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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
MISERI CARLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
La Corte ritiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.05.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TI3010200613/2024 per l'anno 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate di Trieste – Ufficio controlli.
Il ricorrente fa presente che l'atto impositivo scaturisce da un controllo fiscale eseguito dalla Guardia di
Finanza – Gruppo Tutela Entrate in data 08/02/2024 e conclusosi con la redazione di un P.V.C. relativo alle annualità 2018-2019-2020 e 2021. L'avviso di accertamento in oggetto è stato preceduto dallo schema d'atto n. TI3T210000216/2024.
Secondo il P.V.C. della G. di F. il ricorrente negli anni in esame avrebbe svolto l'attività di consulenza manageriale nel settore dell'industria farmaceutica prevalentemente nei confronti della “Società_1 S.p. a.” di Gorizia e quindi, l'attività di cui trattasi non può che considerarsi svolta in Italia, stante l'appurata residenza anagrafica nel territorio nazionale del professionista in questione, identica a quella del nucleo familiare, nonché l'inconsistenza della documentazione esibita attestante l'effettivo esercizio dell'attività professionale in Slovenia.
Premesso il quadro normativo, il ricorrente sostiene che il suo interesse socio economico era ed è in Slovenia in quanto è cittadino sloveno, con residenza slovena, carta d'identità slovena, un fabbricato ereditato dalla mamma a Sezana (SLO) e svolge il proprio lavoro in Slovenia dall'anno 2003 prima presso la “Società_5 d.o.o.” di Sezana e poi presso la “Società_1 d.o.o.” che risulta la rappresentante in Slovenia delle “ Società_1 S.p.a.” di Gorizia;
dall'anno 2017 il ricorrente ha iniziato a svolgere attività privata ed ha stipulato con la “Società_1 S.p.a.” un contratto di consulenza.
Impugna l'atto sostenendo Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 2 T.U.I.R., stante la errata individuazione del “centro degli interessi vitali” nonché per violazione ed errata applicazione degli artt. 4, 14 e 22 della Convenzione Italia-Slovenia per evitare le doppie imposizioni (di cui al Protocollo aggiuntivo, fatto a Lubiana l'11/09/2001, Legge 29/05/2009, n. 76). Infatti, il Ricorrente_1 sebbene formalmente residente in Italia possedeva una “abitazione permanente” in Slovenia e aveva ed ha la doppia cittadinanza italiana e slovena. Pertanto, giusta appunto la citata Convenzione Italia-Slovenia, sussistendo “un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti” il Ricorrente_1 doveva essere considerato residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
Ancora sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione al reddito imponibile I.Pe.F. accertato per € 157.918,00 poiché l'Ufficio ha determinato il reddito professionale nell'importo di € 111.220,00 sulla base delle fatture emesse senza considerare i costi inerenti l'attività professionale;
gli acconti versati e le imposte estere pagate.
Sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 55 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art.
7- ter del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla determinazione del volume d'affari ai fini I.v.a. in € 111.000,00 con I.v.a. dovuta pari ad € 24.200,00. In merito all'I.v.a. l'Agenzia delle Entrate, muovendo dalle risultanze del P.V.C. della Guardia di Finanza dd. 08/02/2024, ha calcolato il tributo tenendo conto dell'importo di
€ 111.220,00 relativo alle fatture emesse nell'anno 2018 ed esibite ai verificatori: l'imposta dovuta è stata quindi quantificata in € 24.468,00 considerando l'aliquota al 22% sulle operazioni imponibili. Sul punto il ricorrente rappresenta l'erroneità ed illegittimità del tributo accertato. Innanzitutto, essendo i compensi erogati da committente italiano a favore di professionista operante in Slovenia, trova applicazione l'art.
7-ter del D.
P.R. n. 633/1972 per cui trattandosi di operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi d'imposta, il tributo deve essere assolto dal committente nazionale (in ipotesi la società “Società_1 S.p.a.” di Gorizia) e non già dall'operatore sloveno (il Ricorrente_1).
Infine, sostiene l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento relativamente alle sanzioni irrogate, stante l'assenza dell'elemento soggettivo e stante la violazione del principio di proporzionalità.
Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto del 13.6.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate e contesta quanto affermato in ricorso, sostenendo che i verificatori constatavano che il sig. Ricorrente_1 era titolare della ditta slovena Società_6 S.P., attraverso la quale aveva svolto la sua attività professionale di lavoro autonomo quasi totalmente in favore della società Società_1 spa con sede a Gorizia. Sebbene il Ricorrente_1 negli anni oggetto di controllo risultasse anagraficamente e, quindi, fiscalmente residente in Italia (NO IS (TS) 34011 Indirizzo_1), l'attività professionale esercitata ed i relativi redditi non risultavano nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia. Infatti, nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2018, il Ricorrente_1 dichiarava redditi di fabbricati e il reddito di partecipazione nella Società_3
snc, con indicazione nel Quadro CE del credito di imposta per redditi prodotti all'estero. Veniva riscontrata la sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 2 DPR 917/1986 per assoggettare ad imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dal verificato e veniva rilevato come il regime fiscale della Slovenia più vantaggioso rispetto a quello nazionale aveva consentito alla parte di ottenere indebiti risparmi di imposta. L'Ufficio sostiene che il caso in oggetto costituisce ipotesi di estero vestizione in quanto gli elementi evidenziati inducono a localizzare sul territorio italiano lo svolgimento dell'attività professionale e a far ritenere che la parte abbia esercitato solo formalmente tale attività come titolare di ditta individuale con partita IVA slovena al fine fi fruire di un sistema di tassazione più favorevole. Come riportato già nell'avviso di accertamento, fino al 2017, il Ricorrente_1 era in possesso di due carte d'identità (slovena ed italiana) nelle quali era indicato rispettivamente l'indirizzo di residenza sloveno e italiano. Questa situazione era stata possibile fino al 2017 dal momento che, da questa data, il Ricorrente_1 era stato obbligato a decidere di stabilire l'indirizzo di residenza primaria e l'indirizzo di residenza temporanea in uno dei due Paesi. Il contribuente aveva scelto di stabilire la propria residenza primaria in Italia. Infatti, nel 2018 e negli anni successivi, egli risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in Italia (Indirizzo_1 – NO IS (TS)) e risulta iscritto all'AIRE solo a decorrere dal 30/1/2024, ovvero in epoca successiva all'inizio della verifica da parte della
Guardia di Finanza. Sul punto, si rappresenta anche che l'iscrizione all'AIRE è presupposto necessario – sebbene non sufficiente - per non essere considerati residenti in Italia. Anche nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia, il ricorrente dichiara di essere residente a [...](frontespizio mod. Unico per il 2018). Aggiunge poi che dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica, è emerso che il ricorrente, attraverso la sua ditta individuale slovena, ha svolto la quasi totalità della sua attività manageriale in favore della società italiana Società_1 spa poichè su un totale di n. 31 fatture emesse per complessivi euro 264.630,00, n. 29 fatture per euro 263.410,00 sono state emesse verso la società italiane, e soltanto n. 2 fatture verso soggetti sloveni per complessivi € 1.220,00 (arco temporale 2018-2019-2020-2021). Inoltre il ricorrente risulta titolare di partecipazioni e cariche in tre società con sede in Italia: proprietà dell'intero capitale sociale della Società_4 srl con sede a Trieste, di cui è anche amministratore unico;
presidente del consiglio d'amministrazione della Società_7 S.C.AR.L con sede a NO IS -TS; partecipazione al 33,33% del capitale sociale della snc Società_3 con sede a Trieste, della quale è anche amministratore. Infine, risulta titolare di c/c presso la Banca_1
filiale di NO IS (TS) oltre ad avere la piena delega ad operare su c/c intestati a Società_7
accesi presso la Banca_1 filiale di Villa Opicina, frazione di Trieste.
Sulla base di tali molteplici elementi oggettivi appare dimostrato che la residenza anagrafica e il centro principale degli interessi vitali, familiari ed economici del ricorrente coincidano e sono stabiliti sul territorio italiano, per cui appaiono adeguati a localizzare sul territorio italiano lo svolgimento dell'attività professionale e a dimostrare come il ricorrente abbia svolto l'attività autonoma con partita IVA slovena solo formalmente, beneficiando di un risparmio di imposta in ragione di un diverso regime fiscale di tassazione tra Italia e
Slovenia. Pertanto, il Ricorrente_1 era obbligato alla tenuta delle scritture contabili anche ai fini IVA, a dichiarare i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo e ad assoggettare ad IVA le prestazioni di servizio effettuate in favore del committente italiano.
Con ampia motivazione contesta anche tutti gli altri motivi di ricorso e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La Corte preliminarmente ritiene di condividere totalmente le argomentazioni dell'Ufficio che fa proprie e devono essere qui integralmente richiamate.
L'art. 2 del DPR 917/1986, con riferimento all'IRPEF, stabilisce che “soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Come sostenuto dall'Ufficio e già evidenziato nell'avviso di accertamento, fino al 2017, il Ricorrente_1 era in possesso di due carte d'identità (slovena ed italiana) nelle quali era indicato rispettivamente l'indirizzo di residenza sloveno e italiano;
nel 2018, anno dell'accertamento, e negli anni successivi, egli risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in Italia (Indirizzo_1 – NO IS (TS)) e risulta iscritto all'AIRE solo a decorrere dal 30/1/2024, inoltre, anche nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia, il ricorrente dichiara di essere residente a [...](frontespizio mod. Unico per il 2018).
Sulla base della documentazione acquisita in sede di verifica, è emerso che il ricorrente, attraverso la sua ditta individuale slovena, ha svolto la quasi totalità della sua attività manageriale in favore della società italiana Società_1 spa poiché su un totale di n. 31 fatture emesse per complessivi euro 264.630,00, n. 29 fatture per euro 263.410,00 sono state emesse verso la società italiane, e soltanto n. 2 fatture verso soggetti sloveni per complessivi € 1.220,00 (arco temporale 2018-2019-2020-2021). Inoltre il ricorrente risulta titolare di partecipazioni e cariche in tre società con sede in Italia: proprietà dell'intero capitale sociale della Società_4 srl con sede a Trieste, di cui è anche amministratore unico;
presidente del consiglio d'amministrazione della Società_7 S.C.AR.L con sede a NO IS -TS; partecipazione al 33,33% del capitale sociale della snc Società_3 con sede a Trieste, della quale è anche amministratore. Infine, risulta titolare di c/c presso la Banca_1 filiale di NO IS (TS) oltre ad avere la piena delega ad operare su c/c intestati a Società_7 accesi presso la Banca_1 filiale di Villa Opicina, frazione di Trieste.
Come evidenziato dall'Ufficio, non è possibile dubitare che sulla base di tali molteplici elementi oggettivi appare dimostrato che la residenza anagrafica e il centro principale degli interessi vitali, familiari ed economici del ricorrente coincidano e sono stabiliti sul territorio italiano, per cui appaiono adeguati a localizzare sul territorio italiano lo svolgimento dell'attività professionale e a dimostrare come il ricorrente abbia svolto l'attività autonoma con partita IVA slovena solo formalmente, beneficiando di un risparmio di imposta in ragione di un diverso regime fiscale di tassazione tra Italia e Slovenia. Ne consegue che il ricorrente era obbligato alla tenuta delle scritture contabili anche ai fini IVA, a dichiarare i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo e ad assoggettare ad IVA le prestazioni di servizio effettuate in favore del committente italiano.
La giurisprudenza sul punto è conforme e consolidata: “Secondo il fermo orientamento di questa Corte, in tema d'imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato - e quindi perché il cittadino italiano sia considerato soggetto passivo -, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, e ciò in base a vari elementi presuntivi - fra i quali, è stato di recente ritenuto,
"l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell'anno" (Cass. n. 29576 del 2011), l'intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati (Cass. n. 12259 del 2010). A tal fine, non risulta determinante il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato della scelta stessa;
dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. n. 14434 del 2010, n.
24246 del 2011, n. 13803 del 2001)(Cass. Sez. 5, Sent. n. 6598 del 2013).
Appare di tutta evidenza come, nel caso di specie ricorrano tutti e tre i requisiti richiesti dalla citata giurisprudenza: dall'iscrizione nelle anagrafe delle popolazioni residenti;
l'avere nel territorio dello Stato la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali;
la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati.
Ne consegue che può ritenersi la posizione del ricorrente un chiaro caso di estero vestizione così come definita dalla giurisprudenza: “L'ipotesi della cd. estero vestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14485 del
23/05/2024).
Per quanto riguarda gli altri motivi di impugnazione, gli stessi risultano infondati e pretestuosi e si richiama per la motivazione la ampia comparsa di costituzione dell'Ufficio che puntualmente ha contestato gli stessi e che questa Corte condivide.
Considerata la coscienza e volontà del contribuente di violare la normativa fiscale italiana ponendo in essere una strutturata attività estero vestita, trova ampia giustificazione l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio.
Poiché vi è totale soccombenza del ricorrente le spese del presente grado, sono poste a suo carico e sono liquidate, a favore dell'Agenzia delle Entrate, come da nota spese, in € 2.725,50 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione II, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, respinge il ricorso e per l'effetto condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado all'Agenzia delle Entrate di Trieste che liquida in euro 2.725,50
(duemilasettecentoventicinque/50) oltre accessori se dovuti. Così deciso in Trieste, il 15 gennaio 2026 IL
PRESIDENTE relatore Dario GROHMANN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
MISERI CARLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3010200613/ 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
La Corte ritiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.05.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TI3010200613/2024 per l'anno 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate di Trieste – Ufficio controlli.
Il ricorrente fa presente che l'atto impositivo scaturisce da un controllo fiscale eseguito dalla Guardia di
Finanza – Gruppo Tutela Entrate in data 08/02/2024 e conclusosi con la redazione di un P.V.C. relativo alle annualità 2018-2019-2020 e 2021. L'avviso di accertamento in oggetto è stato preceduto dallo schema d'atto n. TI3T210000216/2024.
Secondo il P.V.C. della G. di F. il ricorrente negli anni in esame avrebbe svolto l'attività di consulenza manageriale nel settore dell'industria farmaceutica prevalentemente nei confronti della “Società_1 S.p. a.” di Gorizia e quindi, l'attività di cui trattasi non può che considerarsi svolta in Italia, stante l'appurata residenza anagrafica nel territorio nazionale del professionista in questione, identica a quella del nucleo familiare, nonché l'inconsistenza della documentazione esibita attestante l'effettivo esercizio dell'attività professionale in Slovenia.
Premesso il quadro normativo, il ricorrente sostiene che il suo interesse socio economico era ed è in Slovenia in quanto è cittadino sloveno, con residenza slovena, carta d'identità slovena, un fabbricato ereditato dalla mamma a Sezana (SLO) e svolge il proprio lavoro in Slovenia dall'anno 2003 prima presso la “Società_5 d.o.o.” di Sezana e poi presso la “Società_1 d.o.o.” che risulta la rappresentante in Slovenia delle “ Società_1 S.p.a.” di Gorizia;
dall'anno 2017 il ricorrente ha iniziato a svolgere attività privata ed ha stipulato con la “Società_1 S.p.a.” un contratto di consulenza.
Impugna l'atto sostenendo Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 2 T.U.I.R., stante la errata individuazione del “centro degli interessi vitali” nonché per violazione ed errata applicazione degli artt. 4, 14 e 22 della Convenzione Italia-Slovenia per evitare le doppie imposizioni (di cui al Protocollo aggiuntivo, fatto a Lubiana l'11/09/2001, Legge 29/05/2009, n. 76). Infatti, il Ricorrente_1 sebbene formalmente residente in Italia possedeva una “abitazione permanente” in Slovenia e aveva ed ha la doppia cittadinanza italiana e slovena. Pertanto, giusta appunto la citata Convenzione Italia-Slovenia, sussistendo “un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti” il Ricorrente_1 doveva essere considerato residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
Ancora sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione al reddito imponibile I.Pe.F. accertato per € 157.918,00 poiché l'Ufficio ha determinato il reddito professionale nell'importo di € 111.220,00 sulla base delle fatture emesse senza considerare i costi inerenti l'attività professionale;
gli acconti versati e le imposte estere pagate.
Sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 55 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art.
7- ter del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla determinazione del volume d'affari ai fini I.v.a. in € 111.000,00 con I.v.a. dovuta pari ad € 24.200,00. In merito all'I.v.a. l'Agenzia delle Entrate, muovendo dalle risultanze del P.V.C. della Guardia di Finanza dd. 08/02/2024, ha calcolato il tributo tenendo conto dell'importo di
€ 111.220,00 relativo alle fatture emesse nell'anno 2018 ed esibite ai verificatori: l'imposta dovuta è stata quindi quantificata in € 24.468,00 considerando l'aliquota al 22% sulle operazioni imponibili. Sul punto il ricorrente rappresenta l'erroneità ed illegittimità del tributo accertato. Innanzitutto, essendo i compensi erogati da committente italiano a favore di professionista operante in Slovenia, trova applicazione l'art.
7-ter del D.
P.R. n. 633/1972 per cui trattandosi di operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi d'imposta, il tributo deve essere assolto dal committente nazionale (in ipotesi la società “Società_1 S.p.a.” di Gorizia) e non già dall'operatore sloveno (il Ricorrente_1).
Infine, sostiene l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento relativamente alle sanzioni irrogate, stante l'assenza dell'elemento soggettivo e stante la violazione del principio di proporzionalità.
Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto del 13.6.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate e contesta quanto affermato in ricorso, sostenendo che i verificatori constatavano che il sig. Ricorrente_1 era titolare della ditta slovena Società_6 S.P., attraverso la quale aveva svolto la sua attività professionale di lavoro autonomo quasi totalmente in favore della società Società_1 spa con sede a Gorizia. Sebbene il Ricorrente_1 negli anni oggetto di controllo risultasse anagraficamente e, quindi, fiscalmente residente in Italia (NO IS (TS) 34011 Indirizzo_1), l'attività professionale esercitata ed i relativi redditi non risultavano nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia. Infatti, nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2018, il Ricorrente_1 dichiarava redditi di fabbricati e il reddito di partecipazione nella Società_3
snc, con indicazione nel Quadro CE del credito di imposta per redditi prodotti all'estero. Veniva riscontrata la sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 2 DPR 917/1986 per assoggettare ad imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dal verificato e veniva rilevato come il regime fiscale della Slovenia più vantaggioso rispetto a quello nazionale aveva consentito alla parte di ottenere indebiti risparmi di imposta. L'Ufficio sostiene che il caso in oggetto costituisce ipotesi di estero vestizione in quanto gli elementi evidenziati inducono a localizzare sul territorio italiano lo svolgimento dell'attività professionale e a far ritenere che la parte abbia esercitato solo formalmente tale attività come titolare di ditta individuale con partita IVA slovena al fine fi fruire di un sistema di tassazione più favorevole. Come riportato già nell'avviso di accertamento, fino al 2017, il Ricorrente_1 era in possesso di due carte d'identità (slovena ed italiana) nelle quali era indicato rispettivamente l'indirizzo di residenza sloveno e italiano. Questa situazione era stata possibile fino al 2017 dal momento che, da questa data, il Ricorrente_1 era stato obbligato a decidere di stabilire l'indirizzo di residenza primaria e l'indirizzo di residenza temporanea in uno dei due Paesi. Il contribuente aveva scelto di stabilire la propria residenza primaria in Italia. Infatti, nel 2018 e negli anni successivi, egli risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in Italia (Indirizzo_1 – NO IS (TS)) e risulta iscritto all'AIRE solo a decorrere dal 30/1/2024, ovvero in epoca successiva all'inizio della verifica da parte della
Guardia di Finanza. Sul punto, si rappresenta anche che l'iscrizione all'AIRE è presupposto necessario – sebbene non sufficiente - per non essere considerati residenti in Italia. Anche nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia, il ricorrente dichiara di essere residente a [...](frontespizio mod. Unico per il 2018). Aggiunge poi che dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica, è emerso che il ricorrente, attraverso la sua ditta individuale slovena, ha svolto la quasi totalità della sua attività manageriale in favore della società italiana Società_1 spa poichè su un totale di n. 31 fatture emesse per complessivi euro 264.630,00, n. 29 fatture per euro 263.410,00 sono state emesse verso la società italiane, e soltanto n. 2 fatture verso soggetti sloveni per complessivi € 1.220,00 (arco temporale 2018-2019-2020-2021). Inoltre il ricorrente risulta titolare di partecipazioni e cariche in tre società con sede in Italia: proprietà dell'intero capitale sociale della Società_4 srl con sede a Trieste, di cui è anche amministratore unico;
presidente del consiglio d'amministrazione della Società_7 S.C.AR.L con sede a NO IS -TS; partecipazione al 33,33% del capitale sociale della snc Società_3 con sede a Trieste, della quale è anche amministratore. Infine, risulta titolare di c/c presso la Banca_1
filiale di NO IS (TS) oltre ad avere la piena delega ad operare su c/c intestati a Società_7
accesi presso la Banca_1 filiale di Villa Opicina, frazione di Trieste.
Sulla base di tali molteplici elementi oggettivi appare dimostrato che la residenza anagrafica e il centro principale degli interessi vitali, familiari ed economici del ricorrente coincidano e sono stabiliti sul territorio italiano, per cui appaiono adeguati a localizzare sul territorio italiano lo svolgimento dell'attività professionale e a dimostrare come il ricorrente abbia svolto l'attività autonoma con partita IVA slovena solo formalmente, beneficiando di un risparmio di imposta in ragione di un diverso regime fiscale di tassazione tra Italia e
Slovenia. Pertanto, il Ricorrente_1 era obbligato alla tenuta delle scritture contabili anche ai fini IVA, a dichiarare i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo e ad assoggettare ad IVA le prestazioni di servizio effettuate in favore del committente italiano.
Con ampia motivazione contesta anche tutti gli altri motivi di ricorso e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La Corte preliminarmente ritiene di condividere totalmente le argomentazioni dell'Ufficio che fa proprie e devono essere qui integralmente richiamate.
L'art. 2 del DPR 917/1986, con riferimento all'IRPEF, stabilisce che “soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Come sostenuto dall'Ufficio e già evidenziato nell'avviso di accertamento, fino al 2017, il Ricorrente_1 era in possesso di due carte d'identità (slovena ed italiana) nelle quali era indicato rispettivamente l'indirizzo di residenza sloveno e italiano;
nel 2018, anno dell'accertamento, e negli anni successivi, egli risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in Italia (Indirizzo_1 – NO IS (TS)) e risulta iscritto all'AIRE solo a decorrere dal 30/1/2024, inoltre, anche nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia, il ricorrente dichiara di essere residente a [...](frontespizio mod. Unico per il 2018).
Sulla base della documentazione acquisita in sede di verifica, è emerso che il ricorrente, attraverso la sua ditta individuale slovena, ha svolto la quasi totalità della sua attività manageriale in favore della società italiana Società_1 spa poiché su un totale di n. 31 fatture emesse per complessivi euro 264.630,00, n. 29 fatture per euro 263.410,00 sono state emesse verso la società italiane, e soltanto n. 2 fatture verso soggetti sloveni per complessivi € 1.220,00 (arco temporale 2018-2019-2020-2021). Inoltre il ricorrente risulta titolare di partecipazioni e cariche in tre società con sede in Italia: proprietà dell'intero capitale sociale della Società_4 srl con sede a Trieste, di cui è anche amministratore unico;
presidente del consiglio d'amministrazione della Società_7 S.C.AR.L con sede a NO IS -TS; partecipazione al 33,33% del capitale sociale della snc Società_3 con sede a Trieste, della quale è anche amministratore. Infine, risulta titolare di c/c presso la Banca_1 filiale di NO IS (TS) oltre ad avere la piena delega ad operare su c/c intestati a Società_7 accesi presso la Banca_1 filiale di Villa Opicina, frazione di Trieste.
Come evidenziato dall'Ufficio, non è possibile dubitare che sulla base di tali molteplici elementi oggettivi appare dimostrato che la residenza anagrafica e il centro principale degli interessi vitali, familiari ed economici del ricorrente coincidano e sono stabiliti sul territorio italiano, per cui appaiono adeguati a localizzare sul territorio italiano lo svolgimento dell'attività professionale e a dimostrare come il ricorrente abbia svolto l'attività autonoma con partita IVA slovena solo formalmente, beneficiando di un risparmio di imposta in ragione di un diverso regime fiscale di tassazione tra Italia e Slovenia. Ne consegue che il ricorrente era obbligato alla tenuta delle scritture contabili anche ai fini IVA, a dichiarare i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo e ad assoggettare ad IVA le prestazioni di servizio effettuate in favore del committente italiano.
La giurisprudenza sul punto è conforme e consolidata: “Secondo il fermo orientamento di questa Corte, in tema d'imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato - e quindi perché il cittadino italiano sia considerato soggetto passivo -, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, e ciò in base a vari elementi presuntivi - fra i quali, è stato di recente ritenuto,
"l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell'anno" (Cass. n. 29576 del 2011), l'intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati (Cass. n. 12259 del 2010). A tal fine, non risulta determinante il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato della scelta stessa;
dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. n. 14434 del 2010, n.
24246 del 2011, n. 13803 del 2001)(Cass. Sez. 5, Sent. n. 6598 del 2013).
Appare di tutta evidenza come, nel caso di specie ricorrano tutti e tre i requisiti richiesti dalla citata giurisprudenza: dall'iscrizione nelle anagrafe delle popolazioni residenti;
l'avere nel territorio dello Stato la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali;
la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati.
Ne consegue che può ritenersi la posizione del ricorrente un chiaro caso di estero vestizione così come definita dalla giurisprudenza: “L'ipotesi della cd. estero vestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14485 del
23/05/2024).
Per quanto riguarda gli altri motivi di impugnazione, gli stessi risultano infondati e pretestuosi e si richiama per la motivazione la ampia comparsa di costituzione dell'Ufficio che puntualmente ha contestato gli stessi e che questa Corte condivide.
Considerata la coscienza e volontà del contribuente di violare la normativa fiscale italiana ponendo in essere una strutturata attività estero vestita, trova ampia giustificazione l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio.
Poiché vi è totale soccombenza del ricorrente le spese del presente grado, sono poste a suo carico e sono liquidate, a favore dell'Agenzia delle Entrate, come da nota spese, in € 2.725,50 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione II, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, respinge il ricorso e per l'effetto condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado all'Agenzia delle Entrate di Trieste che liquida in euro 2.725,50
(duemilasettecentoventicinque/50) oltre accessori se dovuti. Così deciso in Trieste, il 15 gennaio 2026 IL
PRESIDENTE relatore Dario GROHMANN