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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5690/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Romano, in virtù di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del sindaco p.t.;
[...]
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, il sig. chiedeva Parte_1
che venisse annullata l'ordinanza-ingiunzione n. A/33/13/2019 del
26.07.2019, di accertata violazione amministrativa ai sensi della L.R. n. 1
del 09.01.2014 artt. 57 e 16 comma 1, emessa dal Comune Parte_2
di Polizia municipale.
[...]
L'opponente deduceva di essere risultato assegnatario, in virtù di decreto dirigenziale n. 183 del 15.03.2017 del dipartimento della salute e delle risorse naturali, della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Marigliano.
Con successivo decreto dirigenziale n. 179 del 09.04.2018, lo stesso era stato autorizzato all'apertura e all'esercizio della farmacia nei locali siti in alla Via San Francesco n. 100. Parte_2
Con istanza prot. 098357 del 13.02.2019, l'opponente aveva chiesto l'autorizzazione a trasferire l'esercizio farmaceutico dai locali di via San
Francesco n. 100, ai nuovi locali ubicati nella medesima via senza numero civico.
Tali locali risultano di proprietà della e fanno Parte_3 parte dell'immobile distinto in catasto al foglio di mappa 15, p.lla 794.
In data 16.08.2018, la aveva presentato, per tali Parte_3
locali, segnalazione certificata di inizio attività per cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, in variante al permesso di costruire n. 18/2018.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, il Comune di Marigliano, con nota prot. n. 4411 del 11.03.2019, aveva attestato che il trasferimento richiesto fosse avvenuto nell'ambito della propria sede farmaceutica, che i nuovi locali fossero collocati a una distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine, che il trasferimento soddisfacesse le esigenze degli abitanti della zona e che la Regione Campania avesse autorizzato, con decreto n. 153 del 01.04.2019, a trasferire l'esercizio farmaceutico nei nuovi locali di via San Francesco senza numero civico.
In data 03.04.2019, con pratica prot. n. REP_PROV-NA/NA-
SUPRO/0007368, l'opponente aveva presentato al competente SUAP
del Comune di apposita S.C.I.A. per “trasferimento di sede di Parte_2
esercizio di commercio di vicinato Farmacia”.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opponente rilevava la totale mancanza di connessione tra quanto contestato nel verbale menzionato, ovvero l'assenza di comunicazioni circa l'attivazione della farmacia, e quanto, invece, contestato nel provvedimento prot. n. 11262 del 24.06.2019, in quanto, con quest'ultimo verrebbe messo in discussione l'avvenuto cambio di destinazione d'uso dei locali in cui risulta ubicata la medesima farmacia.
L'opponente sottolineava, inoltre, che l'attività farmaceutica avviata nel locale situato in Via San Francesco s.n.c. risulterebbe in possesso di tutti i titoli edilizi e abilitativi necessari, in quanto, la Parte_3
proprietaria del locale, avrebbe depositato in data 16.08.2018 apposita segnalazione certificata di inizio attività per cambio destinazione d'uso, in variante al permesso di costruire n. 18/2018 e inoltre l'opponente, già assegnatario della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Marigliano,
avrebbe ottenuto la specifica autorizzazione, da parte della Regione
Campania, con decreto n. 153 del 01.04.2019, al trasferimento dell'esercizio farmaceutico dai locali di Via San Francesco n. 100 ai nuovi locali della medesima via senza numero civico.
L'opponente, inoltre, avrebbe effettuato opportuna comunicazione al
SUAP del Comune di Marigliano con prot. n. 9260/2019.
In ultimo, l'opponente censurava la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, in palese violazione dell'art. 3 della l.
241/1990. Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata da parte opponente è infondata e va rigettata, per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
che risulta regolarmente Controparte_1
citato ma mai costituito (all. prod. attrice).
Parte opponente, nel contestare il contenuto del verbale del 26/07/2019,
sostiene che vi sarebbe una totale mancanza di connessione tra quanto contestato nel verbale ovvero l'assenza di comunicazioni circa l'attivazione della farmacia, e quanto, invece, contestato nel provvedimento prot. n. 11262 del 24.06.2019, in quanto, con quest'ultimo verrebbe messo in discussione l'avvenuto cambio di destinazione d'uso dei locali in cui risulta ubicata la medesima farmacia.
Parte opponente, tuttavia, non allega, come avrebbe dovuto, il provvedimento prot. n. 11262 del 24.06.2019, ma si limita a una generica contestazione del contenuto dell'atto impugnato, in quanto contraddittorio.
Tale contraddittorietà, tuttavia, non può essere verificata in questa sede, in quanto manca il provvedimento sopra menzionato e, di conseguenza,
la tesi sostenuta dall'opponente risulta del tutto sfornita di prova. Come noto, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 09.01.2014 è
disposto che: “L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento
urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare allo SUAP competente per territorio”.
Negli atti di causa è depositata la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della SCIA da parte dell'opponente ma nel verbale impugnato viene effettuato riferimento espresso a un provvedimento successivo alla presentazione della SCIA, che l'amministrazione ha emanato e che viene posto a fondamento della contestazione sollevata nei confronti dell'opponente.
A seguito della presentazione di SCIA, invero, l'amministrazione competente “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime”.
Con la presentazione della SCIA, dunque, non sono affatto esauriti gli obblighi sussistenti in capo al privato, poiché l'amministrazione è tenuta a effettuare i dovuti controlli e a emanare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (o con il quale invita il privato a conformare l'attività suddetta alle prescrizioni di legge), qualora accerti una violazione, nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine di trenta giorni (in caso di SCIA edilizia). Decorso tale termine, tuttavia, secondo quanto disposto al comma 4, “l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'art. 21-nonies”.
Sulla base di quanto esposto, non può essere affermato, dunque, che l'opponente sia stato destinatario di una sanzione amministrativa comminata in assenza dei presupposti di legge, in quanto l'amministrazione, a seguito della presentazione di SCIA, ben avrebbe potuto verificare la presenza di una violazione in ordine all'esercizio dell'attività per cui è causa.
I motivi alla base del provvedimento emanato dall'amministrazione non possono essere considerati contraddittori, dunque, per il mero riferimento all'art. 16, comma 1, effettuato in apertura, sia in considerazione del fatto che successivamente nello stesso atto è indicato espressamente l'art. 15 della legge regionale n. 1 del 09.01.2014, e sia in considerazione della circostanza che l'amministrazione ha rinviato al provvedimento allegato per la motivazione della sanzione irrogata.
Tale provvedimento, come più volte detto, non è stato depositato da parte opponente, per questo motivo la presunta contraddittorietà insita nella motivazione adottata dall'amministrazione non può essere accertata.
Sul punto, si ricorda che la motivazione del provvedimento amministrativo può essere fornita dall'amministrazione anche per
relationem, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa: “il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti
istruttori può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione
di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata;
in tal modo la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del
procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti
dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza” (Cons. di Stato, sez. VI, 26.11.2024,
n. 9477; conf. Cons. di Stato, sez. V, 20.06.2024, n. 5520).
In sostanza, in adesione a quanto statuito da giurisprudenza granitica,
l'amministrazione può motivare un provvedimento per relationem, ogni volta in cui dall'atto a cui si fa espresso rinvio, risulti chiaramente desumibile il fondamento della decisione assunta.
Nel caso di specie, dunque, non si può parlare di motivazione carente, in quanto la motivazione del provvedimento è presente, anche se formulata per relationem, né si può parlare di motivazione contraddittoria, in quanto la contraddittorietà denunciata non è provata.
L'opponente, in sostanza, non ha fornito adeguata prova dell'illegittimità
dell'atto impugnato e nemmeno vale il richiamo al provvedimento depositato in ultimo ovvero alla determinazione prot. n. 60833 del
09.04.2024, che, a detta dell'istante, produrrebbe “i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 del T.U. Edilizia”.
Tale assunto è infondato, in quanto in atti è depositata una mera perizia in cui è effettuata una stima del valore venale, ai sensi del comma 1, art. 38 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., “delle opere abusivamente eseguite per mutamento di destinazione d'uso (da rurale a commerciale), in assenza di
autorizzazione, del piano terra del fabbricato sito in in via Maestra”. Parte_2 Secondo quanto stabilito dalla normativa in questione, invero, in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi, l'amministrazione applica una sanzione pari al valore venale dell'immobile o delle sue parti abusivamente eseguite. Solo
l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria (art. 38, comma 2,
T.U. edilizia).
In atti non è presente prova dell'avvenuta corresponsione della menzionata sanzione pecuniaria, ma è stata depositata una mera stima del valore venale dell'immobile.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, tale relazione, semmai,
avalla il provvedimento assunto dal Comando di polizia municipale di
, in quanto nella stessa è effettuata in riferimento a opere Parte_2
eseguite “abusivamente” e “in assenza di autorizzazione”.
Per tutto quanto esposto, risulta priva di pregio anche l'ulteriore censura sollevata dall'opponente in merito alla carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, come già ampiamente detto, la stessa è presente, poiché richiamata nell'atto per relationem.
Conclusivamente, la domanda formulata dall'opponente va rigettata, in quanto infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5690/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, lì 14.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5690/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Romano, in virtù di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del sindaco p.t.;
[...]
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, il sig. chiedeva Parte_1
che venisse annullata l'ordinanza-ingiunzione n. A/33/13/2019 del
26.07.2019, di accertata violazione amministrativa ai sensi della L.R. n. 1
del 09.01.2014 artt. 57 e 16 comma 1, emessa dal Comune Parte_2
di Polizia municipale.
[...]
L'opponente deduceva di essere risultato assegnatario, in virtù di decreto dirigenziale n. 183 del 15.03.2017 del dipartimento della salute e delle risorse naturali, della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Marigliano.
Con successivo decreto dirigenziale n. 179 del 09.04.2018, lo stesso era stato autorizzato all'apertura e all'esercizio della farmacia nei locali siti in alla Via San Francesco n. 100. Parte_2
Con istanza prot. 098357 del 13.02.2019, l'opponente aveva chiesto l'autorizzazione a trasferire l'esercizio farmaceutico dai locali di via San
Francesco n. 100, ai nuovi locali ubicati nella medesima via senza numero civico.
Tali locali risultano di proprietà della e fanno Parte_3 parte dell'immobile distinto in catasto al foglio di mappa 15, p.lla 794.
In data 16.08.2018, la aveva presentato, per tali Parte_3
locali, segnalazione certificata di inizio attività per cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, in variante al permesso di costruire n. 18/2018.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, il Comune di Marigliano, con nota prot. n. 4411 del 11.03.2019, aveva attestato che il trasferimento richiesto fosse avvenuto nell'ambito della propria sede farmaceutica, che i nuovi locali fossero collocati a una distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine, che il trasferimento soddisfacesse le esigenze degli abitanti della zona e che la Regione Campania avesse autorizzato, con decreto n. 153 del 01.04.2019, a trasferire l'esercizio farmaceutico nei nuovi locali di via San Francesco senza numero civico.
In data 03.04.2019, con pratica prot. n. REP_PROV-NA/NA-
SUPRO/0007368, l'opponente aveva presentato al competente SUAP
del Comune di apposita S.C.I.A. per “trasferimento di sede di Parte_2
esercizio di commercio di vicinato Farmacia”.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opponente rilevava la totale mancanza di connessione tra quanto contestato nel verbale menzionato, ovvero l'assenza di comunicazioni circa l'attivazione della farmacia, e quanto, invece, contestato nel provvedimento prot. n. 11262 del 24.06.2019, in quanto, con quest'ultimo verrebbe messo in discussione l'avvenuto cambio di destinazione d'uso dei locali in cui risulta ubicata la medesima farmacia.
L'opponente sottolineava, inoltre, che l'attività farmaceutica avviata nel locale situato in Via San Francesco s.n.c. risulterebbe in possesso di tutti i titoli edilizi e abilitativi necessari, in quanto, la Parte_3
proprietaria del locale, avrebbe depositato in data 16.08.2018 apposita segnalazione certificata di inizio attività per cambio destinazione d'uso, in variante al permesso di costruire n. 18/2018 e inoltre l'opponente, già assegnatario della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Marigliano,
avrebbe ottenuto la specifica autorizzazione, da parte della Regione
Campania, con decreto n. 153 del 01.04.2019, al trasferimento dell'esercizio farmaceutico dai locali di Via San Francesco n. 100 ai nuovi locali della medesima via senza numero civico.
L'opponente, inoltre, avrebbe effettuato opportuna comunicazione al
SUAP del Comune di Marigliano con prot. n. 9260/2019.
In ultimo, l'opponente censurava la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, in palese violazione dell'art. 3 della l.
241/1990. Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata da parte opponente è infondata e va rigettata, per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
che risulta regolarmente Controparte_1
citato ma mai costituito (all. prod. attrice).
Parte opponente, nel contestare il contenuto del verbale del 26/07/2019,
sostiene che vi sarebbe una totale mancanza di connessione tra quanto contestato nel verbale ovvero l'assenza di comunicazioni circa l'attivazione della farmacia, e quanto, invece, contestato nel provvedimento prot. n. 11262 del 24.06.2019, in quanto, con quest'ultimo verrebbe messo in discussione l'avvenuto cambio di destinazione d'uso dei locali in cui risulta ubicata la medesima farmacia.
Parte opponente, tuttavia, non allega, come avrebbe dovuto, il provvedimento prot. n. 11262 del 24.06.2019, ma si limita a una generica contestazione del contenuto dell'atto impugnato, in quanto contraddittorio.
Tale contraddittorietà, tuttavia, non può essere verificata in questa sede, in quanto manca il provvedimento sopra menzionato e, di conseguenza,
la tesi sostenuta dall'opponente risulta del tutto sfornita di prova. Come noto, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 09.01.2014 è
disposto che: “L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento
urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare allo SUAP competente per territorio”.
Negli atti di causa è depositata la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della SCIA da parte dell'opponente ma nel verbale impugnato viene effettuato riferimento espresso a un provvedimento successivo alla presentazione della SCIA, che l'amministrazione ha emanato e che viene posto a fondamento della contestazione sollevata nei confronti dell'opponente.
A seguito della presentazione di SCIA, invero, l'amministrazione competente “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime”.
Con la presentazione della SCIA, dunque, non sono affatto esauriti gli obblighi sussistenti in capo al privato, poiché l'amministrazione è tenuta a effettuare i dovuti controlli e a emanare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (o con il quale invita il privato a conformare l'attività suddetta alle prescrizioni di legge), qualora accerti una violazione, nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine di trenta giorni (in caso di SCIA edilizia). Decorso tale termine, tuttavia, secondo quanto disposto al comma 4, “l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'art. 21-nonies”.
Sulla base di quanto esposto, non può essere affermato, dunque, che l'opponente sia stato destinatario di una sanzione amministrativa comminata in assenza dei presupposti di legge, in quanto l'amministrazione, a seguito della presentazione di SCIA, ben avrebbe potuto verificare la presenza di una violazione in ordine all'esercizio dell'attività per cui è causa.
I motivi alla base del provvedimento emanato dall'amministrazione non possono essere considerati contraddittori, dunque, per il mero riferimento all'art. 16, comma 1, effettuato in apertura, sia in considerazione del fatto che successivamente nello stesso atto è indicato espressamente l'art. 15 della legge regionale n. 1 del 09.01.2014, e sia in considerazione della circostanza che l'amministrazione ha rinviato al provvedimento allegato per la motivazione della sanzione irrogata.
Tale provvedimento, come più volte detto, non è stato depositato da parte opponente, per questo motivo la presunta contraddittorietà insita nella motivazione adottata dall'amministrazione non può essere accertata.
Sul punto, si ricorda che la motivazione del provvedimento amministrativo può essere fornita dall'amministrazione anche per
relationem, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa: “il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti
istruttori può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione
di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata;
in tal modo la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del
procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti
dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza” (Cons. di Stato, sez. VI, 26.11.2024,
n. 9477; conf. Cons. di Stato, sez. V, 20.06.2024, n. 5520).
In sostanza, in adesione a quanto statuito da giurisprudenza granitica,
l'amministrazione può motivare un provvedimento per relationem, ogni volta in cui dall'atto a cui si fa espresso rinvio, risulti chiaramente desumibile il fondamento della decisione assunta.
Nel caso di specie, dunque, non si può parlare di motivazione carente, in quanto la motivazione del provvedimento è presente, anche se formulata per relationem, né si può parlare di motivazione contraddittoria, in quanto la contraddittorietà denunciata non è provata.
L'opponente, in sostanza, non ha fornito adeguata prova dell'illegittimità
dell'atto impugnato e nemmeno vale il richiamo al provvedimento depositato in ultimo ovvero alla determinazione prot. n. 60833 del
09.04.2024, che, a detta dell'istante, produrrebbe “i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 del T.U. Edilizia”.
Tale assunto è infondato, in quanto in atti è depositata una mera perizia in cui è effettuata una stima del valore venale, ai sensi del comma 1, art. 38 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., “delle opere abusivamente eseguite per mutamento di destinazione d'uso (da rurale a commerciale), in assenza di
autorizzazione, del piano terra del fabbricato sito in in via Maestra”. Parte_2 Secondo quanto stabilito dalla normativa in questione, invero, in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi, l'amministrazione applica una sanzione pari al valore venale dell'immobile o delle sue parti abusivamente eseguite. Solo
l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria (art. 38, comma 2,
T.U. edilizia).
In atti non è presente prova dell'avvenuta corresponsione della menzionata sanzione pecuniaria, ma è stata depositata una mera stima del valore venale dell'immobile.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, tale relazione, semmai,
avalla il provvedimento assunto dal Comando di polizia municipale di
, in quanto nella stessa è effettuata in riferimento a opere Parte_2
eseguite “abusivamente” e “in assenza di autorizzazione”.
Per tutto quanto esposto, risulta priva di pregio anche l'ulteriore censura sollevata dall'opponente in merito alla carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, come già ampiamente detto, la stessa è presente, poiché richiamata nell'atto per relationem.
Conclusivamente, la domanda formulata dall'opponente va rigettata, in quanto infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5690/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
[...]
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, lì 14.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura