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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2332/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2332/2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...] Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Cassino alla Via D. Cimarosa n. 12, presso lo studio dell'Avv. FERDINANDI
FRANCESCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.11.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.08.2016 in Aquino e di aver avuto durante la convivenza i figli Per_1 (nato il [...]), (nata il [...]) e SC (nato il [...]), hanno chiesto Per_2 che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2332/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Aquino il 27/08/2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aquino dell'anno 2016, al n. 31, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2332/2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...] Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Cassino alla Via D. Cimarosa n. 12, presso lo studio dell'Avv. FERDINANDI
FRANCESCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.11.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.08.2016 in Aquino e di aver avuto durante la convivenza i figli Per_1 (nato il [...]), (nata il [...]) e SC (nato il [...]), hanno chiesto Per_2 che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2332/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Aquino il 27/08/2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aquino dell'anno 2016, al n. 31, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi