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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
ID NC, RE
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K010301308/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, medico chirurgo plastico ed estetico, impugna un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate gli accerta per il periodo di imposta 2019 una somma complessiva di Euro
185.000,00 relativa a prestazioni di natura estetica, imponibile ai fini IVA ad aliquota ordinaria, determinando le conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute.
La pretesa trae origine da un controllo fiscale, effettuato nei confronti del ricorrente iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, attraverso cui veniva riscontrata l'emissione di fatture riguardanti attività odontoiatrica e di implantologia, unitamente ad altre attività a connotazione estetica secondo l'Ufficio non riconducibili all'esenzione Iva previsti dalla normativa.
Il ricorrente contesta la valutazione di merito effettuata da un organo scientificamente incompetente e ritiene che anche gli interventi estetici siano riconducibili ad interventi medici in quanto vanno a curare un disagio psichico del paziente.
L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita con memoria con cui chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
In via preliminare è necessario, da parte di questa Corte di Giustizia Tributaria, esaminare le normative e i principi che regolano la materia oggetto del presente contenzioso. Come è noto, l'Art. 10 n. 18 D.P.R. n.
633 del 1972 stabilisce che sono esenti da IVA "...le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo
99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero;
in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo...". La Corte giustizia dell'Unione europea, dal canto suo, con sentenza n. 91 del 21/03/2013, ha stabilito che l'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:- prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche alla persona", ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;
- le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;
- le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche alla persona", ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva;
- per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131,
133 e 134 della medesima. Al riguardo, l'unico chiarimento ufficiale fornito dall'Amministrazione finanziaria è rinvenibile nella Circolare n. 4/2005, in base alla quale le prestazioni in parola rientrano nel regime di esenzione IVA in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Ora, sebbene che le circolari dell'Agenzia delle Entrate interpretative di una norma tributaria, anche ove contengano una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere, non vincolante per il giudice, per gli Uffici, per il contribuente e per la stessa autorità che l'ha emanata (Sez. 5, Sentenza n. 6699 del
21/03/2014), tuttavia evidenziano il collegamento tra la prestazione resa e la tutela della salute.
Nonostante, le affermazioni di principio rinvenibili nella giurisprudenza dell'UE, nazionale e nella prassi nazionale, la materia risulta fluida e il compito dell'interprete è quello di individuare le prestazioni di medicina e chirurgia estetica, di carattere sanitario e non meramente estetico, esenti da IVA. 10. Di conseguenza, non essendo possibile generalizzare è necessaria una valutazione caso per caso, tanto che il tema centrale della questione afferisce al contenuto della prova che il contribuente è chiamato a fornire al fine di applicare l'esenzione IVA alle prestazioni in questione. In tal senso, si sono espressi sia i giudici di legittimità che quelli di merito (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 23831/2022; sentenze 13.9.2022 n.
26906/2022, 27947/2022; CGT II grado Marche, n. 889/2023), secondo i quali le prestazioni mediche di natura estetica sono esenti IVA ex art. 10 n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti in cui sono finalizzare a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, un trauma o un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e sono, dunque, rivolte alla tutela della salute. Precisando che grava sul soggetto passivo (il medico) l'onere di provare la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per usufruire del regime di esenzione. Osserva il Collegio che l'orientamento espresso dai giudici ha trovato espressione, in parte, nell'emendamento alla legge di conversione del decreto Anticipi che introduce l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Di conseguenza, per effetto di tale novella legislativa l'Amministrazione finanziaria non potrà effettuare contestazioni sul mero disaccordo con il giudizio professionale del medico, dovendo, al contrario fornire prove di eguale tenore rispetto a quelle prodotte dal contribuente al fine di disconoscere il regime di esenzione applicato.
Il decreto D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre
2023), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, entrato in vigore il 17.12.2023, all'art. Art. 4 quater, rubricato come "Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica", testualmente recita: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del D.P.
R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Detto provvedimento è entrato in vigore alla data di conversione del D.L. n. 145 del 2023, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 191 del 2023 di conversione in data 17 dicembre 2023.
Prevede per tutte le prestazioni che non hanno un'attestazione medica, l'aliquota IVA da applicare è il
22%, mentre per quelle invece che rispettano i requisiti dell'art.
4-ter D.L. n. 145 del 2023 e che sono, di conseguenza, accompagnate da un'attestazione medica la fattura sarà in esenzione.
Per le prestazioni antecedenti al 17 dicembre 2023, la normativa prevede, come detto, che: "Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La norma avrebbe lo scopo di mettere ordine nelle varie questioni coinvolte e di superare le gravi incertezze applicative, tanto che dalla data di entrata in vigore della norma, le prestazioni mediche di natura estetica sarebbero da fatturare in esenzione IVA solo se la natura curativa risulti certificata appositamente e preventivamente da apposita e specifica prescrizione medica, con conseguente onere della prova, per espressa previsione normativa, a carico dunque del contribuente e con ricaduta sul paziente cui grava in definitiva l'IVA, stante il noto principio che il trattamento di esenzione IVA non può essere considerato una "agevolazione" per il medico professionista che eroga la prestazione, in ragione del principio di neutralità dell'imposta. Conformemente alla ratio della norma, secondo tale orientamento, fino alla data di entrata in vigore della norma sarebbe stato "sanato" il trattamento fiscale applicato dagli interessati, medici professionisti, in quanto, se da un lato, il primo comma non avrebbe portata innovativa quanto a principio di diritto che individua le ipotesi di esenzione, dall'altro lato, il secondo comma chiarirebbe, invece, al fine di superare le gravi incertezze, che la prova del esentabilità dovrebbe essere fornita dal medico/paziente, con apposita preventiva prescrizione medica sulla natura curativa e necessaria della prestazione.
Tutto cio' premesso, alla luce dell'orientamento sopra citato, si tratta di valutare nel caso in esame se le prestazioni mediche di natura estetica siano state volte a ristabilire la salute, anche psico-fisica del paziente e se tali finalita' siano state adeguatamente provate da apposite attestazioni tecniche.
A tal riguardo si rileva che gli atti depositati a prova delle finalità terapeutiche degli interventi compiuti dal medico chirurgo plastico sono da ritenersi di carattere generico ed astratto, mancando di una specifica esposizione dettagliata delle necessità terapeutiche del paziente (peraltro le attestazioni sono compiute dallo stesso medico chirurgo che effettua tali interventi e non suffragate da apposita perizia medico- legale) di tal guisa che che gli interventi compiuti, dalla documentazione depositata, devono considerarsi prestazioni aventi esclusivamente una finalità estetica e non terapeutica (fondamentalmente iniezioni di botulino, peeling e trattamenti volumetrici viso ).
Premesso e considerato quanto sopra, la Corte ritiene che dalla documentazione in atti non emerga con sufficiente chiarezza che gli interventi accertati debbano essere inquadrati come prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a ristabilire la salute del paziente, che hanno implicato una preventiva diagnosi e poi una terapia medica, anche e soprattutto di tipo psico-fisico, e quindi rientranti nella casistica di esenzione dall'IVA, mancando la prova, gravante sul contribuente, della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la fruizione dell'esenzione di cui all'art. 10 (voce 18) del D.P.R. n. 633 del 1972.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1500,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
ID NC, RE
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K010301308/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, medico chirurgo plastico ed estetico, impugna un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate gli accerta per il periodo di imposta 2019 una somma complessiva di Euro
185.000,00 relativa a prestazioni di natura estetica, imponibile ai fini IVA ad aliquota ordinaria, determinando le conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute.
La pretesa trae origine da un controllo fiscale, effettuato nei confronti del ricorrente iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, attraverso cui veniva riscontrata l'emissione di fatture riguardanti attività odontoiatrica e di implantologia, unitamente ad altre attività a connotazione estetica secondo l'Ufficio non riconducibili all'esenzione Iva previsti dalla normativa.
Il ricorrente contesta la valutazione di merito effettuata da un organo scientificamente incompetente e ritiene che anche gli interventi estetici siano riconducibili ad interventi medici in quanto vanno a curare un disagio psichico del paziente.
L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita con memoria con cui chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
In via preliminare è necessario, da parte di questa Corte di Giustizia Tributaria, esaminare le normative e i principi che regolano la materia oggetto del presente contenzioso. Come è noto, l'Art. 10 n. 18 D.P.R. n.
633 del 1972 stabilisce che sono esenti da IVA "...le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo
99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero;
in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo...". La Corte giustizia dell'Unione europea, dal canto suo, con sentenza n. 91 del 21/03/2013, ha stabilito che l'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:- prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche alla persona", ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;
- le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;
- le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche alla persona", ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva;
- per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131,
133 e 134 della medesima. Al riguardo, l'unico chiarimento ufficiale fornito dall'Amministrazione finanziaria è rinvenibile nella Circolare n. 4/2005, in base alla quale le prestazioni in parola rientrano nel regime di esenzione IVA in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Ora, sebbene che le circolari dell'Agenzia delle Entrate interpretative di una norma tributaria, anche ove contengano una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere, non vincolante per il giudice, per gli Uffici, per il contribuente e per la stessa autorità che l'ha emanata (Sez. 5, Sentenza n. 6699 del
21/03/2014), tuttavia evidenziano il collegamento tra la prestazione resa e la tutela della salute.
Nonostante, le affermazioni di principio rinvenibili nella giurisprudenza dell'UE, nazionale e nella prassi nazionale, la materia risulta fluida e il compito dell'interprete è quello di individuare le prestazioni di medicina e chirurgia estetica, di carattere sanitario e non meramente estetico, esenti da IVA. 10. Di conseguenza, non essendo possibile generalizzare è necessaria una valutazione caso per caso, tanto che il tema centrale della questione afferisce al contenuto della prova che il contribuente è chiamato a fornire al fine di applicare l'esenzione IVA alle prestazioni in questione. In tal senso, si sono espressi sia i giudici di legittimità che quelli di merito (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 23831/2022; sentenze 13.9.2022 n.
26906/2022, 27947/2022; CGT II grado Marche, n. 889/2023), secondo i quali le prestazioni mediche di natura estetica sono esenti IVA ex art. 10 n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti in cui sono finalizzare a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, un trauma o un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e sono, dunque, rivolte alla tutela della salute. Precisando che grava sul soggetto passivo (il medico) l'onere di provare la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per usufruire del regime di esenzione. Osserva il Collegio che l'orientamento espresso dai giudici ha trovato espressione, in parte, nell'emendamento alla legge di conversione del decreto Anticipi che introduce l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Di conseguenza, per effetto di tale novella legislativa l'Amministrazione finanziaria non potrà effettuare contestazioni sul mero disaccordo con il giudizio professionale del medico, dovendo, al contrario fornire prove di eguale tenore rispetto a quelle prodotte dal contribuente al fine di disconoscere il regime di esenzione applicato.
Il decreto D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre
2023), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, entrato in vigore il 17.12.2023, all'art. Art. 4 quater, rubricato come "Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica", testualmente recita: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del D.P.
R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Detto provvedimento è entrato in vigore alla data di conversione del D.L. n. 145 del 2023, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 191 del 2023 di conversione in data 17 dicembre 2023.
Prevede per tutte le prestazioni che non hanno un'attestazione medica, l'aliquota IVA da applicare è il
22%, mentre per quelle invece che rispettano i requisiti dell'art.
4-ter D.L. n. 145 del 2023 e che sono, di conseguenza, accompagnate da un'attestazione medica la fattura sarà in esenzione.
Per le prestazioni antecedenti al 17 dicembre 2023, la normativa prevede, come detto, che: "Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La norma avrebbe lo scopo di mettere ordine nelle varie questioni coinvolte e di superare le gravi incertezze applicative, tanto che dalla data di entrata in vigore della norma, le prestazioni mediche di natura estetica sarebbero da fatturare in esenzione IVA solo se la natura curativa risulti certificata appositamente e preventivamente da apposita e specifica prescrizione medica, con conseguente onere della prova, per espressa previsione normativa, a carico dunque del contribuente e con ricaduta sul paziente cui grava in definitiva l'IVA, stante il noto principio che il trattamento di esenzione IVA non può essere considerato una "agevolazione" per il medico professionista che eroga la prestazione, in ragione del principio di neutralità dell'imposta. Conformemente alla ratio della norma, secondo tale orientamento, fino alla data di entrata in vigore della norma sarebbe stato "sanato" il trattamento fiscale applicato dagli interessati, medici professionisti, in quanto, se da un lato, il primo comma non avrebbe portata innovativa quanto a principio di diritto che individua le ipotesi di esenzione, dall'altro lato, il secondo comma chiarirebbe, invece, al fine di superare le gravi incertezze, che la prova del esentabilità dovrebbe essere fornita dal medico/paziente, con apposita preventiva prescrizione medica sulla natura curativa e necessaria della prestazione.
Tutto cio' premesso, alla luce dell'orientamento sopra citato, si tratta di valutare nel caso in esame se le prestazioni mediche di natura estetica siano state volte a ristabilire la salute, anche psico-fisica del paziente e se tali finalita' siano state adeguatamente provate da apposite attestazioni tecniche.
A tal riguardo si rileva che gli atti depositati a prova delle finalità terapeutiche degli interventi compiuti dal medico chirurgo plastico sono da ritenersi di carattere generico ed astratto, mancando di una specifica esposizione dettagliata delle necessità terapeutiche del paziente (peraltro le attestazioni sono compiute dallo stesso medico chirurgo che effettua tali interventi e non suffragate da apposita perizia medico- legale) di tal guisa che che gli interventi compiuti, dalla documentazione depositata, devono considerarsi prestazioni aventi esclusivamente una finalità estetica e non terapeutica (fondamentalmente iniezioni di botulino, peeling e trattamenti volumetrici viso ).
Premesso e considerato quanto sopra, la Corte ritiene che dalla documentazione in atti non emerga con sufficiente chiarezza che gli interventi accertati debbano essere inquadrati come prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a ristabilire la salute del paziente, che hanno implicato una preventiva diagnosi e poi una terapia medica, anche e soprattutto di tipo psico-fisico, e quindi rientranti nella casistica di esenzione dall'IVA, mancando la prova, gravante sul contribuente, della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la fruizione dell'esenzione di cui all'art. 10 (voce 18) del D.P.R. n. 633 del 1972.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1500,00.