Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 37
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Natura sanitaria delle prestazioni estetiche

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dal contribuente sia generica e astratta, mancando una specifica esposizione delle necessità terapeutiche del paziente e non essendo suffragata da perizia medico-legale. Pertanto, gli interventi devono considerarsi aventi esclusivamente finalità estetica e non terapeutica, non rientrando nell'esenzione IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 37
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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