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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17005/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sansone;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Walter Sebastiano Dario Lattuca;
CodiceFiscale_1
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso x art. 702 bis c. p. c. la sul presupposto Parte_2 di essere proprietaria dell'immobile sito in Mascali, piano terra del residence 1 Quattro Pini, Frazione
Fondachello, viale Immacolata n. 120, al NCEU del predetto Comune al foglio 37, particella 472, subalterno 1, categoria A/3, classe 6, vani 3, in precedenza intestato al fallito , ha Controparte_2 convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. , occupante del Controparte_1 cespite, al fine di sentir ivi accertare in proprio favore la proprietà del predetto immobile e di ottenere la condanna del resistente all'immediato rilascio del cespite;
nella narrativa del ricorso la società ricorrente ha allegato di aver appreso il suddetto bene immobile dalla massa fallimentare tramite decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso in data 19 ottobre 2007, divenuto definitivo.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto, in via preliminare, di disporsi la conversione del rito e la _1 sua prosecuzione con le forme della cognizione ordinaria;
ha contestato in fatto e diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto della domanda della società ricorrente;
ha, in via riconvenzionale, chiesto l'accertamento della intervenuta usucapione ventennale del cespite per cui è causa stante il possesso di buona fede, continuato ed ininterrotto, di esso a far data dal 1992.
Mutato il rito, chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, il , a mezzo “preverbale”, si è riportato ai precedenti scritti difensivi _1 insistendo nella domanda riconvenzionale e nelle richieste istruttorie già formulate in seno alla comparsa responsiva.
Escussi in udienza i testi indicati dal convenuto, la causa, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, è stata posta in decisione all'udienza tenuta in data 11 marzo 2025.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si deve preliminarmente vagliare la domanda riconvenzionale azionata da avente ad oggetto l'accertamento della intervenuta usucapione Controparte_1 ventennale del cespite immobiliare per cui è causa, domanda che risulta fondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre premettere come in tema di usucapione il decreto di omologazione del concordato fallimentare è inidoneo ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.
c.; la giurisprudenza ha inoltre chiarito come il possesso ad usucapionem del bene immobile, quale situazione fattuale che, se protrattasi per un certo lasso di tempo, comporta l'acquisto del bene a titolo originario ex art. 1158 c. c., non venga interrotto dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedito dal disposto degli artt. 42 e 45 l. fall. (Cass. ord. n. 17230/2022).
Ribadita l'irrilevanza del momento in cui è intervenuto il decreto di omologazione del concordato fallimentare ai fini interruttivi dell'altrui possesso nonché la protrazione del possesso ad usucapionem del bene immobile in costanza della procedura fallimentare, si rileva come il abbia dato piena _1 prova di avere usucapito il cespite a seguito di un possesso continuo ed ininterrotto a far data dall'inizio degli anni novanta (segnatamente marzo 1992) sino ad oggi, avuto riguardo alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
ha provato la sua relazione qualificata con il bene immobile avendo prodotto, Controparte_1 quale riscontro documentale, un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catania da parte della Stazione dei Carabinieri di Mascali notificatogli in data 23 novembre 1994 presso l'immobile per cui è lite.
Alle udienze del 16 febbraio 2021 e del 27 aprile 2021 i testi escussi hanno confermato i dedotti capitoli di prova ed i fatti allegati secondo cui ha posseduto in modo non Controparte_1 violento e pubblico ed in via esclusiva il bene oggetto di causa già dal marzo del 1992, esercitando sull'unità abitativa le prerogative tipiche del proprietario. In particolare, il teste ha Testimone_1 confermato la presenza del nell'immobile oggetto di causa (a. d. r.: “Occupava stabilmente il _1 proprio immobile, ricordo la presenza di spazzatura fuori dallo stabile, e gli automezzi, ricordo che entrava e usciva con la chiave. Stava sempre lì, poi con l'avanzare dell'età, e so che è anche stato gravemente malato, il suo impegno a beneficio dell'immobile è venuto un po' meno, ma sempre lo occupava.”) ed ha altresì confermato la circostanza che il provvedeva alla manutenzione _1 dell'immobile abitato e dell'area verde antistante (a. d. r.: “da quando noi abbiamo acquistato ricordo che lui effettuava regolare manutenzione dell'erba e del giardinetto avanti”). Il teste Testimone_2 ha affermato essere vere le circostanze dedotte dal , in specie che questi, unitamente al figlio _1
, abita l'immobile oggetto di causa sin dal 1992. Ha altresì confermato che il ha CP_3 _1 provveduto, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria nonché alla manutenzione straordinaria
(segnatamente nel maggio-giugno 1993 e nel settembre 2010) dell'immobile e, in specie, al rifacimento di doccia e servizi igienici, alla pitturazione degli ambienti ed alla manutenzione di porte interne ed esterne. Ha altresì confermato che il si occupava abitualmente della manutenzione _1 del cortile antistante l'immobile provvedendo alla pulizia dello stesso ed al taglio dell'erba.
Stante l'esito dell'istruttoria svolta, occorre, da ultimo, valorizzare l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 co. 1 c. c. che riconosce – ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto a titolo di detenzione – l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene. Parte attrice, nel caso di specie, non è riuscita a fornire siffatta prova contraria.
In definitiva è emersa la configurazione della fattispecie acquisitiva in capo al convenuto
[...]
: l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione determina il rigetto _1 della domanda attorea. Secondo soccombenza, la va condannata a rifondere Parte_2 il delle spese di lite. _1
I compensi vanno liquidati in euro 7.254,00 in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda azionata dalla accerta e dichiara che Parte_2 [...]
ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà dell'immobile sito in _1
Mascali, piano terra del residence 1 Quattro Pini, Frazione Fondachello, viale Immacolata n. 120, al
NCEU del predetto Comune al foglio 37, particella 472, subalterno 1, categoria A/3, classe 6, vani 3; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
condanna la alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso
[...]
a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 settembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sansone;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Walter Sebastiano Dario Lattuca;
CodiceFiscale_1
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso x art. 702 bis c. p. c. la sul presupposto Parte_2 di essere proprietaria dell'immobile sito in Mascali, piano terra del residence 1 Quattro Pini, Frazione
Fondachello, viale Immacolata n. 120, al NCEU del predetto Comune al foglio 37, particella 472, subalterno 1, categoria A/3, classe 6, vani 3, in precedenza intestato al fallito , ha Controparte_2 convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. , occupante del Controparte_1 cespite, al fine di sentir ivi accertare in proprio favore la proprietà del predetto immobile e di ottenere la condanna del resistente all'immediato rilascio del cespite;
nella narrativa del ricorso la società ricorrente ha allegato di aver appreso il suddetto bene immobile dalla massa fallimentare tramite decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso in data 19 ottobre 2007, divenuto definitivo.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto, in via preliminare, di disporsi la conversione del rito e la _1 sua prosecuzione con le forme della cognizione ordinaria;
ha contestato in fatto e diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto della domanda della società ricorrente;
ha, in via riconvenzionale, chiesto l'accertamento della intervenuta usucapione ventennale del cespite per cui è causa stante il possesso di buona fede, continuato ed ininterrotto, di esso a far data dal 1992.
Mutato il rito, chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, il , a mezzo “preverbale”, si è riportato ai precedenti scritti difensivi _1 insistendo nella domanda riconvenzionale e nelle richieste istruttorie già formulate in seno alla comparsa responsiva.
Escussi in udienza i testi indicati dal convenuto, la causa, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, è stata posta in decisione all'udienza tenuta in data 11 marzo 2025.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si deve preliminarmente vagliare la domanda riconvenzionale azionata da avente ad oggetto l'accertamento della intervenuta usucapione Controparte_1 ventennale del cespite immobiliare per cui è causa, domanda che risulta fondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre premettere come in tema di usucapione il decreto di omologazione del concordato fallimentare è inidoneo ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.
c.; la giurisprudenza ha inoltre chiarito come il possesso ad usucapionem del bene immobile, quale situazione fattuale che, se protrattasi per un certo lasso di tempo, comporta l'acquisto del bene a titolo originario ex art. 1158 c. c., non venga interrotto dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedito dal disposto degli artt. 42 e 45 l. fall. (Cass. ord. n. 17230/2022).
Ribadita l'irrilevanza del momento in cui è intervenuto il decreto di omologazione del concordato fallimentare ai fini interruttivi dell'altrui possesso nonché la protrazione del possesso ad usucapionem del bene immobile in costanza della procedura fallimentare, si rileva come il abbia dato piena _1 prova di avere usucapito il cespite a seguito di un possesso continuo ed ininterrotto a far data dall'inizio degli anni novanta (segnatamente marzo 1992) sino ad oggi, avuto riguardo alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
ha provato la sua relazione qualificata con il bene immobile avendo prodotto, Controparte_1 quale riscontro documentale, un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catania da parte della Stazione dei Carabinieri di Mascali notificatogli in data 23 novembre 1994 presso l'immobile per cui è lite.
Alle udienze del 16 febbraio 2021 e del 27 aprile 2021 i testi escussi hanno confermato i dedotti capitoli di prova ed i fatti allegati secondo cui ha posseduto in modo non Controparte_1 violento e pubblico ed in via esclusiva il bene oggetto di causa già dal marzo del 1992, esercitando sull'unità abitativa le prerogative tipiche del proprietario. In particolare, il teste ha Testimone_1 confermato la presenza del nell'immobile oggetto di causa (a. d. r.: “Occupava stabilmente il _1 proprio immobile, ricordo la presenza di spazzatura fuori dallo stabile, e gli automezzi, ricordo che entrava e usciva con la chiave. Stava sempre lì, poi con l'avanzare dell'età, e so che è anche stato gravemente malato, il suo impegno a beneficio dell'immobile è venuto un po' meno, ma sempre lo occupava.”) ed ha altresì confermato la circostanza che il provvedeva alla manutenzione _1 dell'immobile abitato e dell'area verde antistante (a. d. r.: “da quando noi abbiamo acquistato ricordo che lui effettuava regolare manutenzione dell'erba e del giardinetto avanti”). Il teste Testimone_2 ha affermato essere vere le circostanze dedotte dal , in specie che questi, unitamente al figlio _1
, abita l'immobile oggetto di causa sin dal 1992. Ha altresì confermato che il ha CP_3 _1 provveduto, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria nonché alla manutenzione straordinaria
(segnatamente nel maggio-giugno 1993 e nel settembre 2010) dell'immobile e, in specie, al rifacimento di doccia e servizi igienici, alla pitturazione degli ambienti ed alla manutenzione di porte interne ed esterne. Ha altresì confermato che il si occupava abitualmente della manutenzione _1 del cortile antistante l'immobile provvedendo alla pulizia dello stesso ed al taglio dell'erba.
Stante l'esito dell'istruttoria svolta, occorre, da ultimo, valorizzare l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 co. 1 c. c. che riconosce – ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto a titolo di detenzione – l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene. Parte attrice, nel caso di specie, non è riuscita a fornire siffatta prova contraria.
In definitiva è emersa la configurazione della fattispecie acquisitiva in capo al convenuto
[...]
: l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione determina il rigetto _1 della domanda attorea. Secondo soccombenza, la va condannata a rifondere Parte_2 il delle spese di lite. _1
I compensi vanno liquidati in euro 7.254,00 in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda azionata dalla accerta e dichiara che Parte_2 [...]
ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà dell'immobile sito in _1
Mascali, piano terra del residence 1 Quattro Pini, Frazione Fondachello, viale Immacolata n. 120, al
NCEU del predetto Comune al foglio 37, particella 472, subalterno 1, categoria A/3, classe 6, vani 3; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
condanna la alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso
[...]
a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 settembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo