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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice dott.ssa Marta Vassallo Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da:
, in persona dell'Amministratore di Sostegno con avv. Fausto Del Controparte_1 Controparte_2
Fante del Foro di Parma contro
, non costituita e contumace CP_3 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da ricorso 7.7.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
, come in epigrafe rappresentato, in forza di decreto 22.8.2017 del giudice del giudice Controparte_1 tutelare, adiva l'intestato Tribunale esponendo:
• di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra il 12.7.1986; CP_3
• che da tale unione era nato il figlio in data 28.4.1995; Per_1
• che l'intestato Tribunale, dopo l'intervenuta separazione, con sentenza n. 390 del 12.3.2010, aveva dichiarato la cessazione degli effettivi civili del suddetto matrimonio;
• che tra le condizioni divorzili era stato previsto un assegno mensile per il mantenimento di a carico del padre di euro 630,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
pagina 1 di 2 • che negli anni successivi l'assegno è stato regolarmente corrisposto al figlio a mezzo dell'amministratore di sostegno all'uopo autorizzato dal giudice;
• che il figlio , quindicenne all'epoca del divorzio, ha raggiunto l'età di anni trenta e ha Per_1 completato da lungo tempo il ciclo di studi;
• che lo stesso, dunque, tenuto conto dell'età andava ritenuto indipendente dal punto di vista economico, con conseguente venir meno dell'obbligo del mantenimento.
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore del figlio . Per_1
La convenuta, ex consorte del ricorrente, non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica.
La causa, istruita documentalmente, senza il deposito delle memorie intermedie e senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta.
È fatto incontestato e documentato che il figlio delle parti ha oramai 30 anni. Per_1
A tale età può ritenersi scontata la conclusione del ciclo di studi, con la necessità di un ingresso nel mondo del lavoro.
A fronte di tali dati oggettivi, spettava alla convenuta dedurre e dimostrare le ragioni e le giustificazioni di una eventuale mancanza di indipendenza economica del figlio. Quanto meno, spettava alla convenuta dedurre e dimostrare l'impegno messo dal figlio per la ricerca di un posto di lavoro.
Nulla di tutto ciò è stato introdotto nel processo dalla convenuta che è rimasta contumace.
Ne deriva, tenuto conto della presunzione conseguente all'età del figlio e dell'assenza di Per_1 qualsivoglia elemento di segno contrario, la necessità di revocare l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore del figlio , a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo. Parimenti, va Per_1 revocato l'obbligo del ricorrente di pagare le spese straordinarie per il figlio.
L'assenza di una opposizione conduce alla pronuncia di nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. revoca, a decorrere dal 10.7.2025 (data dalla domanda), l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore del figlio , così come revoca l'obbligo a carico dello stesso di corrispondere le Per_1 spese straordinarie per il figlio;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, 5 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice dott.ssa Marta Vassallo Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da:
, in persona dell'Amministratore di Sostegno con avv. Fausto Del Controparte_1 Controparte_2
Fante del Foro di Parma contro
, non costituita e contumace CP_3 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da ricorso 7.7.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
, come in epigrafe rappresentato, in forza di decreto 22.8.2017 del giudice del giudice Controparte_1 tutelare, adiva l'intestato Tribunale esponendo:
• di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra il 12.7.1986; CP_3
• che da tale unione era nato il figlio in data 28.4.1995; Per_1
• che l'intestato Tribunale, dopo l'intervenuta separazione, con sentenza n. 390 del 12.3.2010, aveva dichiarato la cessazione degli effettivi civili del suddetto matrimonio;
• che tra le condizioni divorzili era stato previsto un assegno mensile per il mantenimento di a carico del padre di euro 630,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
pagina 1 di 2 • che negli anni successivi l'assegno è stato regolarmente corrisposto al figlio a mezzo dell'amministratore di sostegno all'uopo autorizzato dal giudice;
• che il figlio , quindicenne all'epoca del divorzio, ha raggiunto l'età di anni trenta e ha Per_1 completato da lungo tempo il ciclo di studi;
• che lo stesso, dunque, tenuto conto dell'età andava ritenuto indipendente dal punto di vista economico, con conseguente venir meno dell'obbligo del mantenimento.
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore del figlio . Per_1
La convenuta, ex consorte del ricorrente, non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica.
La causa, istruita documentalmente, senza il deposito delle memorie intermedie e senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta.
È fatto incontestato e documentato che il figlio delle parti ha oramai 30 anni. Per_1
A tale età può ritenersi scontata la conclusione del ciclo di studi, con la necessità di un ingresso nel mondo del lavoro.
A fronte di tali dati oggettivi, spettava alla convenuta dedurre e dimostrare le ragioni e le giustificazioni di una eventuale mancanza di indipendenza economica del figlio. Quanto meno, spettava alla convenuta dedurre e dimostrare l'impegno messo dal figlio per la ricerca di un posto di lavoro.
Nulla di tutto ciò è stato introdotto nel processo dalla convenuta che è rimasta contumace.
Ne deriva, tenuto conto della presunzione conseguente all'età del figlio e dell'assenza di Per_1 qualsivoglia elemento di segno contrario, la necessità di revocare l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore del figlio , a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo. Parimenti, va Per_1 revocato l'obbligo del ricorrente di pagare le spese straordinarie per il figlio.
L'assenza di una opposizione conduce alla pronuncia di nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. revoca, a decorrere dal 10.7.2025 (data dalla domanda), l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore del figlio , così come revoca l'obbligo a carico dello stesso di corrispondere le Per_1 spese straordinarie per il figlio;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, 5 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder pagina 2 di 2