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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, S econda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4939/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.857/2022 del 11.07.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Nocera Inferiore, alla via G. Citarella n.5, presso lo studio degli avvocati Alfredo Genovese e Primavera Mandile, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Sant'Anastasia, alla Via E. Merone n.61, presso lo studio degli avvocati Pietro Iannelli e Paola
Grazia Iannelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 17-04-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 857/2022 del 11-07-2022, emesso dal tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, per la somma di euro 20.000,00 oltre interessi come richiesti, nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Invero, il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale assumeva di essere creditrice della per non aver pagato quest'ultima il corrispettivo relativo alle Parte_1 fatture depositate in atti (cfr. doc. deposita), concernenti la fornitura di volantini stampati, per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: i volantini consegnati presentavano vizi e difformità rispetto alla grammatura, alla qualità e al formato che la costringevano a sospendere i pagamenti, in attesa di una rideterminazione del quantum ovvero di una compensazione del prezzo con il proprio credito, sorto in forza dei danni patiti a causa della inesatta prestazione fornita dalla controparte. Inoltre, contestava la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c..
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inadempimento della per vizi della CP_1 merce fornita, nonché procedere alla determinazione del minor corrispettivo dovuto, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 857/2022 emesso l'11 luglio 2022, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
La in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi Controparte_1 regolarmente in giudizio, contestava l'opposizione depositando in atti il piano di dilazione dei pagamenti sottoscritto da entrambe le parti, oltre ulteriore documentazione, al fine di provare l'esistenza del rapporto di fornitura, l'avvenuta consegna dei volantini, nonché la sussistenza del credito oggetto del giudizio. L'opposta, inoltre, dichiarava che il quantum richiesto a titolo di
2 corrispettivo era già stato rideterminato nel corso del rapporto in virtù dei vizi dei beni consegnati, riscontrati dalla stessa società fornitrice;
pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 17-01-2023, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
il giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, e che non vi era contestazione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto della domanda, concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. n. 857/2022 emesso l'11 luglio 2022.
Il giudicante, svolta l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17-04-2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Nel merito, l'opposizione non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Tanto premesso, si osserva come, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame era, dunque, onere della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, nonché l'allegazione del fatto storico costituito dall'inadempimento della controparte.
Orbene, si è detto che la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., agiva in giudizio allegando il proprio diritto di credito nei confronti
3 dell'opponente per la complessiva somma di euro 20.000,00, a titolo di corrispettivo per la fornitura di volantini stampati, depositando in atti le fatture, le condizioni generali di vendita, e la richiesta di un'ulteriore dilazione di pagamento, proposta e sottoscritta dalla stessa società opponente.
Nel caso concreto, va anzitutto premesso che il rapporto giuridico di fornitura oggetto del giudizio non è in contestazione tra le parti, essendone stata confermata l'esistenza proprio dall'opponente sia in atti che nel corso dell'istruttoria; l'unica contestazione avanzata dalla riguarda Parte_1
l'entità dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute, in ragione dei vizi ( asseritamente) riscontrati sui beni consegnati.
In particolare, all'udienza del 02-04-2024, dipendente dal Controparte_2
2015 della confermava l'esistenza del rapporto giuridico di Parte_1 fornitura intercorso con la società opposta, nonché l'effettivo ricevimento della merce oggetto del negozio giuridico;
a tal proposito, dichiarava che, “all'atto della consegna ci rendemmo conto che i volantini presentavano dei difetti: in primo luogo erano in carta molto sottile, di tal che si leggeva anche la loro parte posteriore;
inoltre, gli stessi erano di colorazione molto sbiadita;
di fronte a detti difetti mi sono immediatamente attivata per segnalarli alla Parte_1 null'altro so”.
Nondimeno, in merito alla presenza di vizi sui beni oggetto del rapporto di fornitura, , dipendente responsabile commerciale dell'azienda Parte_2
alla medesima udienza dichiarava quanto segue: “ricordo che la CP_1 prima fornitura risaliva pressappoco ai mesi di gennaio - febbraio 2021; ricordo che non vi fu alcuna contestazione da parte della in ordine Parte_1 alla qualità del prodotto da noi fornito;
in ordine alla fornitura del mese di marzo 2021, la sollevò delle contestazioni in ordine a un difetto di Parte_1 taglio di alcuni volantini;
io stesso effettivamente constatai la presenza di detto difetto dovuto ad un problema nella realizzazione industriale;
in conseguenza di ciò, da un lato abbiamo continuato nella fornitura fino al mese di giugno 2021, dall'altro lato abbiamo offerto una modalità transattiva per il pagamento del pregresso, ma il tutto non ha sortito effetto in quanto, nonostante le continuate consegne di merce, alcun pagamento ci veniva fatto;
nelle more avevamo infatti messo due note di credito, se ben ricordo di importo pari ad euro 1.400,00; null'altro so”.
Va, tuttavia, sul punto specificato che la stessa in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., confermava di aver consegnato beni in parte viziati, ma specificava, altresì, di aver già accordato alla odierna opponente per questo motivo un pagamento dilazionato, come peraltro si evince dalla nota di credito del 29.10.2021 di euro 914,56 sulle fatture 2202101207 dell'11.03.2021 e n. 2202102737 del 14.05.2021, proprio in ragione della “contestazione per
4 anomalia su alcune copie” (si veda descrizione riportata nella nota di credito n.2202106196 del 29.10.2021).
Quanto dichiarato dalla ancora, trova espressa conferma nella Controparte_1 richiesta di ulteriore dilazione di pagamento del 22-10-2021, debitamente proposta e sottoscritta dalla e da essa non disconosciuta, con la Parte_1 quale la stessa conferma di essere debitrice nei confronti della società fornitrice dell'importo pari ad euro 26.000,00 come da fatture in formato elettronico: nn. 2202101207 del 11/03/2021 di € 6.506,60, n. 2202102184 del 21/04/2021 di € 6.446,58, n. 2202102737 del 14/05/2021 di € 7.434,99, n. 2202103358 del 17/06/2021 di € 6.526,39 e nota di credito n. 2202106196 del 29/10/2021 di € 914,56 (cfr. doc. depositata in atti il 22-12-2022).
Nello specifico, giova ricordare come alla luce del combinato disposto degli artt. 214 e 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021).
Nel caso concreto, ad avviso di chi scrive, deve evidenziarsi come non vi è stato da parte della alcun disconoscimento della propria sottoscrizione, Parte_1 ovvero contestazione specifica del contenuto del già menzionato documento contenente la richiesta di dilazione di pagamento, nonché l'espressa ricognizione del debito oggetto del presente procedimento;
dunque, deve concludersi come tale dichiarazione acquisisca valore di piena prova dell'esistenza del credito all'interno del giudizio.
Oltretutto, non può trascurarsi come la non abbia conferito alcuna Parte_1 prova contraria rispetto all'assunto, allegato dall'opposta creditrice, secondo cui il corrispettivo era già stato rideterminato nel corso del rapporto in virtù dei vizi riscontrati, come invece è emerso dagli atti del procedimento.
Dunque, tenuto conto della documentazione depositata in atti dall'opposta e delle allegazioni dell'opponente, deve concludersi che, ad avviso dello scrivente, incontestato il rapporto di fornitura e l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo negoziale, può considerarsi provata l'esistenza del credito
5 vantato in giudizio dalla nella misura dedotta in atti;
si Controparte_1 consideri, inoltre, che alcuna prova è stata data dall'opponente rispetto all'esistenza di fatti estintivi del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato n.857/2022 del 11.07.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8- 2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del decisum, (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.857/2022 del 11.07.2022, cui concede l'esecutività definitiva;
B. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% oltre iva e cpa se dovuti.
Torre Annunziata, così deciso in data 15.7.2025 Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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