CASS
Sentenza 18 novembre 2020
Sentenza 18 novembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2020, n. 32425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32425 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2019 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per carenza di interesse. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 32425 Anno 2020 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 24/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2019 il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della Libertà, decidendo in ordine all'istanza pervenuta in data 8 agosto 2019, intesa ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare interdittiva costituita dalla sospensione temporanea dell'attività professionale di ingegnere, disposta con ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 17 luglio 2019 nei confronti di NC FE, in parziale accoglimento dell'appello proposto da quest'ultimo, riduceva la durata della misura da anni uno a mesi quattro, confermando nel resto il provvedimento. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per Cassazione l'imputato NC FE, per il seguente motivo. 2.1. Si lamenta la violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., con particolare riferimento agli addebiti di cui ai capi 14 e 16 del capo di imputazione. Emerge dagli atti che sono stati ravvisati tanto dal Tribunale di Foggia quanto dal Tribunale di Bari gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 479 cod. pen. (capo 14), essendo stato ritenuto ideologicamente falso il verbale di inizio effettivo dei lavori sottoscritto in data 7 marzo 2018 dall'Ing. NC, in concorso con il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cardone, e dal Legale Rappresentante della R. S. Costruzioni s.r.l.s., Ricciardi. Parimenti, i gravi indizi sarebbero sussistiti a parere dei Giudici anche per quanto riguarda il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. (capo 16), considerato che il suddetto verbale di inizio lavori è stato in un secondo momento trasmesso alla Regione Puglia. In tal modo si è tratto in inganno l'Ente circa l'effettivo inizio dei lavori e si è contestualmente procurato alla ditta R. S. Costruzioni s.r.l.s. un ingiusto profitto, costituito dal finanziamento, da parte della Regione, relativo alla prima tranche dei lavori - che consistevano nel miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri di Apricena - , pari al 20% dell'intero importo. Orbene, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata dai Giudici pugliesi, quanto al concetto stesso di inizio dei lavori, esso "deve intendersi riferito ai concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto" (C.d.S., sent. n. 4381 del 2017): ciò significa che i lavori debbono intendersi iniziati quando venga svolto un tipo di attività tangibile materialmente, idonea a dimostrare l'effettiva volontà di svolgere tali lavori e di portarli a compimento. Non si comprende, pertanto, come non si possano non considerare esattamente combacianti con i criteri indicati dal Consiglio di Stato le attività compiute nel caso di specie quali illustrate da uno degli operai assunti dalla ditta, il sig. EL OF, il quale ha specificamente dichiarato che "quel giorno abbiamo iniziato i lavori sul cantiere scaricando il materiale, in particolare la baracca, il tabellone, e l'attrezzatura nella parte retrostante la Caserma, dove si trova una cabina dell'Enel, non visibile dalla strada principale. Ho personalmente fatto con il Direttore dei lavori (N.d.R.: l'imputato Ing. NC FE) e il geometra Ricciardi anche un giro della Caserma per misurare la lunghezza 2 perimetrale e dove mettere le reti e la retina rossa per la messa in sicurezza. Abbiamo anche individuato le specifiche zone dove collocare, oltre al materiale che avevamo già scaricato, la betoniera, il ponteggio da montare ed altro". A parere della difesa è chiaro come i Giudici abbiano clamorosamente ignorato la portata di tali dichiarazioni, limitandosi invece a "selezionare" gli stralci di dichiarazioni ritenuti più idonei, senza tuttavia rendere conto alcuno dei criteri all'uopo adottati. Tali lavori vengono invece tacciati dal Tribunale come "fittizi e simbolici", attuati al solo scopo di "evitare eventuali elusioni del termine di inizio lavori - che nel caso di specie aveva valenza decadenziale dal finanziamento". Appare però evidente che non può essere questa la causa del compimento di tali attività, soprattutto considerato che si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, come ben evidenziato dalla nota del prof. Paolo Pastore (pag. 15 ss.). Venendo, dunque, meno ogni ragione per "forzare", come sostenuto dai Giudicanti, l'anticipazione dei lavori, viene meno logicamente anche la fragile argomentazione su cui si basa tutta la decisione. Analoghe considerazioni valgono, naturalmente, anche in relazione al capo 16 relativamente al reato di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 23 settembre 2020 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 codice di rito, sottoscritta dal difensore e dal NC FE stante l'intervenuta cessazione della misura interdittiva ridotta a mesi quattro dal tribunale del riesame ( in realtà già cessata all'atto della proposizione del ricorso ). La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 26340001). Si ritiene equo fissare detta somma in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.9.2020.
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per carenza di interesse. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 32425 Anno 2020 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 24/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2019 il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della Libertà, decidendo in ordine all'istanza pervenuta in data 8 agosto 2019, intesa ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare interdittiva costituita dalla sospensione temporanea dell'attività professionale di ingegnere, disposta con ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 17 luglio 2019 nei confronti di NC FE, in parziale accoglimento dell'appello proposto da quest'ultimo, riduceva la durata della misura da anni uno a mesi quattro, confermando nel resto il provvedimento. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per Cassazione l'imputato NC FE, per il seguente motivo. 2.1. Si lamenta la violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., con particolare riferimento agli addebiti di cui ai capi 14 e 16 del capo di imputazione. Emerge dagli atti che sono stati ravvisati tanto dal Tribunale di Foggia quanto dal Tribunale di Bari gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 479 cod. pen. (capo 14), essendo stato ritenuto ideologicamente falso il verbale di inizio effettivo dei lavori sottoscritto in data 7 marzo 2018 dall'Ing. NC, in concorso con il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cardone, e dal Legale Rappresentante della R. S. Costruzioni s.r.l.s., Ricciardi. Parimenti, i gravi indizi sarebbero sussistiti a parere dei Giudici anche per quanto riguarda il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. (capo 16), considerato che il suddetto verbale di inizio lavori è stato in un secondo momento trasmesso alla Regione Puglia. In tal modo si è tratto in inganno l'Ente circa l'effettivo inizio dei lavori e si è contestualmente procurato alla ditta R. S. Costruzioni s.r.l.s. un ingiusto profitto, costituito dal finanziamento, da parte della Regione, relativo alla prima tranche dei lavori - che consistevano nel miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri di Apricena - , pari al 20% dell'intero importo. Orbene, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata dai Giudici pugliesi, quanto al concetto stesso di inizio dei lavori, esso "deve intendersi riferito ai concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto" (C.d.S., sent. n. 4381 del 2017): ciò significa che i lavori debbono intendersi iniziati quando venga svolto un tipo di attività tangibile materialmente, idonea a dimostrare l'effettiva volontà di svolgere tali lavori e di portarli a compimento. Non si comprende, pertanto, come non si possano non considerare esattamente combacianti con i criteri indicati dal Consiglio di Stato le attività compiute nel caso di specie quali illustrate da uno degli operai assunti dalla ditta, il sig. EL OF, il quale ha specificamente dichiarato che "quel giorno abbiamo iniziato i lavori sul cantiere scaricando il materiale, in particolare la baracca, il tabellone, e l'attrezzatura nella parte retrostante la Caserma, dove si trova una cabina dell'Enel, non visibile dalla strada principale. Ho personalmente fatto con il Direttore dei lavori (N.d.R.: l'imputato Ing. NC FE) e il geometra Ricciardi anche un giro della Caserma per misurare la lunghezza 2 perimetrale e dove mettere le reti e la retina rossa per la messa in sicurezza. Abbiamo anche individuato le specifiche zone dove collocare, oltre al materiale che avevamo già scaricato, la betoniera, il ponteggio da montare ed altro". A parere della difesa è chiaro come i Giudici abbiano clamorosamente ignorato la portata di tali dichiarazioni, limitandosi invece a "selezionare" gli stralci di dichiarazioni ritenuti più idonei, senza tuttavia rendere conto alcuno dei criteri all'uopo adottati. Tali lavori vengono invece tacciati dal Tribunale come "fittizi e simbolici", attuati al solo scopo di "evitare eventuali elusioni del termine di inizio lavori - che nel caso di specie aveva valenza decadenziale dal finanziamento". Appare però evidente che non può essere questa la causa del compimento di tali attività, soprattutto considerato che si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, come ben evidenziato dalla nota del prof. Paolo Pastore (pag. 15 ss.). Venendo, dunque, meno ogni ragione per "forzare", come sostenuto dai Giudicanti, l'anticipazione dei lavori, viene meno logicamente anche la fragile argomentazione su cui si basa tutta la decisione. Analoghe considerazioni valgono, naturalmente, anche in relazione al capo 16 relativamente al reato di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 23 settembre 2020 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 codice di rito, sottoscritta dal difensore e dal NC FE stante l'intervenuta cessazione della misura interdittiva ridotta a mesi quattro dal tribunale del riesame ( in realtà già cessata all'atto della proposizione del ricorso ). La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 26340001). Si ritiene equo fissare detta somma in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.9.2020.