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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg16433 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16433 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SPELTRA CAMILLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vicoletto Tarallo n°6,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SPELTRA CAMILLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vicoletto Tarallo n°6,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 03/09/1988 e che dalla loro unione nasceva la figlia Per_1
1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
La sig.ra , risiederà presso l'abitazione familiare con tutti gli arredi Parte_1
che la compongono ubicata in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Tufarelli n.
62.
Il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare fino a Parte_2
quando non riuscirà a reperire un immobile presso il quale andare ad abitare e, comunque, se ne allontanerà entro il termine di un anno dalla presentazione del presente ricorso, portando con sé i soli effetti personali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.90, parte I, Parte_3
s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16433 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SPELTRA CAMILLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vicoletto Tarallo n°6,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SPELTRA CAMILLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vicoletto Tarallo n°6,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 03/09/1988 e che dalla loro unione nasceva la figlia Per_1
1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
La sig.ra , risiederà presso l'abitazione familiare con tutti gli arredi Parte_1
che la compongono ubicata in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Tufarelli n.
62.
Il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare fino a Parte_2
quando non riuscirà a reperire un immobile presso il quale andare ad abitare e, comunque, se ne allontanerà entro il termine di un anno dalla presentazione del presente ricorso, portando con sé i soli effetti personali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.90, parte I, Parte_3
s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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