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- 1. Scatole nere in auto: la Cassazione frena e solleva dubbiAvv. Antonio Scardino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 2 settembre 2020
L'ordinanza 13725/2024 del 16 maggio 2024 della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sull'articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private, ha gettato nuova luce su un tema controverso e di grande attualità: il valore probatorio delle registrazioni delle cosiddette “scatole nere” installate a bordo dei veicoli. Il predetto articolo, come noto, introdotto nel 2017, prevedeva che le registrazioni dei dispositivi di rilevazione dei dati provenienti dai veicoli, in caso di sinistro, facessero piena prova in merito alle dinamiche dell'incidente. Questa disposizione legislativa, volta a semplificare e accelerare le procedure risarcitorie, aveva suscitato non poche perplessità in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2026, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto reso dal Ministero dell''Interno il 19.03.2019 notificato in data 15.10.2019 che ha respinto l ''istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adducendo motivi di pericolosità per la sicurezza della Repubblica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 13725/2024 è stato ordinato il deposito in giudizio della relazione dei servizi di sicurezza su cui si fondava l’impugnato diniego.
L’Amministrazione, dopo aver preannunciato il riesame della posizione del ricorrente alla luce di nuovi elementi favorevoli, in data 29/9/25 ha depositato il DPR emanato in data 2/7/2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo la riderterminazione sull’istanza del ricorrente dovuta a nuovi elementi.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco e del principio di precauzione avanzata cui deve essere ispirato l’operato dell’amministrazione, che non può discostarsi dalle valutazioni in merito alla pericolosità per la repubblica espresse dai servizi di sicurezza all’epoca di esame della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.