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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1622/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore e con l'avv. CORONA CP_1
GIADA
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
Viale Aldo Moro n. 52 40127 BOLOGNA presso il Difensore e con CP_3
gli avv.ti GENTILINI DEVIS e SALICE LUIGI
NC DI EN elettivamente domiciliata in VIA MARTUCCI 47
NAPOLI presso i Difensori Avv.ti FLAJANI ALFREDO e FLAJANI GIOVANNI
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Il 10 aprile 2022, lungo la S.S. 412, nel
Comune di Castel San Giovanni (Pc), all'altezza del distributore di carburante IP, la sig.ra (oggi appellante) si trovava alla guida della sua vettura Audi Parte_1
A3 tg. DC370BD quando entrava in collisione frontalmente con un animale selvatico di grosse dimensioni – capriolo – che attraversava la strada con movimento repentino tale da precludere all'autista ogni efficace manovra diversiva. Intervenivano sul luogo gli agenti della Polizia Municipale che constatavano i danni, la presenza di pelo dell'animale sulla parte anteriore del veicolo e rinvenivano la carcassa dell'animale.
La vettura della sig.ra riportava danni per la cui riparazione si è resa Parte_1
necessaria una spesa di € 3.147,72 come da fattura della Carrozzeria Autoriparazioni
MG (doc. 3 fascicolo di primo grado). Chiedeva un risarcimento di complessivi Euro
4041,68, inclusi fermo tecnico e spese di assistenza.
Il giudice di prime cure accoglieva in parte la domanda attorea, riconoscendo un concorso di colpa del 35%.
Interpone appello la sig.ra resistono le convenute Amministrazioni Parte_1
regionale e provinciale.
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
pagina 2 di 11 imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
14574/2010).
pagina 3 di 11 3. Tanto doverosamente premesso, la questione giuridica che emerge in termini di maggior evidenza determinando il rigetto della domanda originaria è
l'infondatezza della domanda;
la pronuncia di primo grado va pertanto integralmente riformata.
Occorre al riguardo ulteriormente premettere che “In materia di procedimento
civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa
la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai
rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della
sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale
principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione,
di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre
i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli
estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del
giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello
domandato” (così ex multis Cass. 03.03.2021 n. 5832)
Ora, è pacifico che la domanda attorea sia stata rivolta contro gli enti ritenuti,
alternativamente, custodi della res pericolosa individuabile, sempre alternativamente,
o nell'animale (in quanto fauna selvatica) che ha impattato con il veicolo, o nella strada che sarebbe – in quanto priva di barriere protettive idonee ad assicurare l'efficace protezione dall'improvviso attraversamento di animali selvatici – intrinsecamente pericolosa ex se.
Disciplinando l'art. 2052 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale pagina 4 di 11 individuato in quanto (secondo la scuola dell'analisi economica Controparte_4
del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo. Tale rischio è prevedibile, prevenibile,
evitabile secondo le conoscenze tecnico-scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione: i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma
“ ”); ii) fonda invece la responsabilità come sopportazione Controparte_5
delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi,
preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò secondo l'antico brocardo cuius commoda, eius et incommoda). L'Ente convenuto (ciascuno, per vero), secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa:
responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più
avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è
verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento – concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con pagina 5 di 11 la cosa – è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
3. Il problema giuridico che si pone è allora quello della incidenza di tali principi sul tema della causalità; in altri termini, di come operi la causalità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro – per quanto sin qui esposto – che il nesso causale si pone tra il fatto-evento e la res valutata nella sua intrinseca pericolosità, non tra il fatto e una condotta attiva od omissiva. Parafrasando
la letteratura, bisogna non cercare la colpa, “perché si finiva sempre col trovarla, e a danno
della giustizia”.
pagina 6 di 11 Come si indaga il nesso causale? È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in
dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta NA ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio pagina 7 di 11 del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 nonché quanto si dirà
immediatamente in prosieguo) che può essere ulteriormente precisato rilevando che,
in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere,
secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente,
la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la
stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare
l'evento stesso” (ex multis Cass. 23915/2013).
Più recentemente (non è possibile – né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a
favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che
quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no.
Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre
concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento
dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri
della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto,
dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi
il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità
di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più
probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di
tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di
pagina 8 di 11 indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di
merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non
meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive
del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi
che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione
civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte
— né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una
valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto
alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il
fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non
necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non
necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al
40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno
probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate queste ultime, può
accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal
convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad
affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata
probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore
dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più
rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica
dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del
custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33129).
4. Ciò posto, secondo un diverso percorso argomentativo va valutata altresì la specificità del fattore lesivo nel caso concreto. Al riguardo, trattandosi di un animale pagina 9 di 11 selvatico che si è immesso sulla sede stradale, la governance dei fattori di rischio, che è
la caratteristica assiologica della fattispecie in commento, sul punto non offre che una triplice alternativa (come del resto già ribadito in precedenti analoghi in questo
Ufficio): 1) la predisposizione, lungo l'intera tratta stradale, di barriere sufficientemente alte e robuste da impedire l'ingresso di qualsiasi animale: ipotesi,
con tutta evidenza, non fattibile (anche perché rimane particolarmente problematica la compatibilità ambientale di tale soluzione tecnica) (…sebbene la P.A., nella sua discrezionalità, ci abbia da tempo abituato a valutazioni di impatto ambientale tra il cinico e l'assurdo…); 2) la contenzione fisica di tutta la fauna selvatica non volatile in luoghi chiusi e recintati, soluzione anche questa incompatibile con la normativa di settore;
3) lo sterminio della stessa. Non si riesce ad ipotizzare altre soluzioni in grado di abbattere il rischio di verificazione dell'evento.
Ben si comprende pertanto la ragione per cui la convenuta CP_2 CP_6
abbia chiesto accertarsi la ricorrenza del caso fortuito. La giurisprudenza di
[...]
legittimità ha avuto modo di focalizzarsi sulla (sola) imprevedibilità della circostanza,
rilevando che “Allorché l'immissione improvvisa nella sede stradale di un animale
sia statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile, sussiste l'ipotesi di caso
fortuito (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal
proprietario di una macchina a causa dell'impatto di un capriolo che si era immesso
improvvisamente sulla carreggiata di una strada appartenente all'ente locale)”
(Cass. 14.10.2021 n. 28099). Analoga conclusione si impone quando il medesimo fatto non sia, a rigore, imprevedibile, bensì non prevenibile e non evitabile per assenza o impraticabilità dei rimedi astrattamente ipotizzabili (ad impossibilia nemo tenetur).
Come detto, la presenza improvvisa dell'animale, quand'anche fosse stata prevedibile, non si può ritenere rischio governabile; non si comprende infatti quale pagina 10 di 11 regola cautelare potesse imporre nel caso concreto, che consentisse di intervenire tempestivamente per evitare l'evento (impatto) o mitigarne le conseguenze.
Ne discende il rigetto della domanda attorea, non sussistendo l'illecito ascritto
(che rileva invece quale pure economic loss, pregiudizio meramente economico e non danno in senso proprio: sul piano sistematico, la tutela è infatti apprestata non sul piano risarcitorio bensì su quello indennitario, con lo strumento assicurativo)(quello da impatto con animali selvatici è infatti un rischio coperto dalla garanzia accessoria sottoscrivibile con il contratto di assicurazione).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, la complessità delle valutazioni in fatto e in diritto integra i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nonostante il mancato accoglimento dell'impugnazione non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-
quater, DPR 115/2002: effetto questo che, infatti, è compatibile solo con l'ipotesi di conferma della sentenza appellata, che invece ha conosciuto solo una parziale riforma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; in accoglimento della domanda della convenuta Controparte_7
rigetta la domanda risarcitoria originaria.
[...]
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1622/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore e con l'avv. CORONA CP_1
GIADA
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
Viale Aldo Moro n. 52 40127 BOLOGNA presso il Difensore e con CP_3
gli avv.ti GENTILINI DEVIS e SALICE LUIGI
NC DI EN elettivamente domiciliata in VIA MARTUCCI 47
NAPOLI presso i Difensori Avv.ti FLAJANI ALFREDO e FLAJANI GIOVANNI
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Il 10 aprile 2022, lungo la S.S. 412, nel
Comune di Castel San Giovanni (Pc), all'altezza del distributore di carburante IP, la sig.ra (oggi appellante) si trovava alla guida della sua vettura Audi Parte_1
A3 tg. DC370BD quando entrava in collisione frontalmente con un animale selvatico di grosse dimensioni – capriolo – che attraversava la strada con movimento repentino tale da precludere all'autista ogni efficace manovra diversiva. Intervenivano sul luogo gli agenti della Polizia Municipale che constatavano i danni, la presenza di pelo dell'animale sulla parte anteriore del veicolo e rinvenivano la carcassa dell'animale.
La vettura della sig.ra riportava danni per la cui riparazione si è resa Parte_1
necessaria una spesa di € 3.147,72 come da fattura della Carrozzeria Autoriparazioni
MG (doc. 3 fascicolo di primo grado). Chiedeva un risarcimento di complessivi Euro
4041,68, inclusi fermo tecnico e spese di assistenza.
Il giudice di prime cure accoglieva in parte la domanda attorea, riconoscendo un concorso di colpa del 35%.
Interpone appello la sig.ra resistono le convenute Amministrazioni Parte_1
regionale e provinciale.
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
pagina 2 di 11 imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
14574/2010).
pagina 3 di 11 3. Tanto doverosamente premesso, la questione giuridica che emerge in termini di maggior evidenza determinando il rigetto della domanda originaria è
l'infondatezza della domanda;
la pronuncia di primo grado va pertanto integralmente riformata.
Occorre al riguardo ulteriormente premettere che “In materia di procedimento
civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa
la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai
rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della
sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale
principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione,
di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre
i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli
estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del
giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello
domandato” (così ex multis Cass. 03.03.2021 n. 5832)
Ora, è pacifico che la domanda attorea sia stata rivolta contro gli enti ritenuti,
alternativamente, custodi della res pericolosa individuabile, sempre alternativamente,
o nell'animale (in quanto fauna selvatica) che ha impattato con il veicolo, o nella strada che sarebbe – in quanto priva di barriere protettive idonee ad assicurare l'efficace protezione dall'improvviso attraversamento di animali selvatici – intrinsecamente pericolosa ex se.
Disciplinando l'art. 2052 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale pagina 4 di 11 individuato in quanto (secondo la scuola dell'analisi economica Controparte_4
del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo. Tale rischio è prevedibile, prevenibile,
evitabile secondo le conoscenze tecnico-scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione: i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma
“ ”); ii) fonda invece la responsabilità come sopportazione Controparte_5
delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi,
preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò secondo l'antico brocardo cuius commoda, eius et incommoda). L'Ente convenuto (ciascuno, per vero), secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa:
responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più
avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è
verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento – concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con pagina 5 di 11 la cosa – è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
3. Il problema giuridico che si pone è allora quello della incidenza di tali principi sul tema della causalità; in altri termini, di come operi la causalità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro – per quanto sin qui esposto – che il nesso causale si pone tra il fatto-evento e la res valutata nella sua intrinseca pericolosità, non tra il fatto e una condotta attiva od omissiva. Parafrasando
la letteratura, bisogna non cercare la colpa, “perché si finiva sempre col trovarla, e a danno
della giustizia”.
pagina 6 di 11 Come si indaga il nesso causale? È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in
dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta NA ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio pagina 7 di 11 del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 nonché quanto si dirà
immediatamente in prosieguo) che può essere ulteriormente precisato rilevando che,
in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere,
secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente,
la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la
stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare
l'evento stesso” (ex multis Cass. 23915/2013).
Più recentemente (non è possibile – né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a
favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che
quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no.
Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre
concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento
dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri
della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto,
dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi
il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità
di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più
probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di
tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di
pagina 8 di 11 indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di
merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non
meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive
del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi
che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione
civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte
— né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una
valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto
alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il
fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non
necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non
necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al
40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno
probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate queste ultime, può
accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal
convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad
affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata
probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore
dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più
rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica
dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del
custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33129).
4. Ciò posto, secondo un diverso percorso argomentativo va valutata altresì la specificità del fattore lesivo nel caso concreto. Al riguardo, trattandosi di un animale pagina 9 di 11 selvatico che si è immesso sulla sede stradale, la governance dei fattori di rischio, che è
la caratteristica assiologica della fattispecie in commento, sul punto non offre che una triplice alternativa (come del resto già ribadito in precedenti analoghi in questo
Ufficio): 1) la predisposizione, lungo l'intera tratta stradale, di barriere sufficientemente alte e robuste da impedire l'ingresso di qualsiasi animale: ipotesi,
con tutta evidenza, non fattibile (anche perché rimane particolarmente problematica la compatibilità ambientale di tale soluzione tecnica) (…sebbene la P.A., nella sua discrezionalità, ci abbia da tempo abituato a valutazioni di impatto ambientale tra il cinico e l'assurdo…); 2) la contenzione fisica di tutta la fauna selvatica non volatile in luoghi chiusi e recintati, soluzione anche questa incompatibile con la normativa di settore;
3) lo sterminio della stessa. Non si riesce ad ipotizzare altre soluzioni in grado di abbattere il rischio di verificazione dell'evento.
Ben si comprende pertanto la ragione per cui la convenuta CP_2 CP_6
abbia chiesto accertarsi la ricorrenza del caso fortuito. La giurisprudenza di
[...]
legittimità ha avuto modo di focalizzarsi sulla (sola) imprevedibilità della circostanza,
rilevando che “Allorché l'immissione improvvisa nella sede stradale di un animale
sia statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile, sussiste l'ipotesi di caso
fortuito (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal
proprietario di una macchina a causa dell'impatto di un capriolo che si era immesso
improvvisamente sulla carreggiata di una strada appartenente all'ente locale)”
(Cass. 14.10.2021 n. 28099). Analoga conclusione si impone quando il medesimo fatto non sia, a rigore, imprevedibile, bensì non prevenibile e non evitabile per assenza o impraticabilità dei rimedi astrattamente ipotizzabili (ad impossibilia nemo tenetur).
Come detto, la presenza improvvisa dell'animale, quand'anche fosse stata prevedibile, non si può ritenere rischio governabile; non si comprende infatti quale pagina 10 di 11 regola cautelare potesse imporre nel caso concreto, che consentisse di intervenire tempestivamente per evitare l'evento (impatto) o mitigarne le conseguenze.
Ne discende il rigetto della domanda attorea, non sussistendo l'illecito ascritto
(che rileva invece quale pure economic loss, pregiudizio meramente economico e non danno in senso proprio: sul piano sistematico, la tutela è infatti apprestata non sul piano risarcitorio bensì su quello indennitario, con lo strumento assicurativo)(quello da impatto con animali selvatici è infatti un rischio coperto dalla garanzia accessoria sottoscrivibile con il contratto di assicurazione).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, la complessità delle valutazioni in fatto e in diritto integra i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nonostante il mancato accoglimento dell'impugnazione non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-
quater, DPR 115/2002: effetto questo che, infatti, è compatibile solo con l'ipotesi di conferma della sentenza appellata, che invece ha conosciuto solo una parziale riforma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; in accoglimento della domanda della convenuta Controparte_7
rigetta la domanda risarcitoria originaria.
[...]
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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