TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 1509/2023 RG, promossa da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Calabria, via
Domenico Muratori n. 3/BIS, rappresenta e difesa dall'Avv. Concetta Sorrentino
attrice
CONTRO
L (P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Crearco, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
convenuta
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, premetteva di aver
[...]
prestato servizi sanitari di sua competenza in favore di cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione Calabria;
la società attrice premetteva, inoltre, di aver prestato i suddetti servizi in accreditamento anche nelle annualità dal 2016 al 2022, come da contratti prodotti in atti, e di essere stata remunerata con notevole ritardo, così da maturare un credito per interessi moratori di cui al d.lgs
231/2002, complessivamente pari ad € 32.033,96, come da prospetto riepilogativo prodotto in atti, in cui sono indicate le singole fatture pagate in ritardo, il loro importo, le date di scadenza e d'incasso e l'ammontare degli interessi maturati.
Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, l'attore ha citato in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, chiedendo che sia accertata e dichiarata la debenza degli interessi moratori di cui al dLgs. n. 231/02; che l' sia condannata al pagamento Controparte_2
in favore del della somma di € Parte_1
32.033,96 oltre interessi successivi, dalla data della notifica dell'atto di citazione;
in via subordinata che l' sia condannata al pagamento in suo favore Controparte_2
della somma maggiore o minore dovuta a titolo di interessi legali, del maggior danno, nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica dell'atto di citazione, con vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione depositata il 03.10.2023, chiedendo, preliminarmente che sia accertata e dichiarata la prescrizione del credito vantato dalla convenuta;
in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, che le stesse siano rigettate;
in via subordinata e nel merito, che la pretesa avversaria sia ridotta delle somme non dovute;
in via ulteriormente subordinata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs 231/2002 in relazione agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., oltre che con l'art. 32 Cost. All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
All'udienza 12.02.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 14,40 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
***********
Il rapporto intercorrente tra le parti contendenti è sorto in regime di accreditamento, in forza del quale una struttura privata sanitaria viene autorizzata ad erogare prestazioni agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale con corrispettivo a carico della Pubblica
Amministrazione accreditante;
il rapporto si articola in un provvedimento amministrativo che abilita la struttura privata ad inserirsi nel Servizio Sanitario Nazionale e ad erogare servizi sanitari a spese di un ente pubblico;
tale provvedimento è configurabile come concessione di pubblico servizio e viene emesso previa verifica dei requisiti di funzionalità organizzativa e strutturale della stessa struttura da accreditare ( Cass. S.U. n.30963/2022); all'emissione del provvedimento di abilitazione da parte dell'ente pubblico accreditante fa seguito la stipula di un accordo di natura contrattuale, finalizzato a definire i termini del rapporto sotto il profilo della tipologie di prestazioni e dell'ammontare delle remunerazioni dovute dall'ente pubblico accreditante alla struttura privata accreditata.
La fonte normativa è costituita dal d.lgs n.502/1992 - decreto di riordino della disciplina in materia Sanitaria - che qualifica il rapporto di accreditamento come strettamente negoziale, nel senso che gli obblighi a carico delle parti – ente pubblico accreditante e struttura privata accreditata - sono solo quelli definiti nell'accordo stesso ( Consiglio di
Stato, sez III, n.5427/2011); in sostanza, se anche il rapporto sorge per effetto di un provvedimento unilaterale della Pubblica Amministrazione, nella successiva fase,
l'accordo bilaterale, che ha natura contrattuale, disciplina in via esclusiva, sia la prestazione a carico della struttura privata, consistente in attività erogate a favore dei fruitori del servizio sanitario pubblico, sia il corrispettivo a carico dell'ente pubblico accreditante ed in favore della struttura sanitaria privata. L'accreditamento, è, quindi, solo la condizione di legittimità dell'accordo successivamente stipulato tra le parti, che integra un contratto a favore di terzi - i fruitori del servizio sanitario nazionale- ad esecuzione continuata ed a prestazioni corrispettive. Ciò chiarito riguardo alla natura del rapporto intercorrente tra le parti, occorre accertare se i rapporti tra le strutture sanitarie private ed il Servizio Sanitario Nazionale siano riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n.231/2002 - richiamato da parte attrice a fondamento delle proprie domande - e, conseguentemente, se, in caso di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel pagamento del corrispettivo concordato, siano dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 5 dello stesso decreto, invocato da parte attrice;
il predetto decreto ha recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, che, al fine di contrastare i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, ha introdotto tassi moratori elevati ed un meccanismo automatico di applicazione degli stessi – cioè senza necessità di messa in mora - in caso di ritardo nei pagamenti;
il d.lgs. 231/2002, si conforma alla predetta direttiva, utilizzando gli interessi moratori per disincentivare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, come
“ i contratti, comunque, denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo”; la stessa norma definisce imprenditore “ogni soggetto esercente attività economica organizzata o una libera professione” ( art. 2, comma 1 lett. c)); l'art. 4, al 1 comma, dispone, inoltre, che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L'art. 11 dello stesso decreto subordina l'applicazione degli interessi moratori, nei termini di cui ai sopra citati articoli, alla circostanza che il contratto sia stato stipulato dopo l'8 agosto 2002, data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il nodo cruciale del contenzioso in esame é se la predetta normativa sia applicabile ai contratti stipulati tra una Pubblica Amministrazione
e le strutture private, nell'ambito del rapporto di accreditamento di cui al d.lgs.
n.502/1992, artt. 8 e ss, per come affermato da parte attrice, ma contestato da parte convenuta. La Corte di Cassazione si è orientata in senso positivo al riguardo, sia qualificando il contratto che accede al provvedimento di accreditamento come transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.a) del d.lgs 231/2002, sia facendo rientrare le strutture sanitarie private accreditate nella qualifica di imprenditore di cui all'art.2, comma 1, lett.c) dello stesso decreto;
il suddetto orientamento è stato ribadito anche da recenti pronunce ( Cass. SSUU n. 26496/2020, Cass. III sez. civ., n.
4698/2022), l'ultima delle quali è la sentenza emessa dalle Sezioni Unite, n. 35092/2023 che statuisce nei seguenti termini: “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario nazionale dalle strutture private con esse accreditate , sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art.
2 del d.lgs. 231/2002…..Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte dell'amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex ar. 5 d.lgs. n.231/2002”. Nella motivazione della predetta sentenza sono richiamate alcune pronunce con le quali la Corte di Giustizia Europea, nel valutare la corretta trasposizione delle direttive europee finalizzate a contrastare i ritardi nei pagamento delle transazioni commerciali nell'ambito delle normative nazionali, ha rimarcato la configurabilità dei rapporti di accreditamento come transazioni commerciali;
la Corte europea ha, inoltre, sottolineato come i ritardi nei pagamenti da parte degli enti di accreditamento degli Stati membri, tra cui l'Italia, nei confronti delle imprese accreditate, possano compromettere la situazione finanziaria di queste ultime, e conseguentemente, incidere negativamente sull'efficienza dei servizi sanitari forniti ai fruitori del servizio sanitario pubblico;
in sostanza, per la Giurisprudenza europea – alla quale si è, anche di recente, conformata la Corte di Cassazione - l'applicazione di interessi moratori elevati, nella misura di cui alla normativa di recepimento, anche nei rapporti di accreditamento, serve a disincentivare ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto pregiudizievoli alla qualità del servizio pubblico sanitario. Ciò premesso, prima di valutare se ricorrano le condizioni per applicare la normativa di cui al d.lgs 231/2002 ai rapporti intercorsi tra le parti contendenti, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da parte convenuta;
la predetta eccezione si fonda su quanto disposto dall'art. 2948 n. 4 c.c. che menziona gli interessi tra le prestazioni soggette alla prescrizione abbreviata di cinque anni;
sul punto la
Giurisprudenza ha, però chiarito che il riferimento generico ad “interessi” di cui alla norma richiamata, non può, comunque, far prescindere dal requisito della periodicità, da ritenersi decisivo ai fini dell'applicazione della prescrizione abbreviata, considerato che lo stesso art. 2948 n.4 c.c., dopo aver menzionato gli interessi, dispone l'applicazione della prescrizione quinquennale “in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, ad anno o in termini più brevi”; pertanto l'obbligazione di interessi, per essere assoggettata alla prescrizione quinquennale deve rivestire il carattere della periodicità, requisito che non sussiste per gli interessi moratori, considerato che si tratta di interessi di fonte legale, che maturano dopo il ritardo nel pagamento dell'intero capitale ( Cass. I sez. civ.
n.22276/2016, Cass. I sez. civ. n. 17197/2012); per questi ultimi, quindi, in quanto privi del carattere di periodicità, si applica il termine decennale di prescrizione, non decorso per i crediti pretesi dall'attore. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
Nel merito, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del d.gs n.231/2002 al caso in esame, posto che gli accordi tra le parti contendenti sono sorti in regime di accreditamento, dopo l'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del d.lgs
231/2002, e che l'attore, al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta, ha ottemperato all' onere probatorio su di esso gravante, producendo tutti i contratti sui quali si fondano le sue pretese creditorie;
da parte sua, il convenuto non ha provato il fatto estintivo, in quanto non ha negato la morosità, ma ha contestato l'applicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/2002 ai rapporti di accreditamento, citando
Giurisprudenza che però è integralmente superata dal consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, sopra richiamata. In particolare, la contestazione di parte convenuta in merito alla mancata messa in mora, è superata dal meccanismo automatico previsto all'art. 4, comma 1, del d.lgs 231/2002 , che, sempre in un'ottica di disincentivazione al ritardo nei pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, fa decorrere la mora - senza necessità di formale diffida al pagamento - dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
tale termine, secondo quanto previsto dal comma 4 del sopra citato articolo, qualora, come nel caso in esame, il debitore sia un Pubblica
Amministrazione, non può superare i 60 giorni dall'emissione della fattura;
si tratta di una previsione di legge speciale, tendente a garantire la tempestività dei pagamenti, senza necessità che si proceda ad attivare l'iter contabile finalizzato alla di liquidazione del credito, erroneamente richiamato da parte convenuta. Dal prospetto riepilogativo degli interessi di mora, prodotto da parte attrice, si evince che la scadenza per il pagamento delle singole fatture in esso riportate, ai fini del calcolo degli interessi di mora, viene fatta coincidere con il sessantesimo giorno successivo alla relativa emissione - termine ultimo per il pagamento secondo il decreto legislativo n.231/2002; inoltre, sempre nel rispetto della predetta normativa, gli interessi moratori su ogni fattura vengono fatti decorrere dal giorno successivo alla predetta scadenza. Si rileva, infine che la quantificazione degli interessi moratori contenuta nel prospetto prodotto da parte attrice - considerata, peraltro, la mancanza di specifica contestazione al riguardo da parte dell' CP_1
convenuta - deve ritenersi correttamente effettuata sulla base dei parametri di cui alla normativa di riferimento. Infine, si rileva l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.lgs n.231/2002, sollevate da parte convenuta: quanto all'addotta contrarietà della suddetta normativa alle previsioni costituzionali che esprimono il principio dell'equilibrio del bilancio pubblico, se ne rileva l'infondatezza, considerato che, in presenza di un rapporto contrattuale tra ente pubblico accreditante e struttura privata accreditata, l'interesse all'equilibrio di bilancio pubblico coesiste con l'interesse all' equilibrio di bilancio della struttura privata di natura imprenditoriale, tanto più che la stessa eroga servizi pubblici in regime di accreditamento;
e l'interesse della struttura privata prevale senz'altro su quello dell'ente pubblico, qualora sia pregiudicato dal ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente accreditante.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 32 e 3 della
Costituzione, se ne rileva l'infondatezza, considerato che l'efficienza dei servizi sanitari forniti dalle strutture private accreditate garantisce e tutela del diritto della salute del fruitori dei servizi stessi, e la stessa efficienza dipende dal fatto che le stesse strutture possano fare affidamento sulla puntuali remunerazioni da parte degli enti pubblici accreditanti. Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda attorea di condanna del convenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come calcolati nel prospetto riepilogativo allegato all'atto di citazione, per l'importo complessivo di
€ 32.033,96, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata
[...]
a rifondere, in favore della società attrice, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano
[...]
ex DM 55/2014, aggiornato con DM n.147/2022, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in € 3.809,00 per compenso, oltre IVA, CPA, spese vive per € 545,00 e spese forfettarie al 15%., da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1509/2023 RG, promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, società Parte_1
attrice, contro l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore , convenuta, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1.condanna la convenuta, , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
dell'importo di € 32.033,96, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 3.809,00, per compenso, oltre IVA, CPA , spese vive per € 545,00 e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito .
Così deciso in Reggio Calabria, 12.02.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 1509/2023 RG, promossa da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Calabria, via
Domenico Muratori n. 3/BIS, rappresenta e difesa dall'Avv. Concetta Sorrentino
attrice
CONTRO
L (P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Crearco, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
convenuta
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, premetteva di aver
[...]
prestato servizi sanitari di sua competenza in favore di cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione Calabria;
la società attrice premetteva, inoltre, di aver prestato i suddetti servizi in accreditamento anche nelle annualità dal 2016 al 2022, come da contratti prodotti in atti, e di essere stata remunerata con notevole ritardo, così da maturare un credito per interessi moratori di cui al d.lgs
231/2002, complessivamente pari ad € 32.033,96, come da prospetto riepilogativo prodotto in atti, in cui sono indicate le singole fatture pagate in ritardo, il loro importo, le date di scadenza e d'incasso e l'ammontare degli interessi maturati.
Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, l'attore ha citato in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, chiedendo che sia accertata e dichiarata la debenza degli interessi moratori di cui al dLgs. n. 231/02; che l' sia condannata al pagamento Controparte_2
in favore del della somma di € Parte_1
32.033,96 oltre interessi successivi, dalla data della notifica dell'atto di citazione;
in via subordinata che l' sia condannata al pagamento in suo favore Controparte_2
della somma maggiore o minore dovuta a titolo di interessi legali, del maggior danno, nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica dell'atto di citazione, con vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione depositata il 03.10.2023, chiedendo, preliminarmente che sia accertata e dichiarata la prescrizione del credito vantato dalla convenuta;
in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, che le stesse siano rigettate;
in via subordinata e nel merito, che la pretesa avversaria sia ridotta delle somme non dovute;
in via ulteriormente subordinata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs 231/2002 in relazione agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., oltre che con l'art. 32 Cost. All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
All'udienza 12.02.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 14,40 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
***********
Il rapporto intercorrente tra le parti contendenti è sorto in regime di accreditamento, in forza del quale una struttura privata sanitaria viene autorizzata ad erogare prestazioni agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale con corrispettivo a carico della Pubblica
Amministrazione accreditante;
il rapporto si articola in un provvedimento amministrativo che abilita la struttura privata ad inserirsi nel Servizio Sanitario Nazionale e ad erogare servizi sanitari a spese di un ente pubblico;
tale provvedimento è configurabile come concessione di pubblico servizio e viene emesso previa verifica dei requisiti di funzionalità organizzativa e strutturale della stessa struttura da accreditare ( Cass. S.U. n.30963/2022); all'emissione del provvedimento di abilitazione da parte dell'ente pubblico accreditante fa seguito la stipula di un accordo di natura contrattuale, finalizzato a definire i termini del rapporto sotto il profilo della tipologie di prestazioni e dell'ammontare delle remunerazioni dovute dall'ente pubblico accreditante alla struttura privata accreditata.
La fonte normativa è costituita dal d.lgs n.502/1992 - decreto di riordino della disciplina in materia Sanitaria - che qualifica il rapporto di accreditamento come strettamente negoziale, nel senso che gli obblighi a carico delle parti – ente pubblico accreditante e struttura privata accreditata - sono solo quelli definiti nell'accordo stesso ( Consiglio di
Stato, sez III, n.5427/2011); in sostanza, se anche il rapporto sorge per effetto di un provvedimento unilaterale della Pubblica Amministrazione, nella successiva fase,
l'accordo bilaterale, che ha natura contrattuale, disciplina in via esclusiva, sia la prestazione a carico della struttura privata, consistente in attività erogate a favore dei fruitori del servizio sanitario pubblico, sia il corrispettivo a carico dell'ente pubblico accreditante ed in favore della struttura sanitaria privata. L'accreditamento, è, quindi, solo la condizione di legittimità dell'accordo successivamente stipulato tra le parti, che integra un contratto a favore di terzi - i fruitori del servizio sanitario nazionale- ad esecuzione continuata ed a prestazioni corrispettive. Ciò chiarito riguardo alla natura del rapporto intercorrente tra le parti, occorre accertare se i rapporti tra le strutture sanitarie private ed il Servizio Sanitario Nazionale siano riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n.231/2002 - richiamato da parte attrice a fondamento delle proprie domande - e, conseguentemente, se, in caso di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel pagamento del corrispettivo concordato, siano dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 5 dello stesso decreto, invocato da parte attrice;
il predetto decreto ha recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, che, al fine di contrastare i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, ha introdotto tassi moratori elevati ed un meccanismo automatico di applicazione degli stessi – cioè senza necessità di messa in mora - in caso di ritardo nei pagamenti;
il d.lgs. 231/2002, si conforma alla predetta direttiva, utilizzando gli interessi moratori per disincentivare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, come
“ i contratti, comunque, denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo”; la stessa norma definisce imprenditore “ogni soggetto esercente attività economica organizzata o una libera professione” ( art. 2, comma 1 lett. c)); l'art. 4, al 1 comma, dispone, inoltre, che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L'art. 11 dello stesso decreto subordina l'applicazione degli interessi moratori, nei termini di cui ai sopra citati articoli, alla circostanza che il contratto sia stato stipulato dopo l'8 agosto 2002, data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il nodo cruciale del contenzioso in esame é se la predetta normativa sia applicabile ai contratti stipulati tra una Pubblica Amministrazione
e le strutture private, nell'ambito del rapporto di accreditamento di cui al d.lgs.
n.502/1992, artt. 8 e ss, per come affermato da parte attrice, ma contestato da parte convenuta. La Corte di Cassazione si è orientata in senso positivo al riguardo, sia qualificando il contratto che accede al provvedimento di accreditamento come transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.a) del d.lgs 231/2002, sia facendo rientrare le strutture sanitarie private accreditate nella qualifica di imprenditore di cui all'art.2, comma 1, lett.c) dello stesso decreto;
il suddetto orientamento è stato ribadito anche da recenti pronunce ( Cass. SSUU n. 26496/2020, Cass. III sez. civ., n.
4698/2022), l'ultima delle quali è la sentenza emessa dalle Sezioni Unite, n. 35092/2023 che statuisce nei seguenti termini: “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario nazionale dalle strutture private con esse accreditate , sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art.
2 del d.lgs. 231/2002…..Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte dell'amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex ar. 5 d.lgs. n.231/2002”. Nella motivazione della predetta sentenza sono richiamate alcune pronunce con le quali la Corte di Giustizia Europea, nel valutare la corretta trasposizione delle direttive europee finalizzate a contrastare i ritardi nei pagamento delle transazioni commerciali nell'ambito delle normative nazionali, ha rimarcato la configurabilità dei rapporti di accreditamento come transazioni commerciali;
la Corte europea ha, inoltre, sottolineato come i ritardi nei pagamenti da parte degli enti di accreditamento degli Stati membri, tra cui l'Italia, nei confronti delle imprese accreditate, possano compromettere la situazione finanziaria di queste ultime, e conseguentemente, incidere negativamente sull'efficienza dei servizi sanitari forniti ai fruitori del servizio sanitario pubblico;
in sostanza, per la Giurisprudenza europea – alla quale si è, anche di recente, conformata la Corte di Cassazione - l'applicazione di interessi moratori elevati, nella misura di cui alla normativa di recepimento, anche nei rapporti di accreditamento, serve a disincentivare ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto pregiudizievoli alla qualità del servizio pubblico sanitario. Ciò premesso, prima di valutare se ricorrano le condizioni per applicare la normativa di cui al d.lgs 231/2002 ai rapporti intercorsi tra le parti contendenti, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da parte convenuta;
la predetta eccezione si fonda su quanto disposto dall'art. 2948 n. 4 c.c. che menziona gli interessi tra le prestazioni soggette alla prescrizione abbreviata di cinque anni;
sul punto la
Giurisprudenza ha, però chiarito che il riferimento generico ad “interessi” di cui alla norma richiamata, non può, comunque, far prescindere dal requisito della periodicità, da ritenersi decisivo ai fini dell'applicazione della prescrizione abbreviata, considerato che lo stesso art. 2948 n.4 c.c., dopo aver menzionato gli interessi, dispone l'applicazione della prescrizione quinquennale “in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, ad anno o in termini più brevi”; pertanto l'obbligazione di interessi, per essere assoggettata alla prescrizione quinquennale deve rivestire il carattere della periodicità, requisito che non sussiste per gli interessi moratori, considerato che si tratta di interessi di fonte legale, che maturano dopo il ritardo nel pagamento dell'intero capitale ( Cass. I sez. civ.
n.22276/2016, Cass. I sez. civ. n. 17197/2012); per questi ultimi, quindi, in quanto privi del carattere di periodicità, si applica il termine decennale di prescrizione, non decorso per i crediti pretesi dall'attore. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
Nel merito, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del d.gs n.231/2002 al caso in esame, posto che gli accordi tra le parti contendenti sono sorti in regime di accreditamento, dopo l'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del d.lgs
231/2002, e che l'attore, al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta, ha ottemperato all' onere probatorio su di esso gravante, producendo tutti i contratti sui quali si fondano le sue pretese creditorie;
da parte sua, il convenuto non ha provato il fatto estintivo, in quanto non ha negato la morosità, ma ha contestato l'applicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/2002 ai rapporti di accreditamento, citando
Giurisprudenza che però è integralmente superata dal consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, sopra richiamata. In particolare, la contestazione di parte convenuta in merito alla mancata messa in mora, è superata dal meccanismo automatico previsto all'art. 4, comma 1, del d.lgs 231/2002 , che, sempre in un'ottica di disincentivazione al ritardo nei pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, fa decorrere la mora - senza necessità di formale diffida al pagamento - dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
tale termine, secondo quanto previsto dal comma 4 del sopra citato articolo, qualora, come nel caso in esame, il debitore sia un Pubblica
Amministrazione, non può superare i 60 giorni dall'emissione della fattura;
si tratta di una previsione di legge speciale, tendente a garantire la tempestività dei pagamenti, senza necessità che si proceda ad attivare l'iter contabile finalizzato alla di liquidazione del credito, erroneamente richiamato da parte convenuta. Dal prospetto riepilogativo degli interessi di mora, prodotto da parte attrice, si evince che la scadenza per il pagamento delle singole fatture in esso riportate, ai fini del calcolo degli interessi di mora, viene fatta coincidere con il sessantesimo giorno successivo alla relativa emissione - termine ultimo per il pagamento secondo il decreto legislativo n.231/2002; inoltre, sempre nel rispetto della predetta normativa, gli interessi moratori su ogni fattura vengono fatti decorrere dal giorno successivo alla predetta scadenza. Si rileva, infine che la quantificazione degli interessi moratori contenuta nel prospetto prodotto da parte attrice - considerata, peraltro, la mancanza di specifica contestazione al riguardo da parte dell' CP_1
convenuta - deve ritenersi correttamente effettuata sulla base dei parametri di cui alla normativa di riferimento. Infine, si rileva l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.lgs n.231/2002, sollevate da parte convenuta: quanto all'addotta contrarietà della suddetta normativa alle previsioni costituzionali che esprimono il principio dell'equilibrio del bilancio pubblico, se ne rileva l'infondatezza, considerato che, in presenza di un rapporto contrattuale tra ente pubblico accreditante e struttura privata accreditata, l'interesse all'equilibrio di bilancio pubblico coesiste con l'interesse all' equilibrio di bilancio della struttura privata di natura imprenditoriale, tanto più che la stessa eroga servizi pubblici in regime di accreditamento;
e l'interesse della struttura privata prevale senz'altro su quello dell'ente pubblico, qualora sia pregiudicato dal ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente accreditante.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 32 e 3 della
Costituzione, se ne rileva l'infondatezza, considerato che l'efficienza dei servizi sanitari forniti dalle strutture private accreditate garantisce e tutela del diritto della salute del fruitori dei servizi stessi, e la stessa efficienza dipende dal fatto che le stesse strutture possano fare affidamento sulla puntuali remunerazioni da parte degli enti pubblici accreditanti. Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda attorea di condanna del convenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come calcolati nel prospetto riepilogativo allegato all'atto di citazione, per l'importo complessivo di
€ 32.033,96, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata
[...]
a rifondere, in favore della società attrice, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano
[...]
ex DM 55/2014, aggiornato con DM n.147/2022, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in € 3.809,00 per compenso, oltre IVA, CPA, spese vive per € 545,00 e spese forfettarie al 15%., da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1509/2023 RG, promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, società Parte_1
attrice, contro l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore , convenuta, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1.condanna la convenuta, , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
dell'importo di € 32.033,96, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 3.809,00, per compenso, oltre IVA, CPA , spese vive per € 545,00 e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito .
Così deciso in Reggio Calabria, 12.02.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci