TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 4164/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 4164/2025 promossa da
(c.f. , nata in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bitonti Ilaria del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/03/2025 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla quale, in data in data 22 luglio 2017 a Caltagirone Controparte_1 nasceva la minore la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione Persona_1 sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2019, quando il sig. decideva di trasferirsi altrove. Controparte_1
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore. pagina 1 di 4 All'udienza del 18/07/2025, era presente solo parte ricorrente che, insistendo nel ricorso, chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della propria figlia. Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Il padre si è infatti reso irreperibile dal lontano 2019, non curandosi degli interessi della minore sin dai suoi primi anni di vita, se si considera che la figlia nasceva nel 2017 e solo due anni dopo, il padre abbandonava la diade madre-figlia trasferendosi altrove.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. pagina 2 di 4 Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, al minore nel rapporto padre- figlia, così che, qualora il padre dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse della minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri.
Quanto alla richiesta di mantenimento, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva la figlia, può accogliersi la domanda della ricorrente. La situazione economica della ricorrente è precaria, madre e figlia vivono in una struttura di accoglienza che si occupa del sostentamento della diade, corrispondendo loro 145,00 euro mensili pro capite a titolo di contributo per vitto.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono disposte in favore dello Stato attesa l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio.
P.Q.M
Il Tribunale, così come sopra composto:
1. affida in modo esclusivo rafforzato la figlia minore alla madre sig.ra Persona_1
, stabilendo che la stessa possa assumere da sola tutte le decisioni di maggior Parte_1 interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale con collocamento della minore presso la stessa;
2. stabilisce che il padre, laddove dovesse ricomparire nella vita della minore, possa vedere la figlia attraverso una calendarizzazione di incontri protetti, se ritenuti opportuni e non disturbanti, con il supporto del servizio sociale territorialmente competente;
3. dispone che la minore trascorra sempre le vacanze estive e le festività assieme alla madre;
4. obbliga il sig. a far data dal deposito del ricorso, a versare, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di 350,00 euro a titolo di mantenimento della figlia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
5. dichiara il sig. tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
(scolastiche, mediche non mutuabili, ivi comprese odontoiatriche ed oculistiche, sportive e ricreative) così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Bologna dell'anno 2017, che qui integralmente si richiama;
6. dispone che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla madre sig.ra
; Parte_1
7. Condanna il resistente al pagamento delle spese legali in favore dello Stato nella misura di euro
3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge;
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del
29/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 4164/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 4164/2025 promossa da
(c.f. , nata in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bitonti Ilaria del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/03/2025 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla quale, in data in data 22 luglio 2017 a Caltagirone Controparte_1 nasceva la minore la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione Persona_1 sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2019, quando il sig. decideva di trasferirsi altrove. Controparte_1
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore. pagina 1 di 4 All'udienza del 18/07/2025, era presente solo parte ricorrente che, insistendo nel ricorso, chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della propria figlia. Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Il padre si è infatti reso irreperibile dal lontano 2019, non curandosi degli interessi della minore sin dai suoi primi anni di vita, se si considera che la figlia nasceva nel 2017 e solo due anni dopo, il padre abbandonava la diade madre-figlia trasferendosi altrove.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. pagina 2 di 4 Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, al minore nel rapporto padre- figlia, così che, qualora il padre dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse della minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri.
Quanto alla richiesta di mantenimento, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva la figlia, può accogliersi la domanda della ricorrente. La situazione economica della ricorrente è precaria, madre e figlia vivono in una struttura di accoglienza che si occupa del sostentamento della diade, corrispondendo loro 145,00 euro mensili pro capite a titolo di contributo per vitto.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono disposte in favore dello Stato attesa l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio.
P.Q.M
Il Tribunale, così come sopra composto:
1. affida in modo esclusivo rafforzato la figlia minore alla madre sig.ra Persona_1
, stabilendo che la stessa possa assumere da sola tutte le decisioni di maggior Parte_1 interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale con collocamento della minore presso la stessa;
2. stabilisce che il padre, laddove dovesse ricomparire nella vita della minore, possa vedere la figlia attraverso una calendarizzazione di incontri protetti, se ritenuti opportuni e non disturbanti, con il supporto del servizio sociale territorialmente competente;
3. dispone che la minore trascorra sempre le vacanze estive e le festività assieme alla madre;
4. obbliga il sig. a far data dal deposito del ricorso, a versare, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di 350,00 euro a titolo di mantenimento della figlia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
5. dichiara il sig. tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
(scolastiche, mediche non mutuabili, ivi comprese odontoiatriche ed oculistiche, sportive e ricreative) così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Bologna dell'anno 2017, che qui integralmente si richiama;
6. dispone che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla madre sig.ra
; Parte_1
7. Condanna il resistente al pagamento delle spese legali in favore dello Stato nella misura di euro
3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge;
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del
29/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4