TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3257/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3257/2024 promossa da:
, nata a [...]-Dar in Etiopia il 07.12.1087 c.f Parte_1
, residente a ET CA , fraz. Donoratico (LI), cittadina C.F._1 italiana, elettivamente domiciliata in Livorno, via Diaz n. 7, presso e nello studio dell'Avv. PATRIZIA FULCERI
e nato a Addis Abeba in [...] il Controparte_1
27.09.1977, c.f.: cittadino italiano, residente in Torino, C.F._2 elettivamente domiciliato in 10032 – Brandizzo (TO), Via XX Settembre n. 2, presso e nello studio del Avv. MARCO DANTONE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso Per_1 FATTO
Con ricorso in data 7/8/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 14/8/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5/12/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 5/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore sono conformi all'interesse del minore, anche Per_1 avuto riguardo all'affido esclusivo del minore alla madre. Deve, infatti, darsi atto che il bambino sin dalla nascita non ha mai avuto alcun rapporto con il padre, fatti salvi sporadici contatti, ed anche attualmente non sussiste alcuna significativa relazione affettiva padre-figlio, soprattutto in considerazione delle difficoltà di spostamento del padre per motivi di lontananza geografica dal luogo di residenza del bambino (il abita e lavora a Torino) nonché in ragione delle difficoltà CP_1 economiche per sostenere le ricorrenti spese per il viaggio e la permanenza in Toscana in occasione degli spostamenti per visitare il piccolo. Possono inoltre essere recepite le condizioni economiche concordate tra le parti, garantendo le stesse un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue: Per_1
1) il minore nato il [...] a [...] è affidato in via esclusiva Persona_2 alla madre , con collocamento e residenza anagrafica presso la Parte_1 madre in ET CA, fraz. Donoratico, Via Aurelia 42/B int.
3. La madre assumerà, oltreché per l'ordinaria amministrazione, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ad alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) Il padre, anche per motivi di lontananza geografica dal luogo di residenza del bambino, nonché difficoltà economiche per sostenere le spese per il viaggio e la permanenza in Toscana, potrà vedere il figlio quando vorrà, previa intesa con la madre su tempi e modalità di frequentazione.
3) il corrisponderà alla sig.ra in favore del minore la somma CP_1 Pt_1 mensile di euro 300,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate fornite dalla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee Guida del CNF.
4) Si dà atto che il sig. ha corrisposto alla sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di euro 3.000,00 per il tramite di pagamento rateali, a titolo di rimborso/regresso delle spese sostenute dalla stessa per il mantenimento, la cura e l'educazione del minore fino al deposito del ricorso, nonché, successivamente, alla corresponsione della somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento del minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3257/2024 promossa da:
, nata a [...]-Dar in Etiopia il 07.12.1087 c.f Parte_1
, residente a ET CA , fraz. Donoratico (LI), cittadina C.F._1 italiana, elettivamente domiciliata in Livorno, via Diaz n. 7, presso e nello studio dell'Avv. PATRIZIA FULCERI
e nato a Addis Abeba in [...] il Controparte_1
27.09.1977, c.f.: cittadino italiano, residente in Torino, C.F._2 elettivamente domiciliato in 10032 – Brandizzo (TO), Via XX Settembre n. 2, presso e nello studio del Avv. MARCO DANTONE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso Per_1 FATTO
Con ricorso in data 7/8/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 14/8/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5/12/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 5/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore sono conformi all'interesse del minore, anche Per_1 avuto riguardo all'affido esclusivo del minore alla madre. Deve, infatti, darsi atto che il bambino sin dalla nascita non ha mai avuto alcun rapporto con il padre, fatti salvi sporadici contatti, ed anche attualmente non sussiste alcuna significativa relazione affettiva padre-figlio, soprattutto in considerazione delle difficoltà di spostamento del padre per motivi di lontananza geografica dal luogo di residenza del bambino (il abita e lavora a Torino) nonché in ragione delle difficoltà CP_1 economiche per sostenere le ricorrenti spese per il viaggio e la permanenza in Toscana in occasione degli spostamenti per visitare il piccolo. Possono inoltre essere recepite le condizioni economiche concordate tra le parti, garantendo le stesse un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue: Per_1
1) il minore nato il [...] a [...] è affidato in via esclusiva Persona_2 alla madre , con collocamento e residenza anagrafica presso la Parte_1 madre in ET CA, fraz. Donoratico, Via Aurelia 42/B int.
3. La madre assumerà, oltreché per l'ordinaria amministrazione, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ad alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) Il padre, anche per motivi di lontananza geografica dal luogo di residenza del bambino, nonché difficoltà economiche per sostenere le spese per il viaggio e la permanenza in Toscana, potrà vedere il figlio quando vorrà, previa intesa con la madre su tempi e modalità di frequentazione.
3) il corrisponderà alla sig.ra in favore del minore la somma CP_1 Pt_1 mensile di euro 300,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate fornite dalla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee Guida del CNF.
4) Si dà atto che il sig. ha corrisposto alla sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di euro 3.000,00 per il tramite di pagamento rateali, a titolo di rimborso/regresso delle spese sostenute dalla stessa per il mantenimento, la cura e l'educazione del minore fino al deposito del ricorso, nonché, successivamente, alla corresponsione della somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento del minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai