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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12934 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 39798 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Tavernese
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'Avv.tura Stato
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 dicembre 2024 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza: Condanna il CP_1 convenuto a pagare a parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 3.355,59 di cui €
229,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con ogni conseguenza prevista per legge ai fini previdenziali;
Condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento al periodo giugno 2013 – settembre 2017, durante il quale è stato detenuto ed ha svolto lavoro carcerario, l'adeguamento agli incrementi (per 2/3) contrattuali succedutesi nel tempo.
Il Ministero resistente ha sollevato l'eccezione di estinzione per prescrizione quinquennale, in quanto la stessa inizierebbe a decorrere ogni qual volta venga meno il rapporto di lavoro (secondo l'interpretazione della Cass. Civ. sez. lav. n. 17476/24) e quindi, come nel caso in esame, ogni qualvolta questo si sia interrotto.
CP_1 provato alcunchè in tema di sussistenza Ora, non avendo il di plurimi rapporti a termine (non ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la successione di autonomi rapporti a termine intervenuti tra le parti, né provvedimenti da cui evincere la cessazione dell'attività lavorativa o predeterminarne ab origine la durata), il rapporto di lavoro della parte ricorrente deve considerarsi univoco e continuativo.
Lo stesso trasferimento del detenuto non comporta in alcun modo la cessazione del rapporto di lavoro. Controparte_1 e non conIl rapporto, infatti, si instaura con il il singolo istituto di pena, che costituisce una mera articolazione interna e luogo di esecuzione della prestazione.
E tale rapporto di lavoro e univoco e continuativo, indipendentemente dalle sospensioni - pur durature - intervenute tra un periodo di lavoro e l'altro.
Il rapporto di lavoro del detenuto-lavoratore, come parte integrante ed obbligatoria del trattamento rieducativo (v. artt. 15 e 20 della legge
353/1975), deve essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile, come datore di lavoro, in capo al Ministero della
IA (per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), e, per altro verso, continuativo, indipendentemente dalle eventuali interruzioni intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro.
Con ciò non si intende andare di contrario avviso rispetto a quanto affermato costantemente dai giudici di legittimità - V., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n.
3062/2015, Cass. n. 2696/2015 - secondo i quali “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Invero, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena), e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie
Case circondariali e di reclusione), il rapporto de quo - lo si ripete - è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità: non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione, anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo.
Va evidenziata la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzitutto, per i condannati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro" che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del “rapporto di lavoro" interno, potendo il lavoratore-detenuto essere "escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale (v, in proposito, legge n. 354/1975, d.P.R. n. 230/2000,
e s.m.i.).
Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario
(quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti-lavoratori, non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra). In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
Ferma l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario", atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, che deve essere provata da chi l'adduce.
Nel senso su indicato anche la giurisprudenza (ex multis, Cort. App.
Roma n. 727/23, n. 3257/22. II CP_1 convenuto eccepisce anche che alcune voci come 14ma, rol, ferie, festivo, Tfr non attengono al concetto di retribuzione minima garantita.
Ora, il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso "base" qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione.
D'altro canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di "trattamento economico" del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento" (v. sentenza della Corte di appello di Roma n. 1007/2023).
In altri termini, la percentuale di due terzi va calcolata, per esplicita previsione di legge, sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi e non determinata va in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (v. anche Corte di appello di Roma n. 2672/2022). L'art. 22, 1. 354/75, per il periodo in rilievo: "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro...".
Ne consegue, quindi, trattandosi di retribuzione di natura legale, che il trattamento economico complessivamente da corrispondere al detenuto- lavoratore, non può che corrispondere ai due terzi di “tutto" quanto previsto dai CCNL, ossia "anche" la 14° mensilità, i ROL, le ferie, il
TFR etc..
- CP_1D'altro canto, in assenza di contestazioni specifiche del appellato - ha allegato, e provato tramite le buste paga, le mansioni svolte nei periodi lavorativi indicati in ricorso, ha individuato e prodotto i CCNL di riferimento, individuando altresì i livelli di inquadramento con richiamo alla nota del CP_1 del 10/11/1993 che indicava per ogni mansione espletata il contratto collettivo di riferimento ed i relativi inquadramenti, ha dimostrato (tramite le buste paga) di non aver goduto delle voci richieste, ed ha calcolato l'adeguamento della mercede a lui spettante sulla base dei conteggi prodotti in giudizio che indicano come parametri di calcolo livelli di inquadramento e CCNL che corrispondono all'inquadramento riconosciuto dall'Amministrazione nelle buste paga.
La circostanza che la parte ricorrente abbia goduto o meno delle ferie
(con il connesso onere probatorio) è circostanza irrilevante perché si chiede che le ferie, alla quali chi lavora (e per quanto ha lavorato) ha diritto, siano pagate.
Comunque anche secondo altra giurisprudenza si giunge alla medesima conclusione;
la sussistenza di tale diritto e la sua quantificazione (e quindi eventualmente la quantificazione della relativa indennità sostitutiva) sono connessi all'effettivo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'arco della settimana e della giornata con esclusione delle ore di riposo e di quelle destinate alle attività alternative, culturali o ricreative, che vengono svolte all'interno dell'istituto carcerario (o in regime di semilibertà) e che, invece, possono integrare proprio una forma di riposo rilevante ai fini che qui interessano. Ma in mancanza di una espressa regolamentazione dell'istituto in esame da parte dell'Amministrazione, deve concludersi nel senso che, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le concrete modalità temporali di quest'ultima (periodo, ore e giorni lavorati) deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto in questione in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto (v. Cort. App. Roma n.
2956/14).
Nel senso del diritto al pagamento delle voci tutte richieste v. ex plurimis Corte d'appello, sent. n. 4032/2023; Corte d'appello, sent. n.
2986/2024; Corte d'appello, sent. n. 3407/2024; Corte d'appello, sent.
n. 1782/2023.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente, che per il metodo seguito e i documenti sui quali si basano risultano immuni da vizi, può ritenersi che parte ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di 3.355,59 (di cui € 229,46 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con ogni altra conseguenza prevista dalla legge anche di ordine previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Tavernese
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'Avv.tura Stato
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 dicembre 2024 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza: Condanna il CP_1 convenuto a pagare a parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 3.355,59 di cui €
229,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con ogni conseguenza prevista per legge ai fini previdenziali;
Condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento al periodo giugno 2013 – settembre 2017, durante il quale è stato detenuto ed ha svolto lavoro carcerario, l'adeguamento agli incrementi (per 2/3) contrattuali succedutesi nel tempo.
Il Ministero resistente ha sollevato l'eccezione di estinzione per prescrizione quinquennale, in quanto la stessa inizierebbe a decorrere ogni qual volta venga meno il rapporto di lavoro (secondo l'interpretazione della Cass. Civ. sez. lav. n. 17476/24) e quindi, come nel caso in esame, ogni qualvolta questo si sia interrotto.
CP_1 provato alcunchè in tema di sussistenza Ora, non avendo il di plurimi rapporti a termine (non ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la successione di autonomi rapporti a termine intervenuti tra le parti, né provvedimenti da cui evincere la cessazione dell'attività lavorativa o predeterminarne ab origine la durata), il rapporto di lavoro della parte ricorrente deve considerarsi univoco e continuativo.
Lo stesso trasferimento del detenuto non comporta in alcun modo la cessazione del rapporto di lavoro. Controparte_1 e non conIl rapporto, infatti, si instaura con il il singolo istituto di pena, che costituisce una mera articolazione interna e luogo di esecuzione della prestazione.
E tale rapporto di lavoro e univoco e continuativo, indipendentemente dalle sospensioni - pur durature - intervenute tra un periodo di lavoro e l'altro.
Il rapporto di lavoro del detenuto-lavoratore, come parte integrante ed obbligatoria del trattamento rieducativo (v. artt. 15 e 20 della legge
353/1975), deve essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile, come datore di lavoro, in capo al Ministero della
IA (per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), e, per altro verso, continuativo, indipendentemente dalle eventuali interruzioni intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro.
Con ciò non si intende andare di contrario avviso rispetto a quanto affermato costantemente dai giudici di legittimità - V., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n.
3062/2015, Cass. n. 2696/2015 - secondo i quali “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Invero, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena), e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie
Case circondariali e di reclusione), il rapporto de quo - lo si ripete - è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità: non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione, anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo.
Va evidenziata la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzitutto, per i condannati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro" che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del “rapporto di lavoro" interno, potendo il lavoratore-detenuto essere "escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale (v, in proposito, legge n. 354/1975, d.P.R. n. 230/2000,
e s.m.i.).
Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario
(quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti-lavoratori, non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra). In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
Ferma l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario", atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, che deve essere provata da chi l'adduce.
Nel senso su indicato anche la giurisprudenza (ex multis, Cort. App.
Roma n. 727/23, n. 3257/22. II CP_1 convenuto eccepisce anche che alcune voci come 14ma, rol, ferie, festivo, Tfr non attengono al concetto di retribuzione minima garantita.
Ora, il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso "base" qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione.
D'altro canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di "trattamento economico" del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento" (v. sentenza della Corte di appello di Roma n. 1007/2023).
In altri termini, la percentuale di due terzi va calcolata, per esplicita previsione di legge, sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi e non determinata va in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (v. anche Corte di appello di Roma n. 2672/2022). L'art. 22, 1. 354/75, per il periodo in rilievo: "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro...".
Ne consegue, quindi, trattandosi di retribuzione di natura legale, che il trattamento economico complessivamente da corrispondere al detenuto- lavoratore, non può che corrispondere ai due terzi di “tutto" quanto previsto dai CCNL, ossia "anche" la 14° mensilità, i ROL, le ferie, il
TFR etc..
- CP_1D'altro canto, in assenza di contestazioni specifiche del appellato - ha allegato, e provato tramite le buste paga, le mansioni svolte nei periodi lavorativi indicati in ricorso, ha individuato e prodotto i CCNL di riferimento, individuando altresì i livelli di inquadramento con richiamo alla nota del CP_1 del 10/11/1993 che indicava per ogni mansione espletata il contratto collettivo di riferimento ed i relativi inquadramenti, ha dimostrato (tramite le buste paga) di non aver goduto delle voci richieste, ed ha calcolato l'adeguamento della mercede a lui spettante sulla base dei conteggi prodotti in giudizio che indicano come parametri di calcolo livelli di inquadramento e CCNL che corrispondono all'inquadramento riconosciuto dall'Amministrazione nelle buste paga.
La circostanza che la parte ricorrente abbia goduto o meno delle ferie
(con il connesso onere probatorio) è circostanza irrilevante perché si chiede che le ferie, alla quali chi lavora (e per quanto ha lavorato) ha diritto, siano pagate.
Comunque anche secondo altra giurisprudenza si giunge alla medesima conclusione;
la sussistenza di tale diritto e la sua quantificazione (e quindi eventualmente la quantificazione della relativa indennità sostitutiva) sono connessi all'effettivo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'arco della settimana e della giornata con esclusione delle ore di riposo e di quelle destinate alle attività alternative, culturali o ricreative, che vengono svolte all'interno dell'istituto carcerario (o in regime di semilibertà) e che, invece, possono integrare proprio una forma di riposo rilevante ai fini che qui interessano. Ma in mancanza di una espressa regolamentazione dell'istituto in esame da parte dell'Amministrazione, deve concludersi nel senso che, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le concrete modalità temporali di quest'ultima (periodo, ore e giorni lavorati) deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto in questione in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto (v. Cort. App. Roma n.
2956/14).
Nel senso del diritto al pagamento delle voci tutte richieste v. ex plurimis Corte d'appello, sent. n. 4032/2023; Corte d'appello, sent. n.
2986/2024; Corte d'appello, sent. n. 3407/2024; Corte d'appello, sent.
n. 1782/2023.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente, che per il metodo seguito e i documenti sui quali si basano risultano immuni da vizi, può ritenersi che parte ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di 3.355,59 (di cui € 229,46 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con ogni altra conseguenza prevista dalla legge anche di ordine previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro