Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12/2021 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 12/2021 R.G.A.C. avverso la sentenza non definitiva n.
626/2018, resa il 21/09/2018 e depositata il 24/09/2018 dal Tribunale civile di Campobasso e avverso la sentenza definitiva n. 248/2020, resa dal Tribunale civile di Campobasso il dì
08/06/2020, depositata in pari data, entrambe nella causa n. 1898/2014 R.G.A.C., avente per oggetto: “Mutuo”;
T R A
, nato a [...] il dì 09/10/1970 (C.F.: Parte_1
) e residente in [...]; C.F._1
nata a [...] il dì 09/09/1973 (C.F.: Controparte_1
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B presso lo studio dell'Avv. Carmine de Benedittis, che li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del dì 07/01/2021;
- APPELLANTI –
C O N T R O
- CHE BANCA! già in persona dei procuratori e CP_2 Controparte_3 CP_4
(P.IVA: ), corrente in Milano al Viale Bodio n. 37 ed Controparte_5 P.IVA_1
causa n. 12/2021 R.G. 1
Petraglia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 16/04/2021;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del 16/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte autorizzate, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, spiegata dagli attori e Parte_1 CP_1
nei confronti dell'istituto bancario in riferimento al contratto di mutuo
[...] CP_6 CP_2
fondiario del 31/07/2009, intercorso con la banca convenuta, tesa a dichiarare:
(1) la illegittimità del piano di ammortamento di rimborso rateale, redatto con il sistemo di calcolo cosiddetto “alla francese”;
(2) per l'effetto e conseguentemente, il mancato rispetto, da parte della mutuante del tasso contrattuale, così determinando di fatto un maggiore esborso di interessi da parte del mutuatario;
(3) sempre per l'effetto, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c., la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca (lg. n.175/1991), stipulato in data 31/07/2009, e quindi doversi applicare il solo tasso di interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c.; di tal che, in definitiva, vinte le spese, la banca convenuta doveva essere condannata al rimborso, in favore degli attori, della complessiva somma di €. 9.700/51, a titolo di differenza degli interessi pagati in più sino alla concorrenza del tasso legale per effetto dell'irregolare ammortamento “alla francese”.
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda siccome infondata e non provata, concessi i termini di rito per le richieste istruttorie, con ordinanza del 15/10/2015, il primo giudice ha disposto consulenza tecnica, a mezzo del commercialista Dott. Fabrizio Cappuccilli di Campobasso, per rispondere ai quesiti, testualmente, qui riportati:
a) accerti l'effettiva sussistenza delle circostanze, come sopra riportate (N.d.R.: in riferimento ai punti 1 – 2 – 3);
causa n. 12/2021 R.G. 2 b) accerti se il tasso effettivo pagato dai mutuatari corrisponda a quello indicato nel contratto di mutuo;
c) calcoli la rata di ammortamento applicando il tasso indicato nel contratto di mutuo con il sistema “a quota capitale costante”, rilevando la differenza con quella “alla francese” ;
d) calcoli il costo effettivo del mutuo, evidenziando se gli attori abbiano sopportato un costo maggiore e rilevando la differenze, in percentuale, eventualmente applicato in più, rispetto a quello concordato convenzionalmente;
e) sviluppi ex novo un piano di ammortamento secondo il tasso legale vigente al momento della sottoscrizione del contratto;
f) adegui il calco degli interessi ai saggi legali validi nei vari e successivi periodi;
g) definisca l'importo del quale eventualmente la società attrice sia rimasta creditrice;
h) riferisca ogni altra circostanza utile all'accertamento dei fatti, anche sulla base delle eventuali integrazioni o correzioni a quanto sopra, che dovessero essere effettuate in udienza;
il tutto sempre mediante distinti prospetti chiari e intellegibili.
Depositate le bozze, esitati i richiesti “chiarimenti” e la relazione integrativa dall'officiato c.t.u.
Dott. Cappuccilli, all'udienza del 21/09/2018, fissata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 626/2018, pubblicata in data 24/09/2018, il primo giudice, così testualmente ha deciso:
(1) “rigetta la domanda con riferimento alla illegittimità del sistema di calcolo alla francese del piano di ammortamento oggetto di causa e alla indeterminatezza della clausola relativa al saggio degli interessi;
(2) rimette la causa sul ruolo come da allegata e coeva ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio.
Spese di lite e di c.t.u. regolate con la sentenza definitiva”.
Nella contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, il Tribunale così, pure testualmente, ha disposto:
- “Considerata la sentenza non definitiva emessa in data odierna, rilevate le imprecisioni ed erroneità contenute nella C.T.U., così come indicate in sentenza;
- ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la sostituzione del precedente c.t.u. dott. Fabrizio
Cappuccilli con altro c.t.u., nella persona del dott. ; Per_1
- ritenuto che il dott. dovrà provvedere ad accertare se “il tasso effettivo pagato dai Per_1 mutuatari corrisponda a quello indicato nel contratto di mutuo”, specificando altresì la somma causa n. 12/2021 R.G. 3 che gli attori avrebbero pagato in eccesso nella ipotesi di accertate discordanza tra i due tassi menzionati;
- nomina nuovo c.t.u., in sostituzione del precedente, il dott. , fissando per il Persona_2
giuramento del predetto, sulla base dei quesiti già indicati, l'udienza del 23/11/2018, ore 10:30”.
In data 26/03/2019, il nuovo c.t.u. Dott. ha depositato la sua relazione tecnica, così Per_1
concludendo:
“Sulla base della normativa di riferimento, delle metodologie adottate, della documentazione esaminata, delle osservazioni delle parti e delle relative controdeduzioni, il sottoscritto ha potuto accertare che al TAN stabilito in contratto, pari al 3,60%, corrisponde un TAE, non esplicitato in contratto, pari al 3,66%.
Ove la mancata esplicitazione in contratto del TAE fosse ritenuta non conforme, sulla base della ricostruzione del piano di ammortamento operata nella bozza di CTU, è possibile individuare un
“costo” per il mutuatario pari a €. 533/12, corrispondente al maggior capitale da restituire alla data del 05/04/2014” (pag. 9 della consulenza).
Disposta dal primo giudice relazione integrativa, che è stata depositata nei termini assegnati, il consulente officioso dott. ha definitivamente concluso testualmente come segue: Persona_2
- “INDIVIDUAZIONE T.A.E.G. Mutuo fondiario n. 209010733 del 31.07.2009.
Il costo globale del finanziamento alla data di stipula del contratto di mutuo fondiario, calcolato sulla base dei dati a disposizione del sottoscritto, riscontrabili nel fascicolo del giudizio, è pari a
4,292 % (All. n. 2); nel contratto viene indicato un ISC (TAEG) pari a 4,840% (riferito al mese di
Luglio 2009).
Ne deriva che, ove nel quesito per “tasso effettivo” si intenda il T.A.E.G., rilevato un tasso inferiore a quello stabilito in contratto, non si evidenzia alcuna somma pagata in eccesso dagli attori.
Cont
- INDIVIDUAZIONE DEL TASSO PERIODALE EFFETTIVAMENTE APPLICATO “ ”
Mutuo fondiario n. 209010733 del 31/07/2009.
Dalla documentazione presente in atti, individuati gli interessi e gli oneri riferibili a ciascuna rata, si procede, in conformità ai criteri metodologici sopra indicati, alla individuazione del TEG periodale con successivo raffronto al tasso soglia riferito ai contratti di mutuo a tasso variabile (All. 2).
L'analisi non evidenzia, per ciascun trimestre oggetto di osservazione, alcun superamento dei tassi, conseguentemente, non si rileva alcuna somma pagata in eccesso dagli attori.
CONCLUSIONI
Sulla base delle metodologie adottate, della documentazione esaminata e delle ipotesi assunte, ove per “tasso effettivo” nel quesito originario si intenda il T.A.E.G., l'analisi evidenzia un tasso pari al
4,292 % inferiore a quello stabilito in contratto (ISC) pari a 4,840%.
causa n. 12/2021 R.G. 4 Ove per “tasso effettivo” si intenda il tasso periodale (TEG), il raffronto con i relativi tassi soglia trimestrali riferiti alla categoria di finanziamento dei mutui a tasso variabile non evidenzia alcuno sforamento.
Ne deriva che, in entrambi i casi, alcuna somma in eccesso è stata pagata dagli attori” (pagg. nn. 14-15 della relazione integrativa).
Con la sentenza definitiva n. 248/2020, sulla scorta della nuova consulenza officiosa, il primo giudice ha quindi rigettato la domanda e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di entrambe le consulenze contabili.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la sentenza non definitiva n. 626/2018, nonché avverso quella definitiva n. 248/2020, gli appellanti e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto gravame intermedio, domandando testualmente che la Corte, in riforma della sentenza n. 248/2020 del Tribunale di Campobasso, pubblicata in data 08.6.2020, non notificata, voglia così provvedere”:
Nel Merito
- RIFORMARE la sentenza non definitiva n. 628/2018 impugnata (capo A) nella parte in cui il
Giudice di I° grado ritiene che la metodologia di rimborso delle rate mediante il piano di ammortamento con il sistema “alla francese” sia stata correttamente convenuta tra le parti nonostante l'adozione del regime di interesse composto accertato dal C.T.U. in primo grado al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo acceso dagli appellanti.
- RIFORMARE la sentenza impugnata n. 628/2018 (capo B) nella parte in cui il Giudice di I° grado non riconosce alcuna indeterminatezza del tasso di interesse concordato e applicato con il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo acceso dagli appellanti.
- ANNULLARE la sentenza definitiva n.248/2020, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione;
- ACCOGLIERE l'appello proposto e, per l'effetto,
- DICHIARARE nulla, ai sensi dell'art. 1419,2°comma,c.c.,per indeterminatezza, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca
(Legge 6 giugno 1991 n. 175) acceso dagli appellanti in data 31.7.2009 e del modificato originario piano di ammortamento del residuo capitale avvenuto in data 26.11.2010;
- DICHIARARE, per effetto della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3),l'applicazione del solo tasso legale ai sensi del 3° comma dell'art. 1284 c.c. ;
- CONDANNARE l'appellata al rimborso della somma di Euro 9.276,17 quale somma accertata dalla prima C.T.U. eseguita in primo grado e dovuta in restituzione agli appellanti per differenza tra l'applicazione del tasso legale, previsto ai sensi dell'art. 1284,3° comma c.c., e le somme pagate causa n. 12/2021 R.G. 5 dagli stessi in più per interessi con il piano di ammortamento alla francese. Ciò in conseguenza della indeterminatezza contrattuale verificatasi tra il tasso di interesse pattuito (T.A.N.) e quello effettivo applicato e risultante dal piano di ammortamento allegato al mutuo (a seguito delle indagini eseguite sia dalla prima che dalla seconda C.T.U.), che è superiore a quello concordato, a causa della applicazione illegittima della capitalizzazione composta in quanto non pattuita.
- CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze, rimborso forfettario del 15% nuova T.P., IVA e CAP come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.; affidandosi a due diffusi motivi, di cui il primo teso a contrastare la sentenza non definitiva n.
626/2018 e il secondo rivolto a gravare la sentenza definitiva n. 248/2020.
Innanzitutto, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” (Cassazione civile, sez.
Lav., 20/05/2020 n. 9309; Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, n. 15350; Cassazione civile, sez. VI, del 20/03/2015, n. 5724; Tribunale Roma, sez. V, 03/11/2017, n. 20620) e comunque per ordine logico, la Corte deve esaminare qui di seguito la questione, sollevata di ufficio, della inammissibilità dello spiegato gravame avverso la sentenza non definitiva n. 626/2018, posto che tale questione è immediatamente in grado di definire il giudizio.
Orbene, tale sentenza non definitiva n. 626/2018 è stata resa il 21/09/2018, depositata in cancelleria il 24/09/2018 e mai notificata, di tal che il termine per proporre appello è scaduto il 24/03/2019, essendo pur tuttavia possibile differire l'impugnazione della sentenza non definitiva al tempo della proposizione del gravame della sentenza definitiva n. 248/2020, che è stata resa in data 08/06/2020
e depositata in cancelleria in pari data, da proporsi congiuntamente per entrambe le decisioni, laddove però gli appellanti avessero avanzato valida riserva facoltativa di appello con le modalità previste dall'art. 340 c.p.c. e cioè entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza.
Orbene, alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, che è quella del 23/11/2018, gli odierni appellanti non hanno formulato a verbale alcuna riserva di appello, essendosi limitati a dedurre, tramite il proprio difensore, per quanto qui interessi, testualmente che:
“L'Avv…….. per le parti attrici si riporta alla domanda, alle eccezioni e deduzioni ivi contenute nonché a tutte le eccezioni contenute nei propri scritti difensivi, in particolare a quanto dedotto nelle conclusioni (N.d.R.: e non nella comparsa conclusionale del dì 09/09/2018, come è invece riportato a pag. 6, ultimo capoverso, dell'atto di appello). Si oppone alla chiesta CTU e riserva la nomina del proprio CTP”.
causa n. 12/2021 R.G. 6 Sul punto, “apertis verbis”, a pag. 6 ultimo cpv. e all'“incipit” di pag. 7 del libello di gravame, consci del difetto nella specie di espressa riserva di appello ex art. 340 c.p.c., gli appellanti hanno precisato che quanto innanzi dedotto a verbale all'udienza del 23/11/2018 dimostrava
“inequivocabilmente la volontà degli atti di impugnare successivamente, all'esito definitivo del giudizio, la sentenza non definitiva” e hanno richiamato, a supporto della tesi, la seguente decisione della Corte Suprema:
“La riserva di appello differito contro la sentenza non definitiva, ai sensi ed agli effetti dell'art. 340 c.p.c., è ravvisabile anche nella dichiarazione con la quale il soccombente esprima genericamente la volontà di impugnare detta sentenza, senza fare esplicita menzione del differimento del gravame, dovendosi questo considerare implicito nella dichiarazione stessa, la quale non avrebbe alcun senso o giustificazione logica se riferita ad un appello immediato non abbisognante di riserva” (Cassazione civile sez. un., 04/02/1985, n. 744).
Orbene, questo giudice osserva sul punto che:
► la riserva di impugnazione non richiede particolari requisiti di forma ma deve essere espressa, circostanza che qui non è per nulla;
► dal carattere della genericità va invece tenuto ben distinto quello della equivocità, posto che, nelle tavole processuali di questa causa, come testé precisato, manca del tutto la dichiarazione di riserva facoltativa di appello avverso la sentenza non definitiva n. 626/2018, poi pure qui gravata dagli appellanti;
► “La riserva di appello relativa alle sentenze non definitive si può formulare in forma libera purché espressa, entro il termine per appellare o, sempre che questo non sia ancora scaduto, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa, e deve essere sciolta quando viene emanata la sentenza definitiva. L'inammissibilità dell'appello proposto, ove tardivo, può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice d'appello o, in mancanza, può essere rilevata in Cassazione” (Cassazione civile sez. III - 14/07/2004, n. 13085);
► “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto (N.d.R.: quale questa in esame), ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese” (Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n. 822).
Conseguentemente, la sentenza non definitiva n. 626/2918 è passata in cosa giudicata formale per decorso del termine cd. “lungo” ed è inammissibile l'impugnazione, oggi spiegata dagli appellanti, con atto di appello dei dì 07-08/01/2021, per difetto di valida riserva di appello ex art. 340 c.p.c.,
causa n. 12/2021 R.G. 7 giammai formulata in prime cure dai soccombenti e alla prima Parte_1 Controparte_1
udienza del 23/11/2018, che è appunto quella successiva al deposito della decisione non definitiva.
Inoltre, tale passaggio in cosa giudicata formale della indica decisione n. 626/2018, ha determinato, nei rapporti tra le parti del giudizio, come pure evidenziato dal primo giudice, la formazione del cd.
“giudicato interno” sulle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva e cioè in relazione al rigetto della domanda di prime cure:
(a) con riferimento alla dedotta illegittimità nella specie del sistema di calcolo alla francese del piano di ammortamento oggetto di causa;
(b) con riferimento alla indeterminatezza, sempre nella specie, della clausola relativa al saggio degli interessi.
Pertanto, in definitiva, questo giudice osserva che:
la domanda, avanzata degli attori – è tesa a ottenere il pagamento della Pt_1 CP_1 somma di €. 9.276/17, quale conseguenza (“per l'effetto”) dell'importo che gli appellanti hanno ritenuto che sia a loro dovuto, a titolo di differenza tra l'applicazione del tasso legale, previsto ai sensi dell'art. 1284 terzo comma cod. civ., e le somme pagate dagli appellanti in più per interessi con l'illegittimo piano di ammortamento alla francese;
il “giudicato” portato dalla sentenza non definitiva n. 626/2018 impedisce l'accoglimento della spiegata domanda di pagamento di €. 9.276/17 in quanto, come testé evidenziato, è stata rigettata, nella specie, tanto la presupposta domanda di illegittimità del piano di ammortamento
“alla francese”, quanto la pure presupposta domanda inerente la asserita indeterminatezza della clausola relativa al saggio degli interessi;
di conseguenza, l'appello avverso la sentenza definitiva n. 248/2020 deve essere rigettato perché sono risultati infondati i presupposti, in fatto e in diritto, dedotti dagli attori con il libello citatorio di prime cure, di cui ai punti a) – b) innanzi riportati.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante il rilievo di ufficio della dichiarata inammissibilità della sentenza non definitiva, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello dei dì 07-08/01/2021, spiegato da e da , contestualmente avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza non definitiva n. 626/2018 e avverso la sentenza definitiva n. 248/2020, entrambe rese del
Tribunale civile di Campobasso, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 626/2018;
causa n. 12/2021 R.G. 8 2) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza definitiva n. 248/2020;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per i soccombenti appellanti, di versare in solido un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 12/2021 R.G. 9