Articolo 11 della Legge 3 febbraio 1871, n. 33
Articolo 10
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19 febbraio 1871
Art. 11.

A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 3 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.

G. Lanza.
Visconti-Venosta.
Quintino Sella.
M. Raeli.
Ricotti.
C. Correnti.
Castagnola.
G. Acton.

Entrata in vigore il 19 febbraio 1871