (Atto n. 75, Parte 1, dell'anno 2009).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la prole con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21:00; un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; durante il periodo estivo, tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie cinque giorni comprendenti alternativamente anno pagina 4 di 5 per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) Assegna la casa familiare a CP_1
5) Conferma l'assegno mensile di mantenimento dei figli a carico del padre stabilito in sede di separazione, pari ad € 600,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, e pone a carico del padre la quota del 70% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3871/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI ELIANO, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del predetto difensore in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' n. 7/B,
CASALGRANDE (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MAZZONE FRANCESCA, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del predetto difensore in VIA G. BERTONI n. 25, MODENA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 09/04/2025. La resistente ha precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 11/04/2025.
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio verte sulle condizioni di scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente Parte_1
e la resistente matrimonio da cui sono nati i figli (nata il [...]) ed i
[...] CP_1 Per_1 due gemelli e (nati il 21/08/2013). Per_2 Per_3
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato (le parti concordano sul punto), ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/06/2022, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza di comparizione e dalle conclusioni rassegnate da entrambi i coniugi, non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Negli accordi di separazione, i coniugi avevano concordato:
- l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la prole con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21:00; un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; durante il periodo estivo, tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie cinque giorni comprendenti alternativamente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- l'assegnazione della casa coniugale alla moglie
- un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ciò posto, nulla quaestio sull'affidamento condiviso dei figli con loro collocazione privilegiata presso la madre, alla quale, di conseguenza, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. deve essere assegnata la casa familiare, così come già era stato previsto in sede di separazione consensuale.
Il ricorrente, pur chiedendo di confermare l'assegno mensile di mantenimento per i figli nella misura di
€ 600,00, ha chiesto una riduzione della percentuale delle spese straordinarie a suo carico dal 70% al
50%, deducendo, a sostegno della domanda di modifica, un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto sottoposto a procedura di sovraindebitamento.
La domanda di modifica è infondata. pagina 2 di 5 Come già rilevato nei provvedimenti provvisori del 27/03/2025, la separazione risale al mese di giugno
2022 ed è stata frutto di un accordo delle parti. Da allora non può dirsi che siano sopravvenuti fatti nuovi idonei a modificare l'assetto concordato dai coniugi, dal momento che la situazione di sovraindebitamento lamentata dal doveva essere circostanza già nota al momento della Parte_1 separazione, e l'avvio della relativa procedura è irrilevante (dovendo, tra l'altro, le somme dovute a titolo di mantenimento della prole essere escluse dalla procedura) e si configura come evento meramente consequenziale.
La non paritaria ripartizione delle spese straordinarie concordata in sede di separazione (70% a carico del padre e 50% a carico della madre) trova tuttora giustificazione nella evidente disparità economica esistente tra i due genitori, che vede in posizione deteriore la madre.
In particolare, le Certificazioni Uniche del ricorrente prodotte in atti attestano un reddito medio mensile, al netto delle ritenute fiscali, pari a circa € 2.500,00 per dodici mesi:
- CU per l'anno 2023: € 42.289,52 - € 10.381,61 - € 740,48 - € 88,01 - € 207,66 = 30.871,76 = €
2.572,64 per 12 mensilità;
- CU per l'anno 2022: € 41.981,50 - € 9.926,30 - € 734,22 - € 88,86 - € 204,50 = 31.027,62 = €
2.585,63 per 12 mensilità;
- CU per l'anno 2021: € 42.361,63 - € 9.426,36 - € 741,94 - € 82,72, - € 213,49 = 31.897,12 = €
2.658,09 per 12 mensilità.
Di contro i redditi annui della resistente risultanti dalle Certificazioni Uniche prodotte in atti sono pari, rispettivamente, ad € 4.279,50 per l'anno 2023, ad € 2.555,66 per l'anno 2021 e ad € 130,37 per l'anno
2020.
La resistente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento dei figli da € 600,00 ad € 900,00, ed ha fondato la domanda di modifica sul fatto che la stessa si sia vista costretta a rassegnare le dimissioni per poter accudire la prole, ed in ragione delle sporadiche modalità di frequentazione del padre con i minori.
Anche questa domanda di modifica non può trovare accoglimento.
Quanto all'attuale stato di disoccupazione della resistente, quest'ultima ha lavorato come aiuto cameriera nei week end sino all'aprile del 2024, ed ha riferito di aver rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro;
ha scelto quindi volontariamente di abbandonare la relativa fonte di reddito, adducendo motivazioni (quali la necessità di dover accudire i figli) non sufficienti a rendere ragione di tale scelta, dal momento che la ha continuato a svolgere la medesima attività lavorativa anche dopo la CP_1 separazione e nonostante la necessità di accudire i figli, stante l'asserito disinteresse del padre.
pagina 3 di 5 Quanto invece ai tempi di visita del padre, la resistente ha concluso chiedendo che il padre tenga i figli due week-end al mese (dalle ore 19:00 del venerdì sino al lunedì mattina), un giorno infrasettimanale con pernottamento, e, nella settimana che finisce con il week-end di spettanza della madre due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
I tempi di permanenza prospettati dalla convenuta nelle sue conclusioni non si discostano significativamente da quelli previsti negli accordi di separazione, risultando anzi più ampi di quella all'epoca stabiliti, e dunque non possono giustificare un aumento del contributo di mantenimento.
Ritiene quindi il Collegio che, con riguardo al contributo paterno di mantenimento dei figli, debbano essere confermate le condizioni concordate tra i coniugi negli accordi di separazione.
Le spese straordinarie, così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia, rimangono ripartite nelle percentuali stabilite in sede di separazione, e dunque al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre.
Anche in relazione al calendario di frequentazione padre-figli, si ritiene opportuno confermare la regolamentazione concordata in sede separazione, quindi secondo il calendario meglio specificato in dispositivo, essendo tale regolamentazione comunque idonea a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, e non essendo emerse particolari ragioni sopravvenute che ne possano giustificare una modifica.
Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2 maggio 2009 a Reggio Emilia tra e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Reggio Emilia (Atto n. 75, Parte 1, dell'anno 2009).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la prole con le seguenti modalità: un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21:00; un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; durante il periodo estivo, tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie cinque giorni comprendenti alternativamente anno pagina 4 di 5 per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) Assegna la casa familiare a CP_1
5) Conferma l'assegno mensile di mantenimento dei figli a carico del padre stabilito in sede di separazione, pari ad € 600,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, e pone a carico del padre la quota del 70% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5