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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “Ricorso per la modifica dell'obbligo dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c.”, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Romano Francesco
Nicoletti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Pietraperzia in Via Ville n. 103, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippo
Bevilacqua;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 25.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento mensile corrisposto in favore dei figli, Per_1
e , in considerazione del sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni Persona_2 CP_2 economiche dovuto allo stato di disoccupazione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Enna, nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 261/2024, con decreto emesso in data 8.07.2024 ai sensi dell'art. 473 bis
15 c.p.c. ha disposto che il ricorrente versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili, di cui e € 200,00 per il figlio ed € 150,00 ciascuno per i figli Per_1
e , oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da concordare previamente con Persona_2 CP_2 la moglie.
La resistente, ritualmente costituitasi in giudizio, premettendo che il suddetto giudizio di separazione
è attualmente ancora pendente davanti al Tribunale di Enna, ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, presupponendo l'azione di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. la definizione del giudizio di separazione.
All'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 25.06.2025, il Giudice ha invitato le parti ad interloquire sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.
Il procuratore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente e ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza, il procuratore del resistente, dato atto di non avere procura speciale per accettare la rinuncia agli atti del giudizio, ha insisto nell'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente.
A questo punto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discute la causa.
Dunque, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Visto il parere del Pubblico Ministero depositato in data 2.10.2025, la domanda di parte ricorrente va dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Il disposto normativo di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo, come già avveniva ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 della legge n. 898/1970 rispettivamente nei giudizi di separazione e di divorzio, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus La norma in esame costituisce, dunque, un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento giuridico, ovvero il principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione.
Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può evidentemente contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Dunque, la disposizione di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. è volta proprio ad introdurre un rito unitario per i procedimenti di modifica dei provvedimenti pronunciati in tema di rapporti personali o patrimoniali tra le parti o afferenti alla prole all'esito dei giudizi di separazione, divorzio o regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali su figli minori, ben potendo invece essere chiesta la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 23 c.p.c. al giudice delegato della causa pendente.
Nella specie, la domanda ex art. 473 bis 29 c.p.c. di cui il ricorso introduttivo è inammissibile, atteso che il presente giudizio è stato introdotto in assenza di una pronuncia di separazione giudiziale, essendo ancora pendente tra le parti il giudizio di separazione iscritto al n. R.G. 261/2024.
Peraltro anche parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente, ha aderito alla predetta eccezione.
Tenuto conto della natura della presente causa e dell'immediata adesione da parte del ricorrente all'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente decidendo:
- dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “Ricorso per la modifica dell'obbligo dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c.”, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Romano Francesco
Nicoletti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Pietraperzia in Via Ville n. 103, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippo
Bevilacqua;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 25.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento mensile corrisposto in favore dei figli, Per_1
e , in considerazione del sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni Persona_2 CP_2 economiche dovuto allo stato di disoccupazione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Enna, nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 261/2024, con decreto emesso in data 8.07.2024 ai sensi dell'art. 473 bis
15 c.p.c. ha disposto che il ricorrente versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili, di cui e € 200,00 per il figlio ed € 150,00 ciascuno per i figli Per_1
e , oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da concordare previamente con Persona_2 CP_2 la moglie.
La resistente, ritualmente costituitasi in giudizio, premettendo che il suddetto giudizio di separazione
è attualmente ancora pendente davanti al Tribunale di Enna, ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, presupponendo l'azione di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. la definizione del giudizio di separazione.
All'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 25.06.2025, il Giudice ha invitato le parti ad interloquire sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.
Il procuratore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente e ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza, il procuratore del resistente, dato atto di non avere procura speciale per accettare la rinuncia agli atti del giudizio, ha insisto nell'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente.
A questo punto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discute la causa.
Dunque, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Visto il parere del Pubblico Ministero depositato in data 2.10.2025, la domanda di parte ricorrente va dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Il disposto normativo di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo, come già avveniva ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 della legge n. 898/1970 rispettivamente nei giudizi di separazione e di divorzio, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus La norma in esame costituisce, dunque, un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento giuridico, ovvero il principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione.
Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può evidentemente contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Dunque, la disposizione di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. è volta proprio ad introdurre un rito unitario per i procedimenti di modifica dei provvedimenti pronunciati in tema di rapporti personali o patrimoniali tra le parti o afferenti alla prole all'esito dei giudizi di separazione, divorzio o regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali su figli minori, ben potendo invece essere chiesta la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 23 c.p.c. al giudice delegato della causa pendente.
Nella specie, la domanda ex art. 473 bis 29 c.p.c. di cui il ricorso introduttivo è inammissibile, atteso che il presente giudizio è stato introdotto in assenza di una pronuncia di separazione giudiziale, essendo ancora pendente tra le parti il giudizio di separazione iscritto al n. R.G. 261/2024.
Peraltro anche parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente, ha aderito alla predetta eccezione.
Tenuto conto della natura della presente causa e dell'immediata adesione da parte del ricorrente all'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente decidendo:
- dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta