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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1348/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT DO, Presidente
MICELI MA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6650/2020 depositato il 30/11/2020
proposto da
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 838/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 17/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059710733 SANZIONE UT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 838/05/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo,
Sez. 5ª, del 17/01/2020, depositata in data 17/02/2020, non notificata che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 srl avverso la cartella di pagamento n. 29620180059710733 avente ad oggetto iscrizione a ruolo per omesso versamento contributo unificato (UT), anno 2018, per la somma complessiva di € 13.060,76 e diritto camerale anno 2015 di € 48, 27. In particolare, il Collegio di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato non dovute le sanzioni collegate all'omesso pagamento del UT e compensato le spese.
IO Sicilia spa ha proposto appello contro la Resistente_1 srl avverso la sentenza n. 838/05/2020 chiedendo:
-di accogliere l'appello proposto da IO Sicilia S.p.A. per i motivi in fatto e in diritto esposti e, per l'effetto, in parziale riforma la sentenza appellata n.838/05/2020 della C.T.P. Palermo, ritenere e dichiarare che sono dovute tutte le somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella opposta in primo grado n. 296 2018
0059710733 000 per tributi, sanzioni, interessi e accessori;
- in caso di appello incidentale della appellata, rigettarlo con ogni statuizione, per i motivi in fatto e in diritto esposti;
- in via graduata, rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate dalla Resistente_1 s.r.l.. col ricorso introduttivo, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in corso di giudizio;
- condannare la Resistente_1 s.r.l. al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione di questi ultimi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di non averli incassati.
La società Resistente_1 srl, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
La Corte, con il decreto N. 4417/2023, emesso in data 25/09/2023 e comunicato in data 28/11/2024, ha interrotto il processo in conseguenza delle previsioni dell'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, in forza del quale IO Sicilia s.p.a. è stata sciolta, cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta, con subentro, a titolo universale, dell'Agenzia delle Entrate-
IO.
Con istanza di riassunzione ex art. 43 del D. Lgs 546/1992, depositata il 20/05/2025, l'Agenzia delle Entrate
IO si è costituita in giudizio e ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello merita accoglimento.
La Corte di primo grado ha respinto tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione del terzo, accolto solo parzialmente, concernente la nullità della cartella di pagamento - atto derivato - per omessa notificazione dell'invito al pagamento che, nel caso di specie, riveste la natura di atto presupposto e necessario.
Nel giudizio di primo grado, IO Sicilia spa, in ordine al motivo in questione, non ha provveduto alla chiamata in causa l'Ente impositore, come era suo onere, e, pertanto la Corte ha stabilito che “se la mancata
(o non provata) notifica dell'avviso non ha dirette conseguenze sul UT da versare,sicuramente influisce sulle sanzioni progressive che via via sono maturate e che in mancanza della prova della notifica dell'avviso di pagamento, non possono essere irrogate. La cartella pertanto va depurata delle sanzioni conseguenti all'omesso pagamento del UT (ma non del tributo), mentre rimane confermato il ruolo relativo ai diritti camerali, non impugnato. Per effetto della soccombenza parziale, compensa le spese”.
In grado di appello ADER ha prodotto, per la prima volta, documentazione da cui si rileva che, contrariamente a quanto dedotto in giudizio dalla Resistente_1 s.r.l. e dal suo difensore, gli inviti alla regolarizzazione del contributo unificato, il cui pagamento era stato omesso al momento della costituzione in giudizio, sono stati ritualmente emessi e notificati al procuratore costituito.
Pertanto, se il contribuente avesse aderito agli inviti, regolarizzando i pagamenti nei termini, non sarebbe stato onerato anche del pagamento delle sanzioni.
Invece, in assenza di pagamento, l'Ufficio ha legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi, comprensivi degli interessi legali e della sanzione indicata negli stessi inviti, quantificata in relazione ai giorni di ritardo.
Da ciò discende che sussistono fondati e documentati motivi per chiedere ed ottenere la riforma della sentenza della CTP Palermo n. 838/05/2020 nella parte in cui, previa conferma dei tributi iscritti a ruolo per
C.U.T. e diritti camerali, ha ritenuto che non fossero dovute la sanzioni conseguenti all'omesso pagamento del UT .
Sono, quindi dovuti dalla Resistente_1 s.r.l. tutti gli importi iscritti a ruolo e portati dalla cartella impugnata (n. 296 2018 0059710733 00), ammontanti ad €13.060,76 per C.U.T. interessi e sanzioni, oltre a € 48, 27 per diritto camerale, anno 2015, oltre interessi e compensi di riscossione.
La Corte, accogliendo l'appello e riformando la sentenza di primo grado, respinge integralmente il ricorso introduttivo proposto dalla società Resistente_1 S.r.l.
Considerato che
la documentazione decisiva ai fini della decisione è stata prodotta soltanto in appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, respinge integralmente il ricorso introduttivo proposto dalla Resistente_1 srl. Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI LI DO AT
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT DO, Presidente
MICELI MA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6650/2020 depositato il 30/11/2020
proposto da
Ag.entrate - IO - Palermo
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 838/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 17/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059710733 SANZIONE UT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 838/05/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo,
Sez. 5ª, del 17/01/2020, depositata in data 17/02/2020, non notificata che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 srl avverso la cartella di pagamento n. 29620180059710733 avente ad oggetto iscrizione a ruolo per omesso versamento contributo unificato (UT), anno 2018, per la somma complessiva di € 13.060,76 e diritto camerale anno 2015 di € 48, 27. In particolare, il Collegio di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato non dovute le sanzioni collegate all'omesso pagamento del UT e compensato le spese.
IO Sicilia spa ha proposto appello contro la Resistente_1 srl avverso la sentenza n. 838/05/2020 chiedendo:
-di accogliere l'appello proposto da IO Sicilia S.p.A. per i motivi in fatto e in diritto esposti e, per l'effetto, in parziale riforma la sentenza appellata n.838/05/2020 della C.T.P. Palermo, ritenere e dichiarare che sono dovute tutte le somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella opposta in primo grado n. 296 2018
0059710733 000 per tributi, sanzioni, interessi e accessori;
- in caso di appello incidentale della appellata, rigettarlo con ogni statuizione, per i motivi in fatto e in diritto esposti;
- in via graduata, rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate dalla Resistente_1 s.r.l.. col ricorso introduttivo, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in corso di giudizio;
- condannare la Resistente_1 s.r.l. al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione di questi ultimi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di non averli incassati.
La società Resistente_1 srl, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
La Corte, con il decreto N. 4417/2023, emesso in data 25/09/2023 e comunicato in data 28/11/2024, ha interrotto il processo in conseguenza delle previsioni dell'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, in forza del quale IO Sicilia s.p.a. è stata sciolta, cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta, con subentro, a titolo universale, dell'Agenzia delle Entrate-
IO.
Con istanza di riassunzione ex art. 43 del D. Lgs 546/1992, depositata il 20/05/2025, l'Agenzia delle Entrate
IO si è costituita in giudizio e ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello merita accoglimento.
La Corte di primo grado ha respinto tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione del terzo, accolto solo parzialmente, concernente la nullità della cartella di pagamento - atto derivato - per omessa notificazione dell'invito al pagamento che, nel caso di specie, riveste la natura di atto presupposto e necessario.
Nel giudizio di primo grado, IO Sicilia spa, in ordine al motivo in questione, non ha provveduto alla chiamata in causa l'Ente impositore, come era suo onere, e, pertanto la Corte ha stabilito che “se la mancata
(o non provata) notifica dell'avviso non ha dirette conseguenze sul UT da versare,sicuramente influisce sulle sanzioni progressive che via via sono maturate e che in mancanza della prova della notifica dell'avviso di pagamento, non possono essere irrogate. La cartella pertanto va depurata delle sanzioni conseguenti all'omesso pagamento del UT (ma non del tributo), mentre rimane confermato il ruolo relativo ai diritti camerali, non impugnato. Per effetto della soccombenza parziale, compensa le spese”.
In grado di appello ADER ha prodotto, per la prima volta, documentazione da cui si rileva che, contrariamente a quanto dedotto in giudizio dalla Resistente_1 s.r.l. e dal suo difensore, gli inviti alla regolarizzazione del contributo unificato, il cui pagamento era stato omesso al momento della costituzione in giudizio, sono stati ritualmente emessi e notificati al procuratore costituito.
Pertanto, se il contribuente avesse aderito agli inviti, regolarizzando i pagamenti nei termini, non sarebbe stato onerato anche del pagamento delle sanzioni.
Invece, in assenza di pagamento, l'Ufficio ha legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi, comprensivi degli interessi legali e della sanzione indicata negli stessi inviti, quantificata in relazione ai giorni di ritardo.
Da ciò discende che sussistono fondati e documentati motivi per chiedere ed ottenere la riforma della sentenza della CTP Palermo n. 838/05/2020 nella parte in cui, previa conferma dei tributi iscritti a ruolo per
C.U.T. e diritti camerali, ha ritenuto che non fossero dovute la sanzioni conseguenti all'omesso pagamento del UT .
Sono, quindi dovuti dalla Resistente_1 s.r.l. tutti gli importi iscritti a ruolo e portati dalla cartella impugnata (n. 296 2018 0059710733 00), ammontanti ad €13.060,76 per C.U.T. interessi e sanzioni, oltre a € 48, 27 per diritto camerale, anno 2015, oltre interessi e compensi di riscossione.
La Corte, accogliendo l'appello e riformando la sentenza di primo grado, respinge integralmente il ricorso introduttivo proposto dalla società Resistente_1 S.r.l.
Considerato che
la documentazione decisiva ai fini della decisione è stata prodotta soltanto in appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, respinge integralmente il ricorso introduttivo proposto dalla Resistente_1 srl. Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI LI DO AT