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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/08/2025, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14084/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14084/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3 (c.f. ), nata a [...] l'[...] e (c.f. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...], tutti residenti in [...] 5, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore sito in Napoli alla via P. Colletta n. 12, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Leanza (C.F.: ), in C.F._5 virtù di procura allegata in calce all'atto introduttivo ATTORI CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._6 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Isola C2 Sc. C, presso lo studio dei propri difensori, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca Andrisani (c.f.
) e dall'avv. Giorgio Frasca (c.f. ), in virtù di C.F._7 C.F._8 mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 p.t., con sede in Roma alla via Po n. 20, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone n. 6 presso lo studio dell'avv. Ernesto Sparano (c.f. ), dal quale è C.F._9 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di chiamata in causa CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 13.1.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.5.2019, gli attori Parte_1
e lamentando di aver subito danni Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrimoniali e non patrimoniali a seguito del trattamento sanitario al quale era stato sottoposto (minorenne all'epoca dei fatti), proponevano domanda risarcitoria nei confronti Parte_1 del dott. . CP_1 In particolare, gli odierni istanti deducevano:
- che, nei periodi compresi tra il gennaio 2009 e l'ottobre 2011 nonché tra l'aprile 2012 ed il maggio 2013, (minorenne, all'epoca dei fatti), in quanto affetto da una Parte_1 forma di “alopecia areata, evoluta poi in alopecia universale”, si era rivolto al dott. CP_1
specialista dermatologo, e, su indicazione di questi, aveva assunto farmaci a base
[...] di corticosteroidi;
- che, né prima dell'inizio della terapia, né durante la stessa, lo specialista convenuto aveva mai prescritto o consigliato al giovane ed ai suoi genitori di eseguire controlli oculistici;
- che, nel mese di maggio del 2013, atteso il peggioramento della patologia e la manifesta inefficacia della terapia, il dott. ne sospendeva l'assunzione; Pt_1
- che, ciononostante, iniziavano a manifestarsi in danno del giovane “disturbi visivi, Pt_1 dapprima aspecifici e poi con importante perdita di vista, per cui, a seguito di accertamenti specialistici gli veniva diagnosticata la presenza di un glaucoma cronico ad angolo aperto”;
- che, stante l'impossibilità di far fronte all'ipertono con la sola terapia medica, nel novembre del 2014, il ragazzo veniva operato di trabeculectomia con impianto di valvola nell'occhio destro e, dopo 20 giorni, subiva analogo intervento all'occhio sinistro;
- che il doppio intervento consentiva “la normalizzazione del tono, sebbene con la possibilità di improvvisi rialzi del tono stesso”, determinando altresì “opacità della capsula posteriore del cristallino propria della cataratta cortisonica”;
- che, per tali motivi, gli attori avevano proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del procedimento n. 32615/2015 R.G., al fine di accertare le responsabilità professionali dell'odierno convenuto e quantificare l'entità dei danni dagli stessi subiti. Tanto premesso, gli attori lamentavano la sussistenza di un rilevante pregiudizio alla salute del giovane , con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa futura e sulla vita di relazione dello Pt_1 stesso, nonché con effetti “riflessi” anche per i suoi prossimi congiunti. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'attore deducendo che le proprie condizioni Parte_1 di salute si erano ulteriormente aggravate rispetto a quanto era stato accertato nel corso del procedimento di ATP, chiedeva, previo espletamento di CTU integrativa, il risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e, precisamente, dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione massima) e dei danni patrimoniali, a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica e per le spese sostenute per i numerosi viaggi effettuati per curarsi presso l'ospedale di Genova, oltre che per le spese future, per interventi chirurgici, terapie e assistenza. Gli attori e (in qualità di genitori di ) e Parte_2 Parte_3 Pt_1 (in qualità di sorella del medesimo), invece, chiedevano il ristoro dei danni patiti Parte_4 in proprio e, precisamente, del “danno non patrimoniale derivante dalla rilevante compromissione del detto rapporto in conseguenza delle macrolesioni patite dal prossimo congiunto, sostanziandosi nel mutamento in peius delle relazioni personali e familiari e nello sconvolgimento delle abitudini di vita pregresse, eziologicamente derivante dalle gravi lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito”.
pagina 2 di 19 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto dott. , il CP_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto proposta senza l'osservanza del termine perentorio, prescritto dall'art. 8 della Legge n. 24/2017, di novanta giorni dal deposito della relazione peritale, avvenuto in data 9.11.2017. Nel merito, il convenuto contestava in fatto e in diritto la fondatezza delle avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, il convenuto, dopo aver dedotto che quella da cui è affetto l'attore Pt_1
è una malattia autoimmune la quale “compare se c'è una predisposizione genetica su cui
[...] agiscono fattori ambientali”, precisava che l'insorgenza del glaucoma era da porsi in relazione non già con la somministrazione del cortisone per via sistemica, ma con la predisposizione genetica dell'attore all'alopecia e alle altre malattie autoimmuni. Contestava, inoltre, sia la circostanza di aver provveduto alla prescrizione della terapia farmacologica cortisonica, senza adeguatamente informare gli interessati circa la necessità che il minore, già provvisto di occhiali da vista all'epoca dei fatti, svolgesse periodicamente visite oculistiche di controllo;
sia la circostanza secondo cui esisterebbe un nesso eziologico tra l'insorgenza del glaucoma e la somministrazione di farmaci a base cortisonica che, “per dosaggi, per periodi di somministrazione e per modalità di somministrazione, non ponevano rischi di sorta per la salute del minore”. In ogni caso, in virtù della polizza n. 71P629907, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa con la quale deduceva di aver Controparte_2 stipulato la propria assicurazione professionale, per essere dalla stessa manlevato in caso di condanna. Autorizzata la chiamata in causa e differita l'udienza, con comparsa depositata in data 27.2.2020, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dal convenuto in relazione ai fatti posti a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio e, in via subordinata, rilevava l'operatività del limite massimale previsto dalla stessa. Nel merito, associandosi alle difese del convenuto, contestava in fatto e in diritto le pretese attoree chiedendone il rigetto. Quindi, acquisito il fascicolo del procedimento di ATP avente n. 32615/2015 R.G., raccolte le prove orali richieste dal convenuto e disposto il supplemento di CTU richiesto da parte attrice (resosi necessario in ragione della dedotta evoluzione peggiorativa della condizione menomativa del giovane , il Giudice, all'udienza del 13.1.2025, riservava la causa a Parte_1 sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto, dott. . CP_1 Invero, dagli atti che sono stati prodotti, risulta che gli odierni attori depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 17.12.2015 e che la relazione di CTU espletata nell'ambito del relativo procedimento di ATP avente n. 32615/2015 R.G. veniva depositata in data 9.11.2017, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio di merito veniva depositato in data 9.5.2019 (e, quindi,
pagina 3 di 19 ben oltre il termine, previsto dall'art. 8 comma 3 Legge n. 24/2017, di sei mesi dal deposito del ricorso ovvero di novanta giorni dal deposito della relazione). La richiamata norma, tuttavia, stabilisce unicamente che, se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP, non viene depositata la domanda del successivo giudizio di merito, non sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di giudizio ante causam Contrariamente a quanto pretenderebbe parte convenuta, la norma non prevede affatto l'improcedibilità della domanda. Nel caso che occupa, inoltre, deve darsi atto che gli attori non hanno depositato un ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ma hanno proposto un ordinario giudizio di cognizione, mediante notifica dell'atto di citazione, dopo aver esperito un regolare giudizio di mediazione che si è concluso con verbale negativo del 12.3.2019 (cfr. all. n. 29 della produzione di parte attrice). Ne consegue che la presente domanda, benché proposta senza il rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 8 Legge n. 24/2017, risulta comunque procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato ante causam sono certamente utilizzabili in questa sede.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
3. La richiesta di risarcimento postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico del convenuto sanitario, dott. , presso il quale l'attore CP_1 Parte_1 all'epoca minorenne, era in cura dermatologica per il trattamento dell'alopecia areata da cui era affetto. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti dal gennaio 2009 al maggio 2013 e, quindi, antecedenti a tale data. Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile applicabile all'epoca dei fatti (maggio 2013). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”, aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dalla previgente legge n. 189/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”), in luogo della legge n. 24/2017 cd.
“Gelli-Bianco”, la responsabilità civile del medico convenuto deve essere accertata secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
pagina 4 di 19 sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass, 26907/2020; Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento.
4. Ciò posto, deve dirsi che le doglianze di parte attrice, nel caso di specie, riguardano, in particolare, il fatto che il medico:
- nel prescrivere la terapia cortisonica per un rilevante periodo di tempo, per la cura della patologia presentata dal piccolo , non adottava le idonee precauzioni rispetto agli Pt_1 inevitabili effetti collaterali connessi a tale terapia;
- non informava né il giovane, né i suoi genitori, circa la necessità di procedere ad accurati controlli oculistici. Dalle predette condotte negligenti del sanitario convenuto ne sarebbe derivata la riduzione del visus e la conseguente patologia glaucomatosa del paziente, tale per cui si rendevano necessari alcuni interventi chirurgici. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito la condotta denunciata nell'atto introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento contrattuale addebitato al sanitario convenuto, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dall'attore. Pertanto, attingendo all'elaborato dei C.T.U., dott. , specialista in medicina Persona_1 legale, e dott. specialista in oculistica, predisposto nel corso del Persona_2 procedimento di ATP, si legge quanto segue:
“si può affermare che assunse corticosteroidi per via orale e topica, a dosi Parte_1 oscillanti, in due periodi diversi, gennaio 2009/ottobre 2011 e aprile 2012/maggio 2013, per Alopecia Areata evolutasi poi in Alopecia Universale;
nel 2014, a seguito di una visita oculistica, gli fu stata riscontrata una condizione clinica oculistica di Miopia e Glaucoma;
infine, alla fine del 2014, obiettivato un avanzato stadio della patologia glaucomatosa, il giovane fu sottoposto a chirurgia filtrante in OO;
per tale motivo è tuttora in costante follow-up medico-chirurgico oculistico. Tale patologia è alla base del ricorso avviato dai genitori del minore, in quanto ritengono che la patologia oculare dipenda da malpractrice terapeutica dell'allora Dermatologo di fiducia Dott. . CP_1 Compito dei CCTTUU è comprendere se ci possa essere nesso tra la terapia cortisonica, effettuata in età infantile, e la miopia ed il glaucoma, diagnosticati in adolescenza, al fine di identificare eventuali responsabilità professionali in persona del Dott. CP_1 prescrittore della terapia cortisonica (…). ALOPECIA Questa patologia tricologica, caratterizzata dalla perdita di capelli ed in forma più grave anche dei peli nel resto del corpo, non ha ancora una etiologia ben definita: da tempo immemore è stato dato un ruolo importante a fattori stressogeni, emotivi e caratteriali, soprattutto in età infantile, quando l' organismo “tara” il suo asse ipotalamo-ipofisario-surrene nei confronti dell'adattamento e quindi della “sensibilità” agli stress;
esclusa definitivamente un'etiologia
pagina 5 di 19 infettiva, negli ultimi anni l'ipotesi autoimmunitaria ha sempre più ottenuto credito tra la popolazione scientifica dermatologica attraverso lo studio dell'immunofenotipo dei pazienti e dell'individuazione di specifiche immunoglobuline attive contro proteine basilari per la ricrescita pilifera, come la tricoialina e la citocheratina 16. Ad oggi la scelta del regime terapeutico della alopecia areata si basa principalmente su criteri empirici più o meno codificati che tengono conto dell'età del paziente e della percentuale di cuoio capelluto interessato (+/- del 50%). (…) Come per gli adulti, nella terapia dell'Alopecia pediatrica, gli steroidi topici sono spesso l'approccio di prima linea;
ultimi lavori scientifici sembrano dimostrare una maggior vantaggio terapeutico con la somministrazione topica di steroidi ad alta potenza (…). CORTISONE ED EFFETTI COLLATERALI Da sempre la letteratura scientifica di ogni branca specialistica è stata molto chiara sui molteplici e gravi effetti collaterali dell'uso cronico di steroidi, associando di volta in volta tale terapia a patologie importanti: dal glaucoma alla cataratta, dall'iperglicemia al diabete, dall'alterato metabolismo proteico, lipidico ed osseo all'insufficienza renale, osteoporosi, ulcera gastrica ecc. Dalla lettura di quanto scientificamente accettato dalla medicina odierna, è necessario sottolineare la totale indipendenza della comparsa delle diverse risposte patologiche all'uso corticosteroideo;
in parole semplici non è detto che, alla riposta patologica di un organo all'uso del cortisone, debba direttamente corrispondere la presenza di altre riposte parimenti patologiche, né patologiche nell'organo stesso né in altri organi. CORTISONE E GLAUCOMA E' importante sottolineare la stretta correlazione che tutti gli studi scientifici, effettuati nel corso dei decenni e presenti in pubblicazioni di alto valore impattante, riportano tra uso di corticosteroidi, nelle sue varie forme di somministrazione, ed il glaucoma (…). Anche se non è stata ancora del tutto chiarita la fisiopatologia alla base di questo effetto iatrogeno, tutti gli studi scientifici propendono nel riconoscere un effetto ipertonizzante del cortisone attraverso una modificazione intracellulare ed extracellulare del trabecolato, complesso anatomico posto nell'angolo irido-corneale, responsabile del 90% della filtrazione dell'umore acqueo verso l'esterno dell'occhio. (…) A proposito dei principi di gestione di una terapia corticosteroidea sistemica, in rapporto a possibili complicanze glaucomatose, (…) risulta chiara la necessità di controlli pressori mensili al fine di decidere la prosecuzione o meno della terapia stessa. GLAUCOMA E MIOPIA Tutti gli studi scientifici, effettuati nel corso dei decenni e presenti in pubblicazioni di alto valore impattante, hanno sempre evidenziato una strettissima correlazione tra glaucoma e miopia, soprattutto se medio/elevata: è stata accertata una prevalenza del glaucoma pari al doppio rispetto ad una condizione non miopica, indipendentemente dalla presenza o meno di altri rischi di PIO elevata o di glaucoma. In conclusione, ed a parziale integrazione di quanto finora riportato, alla luce della ricca documentazione scientifica a nostra disposizione, si riportano di seguito i dati clinici più salienti per il caso in oggetto:
- non esiste rapporto scientificamente provato tra alopecia, miopia e glaucoma;
- esiste invece una strettissima correlazione tra uso cronico e/o eccessivo di farmaci corticosteroidei e risposte patologiche in diversi organi e distretti, con comparsa di forme cliniche indipendenti e casuali;
- tra le varie risposte patologiche esiste uno strettissimo rapporto tra uso di corticosteroidi ed innalzamento pressorio intraoculare;
pagina 6 di 19 - in genere l'uso di cortisonici provoca un innalzamento pressorio intraoculare in modo direttamente proporzionale alla dose ed alla durata di somministrazione, indipendentemente dalla via di somministrazione e/o dalla predisposizione del soggetto;
- esistono soggetti geneticamente predisposti ad una ipersensibilità al cortisone (soggetti cortisone-responder) per i quali l'aumento della PIO è indipendente dalla dose e dalla durata di somministrazione;
- l'ipertono oculare indotto da cortisone è temporaneo se la somministrazione è interrotta precocemente, o comunque prima che si vengano ad instaurare modificazioni anatomiche tali da alterare definitivamente la normale cito-architettura del trabecolato;
- all'instaurarsi delle modificazioni anatomiche ultrastrutturali del trabecolato, la condizione di ipertono oculare indotto da cortisone può sfociare in una vera e propria patologia glaucomatosa iatrogena;
- per quanto empirica, e basata sull'esperienza personale, la terapia per l'Alopecia Areata si giova soprattutto dell'uso di farmaci immuno soppressori come gli steroidi;
- la terapia per l'Alopecia Areata pediatrica prevede l'uso di steroidi principalmente per via topica ed intralesionale, riservando alte dosi sistemiche alle riacutizzazioni della patologia. Dal confronto tra i dati scientifici appena riassunti, ed i dati relativi al fatto in causa, è razionalmente corretto dedurre che nel caso in questione si è di fronte ad una condizione predisponente su cui si è instaurata una causa scatenante; ovvero, il giovane periziando può essere verosimilmente considerato un soggetto sensibile al cortisone, con predisposizione a problemi di ipertono oculare, comprovata da una condizione refrattiva miopica, realizzatasi poi in patologia glaucomatosa, nel corso degli anni in cui ha seguito terapia corticosteroidea. Una volta identificato un nesso causale scientificamente corretto tra la terapia dermatologica seguita e la patologia glaucomatosa diagnosticata, è da comprendere se in tale nesso si possa ravvisare malpractice o meno, ovvero se il convenuto, Dott. abbia improntato la CP_1 sua opera ai richiesti criteri di diligenza, perizia e prudenza, relativamente alle superiori cognizioni proprie della sua specializzazione dermatologica. In assenza di protocolli codificati, per una patologia talmente multiforme e dall'etiologia non ancora del tutto compresa, innanzi tutto va evidenziata la discrepanza tra il protocollo adottato dal Dott. e quanto riportato nella letteratura accreditata, relativamente alla Alopecia Pt_1 Areata Pediatrica, che preferisce, come posologia sistemica, la somministrazione singola di boli piuttosto che una somministrazione cronica, proprio a causa dei possibili eventi avversi generali. Alla luce di quanto finora esposto, sulla base dei dati agli atti e della letteratura scientifica, si possono puntualizzare alcune deduzioni razionalmente corrette:
1) per la Alopecia Areata è indicata la terapia corticosteroidea;
2) anche se fossero stati somministrati boli episodici, piuttosto che una terapia cronica, molto probabilmente la responsività del paziente avrebbe comunque portato alla comparsa di una condizione clinica glaucomatosa;
3) se fossero stati proposti e/o eseguiti esami oculistici periodici di controllo molto probabilmente non si sarebbe potuto scongiurare la comparsa del glaucoma;
4) se fossero stati proposti e/o eseguiti esami oculistici periodici di controllo sicuramente si sarebbe potuto diagnosticare e trattare più precocemente il glaucoma indotto da corticosteroidi con sicura modificazione della terapia corticosteroidea e della personale evoluzione clinica della patologia glaucomatosa;
pagina 7 di 19 5) la mancanza di documentazione probante l'avvenuta attenzione ai più che conosciuti possibili effetti collaterali oculari legati ad una terapia corticosteroidea cronica pone le basi per identificare una negligenza da parte del Collega Convenuto. Con ragionamento controfattuale: se fossero presenti dati comprovanti un avvenuto consiglio ad effettuare una visita oculistica di controllo, durante la terapia corticosteroidea prescritta e seguita, si sarebbe potuto accertare la piena diligenza del Collega Convenuto;
l'assenza di tali dati pone il presupposto perché scatti la prova del nesso causale a sfavore del medico, in quanto la condotta dello stesso è astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato”. Orbene, dopo aver accertato che la somministrazione prolungata di farmaci corticosteroidi può con ragionevole probabilità aver determinato l'innalzamento pressorio intraoculare e, quindi, il glaucoma, i CTU hanno riferito che il glaucoma, in ragione della predisposizione del paziente, sarebbe comparso verosimilmente anche qualora il giovane si fosse sottoposto a controlli Pt_1 oculistici;
tuttavia, ove gli esami oculistici periodici di controllo fossero stati eseguiti, di sicuro il glaucoma sarebbe stato diagnosticato e trattato più precocemente;
e ciò avrebbe consentito, per un verso, la modificazione della terapia corticosteroidea e, per altro verso, una più favorevole evoluzione clinica della patologia glaucomatosa. Inoltre, deve anche dirsi che, esaminando la documentazione medica rilasciata dal convenuto, i CTU hanno rilevato che dalla stessa non si evince alcuna specifica prescrizione scritta da parte del dott. di controlli oculistici da effettuare nel corso della terapia farmacologica Pt_1 indicata dallo stesso, con l'ovvia conseguenza che, a fronte della allegazione dell'inadempimento contrattuale da parte degli attori, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria che sullo stesso incombeva. Del resto, le conclusioni rassegnate sul punto dai consulenti tecnici di ufficio trovano conforto nelle dichiarazioni rese dagli attori nel corso degli interrogatori formali raccolti all'udienza del 19.5.2022. Nell'occasione, infatti, e hanno Parte_3 Parte_2 Parte_1 negato che il medico convenuto avesse mai prescritto visite specialistiche di natura oculistica, precisando altresì che aveva iniziato a sottoporsi a visite oculistiche e a portare occhiali da Pt_1 vista soltanto a partire dall'anno 2012 e, comunque, dopo circa 3 anni dall'inizio della terapia farmacologica prescritta dal dott. . CP_1 Gli attori, inoltre, hanno riferito che la cura indicata dal dermatologo convenuto era sempre stata seguita in maniera scrupolosa e che, nell'ultimo periodo, poco prima che la stessa venisse definitivamente interrotta perché risultata ormai del tutto inutile, il medico aveva prescritto
“cinque iniezioni, una a settimana, molto pesanti”. Per contro, risultano assolutamente generiche e, quindi, del tutto inutilizzabili ai fini del decidere le dichiarazioni testimoniali fornite dalla teste la quale, escussa all'udienza Testimone_1 del 9.2.2023 – dopo aver precisato di avere avuto uno studio di medicina estetica sullo stesso pianerottolo del convenuto e di avergli fatto da segretaria, a titolo prettamente amichevole, quando quest'ultimo faceva studio a Napoli, “una volta al mese/mese e mezzo” – ha riferito di non essere mai entrata nello studio del dott. durante le visite, di ricordare “il Pt_1 ragazzino quale paziente del dottore” e che lo stesso “aveva un problema di Parte_1 alopecia”, ma di non sapere nulla “in merito alle cure farmacologiche prescritte dal dott. al ragazzo”. Pt_1 La teste, inoltre, ha aggiunto che, nello studio del dermatologo, vi erano “dei prestampati in cui sono elencati una serie di esami che i pazienti devono fare” e di aver “passato il prestampato al
pagina 8 di 19 dottore per la prescrizione degli esami al ragazzo, ma non so dire quali esami sono stati prescritti in concreto”. Infine, confermando la versione dei fatti riferita dagli stessi attori, la teste ha Tes_1 dichiarato che soltanto “l'ultima volta che è venuto (…) il ragazzo portava gli occhiali da vista”, così implicitamente ammettendo che, in occasione delle sedute precedenti, lo stesso non li indossava. Ne deriva che, in base alla relazione peritale e all'esame della prova orale assunta, può dirsi provato che la condotta colpevole imputabile al convenuto sanitario, dott. , sia CP_1 consistita nella mancata prescrizione di effettuare controlli oftalmologici. Tali controlli specialistici, invero, ove fossero stati prescritti, avrebbero consentito non soltanto di identificare e/o escludere gli effetti collaterali collegati alla terapia cortisonica prescritta al giovane , ma anche e soprattutto di modificare ed eventualmente interrompere la terapia Pt_1 farmacologica in atto, ove la stessa fosse risultata nociva per l'attore. La circostanza che il convenuto abbia omesso di prescrivere tali controlli, infatti, ha sicuramente impedito di diagnosticare e trattare più precocemente il glaucoma indotto da corticosteroidi, incidendo in peius sull'evoluzione clinica della patologia glaucomatosa. Ciò posto, tuttavia, deve ribadirsi che il danno alla salute subito dall'attore non è conseguenza unicamente della condotta negligente del convenuto dott. , la quale, come si è CP_1 detto, si è innestata su una predisposizione genetica del paziente, che – oltre a patire una miopia medio-elevata, indipendentemente da qualsiasi terapia corticosteroidea assunta – verosimilmente, nel corso della propria vita, avrebbe comunque sviluppato una patologia glaucomatosa. Tuttavia, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la patologia glaucomatosa del giovane
è stata senz'altro aggravata ed accelerata dalla condotta omissiva del dott. Pt_1 CP_1
come sopra indicata.
[...]
5. In merito alla quantificazione del danno biologico subito dall'attore i CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento di ATP, hanno concluso nei seguenti termini:
“Non sono emersi alla visita d'ufficio, né sono presenti agli atti, dati clinici sufficienti ad ipotizzare in modo razionale un deficit visivo binoculare preesistente alla data dei fatti in discussione;
anche considerando la miopia, non è razionale l'ipotesi di una vista inferiore ai 10/10, con l'eventuale miglior correzione possibile, alla data precedente il 2009. (…) Si ritiene di dover considerare 9/10 e non piena capacità visiva in quanto, non vi è alcuna correlazione tra cortisone e miopia che, a sua volta è strettamente correlata con il glaucoma. Ciò significa che sarebbe errato considerare il danno visivo attuale quale assoluta e diretta conseguenza della sola terapia corticosteroidea, in quanto non si terrebbero in debito conto tutti i dati costituenti il caso in oggetto;
ovvero, è razionalmente corretto affermare che il giovane
avrebbe comunque avuto problemi visivi nella sua vita in quanto geneticamente Pt_1 predisposto alla miopia indipendente dalla terapia cortisonica;
senza contare la congenita responsività ipertensiva ai corticosteroidi, e quindi una certa alta potenzialità a sviluppare nel futuro una patologia glaucomatosa. Questa osservazione trova dati probanti nella corrispondenza tra le considerazioni finora esposte (causa scatenante su fattore predisponente) e le relative odierne conoscenze scientifiche, nonché dall'OCT del 23/07/2014 nel quale correttamente la CTP Dott.ssa Persona_3 evidenzia una morfologia foveale tipica di una maculopatia, condizione clinica esclusivamente oculare e non facilmente correlabile ad un danno glaucomatoso, e quindi alla terapia corticosteroidea.
pagina 9 di 19 Non esistendo alcuna tabella o algoritmo capace di rapportare la condizione clinica oculistica alla perdita visiva, ci si trova a dover scindere quanto naturalmente predisposto da quanto scatenato solo sulla base di valutazioni discrezionali, basate sulle conoscenze oftalmologiche e sull'esperienza medica personale (…) Si può quindi ipotizzare che una miopia medio-elevata associata ad un astigmatismo medio in un occhio sano, quale quella di , difficilmente Pt_1 avrebbe presentato un visus pari a 10/10; tale considerazione, per quanto non comprovabile, scaturisce dalla considerazione dei limiti fisici ottici legati alle lenti correttive miopiche e le caratteristiche anatomiche e funzionali degli occhi con miopia medio-elevata: l'immagine che cade a fuoco sulla fovea risulta precisa ma piccola, con relativa perdita di definizione degli oggetti più lontani o più piccoli come gli ottotipi dei 10/10.”. Orbene, nella relazione depositata in data 9.11.2017 ed espletata nel corso del procedimento di ATP, i CTU quantificavano, dapprima, nella misura del 39% e, successivamente – anche alla luce delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte attrice – nella misura del 50% l'entità del danno biologico patito dall'attore. In proposito, nella CTU disposta nel corso dell'ATP, si legge quanto segue: “A tali conclusioni vi si giunge in maniera critica andando a valutare il quadro clinico complessivo della sua patologia oculare (riduzione del visus e patologia glaucomatosa) del giovane che risulta Pt_1 possibile confrontare in maniera analogico proporzionale con la valutazione di una cecità bilaterale (85%). I sopracitati esiti permanenti risultano certamente avere ripercussioni e riflessi di lieve-media entità sulla sfera individuale e relazionale nonché espletamento delle normali attività quotidiane rendendole di certo maggiormente difficoltose sebbene non impedendole in maniera assoluta. Va inoltre ribadito che detti esiti permanenti allo stato risultano stabilizzati e non sono suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirurgici futuri. A tutto ciò va aggiunto che la patologia glaucomatosa risulta essere una patologia ad andamento cronico- degenerativo il che non può escludere un, seppur lento ma inesorabile, peggioramento dello stato attuale le cui tempistiche e caratteristiche non risultano di fatto ben definibili allo stato attuale, ma solo probabilisticamente realizzabili nel futuro. Non è possibile stabilire con certezza il “grado” di sofferenza soggettiva di un individuo in quanto tale parametro risulta essere altamente “soggettivo” sia nella sua caratterizzazione sia fisica (soglia del dolore) che psichica (elaborazione della patologia e della riduzione della capacità ed acuità visiva e delle sue ripercussioni); comunque può asserirsi che l'intero iter clinico-diagnostico-terapeutico abbia comportato un grado di sofferenza “lieve” dal punto di vista fisico e più “moderato-grave” nella sua strutturazione psicologica. Nella documentazione presentata in atti non vi risultano documentate spese mediche, d'altronde maggior parte delle cure sono state emandate presso strutture convenzionate con il S.S.N.”. Nel corso dell'odierno giudizio, come si è detto, veniva disposta un'integrazione della CTU, al fine di accertare “gli eventuali aggravamenti della condizione di salute dell'attore alla luce della documentazione medica sopravvenuta”. Ciò posto, deve darsi atto che, nell'elaborato peritale depositato in data 11.9.2023, i medesimi consulenti tecnici già nominati in sede di ATP, chiamati a rivalutare la situazione clinica dell'attore, sulla scorta della visita dello stesso e dell'esame della documentazione medica depositata da parte attrice nell'ambito del presente procedimento, hanno effettivamente accertato un peggioramento delle condizioni di salute di il quale, dalla data della Parte_1 precedente consulenza, ha dovuto subire tra l'altro ulteriori interventi chirurgici per la patologia pagina 10 di 19 glaucomatosa e, in particolare, un intervento chirurgico di cataratta bilaterale in tempistiche diverse e, nel mese di gennaio del 2020, un nuovo intervento di disostruzione dell'Xpress destro. Alla luce di quanto sopra, i CTU, basandosi sull'obiettività clinica rilevata durante le operazioni tecniche (vedasi esame obiettivo oculistico del dott. , hanno accertato che, “allo stato Per_2 attuale il deficit visivo del sig. , è quantificabile nel range del 75-84%” e, agendo Parte_1 in tale range, hanno concluso “con una valutazione onnicomprensiva e discrezionale del deficit funzionale visivo pari al 80%”. Anche in tale sede, ad ogni modo, i CTU hanno avuto modo di ribadire quanto segue:
“1. Non è possibile addurre l'attuale peggioramento dell'acuità visiva del sig. Parte_1 come assoluta e diretta conseguenza della terapia corticosteroidea e della correlata patologia glaucomatosa.
2. Il giovane , essendo geneticamente predisposto ad un grave stato miopico, avrebbe Pt_1 comunque avuto problemi visivi nella sua vita, a prescindere dalla terapia corticosteroidea assunta.
3. Non vi è alcuna correlazione tra cortisone e miopia che, invece, a sua volta è strettamente correlata con il glaucoma. La patologia miopica preesistente risulta del tutto indipendente dalla terapia cortisonica, come dalla patologia glaucomatosa e quindi assolutamente non correlabile all'operato del dott. . CP_1
4. Non può non evidenziarsi la congenita responsività ipertensiva ai corticosteroidi, e quindi una certa alta potenzialità a sviluppare una patologia glaucomatosa. Deve ribadirsi che non è possibile indicare l'attuale peggioramento dell'acuità visiva del sig.
come conseguenza assoluta ed esclusiva della patologia glaucomatosa, né Parte_1 tantomeno della sola condizione patologica di miopia elevata. Lo stato attuale del sig. è conseguenza innegabile della patologia glaucomatosa Parte_1 (secondaria all'uso dei farmaci steroidei) così come della preesistente grave miopia;
risulta quindi palese la concorrenza menomativa delle due patologie insistenti entrambe sull'organo della vista quindi concorrenti. Ne consegue la difficoltà, se non impossibilità, nello stabilire con certezza assoluta e scientifica la singola incidenza delle due patologie sul gravame visivo del periziando. È pur vero che la concorrenza delle due sopracitate patologie agenti nel medesimo individuo hanno sicuramente apportato un sinergismo di azione altamente peggiorativo rispetto alla esistenza di una sola delle due. In altri termini la contemporaneità del glaucoma e della forte miopia hanno agito in senso vicendevolmente amplificativo, concorrendo al peggioramento della capacità visiva del sig.
, sia per quanto riguarda la riduzione della capacità visiva centrale (visus), che Parte_1 per quanto concerne la riduzione della capacità visiva periferica (campo visivo). La patologia glaucomatosa post-farmacologica ha innegabilmente innescato un meccanismo a cascata con azione preponderante senza il quale l'avanzamento della patologia preesistente avrebbe avuto un andamento plausibilmente meno repentino e maggiormente curabile dal punto di vista clinico (…). Deve però evidenziarsi che, come già in precedenza più volte precisato, risultando impossibile scindere la reale incidenza delle due patologie, si ritiene congruo e corretto, sia dal punto di vista scientifico che medicolegale, prendere in debita considerazione anche lo stato patologico preesistente (grave miopia) su cui ha agito la successiva patologia iatrogena (glaucoma post- farmacologico).
pagina 11 di 19 Si ritiene che la patologia glaucomatosa agendo su un substrato congenito miopico grave ha certamente avuto un'incidenza gravativa maggiore (azione preponderante) sul cascame del repentino peggioramento dell'acuità visiva del sig. . Parte_1 Alla luce appunto di quest'ultima valutazione ed in ottemperanza ai baremes inerenti le indicazioni circa anche la valutazione degli stati persistenti e delle loro incidenze, si ritiene congruo decurtare matematicamente il valore differenziale identificato nella misura del 30% riducendolo di 1/3”. Tale decurtazione di 1/3, invero, deve essere operata non soltanto con riferimento alla quota di danno biologico derivante dal peggioramento delle condizioni di salute dell'attore accertato nel 2023, ma anche con riguardo alla quota di danno inizialmente accertata nel 2017, atteso che la grave condizione miopica dell'attore risulta congenita e prescinde totalmente sia dalla terapia farmacologica prescritta dal convenuto, sia dalla negligente condotta omissiva posta in essere dallo stesso. A ciò si aggiunga che una ulteriore decurtazione deve essere operata in ragione del fatto che l'insorgenza del glaucoma (che, verosimilmente, si sarebbe presentata comunque, in quanto legata a cause congenite del paziente) non può essere imputata alla condotta del convenuto, il quale può essere chiamato a rispondere unicamente dell'aggravamento e dell'accelerazione di tale patologia. Ciò posto, in assenza di una quantificazione certa da parte dei CTU della percentuale di incidenza della condotta del medico sulla patologia in questione, si ritiene che la somministrazione massiccia e prolungata di farmaci corticosteroidi, in assenza dei doverosi controlli,abbia avuto un ruolo sicuramente predominante nell'avanzamento della malattia, in considerazione del fatto che è presumibile che, senza la terapia farmacologica, il glaucoma non sarebbe insorto così precocemente, non si sarebbe sviluppato in maniera così grave e avrebbe potuto essere curato con maggiore efficacia. Orbene, ricostruita in tal modo la vicenda per cui è causa, questo giudice ritiene che debba essere affermata – sia pure solo nella misura del 50% – la responsabilità del convenuto, CP_1
per i danni alla persona subiti dall'attore,
[...] Parte_1 Accertata, dunque, la responsabilità “concorrente” del convenuto in ordine ai danni lamentati dall'attore, occorre procedere ora alla liquidazione degli stessi.
6. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dall'attore Pt_1
, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla
[...] valutazione del danno biologico e al danno morale. Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice. Può pertanto affermarsi che, tenuto conto della età anagrafica del paziente al momento del fatto (14 anni nel mese di maggio 2013, termine ultimo della seconda somministrazione della terapia corticosteroidea prescritta dal sanitario convenuto), il danno permanente patito dallo stesso può stimarsi pari all'80%. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente.
pagina 12 di 19 Ebbene, il danno non patrimoniale permanente riconosciuto nella misura dell'80% di invalidità, in uno all'incremento per sofferenza che in tal sede si intende riconoscere per via presuntiva – data la minore età del paziente all'epoca dei fatti, nonché il grado di sofferenza psicologica
“moderato-grave” del paziente riconosciuto in CTU – determina un risarcimento pari all'importo di € 1.052.074,00. Senonché, in ragione della accertata responsabilità soltanto “concorrente” del medico convenuto (che, come detto, si stima equo determinare nella misura della metà, con una decurtazione complessiva del 50% per le cause congenite del paziente), il dott. deve essere CP_1 condannato al risarcimento della metà della somma sopra indicata e, quindi, al pagamento dell'importo pari a € 526.037,00 (cinquecentoventiseimilatrentasette/00), a titolo di danni non patrimoniali (biologico e morale), a favore dell'attore Parte_1 A tale importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di maggio 2013 fino alla pubblicazione della presente sentenza. Non va riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico, atteso che non è stato provato alcunché al riguardo tale da giustificare un ulteriore incremento risarcitorio in tal senso.
7. Per quanto attiene alla liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica dell'attore deve osservarsi quanto segue. Parte_1 La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte affermato che “il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 11750 del 15.5.2018)”. Inoltre “il danno patrimoniale da futura riduzione della capacità di guadagno subito da un minore non percettore di reddito può essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 27353 del 22.10.2024)”. Ciò posto, nel caso di specie, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore Pt_1
ha dedotto che, all'epoca dei fatti, aveva terminato il percorso scolastico della scuola
[...] media inferiore e, solo nell'ultimo anno (2014-2015), aveva iniziato ad avere difficoltà didattiche, sebbene in lieve misura;
ha aggiunto, inoltre, che aveva manifestato interesse per le discipline tecniche, anche perché di tanto in tanto frequentava il negozio di ferramenta dei genitori, e che per tale motivo, era stato iscritto presso l'Istituto tecnico industriale “Giordani”, sito in Napoli alla via Caravaggio. Ha riferito, infine, di aver abbandonato gli studi al secondo anno, interrompendo irrimediabilmente il percorso di studi intrapreso sino a quel momento.
pagina 13 di 19 Orbene, la difesa di parte attrice ha allegato le valutazioni scolastiche dall'anno 2005-2006 fino all'anno 2014-2015, dalle quali emerge effettivamente un andamento scolastico peggiorativo del minore. Tuttavia, considerato che il minore veniva iscritto presso un istituto tecnico industriale e che, non di rado, anche prima dell'incidente occorsogli, frequentava il negozio di ferramenta dei genitori, è presumibile che lo stesso, in futuro, se non avesse deciso di continuare gli studi e di intraprendere strade diverse da quelle sopra prospettate, sarebbe stato avviato al lavoro presso il negozio di famiglia. Ne deriva che, dovendosi legare il risarcimento del danno richiesto alla stima della capacità di guadagno che il minore avrebbe potuto percepire lavorando nel negozio di ferramenta dei genitori, non può dirsi provato che, in considerazione della percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che percepirà in futuro un Parte_1 reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. La richiesta risarcitoria del danno da perdita della capacità lavorativa futura dell'attore quindi, non può essere accolta. Parte_1 Allo stesso modo, deve essere rigettata la domanda risarcitoria concernente le spese mediche sostenute e quelle relative ai viaggi a Genova effettuati, in quanto, sul punto, nulla è stato allegato e provato dalla difesa degli attori. Del pari, va rigettata la domanda risarcitoria per danno patrimoniale futuro, concernente le spese mediche da sostenere per emendare il danno permanente, atteso che si tratta di pregiudizio del tutto alternativo (oltre che meramente ipotetico ed eventuale) rispetto a quello qui liquidato per la invalidità permanente, sicché il cumulo tra l'una e l'altra voce di danno darebbe luogo ad un'ingiusta locupletazione in vantaggio della parte. Non avendo le parti attrici espressamente optato per l'una o altra voce di danno, si ritiene legittimo liquidare in questa sede il solo danno effettivo, reale ed attuale, come riconosciuto in base alle considerazioni esposte, in luogo di quello meramente ipotetico ed eventuale, che si verificherebbe in futuro, nel solo caso in cui il paziente decida di sottoporsi a nuovi interventi correttivi del danno medesimo.
8. Con riferimento, invece, alla richiesta risarcitoria della lesione del rapporto parentale avanzata iure proprio dagli attori e si osserva Parte_2 Parte_3 Parte_4 quanto segue. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1752 del 20.1.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, ordinanza n. 13540 del 17.5.2023)”. Inoltre, è pacifico in giurisprudenza che “il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 25843 del 13.11.2020; nonché Cass., sez. III, sentenza n. 28220 del 4.11.2019)”.
pagina 14 di 19 L'esistenza stessa del rapporto di parentela può, dunque, far presumere la grave sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. Ebbene, nel caso di specie, ferma restando la gravità della lesione subita dal prossimo congiunto e l'effettiva e non contestata sussistenza del legame affettivo esistente tra le parti, deve dirsi che gli attori e (in qualità di genitori di ) e Parte_2 Parte_3 Pt_1 (in qualità di sorella), al di là di talune generiche deduzioni, non hanno allegato, Parte_4 né provato alcunché al riguardo, limitandosi a richiedere un risarcimento in re ipsa. In particolare, non si comprende in che termini le condizioni di salute di Parte_1 abbiano inciso sul rapporto affettivo con il medesimo, né in che modo i problemi di vista del giovane, benché sicuramente invalidanti per quest'ultimo (ma, di certo, non tali da renderlo totalmente dipendente dai propri familiari), abbiano potuto determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita dei suoi prossimi congiunti. La richiesta risarcitoria del danno da lesione del rapporto parentale deve, pertanto, essere rigettata.
9. Va, infine, rigettata la domanda di garanzia azionata dal convenuto nei CP_1 confronti della atteso che la polizza assicurativa Controparte_2 [...]
n. 71 ”, stipulata dal primo, con scadenza 14.6.2015 – come Controparte_3 CP_4 risulta dalla documentazione che è stata prodotta – non risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio. In proposito, deve rilevarsi che la nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_2 eccepito la carenza di copertura assicurativa, in considerazione della operatività della clausola
“claims made” e della intervenuta disdetta della polizza intervenuta da parte dell'assicurato con raccomandata A.R. del 7.4.2015. Più precisamente, la compagnia assicurativa chiamata in causa ha dedotto che, in base all'art.
7.22 delle condizioni di validità della polizza, “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da lui denunciate alla Società Parte_5 durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l' non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto”. Parte_5 Nel caso di specie, la compagnia assicurativa ha eccepito che la richiesta di risarcimento era stata avanzata per la prima volta soltanto nel 2019, con la sua chiamata in causa, e che il convenuto, dott. , non ha fornito la prova di aver denunziato il sinistro alla CP_1 [...] urante il periodo di validità della polizza. Controparte_2 Ebbene, la suddetta eccezione merita accoglimento, atteso che, nel corso del giudizio, parte convenuta non ha prodotto alcuna denuncia del sinistro notificata alla compagnia assicurativa, né tantomeno ha provato di aver effettuato tale denunzia “durante il periodo di validità del contratto” e, quindi, entro il 14.6.2015. Né rileva in senso contrario la comunicazione del 24.6.2019 (allegata al fascicolo di parte convenuta), con la quale la informava il dott. Controparte_2 CP_1 che, a seguito della notifica dell'atto di citazione, “la garanzia RCG non prevede la manleva diretta (ossia la assegnazione di un legale della Compagnia per la difesa diretta dell'assicurato)”, motivo per cui lo stesso avrebbe dovuto in ogni caso “provvedere alla sua difesa a sue spese, con legale di sua fiducia”.
pagina 15 di 19 Sul punto, giova appena ricordare che la giurisprudenza di legittimità, i cui approdi risultano efficacemente sintetizzati nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13877 del 6.7.2020, ha ormai da tempo affermato quanto segue: “In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904-1918 cc), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta;
ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo, delineato dall'art. 1917 cc, è improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917, comma 1, cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria;
siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'art. 1917, comma 1, cc, menzionato dall'art. 1932 cc tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322, comma 1 cc), modulare il predetto obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia, sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto). Ciò precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la sostenuta vessatorietà, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cc (Cass. S.U. 9140/2016). Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell'oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta;
la clausola "claims made", invece, è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti;
in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917
pagina 16 di 19 cc, i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016). In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 L. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, come novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui al primo comma dell'art. 1917 cc (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cc;
siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 22437/2018)”. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura degli atti prodotti si evince che al contratto assicurativo stipulato tra le parti accedeva una clausola claims made c.d. “impura”. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevedeva che la garanzia esplicasse la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino a due anni prima, senza prevedere alcuna clausola di ultrattività o postuma (“sunset clause”), volta a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto. Ciò posto, il convenuto dott. ha sostenuto l'inoperatività della clausola CP_1
“claims made”, in ragione della nullità della stessa.
pagina 17 di 19 Secondo la prospettazione difensiva del convenuto, infatti, la nullità della clausola “claims made” conseguirebbe al fatto che la stessa “introduce una decadenza a carico dell'assicurato non dipendente da una sua condotta, ovverosia l'avere ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, pertanto, in ossequio ai precedenti arresti giurisprudenziali, essa contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto”. Senonché, deve ribadirsi che la clausola “claims made”, come si è già detto, non è considerata dalla giurisprudenza di legittimità una clausola “vessatoria” e, come tale, non richiede, ai sensi dell'art. 1341 c.c., una specifica approvazione per iscritto, apparendo del tutto isolata la sentenza n. 8894/2020 della Suprema Corte, richiamata dalla difesa del convenuto, che ha sostenuto il contrario, andando contro l'orientamento delle Sezioni Unite del 2016 e del 2018. Sotto altro profilo, poi, risulta provato che il convenuto, con raccomandata AR del 7.4.2015, ha disdettato la polizza e ha quindi omesso il pagamento dei premi successivi, motivo per cui l'assicurazione è venuta a cessare automaticamente alla naturale scadenza del 14.6.2015. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa risulta fondata e, per l'effetto, la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei CP_1 confronti della on può trovare accoglimento. Controparte_2
10. L'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate dall'attore Parte_1 giustificano una compensazione delle spese di lite, per entrambi i procedimenti proposti (sia per quello ante causam, sia per quello di merito), tra questi ed il convenuto, nella misura del 50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attore, invece, deve essere posta a carico del convenuto, in ragione della parziale soccombenza dello stesso. Tali spese, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014). Quanto alle spese della CTU disposta nell'ambito del procedimento di ATP n. 32615/2015 R.G. e a quelle relative all'integrazione di CTU disposta nel presente giudizio di merito, le stesse – già liquidate con separati decreti – in ragione della indisponibilità del convenuto ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria nel corso del processo, devono essere poste definitivamente a carico dello stesso, che con il suo comportamento ne ha reso necessario l'espletamento; ne deriva il conseguente diritto dell'attore di ripetere le somme eventualmente già versate Parte_1 agli ausiliari a titolo di anticipo. In ultimo, le spese di lite tra gli attori e Parte_2 Parte_3 Pt_4 ed il convenuto nonché quelle tra quest'ultimo e la chiamata in causa,
[...] CP_1 devono essere interamente compensate, in considerazione della Controparte_2 complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1
€ 526.037,00 (cinquecentoventiseimilatrentasette/00), a titolo di risarcimento del danno pagina 18 di 19 non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate dagli attori Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
- condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore CP_1 Parte_1 della metà delle spese di lite, che liquida in € 1.417,00 per spese vive, per entrambi i procedimenti (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa) ed € 18.442,00 per compensi del procuratore, per entrambi i procedimenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio ante causam e del presente giudizio di merito tra l'attore e il convenuto Parte_1 CP_1
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i giudizi tra gli attori Pt_2
e ed il convenuto
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
- pone in via definitiva le spese della CTU e della relativa integrazione, a carico del convenuto
CP_1
- rigetta la domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della CP_1
Controparte_2
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i giudizi tra il convenuto e la chiamata in causa CP_1 Controparte_2
Napoli, 21.8.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14084/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3 (c.f. ), nata a [...] l'[...] e (c.f. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...], tutti residenti in [...] 5, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore sito in Napoli alla via P. Colletta n. 12, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Leanza (C.F.: ), in C.F._5 virtù di procura allegata in calce all'atto introduttivo ATTORI CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._6 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Isola C2 Sc. C, presso lo studio dei propri difensori, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca Andrisani (c.f.
) e dall'avv. Giorgio Frasca (c.f. ), in virtù di C.F._7 C.F._8 mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 p.t., con sede in Roma alla via Po n. 20, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone n. 6 presso lo studio dell'avv. Ernesto Sparano (c.f. ), dal quale è C.F._9 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di chiamata in causa CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 13.1.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.5.2019, gli attori Parte_1
e lamentando di aver subito danni Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrimoniali e non patrimoniali a seguito del trattamento sanitario al quale era stato sottoposto (minorenne all'epoca dei fatti), proponevano domanda risarcitoria nei confronti Parte_1 del dott. . CP_1 In particolare, gli odierni istanti deducevano:
- che, nei periodi compresi tra il gennaio 2009 e l'ottobre 2011 nonché tra l'aprile 2012 ed il maggio 2013, (minorenne, all'epoca dei fatti), in quanto affetto da una Parte_1 forma di “alopecia areata, evoluta poi in alopecia universale”, si era rivolto al dott. CP_1
specialista dermatologo, e, su indicazione di questi, aveva assunto farmaci a base
[...] di corticosteroidi;
- che, né prima dell'inizio della terapia, né durante la stessa, lo specialista convenuto aveva mai prescritto o consigliato al giovane ed ai suoi genitori di eseguire controlli oculistici;
- che, nel mese di maggio del 2013, atteso il peggioramento della patologia e la manifesta inefficacia della terapia, il dott. ne sospendeva l'assunzione; Pt_1
- che, ciononostante, iniziavano a manifestarsi in danno del giovane “disturbi visivi, Pt_1 dapprima aspecifici e poi con importante perdita di vista, per cui, a seguito di accertamenti specialistici gli veniva diagnosticata la presenza di un glaucoma cronico ad angolo aperto”;
- che, stante l'impossibilità di far fronte all'ipertono con la sola terapia medica, nel novembre del 2014, il ragazzo veniva operato di trabeculectomia con impianto di valvola nell'occhio destro e, dopo 20 giorni, subiva analogo intervento all'occhio sinistro;
- che il doppio intervento consentiva “la normalizzazione del tono, sebbene con la possibilità di improvvisi rialzi del tono stesso”, determinando altresì “opacità della capsula posteriore del cristallino propria della cataratta cortisonica”;
- che, per tali motivi, gli attori avevano proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del procedimento n. 32615/2015 R.G., al fine di accertare le responsabilità professionali dell'odierno convenuto e quantificare l'entità dei danni dagli stessi subiti. Tanto premesso, gli attori lamentavano la sussistenza di un rilevante pregiudizio alla salute del giovane , con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa futura e sulla vita di relazione dello Pt_1 stesso, nonché con effetti “riflessi” anche per i suoi prossimi congiunti. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'attore deducendo che le proprie condizioni Parte_1 di salute si erano ulteriormente aggravate rispetto a quanto era stato accertato nel corso del procedimento di ATP, chiedeva, previo espletamento di CTU integrativa, il risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e, precisamente, dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione massima) e dei danni patrimoniali, a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica e per le spese sostenute per i numerosi viaggi effettuati per curarsi presso l'ospedale di Genova, oltre che per le spese future, per interventi chirurgici, terapie e assistenza. Gli attori e (in qualità di genitori di ) e Parte_2 Parte_3 Pt_1 (in qualità di sorella del medesimo), invece, chiedevano il ristoro dei danni patiti Parte_4 in proprio e, precisamente, del “danno non patrimoniale derivante dalla rilevante compromissione del detto rapporto in conseguenza delle macrolesioni patite dal prossimo congiunto, sostanziandosi nel mutamento in peius delle relazioni personali e familiari e nello sconvolgimento delle abitudini di vita pregresse, eziologicamente derivante dalle gravi lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito”.
pagina 2 di 19 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto dott. , il CP_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto proposta senza l'osservanza del termine perentorio, prescritto dall'art. 8 della Legge n. 24/2017, di novanta giorni dal deposito della relazione peritale, avvenuto in data 9.11.2017. Nel merito, il convenuto contestava in fatto e in diritto la fondatezza delle avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, il convenuto, dopo aver dedotto che quella da cui è affetto l'attore Pt_1
è una malattia autoimmune la quale “compare se c'è una predisposizione genetica su cui
[...] agiscono fattori ambientali”, precisava che l'insorgenza del glaucoma era da porsi in relazione non già con la somministrazione del cortisone per via sistemica, ma con la predisposizione genetica dell'attore all'alopecia e alle altre malattie autoimmuni. Contestava, inoltre, sia la circostanza di aver provveduto alla prescrizione della terapia farmacologica cortisonica, senza adeguatamente informare gli interessati circa la necessità che il minore, già provvisto di occhiali da vista all'epoca dei fatti, svolgesse periodicamente visite oculistiche di controllo;
sia la circostanza secondo cui esisterebbe un nesso eziologico tra l'insorgenza del glaucoma e la somministrazione di farmaci a base cortisonica che, “per dosaggi, per periodi di somministrazione e per modalità di somministrazione, non ponevano rischi di sorta per la salute del minore”. In ogni caso, in virtù della polizza n. 71P629907, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa con la quale deduceva di aver Controparte_2 stipulato la propria assicurazione professionale, per essere dalla stessa manlevato in caso di condanna. Autorizzata la chiamata in causa e differita l'udienza, con comparsa depositata in data 27.2.2020, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dal convenuto in relazione ai fatti posti a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio e, in via subordinata, rilevava l'operatività del limite massimale previsto dalla stessa. Nel merito, associandosi alle difese del convenuto, contestava in fatto e in diritto le pretese attoree chiedendone il rigetto. Quindi, acquisito il fascicolo del procedimento di ATP avente n. 32615/2015 R.G., raccolte le prove orali richieste dal convenuto e disposto il supplemento di CTU richiesto da parte attrice (resosi necessario in ragione della dedotta evoluzione peggiorativa della condizione menomativa del giovane , il Giudice, all'udienza del 13.1.2025, riservava la causa a Parte_1 sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto, dott. . CP_1 Invero, dagli atti che sono stati prodotti, risulta che gli odierni attori depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 17.12.2015 e che la relazione di CTU espletata nell'ambito del relativo procedimento di ATP avente n. 32615/2015 R.G. veniva depositata in data 9.11.2017, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio di merito veniva depositato in data 9.5.2019 (e, quindi,
pagina 3 di 19 ben oltre il termine, previsto dall'art. 8 comma 3 Legge n. 24/2017, di sei mesi dal deposito del ricorso ovvero di novanta giorni dal deposito della relazione). La richiamata norma, tuttavia, stabilisce unicamente che, se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP, non viene depositata la domanda del successivo giudizio di merito, non sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di giudizio ante causam Contrariamente a quanto pretenderebbe parte convenuta, la norma non prevede affatto l'improcedibilità della domanda. Nel caso che occupa, inoltre, deve darsi atto che gli attori non hanno depositato un ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ma hanno proposto un ordinario giudizio di cognizione, mediante notifica dell'atto di citazione, dopo aver esperito un regolare giudizio di mediazione che si è concluso con verbale negativo del 12.3.2019 (cfr. all. n. 29 della produzione di parte attrice). Ne consegue che la presente domanda, benché proposta senza il rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 8 Legge n. 24/2017, risulta comunque procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato ante causam sono certamente utilizzabili in questa sede.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
3. La richiesta di risarcimento postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico del convenuto sanitario, dott. , presso il quale l'attore CP_1 Parte_1 all'epoca minorenne, era in cura dermatologica per il trattamento dell'alopecia areata da cui era affetto. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti dal gennaio 2009 al maggio 2013 e, quindi, antecedenti a tale data. Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile applicabile all'epoca dei fatti (maggio 2013). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”, aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dalla previgente legge n. 189/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”), in luogo della legge n. 24/2017 cd.
“Gelli-Bianco”, la responsabilità civile del medico convenuto deve essere accertata secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
pagina 4 di 19 sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass, 26907/2020; Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento.
4. Ciò posto, deve dirsi che le doglianze di parte attrice, nel caso di specie, riguardano, in particolare, il fatto che il medico:
- nel prescrivere la terapia cortisonica per un rilevante periodo di tempo, per la cura della patologia presentata dal piccolo , non adottava le idonee precauzioni rispetto agli Pt_1 inevitabili effetti collaterali connessi a tale terapia;
- non informava né il giovane, né i suoi genitori, circa la necessità di procedere ad accurati controlli oculistici. Dalle predette condotte negligenti del sanitario convenuto ne sarebbe derivata la riduzione del visus e la conseguente patologia glaucomatosa del paziente, tale per cui si rendevano necessari alcuni interventi chirurgici. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito la condotta denunciata nell'atto introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento contrattuale addebitato al sanitario convenuto, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dall'attore. Pertanto, attingendo all'elaborato dei C.T.U., dott. , specialista in medicina Persona_1 legale, e dott. specialista in oculistica, predisposto nel corso del Persona_2 procedimento di ATP, si legge quanto segue:
“si può affermare che assunse corticosteroidi per via orale e topica, a dosi Parte_1 oscillanti, in due periodi diversi, gennaio 2009/ottobre 2011 e aprile 2012/maggio 2013, per Alopecia Areata evolutasi poi in Alopecia Universale;
nel 2014, a seguito di una visita oculistica, gli fu stata riscontrata una condizione clinica oculistica di Miopia e Glaucoma;
infine, alla fine del 2014, obiettivato un avanzato stadio della patologia glaucomatosa, il giovane fu sottoposto a chirurgia filtrante in OO;
per tale motivo è tuttora in costante follow-up medico-chirurgico oculistico. Tale patologia è alla base del ricorso avviato dai genitori del minore, in quanto ritengono che la patologia oculare dipenda da malpractrice terapeutica dell'allora Dermatologo di fiducia Dott. . CP_1 Compito dei CCTTUU è comprendere se ci possa essere nesso tra la terapia cortisonica, effettuata in età infantile, e la miopia ed il glaucoma, diagnosticati in adolescenza, al fine di identificare eventuali responsabilità professionali in persona del Dott. CP_1 prescrittore della terapia cortisonica (…). ALOPECIA Questa patologia tricologica, caratterizzata dalla perdita di capelli ed in forma più grave anche dei peli nel resto del corpo, non ha ancora una etiologia ben definita: da tempo immemore è stato dato un ruolo importante a fattori stressogeni, emotivi e caratteriali, soprattutto in età infantile, quando l' organismo “tara” il suo asse ipotalamo-ipofisario-surrene nei confronti dell'adattamento e quindi della “sensibilità” agli stress;
esclusa definitivamente un'etiologia
pagina 5 di 19 infettiva, negli ultimi anni l'ipotesi autoimmunitaria ha sempre più ottenuto credito tra la popolazione scientifica dermatologica attraverso lo studio dell'immunofenotipo dei pazienti e dell'individuazione di specifiche immunoglobuline attive contro proteine basilari per la ricrescita pilifera, come la tricoialina e la citocheratina 16. Ad oggi la scelta del regime terapeutico della alopecia areata si basa principalmente su criteri empirici più o meno codificati che tengono conto dell'età del paziente e della percentuale di cuoio capelluto interessato (+/- del 50%). (…) Come per gli adulti, nella terapia dell'Alopecia pediatrica, gli steroidi topici sono spesso l'approccio di prima linea;
ultimi lavori scientifici sembrano dimostrare una maggior vantaggio terapeutico con la somministrazione topica di steroidi ad alta potenza (…). CORTISONE ED EFFETTI COLLATERALI Da sempre la letteratura scientifica di ogni branca specialistica è stata molto chiara sui molteplici e gravi effetti collaterali dell'uso cronico di steroidi, associando di volta in volta tale terapia a patologie importanti: dal glaucoma alla cataratta, dall'iperglicemia al diabete, dall'alterato metabolismo proteico, lipidico ed osseo all'insufficienza renale, osteoporosi, ulcera gastrica ecc. Dalla lettura di quanto scientificamente accettato dalla medicina odierna, è necessario sottolineare la totale indipendenza della comparsa delle diverse risposte patologiche all'uso corticosteroideo;
in parole semplici non è detto che, alla riposta patologica di un organo all'uso del cortisone, debba direttamente corrispondere la presenza di altre riposte parimenti patologiche, né patologiche nell'organo stesso né in altri organi. CORTISONE E GLAUCOMA E' importante sottolineare la stretta correlazione che tutti gli studi scientifici, effettuati nel corso dei decenni e presenti in pubblicazioni di alto valore impattante, riportano tra uso di corticosteroidi, nelle sue varie forme di somministrazione, ed il glaucoma (…). Anche se non è stata ancora del tutto chiarita la fisiopatologia alla base di questo effetto iatrogeno, tutti gli studi scientifici propendono nel riconoscere un effetto ipertonizzante del cortisone attraverso una modificazione intracellulare ed extracellulare del trabecolato, complesso anatomico posto nell'angolo irido-corneale, responsabile del 90% della filtrazione dell'umore acqueo verso l'esterno dell'occhio. (…) A proposito dei principi di gestione di una terapia corticosteroidea sistemica, in rapporto a possibili complicanze glaucomatose, (…) risulta chiara la necessità di controlli pressori mensili al fine di decidere la prosecuzione o meno della terapia stessa. GLAUCOMA E MIOPIA Tutti gli studi scientifici, effettuati nel corso dei decenni e presenti in pubblicazioni di alto valore impattante, hanno sempre evidenziato una strettissima correlazione tra glaucoma e miopia, soprattutto se medio/elevata: è stata accertata una prevalenza del glaucoma pari al doppio rispetto ad una condizione non miopica, indipendentemente dalla presenza o meno di altri rischi di PIO elevata o di glaucoma. In conclusione, ed a parziale integrazione di quanto finora riportato, alla luce della ricca documentazione scientifica a nostra disposizione, si riportano di seguito i dati clinici più salienti per il caso in oggetto:
- non esiste rapporto scientificamente provato tra alopecia, miopia e glaucoma;
- esiste invece una strettissima correlazione tra uso cronico e/o eccessivo di farmaci corticosteroidei e risposte patologiche in diversi organi e distretti, con comparsa di forme cliniche indipendenti e casuali;
- tra le varie risposte patologiche esiste uno strettissimo rapporto tra uso di corticosteroidi ed innalzamento pressorio intraoculare;
pagina 6 di 19 - in genere l'uso di cortisonici provoca un innalzamento pressorio intraoculare in modo direttamente proporzionale alla dose ed alla durata di somministrazione, indipendentemente dalla via di somministrazione e/o dalla predisposizione del soggetto;
- esistono soggetti geneticamente predisposti ad una ipersensibilità al cortisone (soggetti cortisone-responder) per i quali l'aumento della PIO è indipendente dalla dose e dalla durata di somministrazione;
- l'ipertono oculare indotto da cortisone è temporaneo se la somministrazione è interrotta precocemente, o comunque prima che si vengano ad instaurare modificazioni anatomiche tali da alterare definitivamente la normale cito-architettura del trabecolato;
- all'instaurarsi delle modificazioni anatomiche ultrastrutturali del trabecolato, la condizione di ipertono oculare indotto da cortisone può sfociare in una vera e propria patologia glaucomatosa iatrogena;
- per quanto empirica, e basata sull'esperienza personale, la terapia per l'Alopecia Areata si giova soprattutto dell'uso di farmaci immuno soppressori come gli steroidi;
- la terapia per l'Alopecia Areata pediatrica prevede l'uso di steroidi principalmente per via topica ed intralesionale, riservando alte dosi sistemiche alle riacutizzazioni della patologia. Dal confronto tra i dati scientifici appena riassunti, ed i dati relativi al fatto in causa, è razionalmente corretto dedurre che nel caso in questione si è di fronte ad una condizione predisponente su cui si è instaurata una causa scatenante; ovvero, il giovane periziando può essere verosimilmente considerato un soggetto sensibile al cortisone, con predisposizione a problemi di ipertono oculare, comprovata da una condizione refrattiva miopica, realizzatasi poi in patologia glaucomatosa, nel corso degli anni in cui ha seguito terapia corticosteroidea. Una volta identificato un nesso causale scientificamente corretto tra la terapia dermatologica seguita e la patologia glaucomatosa diagnosticata, è da comprendere se in tale nesso si possa ravvisare malpractice o meno, ovvero se il convenuto, Dott. abbia improntato la CP_1 sua opera ai richiesti criteri di diligenza, perizia e prudenza, relativamente alle superiori cognizioni proprie della sua specializzazione dermatologica. In assenza di protocolli codificati, per una patologia talmente multiforme e dall'etiologia non ancora del tutto compresa, innanzi tutto va evidenziata la discrepanza tra il protocollo adottato dal Dott. e quanto riportato nella letteratura accreditata, relativamente alla Alopecia Pt_1 Areata Pediatrica, che preferisce, come posologia sistemica, la somministrazione singola di boli piuttosto che una somministrazione cronica, proprio a causa dei possibili eventi avversi generali. Alla luce di quanto finora esposto, sulla base dei dati agli atti e della letteratura scientifica, si possono puntualizzare alcune deduzioni razionalmente corrette:
1) per la Alopecia Areata è indicata la terapia corticosteroidea;
2) anche se fossero stati somministrati boli episodici, piuttosto che una terapia cronica, molto probabilmente la responsività del paziente avrebbe comunque portato alla comparsa di una condizione clinica glaucomatosa;
3) se fossero stati proposti e/o eseguiti esami oculistici periodici di controllo molto probabilmente non si sarebbe potuto scongiurare la comparsa del glaucoma;
4) se fossero stati proposti e/o eseguiti esami oculistici periodici di controllo sicuramente si sarebbe potuto diagnosticare e trattare più precocemente il glaucoma indotto da corticosteroidi con sicura modificazione della terapia corticosteroidea e della personale evoluzione clinica della patologia glaucomatosa;
pagina 7 di 19 5) la mancanza di documentazione probante l'avvenuta attenzione ai più che conosciuti possibili effetti collaterali oculari legati ad una terapia corticosteroidea cronica pone le basi per identificare una negligenza da parte del Collega Convenuto. Con ragionamento controfattuale: se fossero presenti dati comprovanti un avvenuto consiglio ad effettuare una visita oculistica di controllo, durante la terapia corticosteroidea prescritta e seguita, si sarebbe potuto accertare la piena diligenza del Collega Convenuto;
l'assenza di tali dati pone il presupposto perché scatti la prova del nesso causale a sfavore del medico, in quanto la condotta dello stesso è astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato”. Orbene, dopo aver accertato che la somministrazione prolungata di farmaci corticosteroidi può con ragionevole probabilità aver determinato l'innalzamento pressorio intraoculare e, quindi, il glaucoma, i CTU hanno riferito che il glaucoma, in ragione della predisposizione del paziente, sarebbe comparso verosimilmente anche qualora il giovane si fosse sottoposto a controlli Pt_1 oculistici;
tuttavia, ove gli esami oculistici periodici di controllo fossero stati eseguiti, di sicuro il glaucoma sarebbe stato diagnosticato e trattato più precocemente;
e ciò avrebbe consentito, per un verso, la modificazione della terapia corticosteroidea e, per altro verso, una più favorevole evoluzione clinica della patologia glaucomatosa. Inoltre, deve anche dirsi che, esaminando la documentazione medica rilasciata dal convenuto, i CTU hanno rilevato che dalla stessa non si evince alcuna specifica prescrizione scritta da parte del dott. di controlli oculistici da effettuare nel corso della terapia farmacologica Pt_1 indicata dallo stesso, con l'ovvia conseguenza che, a fronte della allegazione dell'inadempimento contrattuale da parte degli attori, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria che sullo stesso incombeva. Del resto, le conclusioni rassegnate sul punto dai consulenti tecnici di ufficio trovano conforto nelle dichiarazioni rese dagli attori nel corso degli interrogatori formali raccolti all'udienza del 19.5.2022. Nell'occasione, infatti, e hanno Parte_3 Parte_2 Parte_1 negato che il medico convenuto avesse mai prescritto visite specialistiche di natura oculistica, precisando altresì che aveva iniziato a sottoporsi a visite oculistiche e a portare occhiali da Pt_1 vista soltanto a partire dall'anno 2012 e, comunque, dopo circa 3 anni dall'inizio della terapia farmacologica prescritta dal dott. . CP_1 Gli attori, inoltre, hanno riferito che la cura indicata dal dermatologo convenuto era sempre stata seguita in maniera scrupolosa e che, nell'ultimo periodo, poco prima che la stessa venisse definitivamente interrotta perché risultata ormai del tutto inutile, il medico aveva prescritto
“cinque iniezioni, una a settimana, molto pesanti”. Per contro, risultano assolutamente generiche e, quindi, del tutto inutilizzabili ai fini del decidere le dichiarazioni testimoniali fornite dalla teste la quale, escussa all'udienza Testimone_1 del 9.2.2023 – dopo aver precisato di avere avuto uno studio di medicina estetica sullo stesso pianerottolo del convenuto e di avergli fatto da segretaria, a titolo prettamente amichevole, quando quest'ultimo faceva studio a Napoli, “una volta al mese/mese e mezzo” – ha riferito di non essere mai entrata nello studio del dott. durante le visite, di ricordare “il Pt_1 ragazzino quale paziente del dottore” e che lo stesso “aveva un problema di Parte_1 alopecia”, ma di non sapere nulla “in merito alle cure farmacologiche prescritte dal dott. al ragazzo”. Pt_1 La teste, inoltre, ha aggiunto che, nello studio del dermatologo, vi erano “dei prestampati in cui sono elencati una serie di esami che i pazienti devono fare” e di aver “passato il prestampato al
pagina 8 di 19 dottore per la prescrizione degli esami al ragazzo, ma non so dire quali esami sono stati prescritti in concreto”. Infine, confermando la versione dei fatti riferita dagli stessi attori, la teste ha Tes_1 dichiarato che soltanto “l'ultima volta che è venuto (…) il ragazzo portava gli occhiali da vista”, così implicitamente ammettendo che, in occasione delle sedute precedenti, lo stesso non li indossava. Ne deriva che, in base alla relazione peritale e all'esame della prova orale assunta, può dirsi provato che la condotta colpevole imputabile al convenuto sanitario, dott. , sia CP_1 consistita nella mancata prescrizione di effettuare controlli oftalmologici. Tali controlli specialistici, invero, ove fossero stati prescritti, avrebbero consentito non soltanto di identificare e/o escludere gli effetti collaterali collegati alla terapia cortisonica prescritta al giovane , ma anche e soprattutto di modificare ed eventualmente interrompere la terapia Pt_1 farmacologica in atto, ove la stessa fosse risultata nociva per l'attore. La circostanza che il convenuto abbia omesso di prescrivere tali controlli, infatti, ha sicuramente impedito di diagnosticare e trattare più precocemente il glaucoma indotto da corticosteroidi, incidendo in peius sull'evoluzione clinica della patologia glaucomatosa. Ciò posto, tuttavia, deve ribadirsi che il danno alla salute subito dall'attore non è conseguenza unicamente della condotta negligente del convenuto dott. , la quale, come si è CP_1 detto, si è innestata su una predisposizione genetica del paziente, che – oltre a patire una miopia medio-elevata, indipendentemente da qualsiasi terapia corticosteroidea assunta – verosimilmente, nel corso della propria vita, avrebbe comunque sviluppato una patologia glaucomatosa. Tuttavia, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la patologia glaucomatosa del giovane
è stata senz'altro aggravata ed accelerata dalla condotta omissiva del dott. Pt_1 CP_1
come sopra indicata.
[...]
5. In merito alla quantificazione del danno biologico subito dall'attore i CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento di ATP, hanno concluso nei seguenti termini:
“Non sono emersi alla visita d'ufficio, né sono presenti agli atti, dati clinici sufficienti ad ipotizzare in modo razionale un deficit visivo binoculare preesistente alla data dei fatti in discussione;
anche considerando la miopia, non è razionale l'ipotesi di una vista inferiore ai 10/10, con l'eventuale miglior correzione possibile, alla data precedente il 2009. (…) Si ritiene di dover considerare 9/10 e non piena capacità visiva in quanto, non vi è alcuna correlazione tra cortisone e miopia che, a sua volta è strettamente correlata con il glaucoma. Ciò significa che sarebbe errato considerare il danno visivo attuale quale assoluta e diretta conseguenza della sola terapia corticosteroidea, in quanto non si terrebbero in debito conto tutti i dati costituenti il caso in oggetto;
ovvero, è razionalmente corretto affermare che il giovane
avrebbe comunque avuto problemi visivi nella sua vita in quanto geneticamente Pt_1 predisposto alla miopia indipendente dalla terapia cortisonica;
senza contare la congenita responsività ipertensiva ai corticosteroidi, e quindi una certa alta potenzialità a sviluppare nel futuro una patologia glaucomatosa. Questa osservazione trova dati probanti nella corrispondenza tra le considerazioni finora esposte (causa scatenante su fattore predisponente) e le relative odierne conoscenze scientifiche, nonché dall'OCT del 23/07/2014 nel quale correttamente la CTP Dott.ssa Persona_3 evidenzia una morfologia foveale tipica di una maculopatia, condizione clinica esclusivamente oculare e non facilmente correlabile ad un danno glaucomatoso, e quindi alla terapia corticosteroidea.
pagina 9 di 19 Non esistendo alcuna tabella o algoritmo capace di rapportare la condizione clinica oculistica alla perdita visiva, ci si trova a dover scindere quanto naturalmente predisposto da quanto scatenato solo sulla base di valutazioni discrezionali, basate sulle conoscenze oftalmologiche e sull'esperienza medica personale (…) Si può quindi ipotizzare che una miopia medio-elevata associata ad un astigmatismo medio in un occhio sano, quale quella di , difficilmente Pt_1 avrebbe presentato un visus pari a 10/10; tale considerazione, per quanto non comprovabile, scaturisce dalla considerazione dei limiti fisici ottici legati alle lenti correttive miopiche e le caratteristiche anatomiche e funzionali degli occhi con miopia medio-elevata: l'immagine che cade a fuoco sulla fovea risulta precisa ma piccola, con relativa perdita di definizione degli oggetti più lontani o più piccoli come gli ottotipi dei 10/10.”. Orbene, nella relazione depositata in data 9.11.2017 ed espletata nel corso del procedimento di ATP, i CTU quantificavano, dapprima, nella misura del 39% e, successivamente – anche alla luce delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte attrice – nella misura del 50% l'entità del danno biologico patito dall'attore. In proposito, nella CTU disposta nel corso dell'ATP, si legge quanto segue: “A tali conclusioni vi si giunge in maniera critica andando a valutare il quadro clinico complessivo della sua patologia oculare (riduzione del visus e patologia glaucomatosa) del giovane che risulta Pt_1 possibile confrontare in maniera analogico proporzionale con la valutazione di una cecità bilaterale (85%). I sopracitati esiti permanenti risultano certamente avere ripercussioni e riflessi di lieve-media entità sulla sfera individuale e relazionale nonché espletamento delle normali attività quotidiane rendendole di certo maggiormente difficoltose sebbene non impedendole in maniera assoluta. Va inoltre ribadito che detti esiti permanenti allo stato risultano stabilizzati e non sono suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirurgici futuri. A tutto ciò va aggiunto che la patologia glaucomatosa risulta essere una patologia ad andamento cronico- degenerativo il che non può escludere un, seppur lento ma inesorabile, peggioramento dello stato attuale le cui tempistiche e caratteristiche non risultano di fatto ben definibili allo stato attuale, ma solo probabilisticamente realizzabili nel futuro. Non è possibile stabilire con certezza il “grado” di sofferenza soggettiva di un individuo in quanto tale parametro risulta essere altamente “soggettivo” sia nella sua caratterizzazione sia fisica (soglia del dolore) che psichica (elaborazione della patologia e della riduzione della capacità ed acuità visiva e delle sue ripercussioni); comunque può asserirsi che l'intero iter clinico-diagnostico-terapeutico abbia comportato un grado di sofferenza “lieve” dal punto di vista fisico e più “moderato-grave” nella sua strutturazione psicologica. Nella documentazione presentata in atti non vi risultano documentate spese mediche, d'altronde maggior parte delle cure sono state emandate presso strutture convenzionate con il S.S.N.”. Nel corso dell'odierno giudizio, come si è detto, veniva disposta un'integrazione della CTU, al fine di accertare “gli eventuali aggravamenti della condizione di salute dell'attore alla luce della documentazione medica sopravvenuta”. Ciò posto, deve darsi atto che, nell'elaborato peritale depositato in data 11.9.2023, i medesimi consulenti tecnici già nominati in sede di ATP, chiamati a rivalutare la situazione clinica dell'attore, sulla scorta della visita dello stesso e dell'esame della documentazione medica depositata da parte attrice nell'ambito del presente procedimento, hanno effettivamente accertato un peggioramento delle condizioni di salute di il quale, dalla data della Parte_1 precedente consulenza, ha dovuto subire tra l'altro ulteriori interventi chirurgici per la patologia pagina 10 di 19 glaucomatosa e, in particolare, un intervento chirurgico di cataratta bilaterale in tempistiche diverse e, nel mese di gennaio del 2020, un nuovo intervento di disostruzione dell'Xpress destro. Alla luce di quanto sopra, i CTU, basandosi sull'obiettività clinica rilevata durante le operazioni tecniche (vedasi esame obiettivo oculistico del dott. , hanno accertato che, “allo stato Per_2 attuale il deficit visivo del sig. , è quantificabile nel range del 75-84%” e, agendo Parte_1 in tale range, hanno concluso “con una valutazione onnicomprensiva e discrezionale del deficit funzionale visivo pari al 80%”. Anche in tale sede, ad ogni modo, i CTU hanno avuto modo di ribadire quanto segue:
“1. Non è possibile addurre l'attuale peggioramento dell'acuità visiva del sig. Parte_1 come assoluta e diretta conseguenza della terapia corticosteroidea e della correlata patologia glaucomatosa.
2. Il giovane , essendo geneticamente predisposto ad un grave stato miopico, avrebbe Pt_1 comunque avuto problemi visivi nella sua vita, a prescindere dalla terapia corticosteroidea assunta.
3. Non vi è alcuna correlazione tra cortisone e miopia che, invece, a sua volta è strettamente correlata con il glaucoma. La patologia miopica preesistente risulta del tutto indipendente dalla terapia cortisonica, come dalla patologia glaucomatosa e quindi assolutamente non correlabile all'operato del dott. . CP_1
4. Non può non evidenziarsi la congenita responsività ipertensiva ai corticosteroidi, e quindi una certa alta potenzialità a sviluppare una patologia glaucomatosa. Deve ribadirsi che non è possibile indicare l'attuale peggioramento dell'acuità visiva del sig.
come conseguenza assoluta ed esclusiva della patologia glaucomatosa, né Parte_1 tantomeno della sola condizione patologica di miopia elevata. Lo stato attuale del sig. è conseguenza innegabile della patologia glaucomatosa Parte_1 (secondaria all'uso dei farmaci steroidei) così come della preesistente grave miopia;
risulta quindi palese la concorrenza menomativa delle due patologie insistenti entrambe sull'organo della vista quindi concorrenti. Ne consegue la difficoltà, se non impossibilità, nello stabilire con certezza assoluta e scientifica la singola incidenza delle due patologie sul gravame visivo del periziando. È pur vero che la concorrenza delle due sopracitate patologie agenti nel medesimo individuo hanno sicuramente apportato un sinergismo di azione altamente peggiorativo rispetto alla esistenza di una sola delle due. In altri termini la contemporaneità del glaucoma e della forte miopia hanno agito in senso vicendevolmente amplificativo, concorrendo al peggioramento della capacità visiva del sig.
, sia per quanto riguarda la riduzione della capacità visiva centrale (visus), che Parte_1 per quanto concerne la riduzione della capacità visiva periferica (campo visivo). La patologia glaucomatosa post-farmacologica ha innegabilmente innescato un meccanismo a cascata con azione preponderante senza il quale l'avanzamento della patologia preesistente avrebbe avuto un andamento plausibilmente meno repentino e maggiormente curabile dal punto di vista clinico (…). Deve però evidenziarsi che, come già in precedenza più volte precisato, risultando impossibile scindere la reale incidenza delle due patologie, si ritiene congruo e corretto, sia dal punto di vista scientifico che medicolegale, prendere in debita considerazione anche lo stato patologico preesistente (grave miopia) su cui ha agito la successiva patologia iatrogena (glaucoma post- farmacologico).
pagina 11 di 19 Si ritiene che la patologia glaucomatosa agendo su un substrato congenito miopico grave ha certamente avuto un'incidenza gravativa maggiore (azione preponderante) sul cascame del repentino peggioramento dell'acuità visiva del sig. . Parte_1 Alla luce appunto di quest'ultima valutazione ed in ottemperanza ai baremes inerenti le indicazioni circa anche la valutazione degli stati persistenti e delle loro incidenze, si ritiene congruo decurtare matematicamente il valore differenziale identificato nella misura del 30% riducendolo di 1/3”. Tale decurtazione di 1/3, invero, deve essere operata non soltanto con riferimento alla quota di danno biologico derivante dal peggioramento delle condizioni di salute dell'attore accertato nel 2023, ma anche con riguardo alla quota di danno inizialmente accertata nel 2017, atteso che la grave condizione miopica dell'attore risulta congenita e prescinde totalmente sia dalla terapia farmacologica prescritta dal convenuto, sia dalla negligente condotta omissiva posta in essere dallo stesso. A ciò si aggiunga che una ulteriore decurtazione deve essere operata in ragione del fatto che l'insorgenza del glaucoma (che, verosimilmente, si sarebbe presentata comunque, in quanto legata a cause congenite del paziente) non può essere imputata alla condotta del convenuto, il quale può essere chiamato a rispondere unicamente dell'aggravamento e dell'accelerazione di tale patologia. Ciò posto, in assenza di una quantificazione certa da parte dei CTU della percentuale di incidenza della condotta del medico sulla patologia in questione, si ritiene che la somministrazione massiccia e prolungata di farmaci corticosteroidi, in assenza dei doverosi controlli,abbia avuto un ruolo sicuramente predominante nell'avanzamento della malattia, in considerazione del fatto che è presumibile che, senza la terapia farmacologica, il glaucoma non sarebbe insorto così precocemente, non si sarebbe sviluppato in maniera così grave e avrebbe potuto essere curato con maggiore efficacia. Orbene, ricostruita in tal modo la vicenda per cui è causa, questo giudice ritiene che debba essere affermata – sia pure solo nella misura del 50% – la responsabilità del convenuto, CP_1
per i danni alla persona subiti dall'attore,
[...] Parte_1 Accertata, dunque, la responsabilità “concorrente” del convenuto in ordine ai danni lamentati dall'attore, occorre procedere ora alla liquidazione degli stessi.
6. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dall'attore Pt_1
, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla
[...] valutazione del danno biologico e al danno morale. Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice. Può pertanto affermarsi che, tenuto conto della età anagrafica del paziente al momento del fatto (14 anni nel mese di maggio 2013, termine ultimo della seconda somministrazione della terapia corticosteroidea prescritta dal sanitario convenuto), il danno permanente patito dallo stesso può stimarsi pari all'80%. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente.
pagina 12 di 19 Ebbene, il danno non patrimoniale permanente riconosciuto nella misura dell'80% di invalidità, in uno all'incremento per sofferenza che in tal sede si intende riconoscere per via presuntiva – data la minore età del paziente all'epoca dei fatti, nonché il grado di sofferenza psicologica
“moderato-grave” del paziente riconosciuto in CTU – determina un risarcimento pari all'importo di € 1.052.074,00. Senonché, in ragione della accertata responsabilità soltanto “concorrente” del medico convenuto (che, come detto, si stima equo determinare nella misura della metà, con una decurtazione complessiva del 50% per le cause congenite del paziente), il dott. deve essere CP_1 condannato al risarcimento della metà della somma sopra indicata e, quindi, al pagamento dell'importo pari a € 526.037,00 (cinquecentoventiseimilatrentasette/00), a titolo di danni non patrimoniali (biologico e morale), a favore dell'attore Parte_1 A tale importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di maggio 2013 fino alla pubblicazione della presente sentenza. Non va riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico, atteso che non è stato provato alcunché al riguardo tale da giustificare un ulteriore incremento risarcitorio in tal senso.
7. Per quanto attiene alla liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica dell'attore deve osservarsi quanto segue. Parte_1 La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte affermato che “il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 11750 del 15.5.2018)”. Inoltre “il danno patrimoniale da futura riduzione della capacità di guadagno subito da un minore non percettore di reddito può essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 27353 del 22.10.2024)”. Ciò posto, nel caso di specie, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore Pt_1
ha dedotto che, all'epoca dei fatti, aveva terminato il percorso scolastico della scuola
[...] media inferiore e, solo nell'ultimo anno (2014-2015), aveva iniziato ad avere difficoltà didattiche, sebbene in lieve misura;
ha aggiunto, inoltre, che aveva manifestato interesse per le discipline tecniche, anche perché di tanto in tanto frequentava il negozio di ferramenta dei genitori, e che per tale motivo, era stato iscritto presso l'Istituto tecnico industriale “Giordani”, sito in Napoli alla via Caravaggio. Ha riferito, infine, di aver abbandonato gli studi al secondo anno, interrompendo irrimediabilmente il percorso di studi intrapreso sino a quel momento.
pagina 13 di 19 Orbene, la difesa di parte attrice ha allegato le valutazioni scolastiche dall'anno 2005-2006 fino all'anno 2014-2015, dalle quali emerge effettivamente un andamento scolastico peggiorativo del minore. Tuttavia, considerato che il minore veniva iscritto presso un istituto tecnico industriale e che, non di rado, anche prima dell'incidente occorsogli, frequentava il negozio di ferramenta dei genitori, è presumibile che lo stesso, in futuro, se non avesse deciso di continuare gli studi e di intraprendere strade diverse da quelle sopra prospettate, sarebbe stato avviato al lavoro presso il negozio di famiglia. Ne deriva che, dovendosi legare il risarcimento del danno richiesto alla stima della capacità di guadagno che il minore avrebbe potuto percepire lavorando nel negozio di ferramenta dei genitori, non può dirsi provato che, in considerazione della percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che percepirà in futuro un Parte_1 reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. La richiesta risarcitoria del danno da perdita della capacità lavorativa futura dell'attore quindi, non può essere accolta. Parte_1 Allo stesso modo, deve essere rigettata la domanda risarcitoria concernente le spese mediche sostenute e quelle relative ai viaggi a Genova effettuati, in quanto, sul punto, nulla è stato allegato e provato dalla difesa degli attori. Del pari, va rigettata la domanda risarcitoria per danno patrimoniale futuro, concernente le spese mediche da sostenere per emendare il danno permanente, atteso che si tratta di pregiudizio del tutto alternativo (oltre che meramente ipotetico ed eventuale) rispetto a quello qui liquidato per la invalidità permanente, sicché il cumulo tra l'una e l'altra voce di danno darebbe luogo ad un'ingiusta locupletazione in vantaggio della parte. Non avendo le parti attrici espressamente optato per l'una o altra voce di danno, si ritiene legittimo liquidare in questa sede il solo danno effettivo, reale ed attuale, come riconosciuto in base alle considerazioni esposte, in luogo di quello meramente ipotetico ed eventuale, che si verificherebbe in futuro, nel solo caso in cui il paziente decida di sottoporsi a nuovi interventi correttivi del danno medesimo.
8. Con riferimento, invece, alla richiesta risarcitoria della lesione del rapporto parentale avanzata iure proprio dagli attori e si osserva Parte_2 Parte_3 Parte_4 quanto segue. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1752 del 20.1.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, ordinanza n. 13540 del 17.5.2023)”. Inoltre, è pacifico in giurisprudenza che “il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 25843 del 13.11.2020; nonché Cass., sez. III, sentenza n. 28220 del 4.11.2019)”.
pagina 14 di 19 L'esistenza stessa del rapporto di parentela può, dunque, far presumere la grave sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. Ebbene, nel caso di specie, ferma restando la gravità della lesione subita dal prossimo congiunto e l'effettiva e non contestata sussistenza del legame affettivo esistente tra le parti, deve dirsi che gli attori e (in qualità di genitori di ) e Parte_2 Parte_3 Pt_1 (in qualità di sorella), al di là di talune generiche deduzioni, non hanno allegato, Parte_4 né provato alcunché al riguardo, limitandosi a richiedere un risarcimento in re ipsa. In particolare, non si comprende in che termini le condizioni di salute di Parte_1 abbiano inciso sul rapporto affettivo con il medesimo, né in che modo i problemi di vista del giovane, benché sicuramente invalidanti per quest'ultimo (ma, di certo, non tali da renderlo totalmente dipendente dai propri familiari), abbiano potuto determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita dei suoi prossimi congiunti. La richiesta risarcitoria del danno da lesione del rapporto parentale deve, pertanto, essere rigettata.
9. Va, infine, rigettata la domanda di garanzia azionata dal convenuto nei CP_1 confronti della atteso che la polizza assicurativa Controparte_2 [...]
n. 71 ”, stipulata dal primo, con scadenza 14.6.2015 – come Controparte_3 CP_4 risulta dalla documentazione che è stata prodotta – non risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio. In proposito, deve rilevarsi che la nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_2 eccepito la carenza di copertura assicurativa, in considerazione della operatività della clausola
“claims made” e della intervenuta disdetta della polizza intervenuta da parte dell'assicurato con raccomandata A.R. del 7.4.2015. Più precisamente, la compagnia assicurativa chiamata in causa ha dedotto che, in base all'art.
7.22 delle condizioni di validità della polizza, “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da lui denunciate alla Società Parte_5 durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l' non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto”. Parte_5 Nel caso di specie, la compagnia assicurativa ha eccepito che la richiesta di risarcimento era stata avanzata per la prima volta soltanto nel 2019, con la sua chiamata in causa, e che il convenuto, dott. , non ha fornito la prova di aver denunziato il sinistro alla CP_1 [...] urante il periodo di validità della polizza. Controparte_2 Ebbene, la suddetta eccezione merita accoglimento, atteso che, nel corso del giudizio, parte convenuta non ha prodotto alcuna denuncia del sinistro notificata alla compagnia assicurativa, né tantomeno ha provato di aver effettuato tale denunzia “durante il periodo di validità del contratto” e, quindi, entro il 14.6.2015. Né rileva in senso contrario la comunicazione del 24.6.2019 (allegata al fascicolo di parte convenuta), con la quale la informava il dott. Controparte_2 CP_1 che, a seguito della notifica dell'atto di citazione, “la garanzia RCG non prevede la manleva diretta (ossia la assegnazione di un legale della Compagnia per la difesa diretta dell'assicurato)”, motivo per cui lo stesso avrebbe dovuto in ogni caso “provvedere alla sua difesa a sue spese, con legale di sua fiducia”.
pagina 15 di 19 Sul punto, giova appena ricordare che la giurisprudenza di legittimità, i cui approdi risultano efficacemente sintetizzati nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13877 del 6.7.2020, ha ormai da tempo affermato quanto segue: “In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904-1918 cc), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta;
ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo, delineato dall'art. 1917 cc, è improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917, comma 1, cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria;
siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'art. 1917, comma 1, cc, menzionato dall'art. 1932 cc tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322, comma 1 cc), modulare il predetto obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia, sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto). Ciò precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la sostenuta vessatorietà, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cc (Cass. S.U. 9140/2016). Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell'oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta;
la clausola "claims made", invece, è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti;
in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917
pagina 16 di 19 cc, i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016). In ordine, poi, alla meritevolezza, va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 L. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, come novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui al primo comma dell'art. 1917 cc (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cc;
siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 22437/2018)”. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura degli atti prodotti si evince che al contratto assicurativo stipulato tra le parti accedeva una clausola claims made c.d. “impura”. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevedeva che la garanzia esplicasse la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino a due anni prima, senza prevedere alcuna clausola di ultrattività o postuma (“sunset clause”), volta a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto. Ciò posto, il convenuto dott. ha sostenuto l'inoperatività della clausola CP_1
“claims made”, in ragione della nullità della stessa.
pagina 17 di 19 Secondo la prospettazione difensiva del convenuto, infatti, la nullità della clausola “claims made” conseguirebbe al fatto che la stessa “introduce una decadenza a carico dell'assicurato non dipendente da una sua condotta, ovverosia l'avere ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, pertanto, in ossequio ai precedenti arresti giurisprudenziali, essa contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto”. Senonché, deve ribadirsi che la clausola “claims made”, come si è già detto, non è considerata dalla giurisprudenza di legittimità una clausola “vessatoria” e, come tale, non richiede, ai sensi dell'art. 1341 c.c., una specifica approvazione per iscritto, apparendo del tutto isolata la sentenza n. 8894/2020 della Suprema Corte, richiamata dalla difesa del convenuto, che ha sostenuto il contrario, andando contro l'orientamento delle Sezioni Unite del 2016 e del 2018. Sotto altro profilo, poi, risulta provato che il convenuto, con raccomandata AR del 7.4.2015, ha disdettato la polizza e ha quindi omesso il pagamento dei premi successivi, motivo per cui l'assicurazione è venuta a cessare automaticamente alla naturale scadenza del 14.6.2015. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa risulta fondata e, per l'effetto, la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei CP_1 confronti della on può trovare accoglimento. Controparte_2
10. L'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate dall'attore Parte_1 giustificano una compensazione delle spese di lite, per entrambi i procedimenti proposti (sia per quello ante causam, sia per quello di merito), tra questi ed il convenuto, nella misura del 50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attore, invece, deve essere posta a carico del convenuto, in ragione della parziale soccombenza dello stesso. Tali spese, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014). Quanto alle spese della CTU disposta nell'ambito del procedimento di ATP n. 32615/2015 R.G. e a quelle relative all'integrazione di CTU disposta nel presente giudizio di merito, le stesse – già liquidate con separati decreti – in ragione della indisponibilità del convenuto ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria nel corso del processo, devono essere poste definitivamente a carico dello stesso, che con il suo comportamento ne ha reso necessario l'espletamento; ne deriva il conseguente diritto dell'attore di ripetere le somme eventualmente già versate Parte_1 agli ausiliari a titolo di anticipo. In ultimo, le spese di lite tra gli attori e Parte_2 Parte_3 Pt_4 ed il convenuto nonché quelle tra quest'ultimo e la chiamata in causa,
[...] CP_1 devono essere interamente compensate, in considerazione della Controparte_2 complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1
€ 526.037,00 (cinquecentoventiseimilatrentasette/00), a titolo di risarcimento del danno pagina 18 di 19 non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (maggio 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate dagli attori Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
- condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore CP_1 Parte_1 della metà delle spese di lite, che liquida in € 1.417,00 per spese vive, per entrambi i procedimenti (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa) ed € 18.442,00 per compensi del procuratore, per entrambi i procedimenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio ante causam e del presente giudizio di merito tra l'attore e il convenuto Parte_1 CP_1
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i giudizi tra gli attori Pt_2
e ed il convenuto
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
- pone in via definitiva le spese della CTU e della relativa integrazione, a carico del convenuto
CP_1
- rigetta la domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della CP_1
Controparte_2
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i giudizi tra il convenuto e la chiamata in causa CP_1 Controparte_2
Napoli, 21.8.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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