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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dr.ssa SS ARAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9849/25 promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. : ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Trucco
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte ricorrente:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Torino, in accoglimento del presente ricorso e con ogni pronunzia connessa:
- In via preliminare sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, per le ragioni sopra esposte che si richiamano integralmente, stante il gravissimo pregiudizio ai diritti fondamentali della ricorrente, che si vedrebbe costretta ad allontanarsi dal territorio dello Stato, con ritorno nel paese d'origine, lasciando la sua famiglia e in particolare i due figli minori, di cui uno in tenerissima età, con devastanti conseguenze in ordine all'unità familiare. - Nel merito, annullare il provvedimento impugnato e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi, riconoscendo, un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 286/98.
- In via istruttoria: si chiede l'esame del marito sulla relazione matrimoniale con CP_2 la relativa convivenza. “
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.5.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal
Questore della Provincia di (prot. n. 96/25) in data 14.2.25 e notificato il 14.3.25 che ha CP_1 respinto la sua domanda volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno già rilasciato alla ricorrente per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2° lett. d) TUI in un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi dell'articolo 30, comma 1° lett. c) decreto legislativo 286/98 in quanto coniugata con il cittadino albanese , regolarmente CP_2 soggiornante, e ha domandato l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 1 lett. C TUI.
Ha allegato la ricorrente di essere coniugata con , n. in Albania 16.8.1990, CP_2 cittadino albanese regolarmente soggiornante, e ha riferito di avere presentato, in data 1.6.24, istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato per cure mediche in relazione alla nascita del figlio minore , in un permesso di soggiorno per motivi Per_1 di coesione familiare ex art. 30 D.Lgs. 286/98 poiché coniugata con il predetto cittadino albanese, regolarmente soggiornante e svolgente attività lavorativa;
ha riferito di vivere assieme a suo marito, ai suoi 2 figli e ad altra persona (suo cognato, fratello del marito) nell'alloggio sito in None,
Via Stazione 34.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato con il quale la p.a. ha respinto la domanda avanzata in considerazione della inidoneità dell'alloggio affermando, nel provvedimento impugnato, che la ricorrente “non ha documentato il certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile presso cui dimora, né è stato prodotto il certificato di stato di famiglia e residenza;
TENUTO CONTO della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.
10 bis L. 241/90, come modificata dalla L. 11.2.2005 n. 15, datata 9.12.2024 e notificata in pari data;
CONSIDERATO che
, ad integrazione della suindicata comunicazione, la richiedente ha depositato la documentazione richiesta, tuttavia dal certificato di idoneità alloggiativa si evince che l'alloggio sito in None, via Stazione n.34 è atto ad ospitare un massimo di tre persone, mentre il nucleo familiare in oggetto ne conta 5, ovvero la richiedente, il coniuge, i loro due figli e un altro coabitante”; in particolare la ricorrente ha evidenziato che i suoi figli sono entrambi infraquattordicenni. Il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Il non si è costituito in giudizio e, constatata la regolarità della Controparte_1 notifica, ne veniva dichiarata, alla fissata udienza di comparizione, la contumacia.
Alla fissata udienza del 25.9.25 la difesa insisteva nell'accoglimento delle domande.
L'art. 30 co. 1 lett. c) TUI prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
I presupposti del permesso oggetto di giudizio sono: la condizione di soggiorno regolare;
i requisiti alloggiativi e reddituali di cui all'art 29 TUI;
il termine di un anno dalla scadenza del precedente titolo per presentare la domanda.
L'unico aspetto che deve essere valutato nel caso concreto è quello relativo all'idoneità dell'alloggio, essendo questo l'elemento oggetto di contestazione da parte della p.a.
Con riguardo a tale aspetto, la Questura ne ha eccepito l'inesistenza, in ragione del fatto che gli uffici tecnici del comune avevano attestato l'idoneità dell'alloggio ad ospitare tre persone e non cinque come i componenti della famiglia della ricorrente (marito, cognato e due figli).
Sul punto occorre osservare che l'art 29 c. 3 lett. a) TUI esclude la certificazione nel caso di figlio di età inferiore ai 14 anni. Tale norma ha portato, anche la prassi amministrativa, ad escludere dal computo del totale delle persone che occupano l'alloggio il minore infraquattordicenne. Nel caso concreto, le figlie della ricorrente sono entrambe di età minore di 14 anni, essendo nate: il 25.7.2019 e il 5.7.2023. Per_2 Per_1
Inoltre, all'udienza del 25.9.25 la difesa ha esibito il rogito di acquisto da parte dei coniugi di altro alloggio di maggiori dimensioni.
Per quanto sopra esposto deve ritenersi integrato il presupposto dell'idoneità alloggiativa.
A seguito delle ragioni esposte, va pertanto accolta la domanda, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 3 lett C TUI. Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie il ricorso e riconosce in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Compensa le spese di lite.
Torino, 25.9.25
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
SS AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dr.ssa SS ARAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9849/25 promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. : ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Trucco
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte ricorrente:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Torino, in accoglimento del presente ricorso e con ogni pronunzia connessa:
- In via preliminare sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, per le ragioni sopra esposte che si richiamano integralmente, stante il gravissimo pregiudizio ai diritti fondamentali della ricorrente, che si vedrebbe costretta ad allontanarsi dal territorio dello Stato, con ritorno nel paese d'origine, lasciando la sua famiglia e in particolare i due figli minori, di cui uno in tenerissima età, con devastanti conseguenze in ordine all'unità familiare. - Nel merito, annullare il provvedimento impugnato e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi, riconoscendo, un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 286/98.
- In via istruttoria: si chiede l'esame del marito sulla relazione matrimoniale con CP_2 la relativa convivenza. “
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.5.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal
Questore della Provincia di (prot. n. 96/25) in data 14.2.25 e notificato il 14.3.25 che ha CP_1 respinto la sua domanda volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno già rilasciato alla ricorrente per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2° lett. d) TUI in un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi dell'articolo 30, comma 1° lett. c) decreto legislativo 286/98 in quanto coniugata con il cittadino albanese , regolarmente CP_2 soggiornante, e ha domandato l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 1 lett. C TUI.
Ha allegato la ricorrente di essere coniugata con , n. in Albania 16.8.1990, CP_2 cittadino albanese regolarmente soggiornante, e ha riferito di avere presentato, in data 1.6.24, istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato per cure mediche in relazione alla nascita del figlio minore , in un permesso di soggiorno per motivi Per_1 di coesione familiare ex art. 30 D.Lgs. 286/98 poiché coniugata con il predetto cittadino albanese, regolarmente soggiornante e svolgente attività lavorativa;
ha riferito di vivere assieme a suo marito, ai suoi 2 figli e ad altra persona (suo cognato, fratello del marito) nell'alloggio sito in None,
Via Stazione 34.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato con il quale la p.a. ha respinto la domanda avanzata in considerazione della inidoneità dell'alloggio affermando, nel provvedimento impugnato, che la ricorrente “non ha documentato il certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile presso cui dimora, né è stato prodotto il certificato di stato di famiglia e residenza;
TENUTO CONTO della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.
10 bis L. 241/90, come modificata dalla L. 11.2.2005 n. 15, datata 9.12.2024 e notificata in pari data;
CONSIDERATO che
, ad integrazione della suindicata comunicazione, la richiedente ha depositato la documentazione richiesta, tuttavia dal certificato di idoneità alloggiativa si evince che l'alloggio sito in None, via Stazione n.34 è atto ad ospitare un massimo di tre persone, mentre il nucleo familiare in oggetto ne conta 5, ovvero la richiedente, il coniuge, i loro due figli e un altro coabitante”; in particolare la ricorrente ha evidenziato che i suoi figli sono entrambi infraquattordicenni. Il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Il non si è costituito in giudizio e, constatata la regolarità della Controparte_1 notifica, ne veniva dichiarata, alla fissata udienza di comparizione, la contumacia.
Alla fissata udienza del 25.9.25 la difesa insisteva nell'accoglimento delle domande.
L'art. 30 co. 1 lett. c) TUI prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
I presupposti del permesso oggetto di giudizio sono: la condizione di soggiorno regolare;
i requisiti alloggiativi e reddituali di cui all'art 29 TUI;
il termine di un anno dalla scadenza del precedente titolo per presentare la domanda.
L'unico aspetto che deve essere valutato nel caso concreto è quello relativo all'idoneità dell'alloggio, essendo questo l'elemento oggetto di contestazione da parte della p.a.
Con riguardo a tale aspetto, la Questura ne ha eccepito l'inesistenza, in ragione del fatto che gli uffici tecnici del comune avevano attestato l'idoneità dell'alloggio ad ospitare tre persone e non cinque come i componenti della famiglia della ricorrente (marito, cognato e due figli).
Sul punto occorre osservare che l'art 29 c. 3 lett. a) TUI esclude la certificazione nel caso di figlio di età inferiore ai 14 anni. Tale norma ha portato, anche la prassi amministrativa, ad escludere dal computo del totale delle persone che occupano l'alloggio il minore infraquattordicenne. Nel caso concreto, le figlie della ricorrente sono entrambe di età minore di 14 anni, essendo nate: il 25.7.2019 e il 5.7.2023. Per_2 Per_1
Inoltre, all'udienza del 25.9.25 la difesa ha esibito il rogito di acquisto da parte dei coniugi di altro alloggio di maggiori dimensioni.
Per quanto sopra esposto deve ritenersi integrato il presupposto dell'idoneità alloggiativa.
A seguito delle ragioni esposte, va pertanto accolta la domanda, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 3 lett C TUI. Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie il ricorso e riconosce in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Compensa le spese di lite.
Torino, 25.9.25
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
SS AR