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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BENNICI FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti hanno insistito nelle conclusioni spiegate nei rispettivi atti introduttivi e nelle difese depositate in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
1 – parte resistente – a MI, in data 5.9.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di MI con atto n. 57, P. II. Serie A, anno 2015, unione dalla quale sono nati i figli
(Caltagirone, il 22.11.2013) e (Caltagirone, il 12.1.2016). Persona_1 Persona_2
Premetteva in fatto che con decreto del 23.12.2020 il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni della separazione personale divisate dai coniugi, le quali prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione degli stessi presso la residenza materna;
l'assegnazione della residenza familiare, sita a MI in via Calatafimi n. 87 alla ricorrente;
un obbligo posto a carico del resistente di corrispondere alla moglie la complessiva somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole e ciò oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati.
Deduceva che il è soggetto che utilizza sovente sostanze stupefacenti (segnatamente, CP_1 cocaina), abitudine che gli ha causato problemi con la giustizia e che appare ostativa rispetto ad un affidamento della prole al padre.
Allegava che, nondimeno, il resistente ha sempre svolto attività lavorativa nel settore della ristorazione e ciò a differenza della ricorrente che non svolgendo alcuna attività lavorativa non risulta essere economicamente indipendente.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MI (CL) in data
05.09.2015 tra la sig.ra e il sig. , trascritto agli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di MI Atto n. 57, parte II, s.A. per l'anno 2015; b) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni;
c) assegnare la casa coniugale di via Calatafimi n. 89 alla signora la quale continuerà a viverci unitamente ai figli minori;
d) Parte_1
Affidare i figli minori esclusivamente alla madre, collocandoli con essa, con diritto di visita, in modalità protetta, da parte del padre, secondo le prescrizioni che l'On. Tribunale riterrà più idonee
a tutela dei minori;
e) darsi atto che la sig.ra non è economicamente Parte_1 autosufficiente, assegnando alla stessa un contributo al mantenimento a carico del pari ad CP_1 euro 150,00 mensili, da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
f) dire obbligato a corrispondere un assegno quale contributo al CP_1 mantenimento per i due figli minori pari ad euro 200,00 ciascuno, per un totale di euro 400,00, da
2 pagare per il tramite della madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Spese e compensi”.
Con comparsa di risposta del 7.5.2023 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 sola domanda vertente sullo status e contestando – per la restante parte – la prospettazione offerta in sede di ricorso.
Contestava, in primo luogo, la domanda di affidamento esclusivo della prole, in quanto proposta strumentalmente dalla per recidere la relazione personale tra i figli minorenni e il Pt_1 padre, evidenziando di essersi sottoposto ad analisi cliniche che dimostrano la mancata assunzione di sostanze stupefacenti negli ultimi sei mesi.
Aggiungeva, altresì, che la ricorrente ha sempre ostacolato la frequentazione del con i CP_1 figli, denigrando la figura paterna ed impedendo al resistente di esercitare liberamente il diritto di visita stabilito in sede di separazione.
Esponeva, inoltre, di essersi trasferito presso il Comune di Napoli per motivi di lavoro e di avere – per tale ragione – consegnato ai figli una scheda telefonica per poterli contattare, tentativo non andato a buon fine a causa dell'ostruzionismo della . Pt_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato tra esso e la signora , registrato presso il registro Parte_1 dello stato civile e dei matrimoni del Comune di MI al n. 57 P.II. s. anno 2005, per non esserci stata più tra di loro convivenza dalla data di emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi e a tutt'oggi; rigettare l'avanzata richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
rigettare la richiesta di svolgimento degli incontri tra padre e figli con le chieste modalità, in assenza di qualsiasi evento giustificativo di tale norma nel comportamento del resistente;
per
l'effetto, confermare l'affidamento congiunto dei detti minori così come stabilito dalla sentenza di separazione tra coniugi oltre che le modalità di visita ivi previste e disposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Sentite le parti all'udienza presidenziale dell'8.5.2023 e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – con ordinanza emessa in pari data venivano incaricati i Servizi Sociali del Comune di MI di compiere un accertamento circa l'esistenza di profili di pregiudizio a carico dei minori e derivante dalla libera frequentazione del resistente Per_1 Per_2 [...]
; veniva, altresì, stabilito il diritto del resistente di contattare quotidianamente i figli a CP_1 mezzo di videochiamate da svolgersi nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 21:30.
Con ordinanza dell'11.11.2023 – emessa all'esito dell'udienza cartolare fissata per la discussione degli esiti dell'incarico conferito ai Servizi Sociali e per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3 4 della L. n. 898/1970 – veniva disposto l'affidamento esclusivo dei figli minorenni della coppia alla madre nonché stabilito il diritto di visita in favore del genitore non affidatario, da Pt_1 svolgersi in modalità protetta presso i locali dei Servizi;
veniva, parimenti, confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente e determinato un contributo al mantenimento della prole superiore a quello divisato dalle parti in sede di separazione personale.
Inoltre, in data 24.11.2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta trasmetteva – in forza dell'art. 38 disp. att. c.c. – gli atti del procedimento avente r.g. VG 15/2023, instaurato su iniziativa del Pubblico Ministero Minorile a tutela dei minori (Caltagirone, il 22.11.2013) e Persona_1
(Caltagirone, il 12.1.2016), il quale ha chiesto disporsi l'affidamento dei figli della Persona_2 coppia ai Servizi Sociali con finalità di monitoraggio e sostegno del nucleo.
La causa veniva, dunque, istruita con le testimonianze rese dai testimoni e Testimone_1 [...]
(rispettivamente, la madre e la sorella della ricorrente, ambedue escusse all'udienza del Tes_2
3.12.2024), con gli esiti delle attività demandate alla rete territoriale dei Servizi incaricati e con i documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Infine, all'udienza del 22.4.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza del 16.11.2020), giudizio definito con decreto di omologa del
23.12.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di udienza presidenziale nonché dal quadro di irreversibile disfacimento del consorzio familiare emergente dall'esame degli atti del giudizio (relazione dei Servizi e atti del procedimento instaurato presso il Tribunale per i
Minorenni)
3. Domanda di affidamento dei figli minorenni (Caltagirone, il 22.11.2013) e Persona_1
(Caltagirone, il 12.1.2016) Persona_2
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento dei figli della coppia, Persona_1
(Caltagirone, il 22.11.2013) e (Caltagirone, il 12.1.2016), è necessario premettere Persona_2
4 che il Collegio non può certo trascurare di considerare che il nucleo familiare è stato attraversato da periodi di fibrillazione che – anche in seguito alla formale separazione personale delle parti – hanno visto contrapposti i due coniugi, come emerge dalla querela presentata dalla in Pt_1 data 14.10.2022; la ricorrente, in particolare, ha esposto che – dopo un tentativo di riconciliazione intrapreso in seguito all'emissione del decreto di omologa – i rapporti tra i coniugi si sono rapidamente deteriorati a causa dell'abuso da parte del di sostanze stupefacenti e CP_1
l'assunzione di un contegno verbalmente aggressivo e minaccioso (Cfr. fascicolo del P.M.M. acquisito in data 24.11.2023).
Con riguardo al regime di affidamento dei figli, occorre, altresì, osservare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione. Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica – strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale – che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la
5 prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nella sussistenza di gravi carenze delle capacità genitoriali di uno o di entrambi i genitori e di (anche transitorie) disfunzioni nello svolgimento della gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potenzialmente in grado di incidere i presupposti per il mantenimento di una sana ed equilibrata relazione parentale.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli, tenendo conto che la ha proposto domanda di affidamento esclusivo della prole, occorrerà dunque tenere Pt_1 presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità della madre ovvero del padre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo,
6 con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Non può, infine, trascurarsi l'ipotesi residuale espressamente contemplata dall'art. art. 337 ter c.c., ove – con riferimento ai giudizi individuati dall'art. 337 bis c.c. (tra cui è compreso quello di separazione personale tra i coniugi) – è stabilito che il giudice “Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare” richiamando implicitamente l'affidamento familiare disciplinato dalla L. n. 184/1983.
Tale interpretazione, peraltro fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza, n. 29814 del 27/10/2023), è confortata dalla circostanza che la norma cristallizzata nell'art. 337 ter c.c. non è priva di antecedenti, possedendo un contenuto dispositivo sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 155 c.c. e analogo a quanto previsto dall'art. 6, co.
8 L. n. 898/1970, il quale prevedeva espressamente che, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale potesse procedere all'affidamento familiare di cui art. 2 della L. n. 184 del 1983 (entrambi oggetto della riforma sullo status filiationis operata con il
D.Lgs. n. 154 del 2013).
Appare, inoltre, utile osservare che tale ricostruzione sistematica appare, altresì, in linea con quanto previsto D.Lgs. n. 149 del 2022 (pur non applicabile alla fattispecie ratione temporis, in considerazione del momento di instaurazione del giudizio) che ha introdotto, nello stesso titolo destinato alla regolamentazione dell'affido familiare della L. n. 184 del 1983, l'art. 5 bis (cui il precedente art. 4 rinvia), che disciplina espressamente l'affidamento familiare e l'affidamento ai servizi sociali
I principi – e le cautele – con i quali il giudice della famiglia è chiamato a confrontarsi nell'esame delle domande vertenti sulle condizioni di affidamento della prole (indifferentemente se proposte dalle parti privato ovvero, come nel caso che ci occupa, anche dal P.M.M., quale parte pubblica chiamata a promuovere e tutelare posizioni di interesse indisponibili) trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei
7 Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017,
ND c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'ON c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017,
OL c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Per_3
c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia). Per_4
Ci premesso in diritto, occorre, evidenziare, in primo luogo che gli effetti nefasti della conflittualità nei rapporti tra le parti sono emersi con chiarezza già, a tacer d'altro, dalle relazioni redatte dai
Servizi Sociali del Comune di MI trasmesse, rispettivamente, in data 17.11.2022 (nell'ambito delle attività delegate dal P.M.M.) l'11.9.2023 e il 27.2.2024
I Servizi Sociali hanno accertato, in primo luogo, che i minori – inseriti nel nucleo familiare della ricorrente – appaiono adeguatamente curati e si mostrano sereni, pur evidenziando un Pt_1 certo disagio a carico della figlia maggiore la quale non riesce a mantenere un Persona_1 impegno costante nello studio e presenta difficoltà nell'inserimento delle dinamiche sociali tra pari.
Gli educatori professionali che hanno affiancato l'attività degli assistenti sociali hanno, altresì, esposto che la minore presenta criticità nel rapporto con la madre, alla quale spesso si rivolge in maniera aggressiva anche per una manifesta difficoltà ad accettare completamente la nuova relazione sentimentale della . Pt_1
Sebbene siano emerse delle criticità emotive e gestionali a carico della – oggetto di Pt_1 specifico intervento degli esperi nell'ambito del servizio di educativa domiciliare – la ricorrente è apparsa dotata di sufficienti capacità genitoriali, peraltro rafforzate dal supporto di una presente rete familiare, e ha assicurato alla prole un ambiente di vita adeguato e sufficientemente stabile.
Maggiori fragilità, invece, sono emerse a carico di . CP_1
I Servizi Sociali hanno, difatti, accertato l'esistenza di vistose criticità nella relazione parentale tra il resistente e i minori e – specie con riguardo a quest'ultima, la quale manifesta Per_2 Per_1 difficoltà persino a parlare del genitore – che si manifestano in una resistenza a frequentarlo liberamente.
Secondo il parere degli esperti, tale riluttanza sarebbe da attribuire all'esposizione dei minori a vari episodi di aggressività verbale posti in essere dal ai danni della moglie – circostanze CP_1 verificatesi sia durante il periodo della convivenza coniugale, sia successivamente durante le videochiamate tra padre e figli – conclusione che appare suffragata dalla disponibilità emotiva manifestata dai minori in occasione degli incontri con la nonna paterna organizzati nei locali dei
Servizi Sociali (Cfr. relazione del 27.2.2024).
Invero, appare evidente che la protratta conflittualità tra i coniugi – non contenuta neppure a seguito del fattivo coinvolgimento dei Servizi Sociali e nell'attivazione in favore del nucleo del servizio di
8 educativa domiciliare – ha determinato un'ingravescenza della crisi del rapporto tra i minori e il padre, non agevolata dalla distanza territoriale tra la residenza dei figli della coppia e il luogo di attuale dimora del (che ormai da anni si è trasferito in Provincia di Napoli, ove ha CP_1 costituito un nuovo nucleo familiare), dalla riferita interruzione delle videochiamate stabilite in sede di provvedimenti temporanei e urgenti nonché dal volontario inadempimento rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole (cfr. relazione del 27.2.2024).
Tale quadro fattuale appare, inoltre, corroborato dalle dichiarazioni rese dalle testimoni e Tes_1
, le quali hanno riferito delle difficoltà del ad approcciarsi con i figli anche nel Pt_1 CP_1 contesto delle occasioni di convivialità familiare (ossia, in un momento precedente alla separazione di fatto) e della gestione disordinata delle sue finanze che hanno reso necessario – sovente – alla coppia composta dalla e dal ricorrere all'aiuto economico della famiglia Pt_1 CP_1
d'origine di quest'ultima.
Ebbene, i superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente e ciò in quanto, da un lato, Parte_1
risulta essere l'unica figura genitoriale che ha costituito lo stabile riferimento personale
[...]
e affettivo per i minori e nonché il genitore che ha sempre rivestito un ruolo primario Per_1 Per_2 nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione dei figli – elemento che non può che determinare il rigetto della domanda di affidamento ai Servizi Sociali proposta dal P.M.M. – e, dall'altro, – anche a tacere sui passati trascorsi di abuso di sostanze stupefacenti CP_1
(che appaiono essere stati superati, come emergerebbe dalle analisi cliniche prodotte in sede di comparsa e dalla spontanea frequentazione del SER.D. di Napoli) – ha esibito vistose carenze genitoriali, aggravate da un certo disimpegno rispetto agli obblighi di mantenimento dei figli e dal deciso rifiuto di questi ad intrattenere una stabile frequentazione con il genitore, opposizione che il resistente non ha adeguatamente contrastato arrivando, finanche, ad interrompere le videochiamate che venivano effettuate a cadenza settimanale.
Ciò detto, la grave conflittualità esistente tra i minori e il padre e la genesi di tale rifiuto – ossia l'esposizione alla c.d. “violenza assistita” – la circostanza che i figli della coppia sono più volte stati sentiti dagli esperti operanti nella rete territoriale dei Servizi incaricati, la tenera età degli stessi hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento del collegio circa la potenziale natura pregiudizievole di disporre l'ascolto dei minori (peraltro non richiesto dalle parti), ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse dei figli della coppia ad essere sentiti in relazione ad una decisione che li riguarda direttamente,
9 trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della loro sfera personale che, peraltro, non avrebbe potuto avere concreta incidenza sulle determinazioni del Collegio in ordine al loro affidamento.
Infine, la persistente tensione nei rapporti tra le parti e le potenziali difficoltà che potrebbero sorgere
– per tale ragione e in considerazione della distanza territoriale della dimora del – nella CP_1 gestione dei minori richiedono che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli.
In ordine al diritto di visita, appare opportuno confermare – seppure con taluni adattamenti – le modalità protette del diritto di visita stabilite con l'ordinanza presidenziale del 13.11.2023 in quanto.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della Pt_2 casa familiare, sita a MI in via Calatafimi n. 87, immobile di cui è proprietaria esclusiva, così cristallizzando la situazione di fatto già stabilita in sede di separazione, risultando pacifico che i figli minorenni della coppia abitino detto immobile con la madre.
Occorre, infatti, considerare che in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018), interesse che – nel caso che ci occupa – appartiene evidentemente ai minori e , che non ha mai Per_1 Per_2 lasciato la residenza familiare.
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia Persona_1
(Caltagirone, il 22.11.2013) e (Caltagirone, il 12.1.2016) Persona_2
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che
10 si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
11 Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha dichiarato di essere priva di impiego e di percepire il reddito di Parte_1 cittadinanza di importo pari a circa € 700,00 mensili e ciò oltre all'assegno unico erogato in favore dei figli minorenni (Cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'11.9.2023).
D'altro canto, dall'esame della posizione economica del resistente emerge – dalle stesse dichiarazioni del – che lo stesso dapprima lavorava a Cecina con mansioni di CP_1 macellaio, percependo una retribuzione complessiva pari a circa € 1.000,00 (Cfr. verbale di udienza dell'8.5.2023) e, in seguito la suo trasferimento a Napoli, lavorando saltuariamente nel medesimo settore del mercato ovvero come bracciante agricolo a giornata, percependo una retribuzione mensile pari a circa € 800,00 (così come riferito agli operatori dei Servizi Sociali).
Sulla scorta dei superiori elementi appare, pertanto, equo – anche tenuto conto degli esclusivi compiti di cura gravanti sulla madre, quale genitore affidatario esclusivo – prevedere che
[...]
dovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli della coppia, la somma complessiva di € 350,00 mensili (€ 175,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
La determinazione del contributo al mantenimento, posta a carico del resistente, in misura superiore sia a quella divisata dalle parti in sede di separazione, sia in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali si appalesa opportuna in considerazione dell'emersione di una sicura capacità lavorativa in capo al resistente – che si è concretizzata nel suo utile inserimento nel mercato del lavoro, peraltro in diverse realtà territoriali – pur mantenendosi decisamente contenuta in considerazione dei ridotti redditi dallo stesso prodotti in forza dello svolgimento di attività lavorativa.
Parte resistente sarà, altresì, tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Parte_1
Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
. Parte_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di
12 riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini
13 percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale, emergente dall'esame degli atti– non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente secondo un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, in assenza Pt_3 di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non può riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024;
Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Peraltro, nel caso di specie, non appare neppure sussistere una disparità economica tra le due parti attesa l'equivalenza delle disponibilità reddituali delle parti – ancorché derivanti, nel caso della
, da misure di sostegno al reddito pubbliche – e tenuto conto della disponibilità in capo Pt_1 alla ricorrente dell'immobile che ha costituito la residenza familiare (bene di cui risulta essere proprietaria esclusiva).
Inoltre, non può sottovalutarsi che la è soggetto che benché privo di significative Pt_1 esperienze lavorative – per età, per assenza di significativi problemi di salute e per il sostegno della propria rete familiare – appare perfettamente in grado di provvedere alle proprie esigenze e di produrre redditi idonei a garantirle una esistenza dignitosa.
14 Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno divorzile non può che essere rigettata
7. Spese di lite
Le spese di lite – considerata la natura della causa, il contegno processuale tenuto dalle parti e il suo complessivo esito – devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MI in data
5.9.2015, da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI con atto n. 57, P. II. Serie A, anno 2015;
2) AFFIDA i minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2
Caltagirone il 12.1.2016, in via esclusiva alla madre anche per le Parte_1 decisioni di maggiore interesse;
3) DISPONE che potrà sentire i figli e mediante CP_1 Persona_1 Persona_2 due videochiamate a settimana (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì) di durata almeno pari a cinque minuti nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le
21:30 nonché vederli presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di MI:
- Nei periodi in cui lo stesso dimorerà nel Comune di MI, almeno una volta a settimana secondo un calendario di incontri predisposto dagli assistenti sociali, d'intesa con i genitori dei minori;
- Nei periodi in cui lo stesso dimorerà fuori dal Comune di MI, almeno due volte al mese secondo un calendario di incontri predisposto dagli assistenti sociali, d'intesa con i genitori dei minori;
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a MI in via Calatafimi n. 87, a Parte_1
per viverci con i figli;
[...]
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per
[...] il mantenimento dei figli e , somma da rivalutare annualmente Persona_1 Persona_2 secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
15 6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RO EN RO IO
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BENNICI FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti hanno insistito nelle conclusioni spiegate nei rispettivi atti introduttivi e nelle difese depositate in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
1 – parte resistente – a MI, in data 5.9.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di MI con atto n. 57, P. II. Serie A, anno 2015, unione dalla quale sono nati i figli
(Caltagirone, il 22.11.2013) e (Caltagirone, il 12.1.2016). Persona_1 Persona_2
Premetteva in fatto che con decreto del 23.12.2020 il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni della separazione personale divisate dai coniugi, le quali prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione degli stessi presso la residenza materna;
l'assegnazione della residenza familiare, sita a MI in via Calatafimi n. 87 alla ricorrente;
un obbligo posto a carico del resistente di corrispondere alla moglie la complessiva somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole e ciò oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati.
Deduceva che il è soggetto che utilizza sovente sostanze stupefacenti (segnatamente, CP_1 cocaina), abitudine che gli ha causato problemi con la giustizia e che appare ostativa rispetto ad un affidamento della prole al padre.
Allegava che, nondimeno, il resistente ha sempre svolto attività lavorativa nel settore della ristorazione e ciò a differenza della ricorrente che non svolgendo alcuna attività lavorativa non risulta essere economicamente indipendente.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MI (CL) in data
05.09.2015 tra la sig.ra e il sig. , trascritto agli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di MI Atto n. 57, parte II, s.A. per l'anno 2015; b) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni;
c) assegnare la casa coniugale di via Calatafimi n. 89 alla signora la quale continuerà a viverci unitamente ai figli minori;
d) Parte_1
Affidare i figli minori esclusivamente alla madre, collocandoli con essa, con diritto di visita, in modalità protetta, da parte del padre, secondo le prescrizioni che l'On. Tribunale riterrà più idonee
a tutela dei minori;
e) darsi atto che la sig.ra non è economicamente Parte_1 autosufficiente, assegnando alla stessa un contributo al mantenimento a carico del pari ad CP_1 euro 150,00 mensili, da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
f) dire obbligato a corrispondere un assegno quale contributo al CP_1 mantenimento per i due figli minori pari ad euro 200,00 ciascuno, per un totale di euro 400,00, da
2 pagare per il tramite della madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Spese e compensi”.
Con comparsa di risposta del 7.5.2023 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 sola domanda vertente sullo status e contestando – per la restante parte – la prospettazione offerta in sede di ricorso.
Contestava, in primo luogo, la domanda di affidamento esclusivo della prole, in quanto proposta strumentalmente dalla per recidere la relazione personale tra i figli minorenni e il Pt_1 padre, evidenziando di essersi sottoposto ad analisi cliniche che dimostrano la mancata assunzione di sostanze stupefacenti negli ultimi sei mesi.
Aggiungeva, altresì, che la ricorrente ha sempre ostacolato la frequentazione del con i CP_1 figli, denigrando la figura paterna ed impedendo al resistente di esercitare liberamente il diritto di visita stabilito in sede di separazione.
Esponeva, inoltre, di essersi trasferito presso il Comune di Napoli per motivi di lavoro e di avere – per tale ragione – consegnato ai figli una scheda telefonica per poterli contattare, tentativo non andato a buon fine a causa dell'ostruzionismo della . Pt_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato tra esso e la signora , registrato presso il registro Parte_1 dello stato civile e dei matrimoni del Comune di MI al n. 57 P.II. s. anno 2005, per non esserci stata più tra di loro convivenza dalla data di emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi e a tutt'oggi; rigettare l'avanzata richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
rigettare la richiesta di svolgimento degli incontri tra padre e figli con le chieste modalità, in assenza di qualsiasi evento giustificativo di tale norma nel comportamento del resistente;
per
l'effetto, confermare l'affidamento congiunto dei detti minori così come stabilito dalla sentenza di separazione tra coniugi oltre che le modalità di visita ivi previste e disposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Sentite le parti all'udienza presidenziale dell'8.5.2023 e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – con ordinanza emessa in pari data venivano incaricati i Servizi Sociali del Comune di MI di compiere un accertamento circa l'esistenza di profili di pregiudizio a carico dei minori e derivante dalla libera frequentazione del resistente Per_1 Per_2 [...]
; veniva, altresì, stabilito il diritto del resistente di contattare quotidianamente i figli a CP_1 mezzo di videochiamate da svolgersi nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 21:30.
Con ordinanza dell'11.11.2023 – emessa all'esito dell'udienza cartolare fissata per la discussione degli esiti dell'incarico conferito ai Servizi Sociali e per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3 4 della L. n. 898/1970 – veniva disposto l'affidamento esclusivo dei figli minorenni della coppia alla madre nonché stabilito il diritto di visita in favore del genitore non affidatario, da Pt_1 svolgersi in modalità protetta presso i locali dei Servizi;
veniva, parimenti, confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente e determinato un contributo al mantenimento della prole superiore a quello divisato dalle parti in sede di separazione personale.
Inoltre, in data 24.11.2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta trasmetteva – in forza dell'art. 38 disp. att. c.c. – gli atti del procedimento avente r.g. VG 15/2023, instaurato su iniziativa del Pubblico Ministero Minorile a tutela dei minori (Caltagirone, il 22.11.2013) e Persona_1
(Caltagirone, il 12.1.2016), il quale ha chiesto disporsi l'affidamento dei figli della Persona_2 coppia ai Servizi Sociali con finalità di monitoraggio e sostegno del nucleo.
La causa veniva, dunque, istruita con le testimonianze rese dai testimoni e Testimone_1 [...]
(rispettivamente, la madre e la sorella della ricorrente, ambedue escusse all'udienza del Tes_2
3.12.2024), con gli esiti delle attività demandate alla rete territoriale dei Servizi incaricati e con i documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Infine, all'udienza del 22.4.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza del 16.11.2020), giudizio definito con decreto di omologa del
23.12.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di udienza presidenziale nonché dal quadro di irreversibile disfacimento del consorzio familiare emergente dall'esame degli atti del giudizio (relazione dei Servizi e atti del procedimento instaurato presso il Tribunale per i
Minorenni)
3. Domanda di affidamento dei figli minorenni (Caltagirone, il 22.11.2013) e Persona_1
(Caltagirone, il 12.1.2016) Persona_2
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento dei figli della coppia, Persona_1
(Caltagirone, il 22.11.2013) e (Caltagirone, il 12.1.2016), è necessario premettere Persona_2
4 che il Collegio non può certo trascurare di considerare che il nucleo familiare è stato attraversato da periodi di fibrillazione che – anche in seguito alla formale separazione personale delle parti – hanno visto contrapposti i due coniugi, come emerge dalla querela presentata dalla in Pt_1 data 14.10.2022; la ricorrente, in particolare, ha esposto che – dopo un tentativo di riconciliazione intrapreso in seguito all'emissione del decreto di omologa – i rapporti tra i coniugi si sono rapidamente deteriorati a causa dell'abuso da parte del di sostanze stupefacenti e CP_1
l'assunzione di un contegno verbalmente aggressivo e minaccioso (Cfr. fascicolo del P.M.M. acquisito in data 24.11.2023).
Con riguardo al regime di affidamento dei figli, occorre, altresì, osservare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione. Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica – strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale – che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la
5 prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nella sussistenza di gravi carenze delle capacità genitoriali di uno o di entrambi i genitori e di (anche transitorie) disfunzioni nello svolgimento della gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potenzialmente in grado di incidere i presupposti per il mantenimento di una sana ed equilibrata relazione parentale.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli, tenendo conto che la ha proposto domanda di affidamento esclusivo della prole, occorrerà dunque tenere Pt_1 presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità della madre ovvero del padre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo,
6 con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Non può, infine, trascurarsi l'ipotesi residuale espressamente contemplata dall'art. art. 337 ter c.c., ove – con riferimento ai giudizi individuati dall'art. 337 bis c.c. (tra cui è compreso quello di separazione personale tra i coniugi) – è stabilito che il giudice “Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare” richiamando implicitamente l'affidamento familiare disciplinato dalla L. n. 184/1983.
Tale interpretazione, peraltro fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza, n. 29814 del 27/10/2023), è confortata dalla circostanza che la norma cristallizzata nell'art. 337 ter c.c. non è priva di antecedenti, possedendo un contenuto dispositivo sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 155 c.c. e analogo a quanto previsto dall'art. 6, co.
8 L. n. 898/1970, il quale prevedeva espressamente che, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale potesse procedere all'affidamento familiare di cui art. 2 della L. n. 184 del 1983 (entrambi oggetto della riforma sullo status filiationis operata con il
D.Lgs. n. 154 del 2013).
Appare, inoltre, utile osservare che tale ricostruzione sistematica appare, altresì, in linea con quanto previsto D.Lgs. n. 149 del 2022 (pur non applicabile alla fattispecie ratione temporis, in considerazione del momento di instaurazione del giudizio) che ha introdotto, nello stesso titolo destinato alla regolamentazione dell'affido familiare della L. n. 184 del 1983, l'art. 5 bis (cui il precedente art. 4 rinvia), che disciplina espressamente l'affidamento familiare e l'affidamento ai servizi sociali
I principi – e le cautele – con i quali il giudice della famiglia è chiamato a confrontarsi nell'esame delle domande vertenti sulle condizioni di affidamento della prole (indifferentemente se proposte dalle parti privato ovvero, come nel caso che ci occupa, anche dal P.M.M., quale parte pubblica chiamata a promuovere e tutelare posizioni di interesse indisponibili) trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei
7 Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017,
ND c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'ON c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017,
OL c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Per_3
c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia). Per_4
Ci premesso in diritto, occorre, evidenziare, in primo luogo che gli effetti nefasti della conflittualità nei rapporti tra le parti sono emersi con chiarezza già, a tacer d'altro, dalle relazioni redatte dai
Servizi Sociali del Comune di MI trasmesse, rispettivamente, in data 17.11.2022 (nell'ambito delle attività delegate dal P.M.M.) l'11.9.2023 e il 27.2.2024
I Servizi Sociali hanno accertato, in primo luogo, che i minori – inseriti nel nucleo familiare della ricorrente – appaiono adeguatamente curati e si mostrano sereni, pur evidenziando un Pt_1 certo disagio a carico della figlia maggiore la quale non riesce a mantenere un Persona_1 impegno costante nello studio e presenta difficoltà nell'inserimento delle dinamiche sociali tra pari.
Gli educatori professionali che hanno affiancato l'attività degli assistenti sociali hanno, altresì, esposto che la minore presenta criticità nel rapporto con la madre, alla quale spesso si rivolge in maniera aggressiva anche per una manifesta difficoltà ad accettare completamente la nuova relazione sentimentale della . Pt_1
Sebbene siano emerse delle criticità emotive e gestionali a carico della – oggetto di Pt_1 specifico intervento degli esperi nell'ambito del servizio di educativa domiciliare – la ricorrente è apparsa dotata di sufficienti capacità genitoriali, peraltro rafforzate dal supporto di una presente rete familiare, e ha assicurato alla prole un ambiente di vita adeguato e sufficientemente stabile.
Maggiori fragilità, invece, sono emerse a carico di . CP_1
I Servizi Sociali hanno, difatti, accertato l'esistenza di vistose criticità nella relazione parentale tra il resistente e i minori e – specie con riguardo a quest'ultima, la quale manifesta Per_2 Per_1 difficoltà persino a parlare del genitore – che si manifestano in una resistenza a frequentarlo liberamente.
Secondo il parere degli esperti, tale riluttanza sarebbe da attribuire all'esposizione dei minori a vari episodi di aggressività verbale posti in essere dal ai danni della moglie – circostanze CP_1 verificatesi sia durante il periodo della convivenza coniugale, sia successivamente durante le videochiamate tra padre e figli – conclusione che appare suffragata dalla disponibilità emotiva manifestata dai minori in occasione degli incontri con la nonna paterna organizzati nei locali dei
Servizi Sociali (Cfr. relazione del 27.2.2024).
Invero, appare evidente che la protratta conflittualità tra i coniugi – non contenuta neppure a seguito del fattivo coinvolgimento dei Servizi Sociali e nell'attivazione in favore del nucleo del servizio di
8 educativa domiciliare – ha determinato un'ingravescenza della crisi del rapporto tra i minori e il padre, non agevolata dalla distanza territoriale tra la residenza dei figli della coppia e il luogo di attuale dimora del (che ormai da anni si è trasferito in Provincia di Napoli, ove ha CP_1 costituito un nuovo nucleo familiare), dalla riferita interruzione delle videochiamate stabilite in sede di provvedimenti temporanei e urgenti nonché dal volontario inadempimento rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole (cfr. relazione del 27.2.2024).
Tale quadro fattuale appare, inoltre, corroborato dalle dichiarazioni rese dalle testimoni e Tes_1
, le quali hanno riferito delle difficoltà del ad approcciarsi con i figli anche nel Pt_1 CP_1 contesto delle occasioni di convivialità familiare (ossia, in un momento precedente alla separazione di fatto) e della gestione disordinata delle sue finanze che hanno reso necessario – sovente – alla coppia composta dalla e dal ricorrere all'aiuto economico della famiglia Pt_1 CP_1
d'origine di quest'ultima.
Ebbene, i superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente e ciò in quanto, da un lato, Parte_1
risulta essere l'unica figura genitoriale che ha costituito lo stabile riferimento personale
[...]
e affettivo per i minori e nonché il genitore che ha sempre rivestito un ruolo primario Per_1 Per_2 nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione dei figli – elemento che non può che determinare il rigetto della domanda di affidamento ai Servizi Sociali proposta dal P.M.M. – e, dall'altro, – anche a tacere sui passati trascorsi di abuso di sostanze stupefacenti CP_1
(che appaiono essere stati superati, come emergerebbe dalle analisi cliniche prodotte in sede di comparsa e dalla spontanea frequentazione del SER.D. di Napoli) – ha esibito vistose carenze genitoriali, aggravate da un certo disimpegno rispetto agli obblighi di mantenimento dei figli e dal deciso rifiuto di questi ad intrattenere una stabile frequentazione con il genitore, opposizione che il resistente non ha adeguatamente contrastato arrivando, finanche, ad interrompere le videochiamate che venivano effettuate a cadenza settimanale.
Ciò detto, la grave conflittualità esistente tra i minori e il padre e la genesi di tale rifiuto – ossia l'esposizione alla c.d. “violenza assistita” – la circostanza che i figli della coppia sono più volte stati sentiti dagli esperti operanti nella rete territoriale dei Servizi incaricati, la tenera età degli stessi hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento del collegio circa la potenziale natura pregiudizievole di disporre l'ascolto dei minori (peraltro non richiesto dalle parti), ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse dei figli della coppia ad essere sentiti in relazione ad una decisione che li riguarda direttamente,
9 trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della loro sfera personale che, peraltro, non avrebbe potuto avere concreta incidenza sulle determinazioni del Collegio in ordine al loro affidamento.
Infine, la persistente tensione nei rapporti tra le parti e le potenziali difficoltà che potrebbero sorgere
– per tale ragione e in considerazione della distanza territoriale della dimora del – nella CP_1 gestione dei minori richiedono che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli.
In ordine al diritto di visita, appare opportuno confermare – seppure con taluni adattamenti – le modalità protette del diritto di visita stabilite con l'ordinanza presidenziale del 13.11.2023 in quanto.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della Pt_2 casa familiare, sita a MI in via Calatafimi n. 87, immobile di cui è proprietaria esclusiva, così cristallizzando la situazione di fatto già stabilita in sede di separazione, risultando pacifico che i figli minorenni della coppia abitino detto immobile con la madre.
Occorre, infatti, considerare che in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018), interesse che – nel caso che ci occupa – appartiene evidentemente ai minori e , che non ha mai Per_1 Per_2 lasciato la residenza familiare.
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia Persona_1
(Caltagirone, il 22.11.2013) e (Caltagirone, il 12.1.2016) Persona_2
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che
10 si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
11 Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha dichiarato di essere priva di impiego e di percepire il reddito di Parte_1 cittadinanza di importo pari a circa € 700,00 mensili e ciò oltre all'assegno unico erogato in favore dei figli minorenni (Cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'11.9.2023).
D'altro canto, dall'esame della posizione economica del resistente emerge – dalle stesse dichiarazioni del – che lo stesso dapprima lavorava a Cecina con mansioni di CP_1 macellaio, percependo una retribuzione complessiva pari a circa € 1.000,00 (Cfr. verbale di udienza dell'8.5.2023) e, in seguito la suo trasferimento a Napoli, lavorando saltuariamente nel medesimo settore del mercato ovvero come bracciante agricolo a giornata, percependo una retribuzione mensile pari a circa € 800,00 (così come riferito agli operatori dei Servizi Sociali).
Sulla scorta dei superiori elementi appare, pertanto, equo – anche tenuto conto degli esclusivi compiti di cura gravanti sulla madre, quale genitore affidatario esclusivo – prevedere che
[...]
dovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli della coppia, la somma complessiva di € 350,00 mensili (€ 175,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
La determinazione del contributo al mantenimento, posta a carico del resistente, in misura superiore sia a quella divisata dalle parti in sede di separazione, sia in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali si appalesa opportuna in considerazione dell'emersione di una sicura capacità lavorativa in capo al resistente – che si è concretizzata nel suo utile inserimento nel mercato del lavoro, peraltro in diverse realtà territoriali – pur mantenendosi decisamente contenuta in considerazione dei ridotti redditi dallo stesso prodotti in forza dello svolgimento di attività lavorativa.
Parte resistente sarà, altresì, tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Parte_1
Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
. Parte_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di
12 riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini
13 percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale, emergente dall'esame degli atti– non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente secondo un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, in assenza Pt_3 di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non può riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024;
Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Peraltro, nel caso di specie, non appare neppure sussistere una disparità economica tra le due parti attesa l'equivalenza delle disponibilità reddituali delle parti – ancorché derivanti, nel caso della
, da misure di sostegno al reddito pubbliche – e tenuto conto della disponibilità in capo Pt_1 alla ricorrente dell'immobile che ha costituito la residenza familiare (bene di cui risulta essere proprietaria esclusiva).
Inoltre, non può sottovalutarsi che la è soggetto che benché privo di significative Pt_1 esperienze lavorative – per età, per assenza di significativi problemi di salute e per il sostegno della propria rete familiare – appare perfettamente in grado di provvedere alle proprie esigenze e di produrre redditi idonei a garantirle una esistenza dignitosa.
14 Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno divorzile non può che essere rigettata
7. Spese di lite
Le spese di lite – considerata la natura della causa, il contegno processuale tenuto dalle parti e il suo complessivo esito – devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MI in data
5.9.2015, da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI con atto n. 57, P. II. Serie A, anno 2015;
2) AFFIDA i minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2
Caltagirone il 12.1.2016, in via esclusiva alla madre anche per le Parte_1 decisioni di maggiore interesse;
3) DISPONE che potrà sentire i figli e mediante CP_1 Persona_1 Persona_2 due videochiamate a settimana (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì) di durata almeno pari a cinque minuti nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le
21:30 nonché vederli presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di MI:
- Nei periodi in cui lo stesso dimorerà nel Comune di MI, almeno una volta a settimana secondo un calendario di incontri predisposto dagli assistenti sociali, d'intesa con i genitori dei minori;
- Nei periodi in cui lo stesso dimorerà fuori dal Comune di MI, almeno due volte al mese secondo un calendario di incontri predisposto dagli assistenti sociali, d'intesa con i genitori dei minori;
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a MI in via Calatafimi n. 87, a Parte_1
per viverci con i figli;
[...]
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per
[...] il mantenimento dei figli e , somma da rivalutare annualmente Persona_1 Persona_2 secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
15 6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RO EN RO IO
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