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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2068/2022 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 12 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, e pendente tra
(CF ) nata l'[...] a [...], residente in [...] C.F._1
n 51, in Castelnuovo di Porto e ( CF: ) nato il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], in Castelnuovo di Porto, in proprio ed in qualità di eredi (figlia e nipote) della signora ( CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.11.1931 e deceduta il 27 Luglio 2021, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Giuseppe Pititto (CF: ) presso il cui studio in C.F._4
Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 144 sono elettivamente domiciliati.
Attori
e di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa con CP_2 Controparte_3 sede in Viterbo, via E. Fermi, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto P.IVA_1
Macrì (C.F.: ; PEC: ; fax n. 06. C.F._5 Email_1
) del Foro di Roma, presso il cui studio legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118, P.IVA_2 elegge domicilio giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
Convenuta
Oggetto: responsabilità medico professionale per perdita del congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno subito iure proprio Parte_1 Parte_2
e iure hereditatis derivante dal decesso dovuto a shock cardio respiratorio della sig.ra
[...] avvenuto all'interno dell'Ospedale di Civita Castellana il 27 Luglio 2021, ove la Controparte_1 paziente era stata trasportata il 6 luglio 2021 provenendo dalla casa di riposo Domus Mater Dei per un problema di saturazione ed era stata ricoverata con diagnosi di scompenso cardiaco.
Assumevano gli attori che il decesso era intervenuto per colpa e negligenza dei sanitari che non avevano sottoposto la sig.ra agli esami strumentali mirati, quali ecocardiogramma e visita CP_1 cardiologica, e non l'avevano sottoposta a misure idonee a contrastare l'aggravamento delle condizioni cliniche, limitandosi a monitorare superficialmente i parametri vitali.
Pertanto, la sig.ra , quale figlia convivente, e il sig. quale nipote non convivente, Pt_3 Pt_2 chiedevano, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico, nella misura di € 30.000 ciascuno,
e morale, nella misura di € 10.000 ciascuno, subito dalla paziente durante i venti giorni di degenza e, iure proprio, il danno per perdita del rapporto parentale, nella misura di € 284.394,30 la figlia e di
€ 108.873,70 il nipote, infine il danno patrimoniale pari a € 2.452 sopportato per far fronte alle spese funerarie.
Resisteva la eccependo la carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva degli attori, CP_2
l'infondatezza della domanda, l'assenza di prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nonché del danno morale subito dalla sig.ra e chiedendo la chiamata in causa della CP_1 casa di riposo “Domus Mater Dei”.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo per assenza di rapporto di garanzia propria o impropria con la convenuta, acquisiti i documenti prodotti e disposta consulenza con l'ausilio di un medico legale e di uno specialista in malattie cardiovascolari per accertare l'operato dei sanitari e le cause del decesso della sig.ra all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita con deposito di note CP_1 scritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non è fondata.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che la signora che all'epoca dei Parte_4 fatti aveva 89 anni, venne trasportata in ambulanza dalla casa di riposo Domus Mater Dei, dove era ricoverata in regime di RSA, al pronto soccorso dell'ospedale di Civita Castellana, ove venne
“sottoposta a valutazione clinica, elettrocardiografica, radiologica e a valutazione dei parametri ematici che hanno permesso di formulare l'ipotesi diagnostica di Scompenso Cardiaco (SC) e di attuare la terapia in parte congrua allo status quo”. La perizia ha confermato che sulla paziente non venne eseguita una valutazione cardiologica e/o un ecocardiogramma che avrebbe potuto “chiarire
e/o confermare l'eziologia dello scompenso o, in caso contrario, definire altra eziologia dello stato anasarcatico e il motivo della scarsa risposta alla terapia somministrata” (pag. 11 della relazione medico legale).
Sotto questo profilo è stata confermata la tesi degli attori e tuttavia va considerato che per affermare la responsabilità medico sanitaria non è sufficiente il riscontro dell'inadempimento del medico, occorrendo il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente secondo il criterio del “più probabile che non” ovvero valutando, in base al giudizio controfattuale, quali sarebbero state le chances di sopravvivenza del paziente nell'ipotesi di corretta esecuzione del trattamento terapeutico.
In altri termini occorre stabilire se, pur eliminando mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti l'omissione del sanitario, l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato (Cass. ordinanza n. 21008 del 23/08/2018) e nel caso di specie la perizia lo ha confermato poiché “tutti i valori rilevati dal punto di vista clinico, laboratoristico e strumentale all'accesso presso il Pronto
Soccorso del dell'Ospedale di Civita Castellana e poi in reparto di medicina dopo il ricovero, indicavano chiaramente ed inequivocabilmente una compromissione sostanzialmente irreversibile, ovvero una previsione di outcome assolutamente sfavorevole.” (pag. 16 perizia).
La valutazione degli specialisti è stata effettuata tenendo conto del quadro pluripatologico della donna che era affetta da “Diabete Mellito di tipo 2 in doppia terapia antidiabetica orale in fase di scompenso cronico (la glicata è pari a 65 mmol/l, 8,1%, con valori normali <6,5%, indice di un cattivo controllo cronico glicemico nonostante la terapia). Inoltre, era stata mastectomizzata per un pregresso carcinoma mammario con residuo linfedema, aveva una leuco-encefalopatia su base vascolare cronica con segni di atrofia cerebrale, insufficienza renale cronica, anemia normocitica
(Hb 8,7 g/dl) probabilmente secondaria all'insufficienza renale marcata, ulcera distrofica arto inferiore destro, ipoalbuminemia, ipogammaglobulinemia. Ad aggravare questo quadro era un allettamento cronico, come si desume dal fatto che, quando arrivava in pronto soccorso proveniente dalla casa di riposo, la paziente presentava lesione da pressione sacrale al II° stadio ed era in terapia cronica a dosi profilattiche con anticoagulanti NA (eparina sottocute).”
Un significativo rilievo nel decorso degli eventi ha avuto poi l'età della paziente, che aveva compiuto
89 anni, e ciò non perché, come prospettato dalla difesa degli attori, una persona anziana possa essere lasciata morire, ma poiché la capacità di reazione di un organismo non più giovane è grandemente ridotta.
Tale conclusione, che invero fa parte del patrimonio di comune conoscenza di ciascuno, è esplicitamente affermata dalla perizia che ha chiarito come la fragilità intesa come condizione di rischio e vulnerabilità è tipica dell'età avanzata ed è caratterizzata da una ridotta capacità di ripristinare l'omeostasi dell'organismo a seguito di eventi stressanti endogeni (ad es., una patologia intercorrente) o esogeni (ad es., un'infezione).
Nel caso della sig.ra tali fattori sono consistiti in una infezione sistemica, verosimilmente delle CP_1 vie respiratorie, che si è instaurata su un quadro pluripatologico preesistente già compromesso e ha causato “un graduale e progressivo scadimento delle condizioni generali fino all'insufficienza respiratoria che ne causava terminalmente il decesso.” (pag. 17 perizia).
In particolare, i consulenti hanno riscontrato che “l'edema da cui era gravata la paziente, tenuto conto dell'età anagrafica, del diabete mellito, dell'insufficienza renale cronica, e delle altre comorbilità presenti era verosimilmente da ricondurre a una “forma di disprotidemia, causata da un'assunzione ridotta di proteine con la dieta e da una perdita eccessiva delle stesse con le urine per la coesistenza di una nefropatia su base diabetico-ipertensiva” che ha portato all'insufficienza respiratoria sicché seppure fosse stata espletata la consulenza cardiologica che, effettivamente, era dovuta, nulla sarebbe cambiato poiché è più probabile che non che la sarebbe morta CP_1 ugualmente. Sulla scorta di tali conclusioni, che sono condivisibili per la coerenza logica che le supporta, deve escludersi la necessità di rinnovare la Ctu come richiesto dagli attori, e la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
che liquida in € 12.046 per compensi, oltre accessori di legge;
Parte_5
3. pone definitivamente a carico degli attori le spese di consulenza medico legale.
Così deciso in Viterbo il 27 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi