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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/11/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3032 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 152, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
attore/opponente
CONTRO
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano Controparte_1 C.F._2
(PE), Via G. D'Annunzio n°33, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tartagliozzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta/opposta
OGGETTO: regime patrimoniale della famiglia ex art. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 Giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) A seguito di deposito di relativo ricorso (proc. iscritto al n°2232/2022 R.G.), CP_1
otteneva dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°851/2022, immediatamente
[...]
esecutivo, in forza del quale veniva intimato a il pagamento di euro 14.492,15, Parte_1 oltre interessi e spese della procedura. In quella sede l'allora ricorrente deduceva, a giustificazione della propria pretesa, che entrambe le parti, unite originariamente in matrimonio, alla fine del 2019 ottenevano consensualmente dal Tribunale di Pescara, un decreto di omologa della separazione e che “… alla lettera “E” di tale decreto di omologazione è previsto <<i>
individuati ai punti 3.b, 3.c e 3.d ut supra nelle premesse, è stato a oggi integralmente sostenuto con proventi esclusivi del sig. . Il sig. si impegna, per Parte_1 Parte_1 il futuro, a provvedere all'integrale residuo pagamento di tutti iratei di mutuo dovuti a scadere sino alla regolare estinzione dei medesimi e a sopportare le spese relative ai beni immobili, comprese quelle di cancellazione delle relative ipoteche, sollevando il coniuge da ogni onere, compresi quelli di natura fiscale e tributaria;>> …”. Sempre la ricorrente allegava che il era rimasto del tutto inadempiente all'obbligazione di pagare gli Pt_1 oneri di natura fiscale e tributaria discendenti dall'intestazione in capo alla medesima dei seguenti diritti di proprietà, menzionati appresso indicati : “ IMU Città Sant'Angelo, avviso accertamento esecutivo anno 2020, per euro 6.338,80=; IMU Città Sant'Angelo, 1° versamento scaduto il 16/6/2021, euro 2.264,00=; IMU Città Sant'Angelo, 2° versamento scaduto il 16/12/2021, euro 2.264,00=; IRPEF, 1° versamento scaduto il 30/7/2021, euro
2.598,15=; IRPEF, 2° versamento scaduto il 30/11/2021, € 1.027,20=”, il tutto per l'importo complessivo ingiunto.
2) Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione , Parte_1
deducendo la insussistenza/inesigibilità della pretesa creditoria avanzata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “- preliminarmente, disporre la sospensione - se del caso inaudita altera parte - della efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 851/2022 del 9/6/2022, munito di formula in data
10/6/2022, ricorrendo i gravi richiesti dall'art. 649 c.p.c., sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora, come meglio esposto alla premessa sub n.
2. del presente scritto;
- sempre in via preliminare, ma in subordine, ricorrendo i gravi richiesti dall'art.
649 c.p.c., disporre la sospensione parziale della efficacia esecutiva del titolo, quanto meno in riferimento agli importi vantati a credito a titolo di IRPEF;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da e per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo con vittoria delle spese e competenze di lite;
- nel merito, in subordine, nel deprecato caso di mancato, integrale, accoglimento della presente opposizione, accertare la misura del credito della Sig.ra ”. Controparte_1
3) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio con quello n. 2707/2022 R.G.; 2) confermare il decreto ingiuntivo, rigettando integralmente le avverse conclusioni;
3) condannare Parte_1 alle spese e compensi del giudizio”.
4) Nel corso del giudizio, nel sub procedimento (n°2232-1/2022 R.G), veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, invocata ex art. 649
c.p.c. da parte opponente e venivano disposti rinvii delle udienze, pendendo tra le parti trattative di bonario componimento della vertenza. Di seguito, all'udienza dell'1/04/2025 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
5) All'esito con ordinanza in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6) Mutati nelle more i Giudici precedentemente assegnatari del fascicolo, assegnato il fascicolo allo scrivente giudicante, all'udienza del 25/06/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7) L'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
8) La pretesa creditoria avanzata in monitorio dalla rimanda alle condizioni CP_1
condivise in via consensuale dai coniugi nel procedimento di separazione, recepite dal
Tribunale di Pescara.
9) Tra tali condizioni, è stato omologato dal Tribunale nel provvedimento reso in data
22/10/2019 la condizione descritta alla lett. E.a, secondo cui il marito, odierno opponente, si sarebbe impegnato per il futuro a provvedere all'integrale residuo pagamento di tutti i ratei di mutuo dovuti a scadere sino alla regolare estinzione dei medesimi ed a sopportare le spese relative ai beni immobili, comprese quelle di cancellazione delle relative ipoteche,
“sollevando il coniuge da ogni onere, compresi quelli di natura fiscale e tributaria;
…”.
10) E' stato altresì omologato nel dictum del Tribunale che la avrebbe adempiuto, a CP_1
propria volta, all'obbligazione assunta alla lett.F del ricorso per separazione consensuale del
22/10/2019, ovvero a sottoscrivere , entro il 31/12/2019, presso il notaio designato dalle parti, “… atto preliminare di compravendita da registrare nei modi e termini di legge dei richiamati terreni e annessi fabbricati di proprietà della Sig.ra . La Controparte_1
scrittura privata impegnerà non solo la Sig.ra al trasferimento della Controparte_1
proprietà dei fabbricati tutti e dei terreni tutti alla medesima intestati, ma anche il Sig.
e la Sig.ra al trasferimento della proprietà dei terreni in Parte_1 Controparte_1 comproprietà tra i coniugi medesimi, al figlio ”. Controparte_2
11) Va in primo luogo osservato che dalla elencazione delle somme richieste nel ricorso, la ha inteso richiedere al il pagamento, non solamente delle imposte dianzi CP_1 Pt_1
descritte inerenti la proprietà immobiliare ( Imu), come invero previsto, condiviso e recepito nel decreto di omologa del Tribunale, bensì pure l'IRPEF, ovverosia la tassa inerente i redditi prodotti dalla stessa Sicché ne consegue che l'importo di euro CP_1
3.625,35, dovuto a titolo di IRPEF 2021, non è dovuto, non essendo ricompreso nel novero dei pesi che il si è impegnato ad accollarsi in quella sede. Pt_1
12) Quanto al residuo importo di euro 10.866,80, dovuto a titolo di oneri fiscali e tributari connessi alla titolarità esclusiva o contitolarità dei terreni e degli edifici su questi insistenti, appare legittimo il rifiuto manifestato dal ai sensi dell'art. 1460 c.c., avendo la Pt_1
a propria volta, pretermesso di adempiere al proprio impegno assunto in sede di CP_1
omologa, ovverosia quella di sottoscrivere il rogito preliminare di compravendita “dei richiamati terreni e annessi fabbricati..” ad ella intestati o cointestati, in quanto acquistati con gli esclusivi “proventi personali” del (come risulta dalla dichiarazione della Pt_1
di cui alla ettera E.b. decreto di omologa del 4/3/2020 – “.. CP_1 Controparte_1
riconosce che il coniuge ha provveduto con esclusivi proventi personali al Parte_1 pagamento delle somme corrisposte per l'acquisto di tutti i terreni in comproprietà dei coniugi e in proprietà esclusiva della moglie..”) in favore del figlio dei coniugi.
13) Appare evidente che le due prestazioni, caratterizzate dalla corrispettività, sono funzionalmente e teleologicamente collegata l'una all'altra. Vale rammentare il principio della Cassazione, secondo cui l'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico (cfr. Cass. 28.05.2003, n°8467, secondo cui “..occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza”). In termini di opponibilità dell'eccezione di inadempimento, quando i termini di adempimento delle reciproche prestazioni siano diverse, appare condivisibile il principio della Cassazione secondo cui “Il giudice che debba valutare la correttezza della sollevata eccezione di inadempimento non deve limitarsi ad accertare l'elemento cronologico ma deve esaminare anche in senso logico le reciproche eccezioni delle parti avendo come riferimento la funzione economico-sociale del contratto giacché il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass. Civ., sez. II , 06/07/2021, n.
19056).
14) Né peraltro risulta che la vi abbia a tutt'oggi adempiuto. CP_1
15) Né peraltro la prestazione, oggetto di obbligazione assunta dal attiene ad un obbligo Pt_1
di mantenimento (che nel decreto di omologa è espressamente previsto alla lett. C), rivestendo, per converso, la facies di un accordo atipico di natura economica ad effetto obbligatorio, atto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art 1322 c.c. 16) In accoglimento dell'opposizione proposta, ne consegue la revoca del decreto d'ingiunzione opposto.
17) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, valori minimi, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta;
- per l'effetto, revoca il decreto d'ingiunzione ;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.685,00, di cui euro 145,00 per spese ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 27 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3032 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 152, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
attore/opponente
CONTRO
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano Controparte_1 C.F._2
(PE), Via G. D'Annunzio n°33, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tartagliozzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta/opposta
OGGETTO: regime patrimoniale della famiglia ex art. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 Giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) A seguito di deposito di relativo ricorso (proc. iscritto al n°2232/2022 R.G.), CP_1
otteneva dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°851/2022, immediatamente
[...]
esecutivo, in forza del quale veniva intimato a il pagamento di euro 14.492,15, Parte_1 oltre interessi e spese della procedura. In quella sede l'allora ricorrente deduceva, a giustificazione della propria pretesa, che entrambe le parti, unite originariamente in matrimonio, alla fine del 2019 ottenevano consensualmente dal Tribunale di Pescara, un decreto di omologa della separazione e che “… alla lettera “E” di tale decreto di omologazione è previsto <<i>
individuati ai punti 3.b, 3.c e 3.d ut supra nelle premesse, è stato a oggi integralmente sostenuto con proventi esclusivi del sig. . Il sig. si impegna, per Parte_1 Parte_1 il futuro, a provvedere all'integrale residuo pagamento di tutti iratei di mutuo dovuti a scadere sino alla regolare estinzione dei medesimi e a sopportare le spese relative ai beni immobili, comprese quelle di cancellazione delle relative ipoteche, sollevando il coniuge da ogni onere, compresi quelli di natura fiscale e tributaria;>> …”. Sempre la ricorrente allegava che il era rimasto del tutto inadempiente all'obbligazione di pagare gli Pt_1 oneri di natura fiscale e tributaria discendenti dall'intestazione in capo alla medesima dei seguenti diritti di proprietà, menzionati appresso indicati : “ IMU Città Sant'Angelo, avviso accertamento esecutivo anno 2020, per euro 6.338,80=; IMU Città Sant'Angelo, 1° versamento scaduto il 16/6/2021, euro 2.264,00=; IMU Città Sant'Angelo, 2° versamento scaduto il 16/12/2021, euro 2.264,00=; IRPEF, 1° versamento scaduto il 30/7/2021, euro
2.598,15=; IRPEF, 2° versamento scaduto il 30/11/2021, € 1.027,20=”, il tutto per l'importo complessivo ingiunto.
2) Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione , Parte_1
deducendo la insussistenza/inesigibilità della pretesa creditoria avanzata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “- preliminarmente, disporre la sospensione - se del caso inaudita altera parte - della efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 851/2022 del 9/6/2022, munito di formula in data
10/6/2022, ricorrendo i gravi richiesti dall'art. 649 c.p.c., sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora, come meglio esposto alla premessa sub n.
2. del presente scritto;
- sempre in via preliminare, ma in subordine, ricorrendo i gravi richiesti dall'art.
649 c.p.c., disporre la sospensione parziale della efficacia esecutiva del titolo, quanto meno in riferimento agli importi vantati a credito a titolo di IRPEF;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da e per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo con vittoria delle spese e competenze di lite;
- nel merito, in subordine, nel deprecato caso di mancato, integrale, accoglimento della presente opposizione, accertare la misura del credito della Sig.ra ”. Controparte_1
3) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio con quello n. 2707/2022 R.G.; 2) confermare il decreto ingiuntivo, rigettando integralmente le avverse conclusioni;
3) condannare Parte_1 alle spese e compensi del giudizio”.
4) Nel corso del giudizio, nel sub procedimento (n°2232-1/2022 R.G), veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, invocata ex art. 649
c.p.c. da parte opponente e venivano disposti rinvii delle udienze, pendendo tra le parti trattative di bonario componimento della vertenza. Di seguito, all'udienza dell'1/04/2025 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
5) All'esito con ordinanza in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6) Mutati nelle more i Giudici precedentemente assegnatari del fascicolo, assegnato il fascicolo allo scrivente giudicante, all'udienza del 25/06/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7) L'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
8) La pretesa creditoria avanzata in monitorio dalla rimanda alle condizioni CP_1
condivise in via consensuale dai coniugi nel procedimento di separazione, recepite dal
Tribunale di Pescara.
9) Tra tali condizioni, è stato omologato dal Tribunale nel provvedimento reso in data
22/10/2019 la condizione descritta alla lett. E.a, secondo cui il marito, odierno opponente, si sarebbe impegnato per il futuro a provvedere all'integrale residuo pagamento di tutti i ratei di mutuo dovuti a scadere sino alla regolare estinzione dei medesimi ed a sopportare le spese relative ai beni immobili, comprese quelle di cancellazione delle relative ipoteche,
“sollevando il coniuge da ogni onere, compresi quelli di natura fiscale e tributaria;
…”.
10) E' stato altresì omologato nel dictum del Tribunale che la avrebbe adempiuto, a CP_1
propria volta, all'obbligazione assunta alla lett.F del ricorso per separazione consensuale del
22/10/2019, ovvero a sottoscrivere , entro il 31/12/2019, presso il notaio designato dalle parti, “… atto preliminare di compravendita da registrare nei modi e termini di legge dei richiamati terreni e annessi fabbricati di proprietà della Sig.ra . La Controparte_1
scrittura privata impegnerà non solo la Sig.ra al trasferimento della Controparte_1
proprietà dei fabbricati tutti e dei terreni tutti alla medesima intestati, ma anche il Sig.
e la Sig.ra al trasferimento della proprietà dei terreni in Parte_1 Controparte_1 comproprietà tra i coniugi medesimi, al figlio ”. Controparte_2
11) Va in primo luogo osservato che dalla elencazione delle somme richieste nel ricorso, la ha inteso richiedere al il pagamento, non solamente delle imposte dianzi CP_1 Pt_1
descritte inerenti la proprietà immobiliare ( Imu), come invero previsto, condiviso e recepito nel decreto di omologa del Tribunale, bensì pure l'IRPEF, ovverosia la tassa inerente i redditi prodotti dalla stessa Sicché ne consegue che l'importo di euro CP_1
3.625,35, dovuto a titolo di IRPEF 2021, non è dovuto, non essendo ricompreso nel novero dei pesi che il si è impegnato ad accollarsi in quella sede. Pt_1
12) Quanto al residuo importo di euro 10.866,80, dovuto a titolo di oneri fiscali e tributari connessi alla titolarità esclusiva o contitolarità dei terreni e degli edifici su questi insistenti, appare legittimo il rifiuto manifestato dal ai sensi dell'art. 1460 c.c., avendo la Pt_1
a propria volta, pretermesso di adempiere al proprio impegno assunto in sede di CP_1
omologa, ovverosia quella di sottoscrivere il rogito preliminare di compravendita “dei richiamati terreni e annessi fabbricati..” ad ella intestati o cointestati, in quanto acquistati con gli esclusivi “proventi personali” del (come risulta dalla dichiarazione della Pt_1
di cui alla ettera E.b. decreto di omologa del 4/3/2020 – “.. CP_1 Controparte_1
riconosce che il coniuge ha provveduto con esclusivi proventi personali al Parte_1 pagamento delle somme corrisposte per l'acquisto di tutti i terreni in comproprietà dei coniugi e in proprietà esclusiva della moglie..”) in favore del figlio dei coniugi.
13) Appare evidente che le due prestazioni, caratterizzate dalla corrispettività, sono funzionalmente e teleologicamente collegata l'una all'altra. Vale rammentare il principio della Cassazione, secondo cui l'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico (cfr. Cass. 28.05.2003, n°8467, secondo cui “..occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza”). In termini di opponibilità dell'eccezione di inadempimento, quando i termini di adempimento delle reciproche prestazioni siano diverse, appare condivisibile il principio della Cassazione secondo cui “Il giudice che debba valutare la correttezza della sollevata eccezione di inadempimento non deve limitarsi ad accertare l'elemento cronologico ma deve esaminare anche in senso logico le reciproche eccezioni delle parti avendo come riferimento la funzione economico-sociale del contratto giacché il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass. Civ., sez. II , 06/07/2021, n.
19056).
14) Né peraltro risulta che la vi abbia a tutt'oggi adempiuto. CP_1
15) Né peraltro la prestazione, oggetto di obbligazione assunta dal attiene ad un obbligo Pt_1
di mantenimento (che nel decreto di omologa è espressamente previsto alla lett. C), rivestendo, per converso, la facies di un accordo atipico di natura economica ad effetto obbligatorio, atto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art 1322 c.c. 16) In accoglimento dell'opposizione proposta, ne consegue la revoca del decreto d'ingiunzione opposto.
17) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, valori minimi, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta;
- per l'effetto, revoca il decreto d'ingiunzione ;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.685,00, di cui euro 145,00 per spese ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 27 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi