Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1261/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. promosso da Parte_1
nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1261/2024,
[...] Controparte_1 avverso l'ordinanza del 20.09.2024 emessa dal Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto con il n. di R.G. 1222/2024, pendente inter partes; letti di atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato con nota del 4.11.2024 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava loro il figlio in modalità Per_1 condivisa e lo collocava presso la madre, disciplinava i modi e i tempi dell'espletamento dell'esercizio del diritto/dovere di visita della diade padre-figlio, all'uopo rimettendosi alle determinazioni del ragazzo e comunque fissando una “cornice minima” degli incontri da valersi in via suppletiva, nulla disponeva in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare stante la rinuncia formulata sul punto dalla SI.ra e, infine, onerava l' del versamento mensile di €.800 (da aggiornarsi annualmente in CP_1 Pt_1 ossequio agli indici ISTAT), di cui €.600 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli ed €.200 quale assegno di mantenimento muliebre, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da pagina 1 di 6
Il SI. proponeva reclamo avverso tale ordinanza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. Parte_1 di R.G. 1261/2024, ed evidenziava quanto segue: 1) nel luglio del 1999 aveva contratto matrimonio con la e da tale unione erano nati due figli, ossia (27.04.2003), studentessa Controparte_1 Per_2 universitaria, e (06.01.2010), anch'egli studente;
2) nel marzo del 2024 la aveva Per_1 CP_1 proposto ricorso per separazione, sostenendo di lavorare part time, di percepire una retribuzione di €.750 mensili e di essere proprietaria di un appartamento e di un box auto, sicché chiedeva che il marito venisse onerato del versamento di €.
1.000 mensili per il mantenimento suo e dei figli, trattandosi di un imprenditore dal reddito sconosciuto e comunque dalla capacità economica tale da aver sempre assicurato al suo nucleo familiare un buon tenore di vita;
3) in prime cure si costituiva l' ed evidenziava di Pt_1 essere un malato oncologico e dichiarato totalmente invalido e perciò impossibilitato a continuare a lavorare, di beneficiare di una pensione di soli €.300 mensili e dell'indennità di accompagnamento, recentemente revocatagli;
egli, inoltre, aveva percepito, quale socio dell'impresa artigiana prima gestita con il fratello, di un utile annuo di €.3.764,00, sicché disponeva di soli €.500 mensili ed era nell'impossibilità di versare detti assegni;
4) il figlio , peraltro, a causa di un disturbo Per_1 comportamentale di cui è affetto, percepisce un sussidio mensile di €.300, utilizzati dalla moglie per far fronte alle di lui esigenze.
In prime cure l' si era poi dichiarato disponibile a prendersi cura del figlio, da collocarsi presso di Pt_1 sé, stanti gli impegni di lavoro della moglie;
e tuttavia, sussistendo un contrasto fra le parti sul punto, il
Giudice delegato disponeva l'ascolto del minore e, all'esito, emetteva la censurata ordinanza ritenuta ingiusta riguardo alle sole ridette determinazioni economiche.
Il reclamante, infatti, asseriva che in prime cure non fosse stato dato il giusto peso alla sua assoluta inabilità lavorativa ed alla conseguente sua penuria di risorse, documentalmente apprezzabile.
Censurava altresì l'illegittimità del riconoscimento dell'assegno muliebre, tenuto conto della sperequazione economica esistente fra le parti, delle disponibilità finanziarie della derivanti dalla CP_1 percezione dell'intero assegno unico universale erogato dall' , del sussidio percepito da e CP_2 Per_1 della rinuncia all'assegnazione dell'abitazione familiare per effetto della di lei titolarità di altro cespite.
Quanto poi all'assegno per la prole, esso era stato fissato in spregio al principio di proporzionalità sicché
l' previa richiesta di concessione dell'inibitoria della gravata ordinanza (istanza disattesa per Pt_1
l'immediata riserva nel merito del procedimento de quo), concludeva affinché la Corte volesse elidere l'assegno muliebre e rideterminare quello per la prole nella misura di €.100 pro capite, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 2 di 6 La SI.ra si costituiva innanzi la Corte giusta memoria depositata il 13.12.2024 e, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del reclamo atteso che lo stesso era stato iscritto a ruolo quando ormai erano decorsi i dieci giorni di cui all'art. 473-bis .24 co. 3 c.p.c..
Il reclamo doveva comunque essere dichiarato infondato anche nel merito, giacché il Giudice delegato aveva ponderato correttamente tutte le emergenze istruttorie formatesi in prime cure;
in secondo luogo, la revoca dell'indennità di accompagnamento –a detta della reclamata- era emblematica del complessivo miglioramento delle condizioni di salute dell' il quale, avendo sempre espletato l'attività di Pt_1 restauratore di mobili con il fratello, a decorrere dal luglio 2023 aveva sempre contribuito al ménage familiare con €.
1.000 mensili, di gran lunga superiore alla ridetta pensione d'invalidità e all'indennità di accompagnamento.
Tale nucleo familiare, peraltro, aveva sempre goduto di un buon tenore di vita ed il consorte si era comportato in giudizio in modo sleale, in quanto non aveva depositato sia gli estratti del suo conto corrente- riferibili all'ultimo triennio- sia le visure catastali relative agli immobili a lui intestati, così impedendo al Tribunale di avere contezza delle sue effettive disponibilità finanziarie e del suo patrimonio.
Quanto poi alle condizioni oggettive e soggettive legittimanti il riconosciuto assegno muliebre, la CP_1 affermava di aver venduto il suo appartamento e di averne acquistato uno più centrale in Abitato di
Molfetta, in via di ristrutturazione, nel quale si sarebbe trasferita con i due figli, con la conseguenza che l'originario alloggio familiare, intestato in via esclusiva all' era rimasto nella sua disponibilità con Pt_1 quanto da ciò derivava per l'uomo in termini di risparmio per la locazione di altro cespite.
Da ultimo, la sosteneva che il principio di proporzionalità fosse stato pienamente rispettato sicché CP_1 concludeva affinché la Corte dichiarasse inammissibile il reclamo ovvero, nel merito, totalmente infondato, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, chiedeva disporre prova testimoniale -a mezzo della figlia maggiorenne- sulle condizioni economiche del nucleo familiare, ordinare all' l'esibizione in giudizio degli estratti conto Pt_1 dell'impresa familiare degli ultimi tre anni o, in difetto, disporre gli accertamenti del caso per il tramite della Polizia Tributaria.
L'udienza del 14.01.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito, e previa acquisizione delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione.
Infine, con nota del 4.11.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede insisteva affinché la Corte disponesse accertamenti ufficiosi per cristallizzare l'effettivo ammontare dei redditi dell' Pt_1
pagina 3 di 6 Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito è doveroso osservare come il reclamo ex art. 473-bis .24 c.p.c. abbia lo scopo di ovviare ai soli errori macroscopici eventualmente commessi dal
G.D. o dal Presidente del Tribunale all'esito della c.d. “fase sommaria” celebrata nell'ambito del procedimento separativo o divorzile, potendo lo stesso giudice di prime cure revocare o modificare le adottate decisioni sulla scorta delle circostanze sopravvenute e portate alla sua conoscenza, nonché dei relativi compendi istruttori all'uopo forniti dalle parti o acquisiti ufficiosamente.
In conseguenza di tanto, le istanze di prova formulate in questa sede dalla sono da dichiararsi CP_1 irricevibili, non potendo la Corte dar corso alle invocate attività istruttorie, viepiù in ragione dell'intervenuto rigetto di quelle articolate dalle parti in prime cure con le note all'uopo deputate.
Va poi chiarito come la sollevata eccezione d'inammissibilità del reclamo, perché asseritamente iscritto a ruolo tardivamente, sia di fatto già stata scrutinata dal Presidente di sezione il quale, investito dell'istanza di rimessione in termini avanzata dall' l'abbia ritenuta meritevole di accoglimento così come Pt_1 emerge dal provvedimento emesso in data 10.10.2024.
Ed invero, a causa di un blocco generalizzato del sistema telematico, all'atto dell'iscrizione a ruolo del reclamo avvenuta l'1.10.2024 (ossia nel termine dei dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in questione, risalente al 23.09.2024), era stata automaticamente generata la terza pec contenente la dicitura
“Errore imprevisto nel deposito”, sì da indurre l' a depositare detta istanza positivamente recepita Pt_1
a cagione del ravvisato incolpevole descritto impedimento.
E dunque, alla Corte è rimessa la ponderazione delle ragioni di merito esposte dalle parti nei loro rispettivi atti difensivi.
Chiarito ciò, giova premettere che le censure del reclamante siano state circoscritte alle sole determinazioni economiche adottate in prime cure, ritenute sproporzionate rispetto alle condizioni reddituali delle parti.
Quanto alle doglianze sollevate in merito all'assegno per la prole, non può non rilevarsi come entrambi i genitori siano obbligati ad istruire, educare e mantenere i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio all'art. 30 della Costituzione ed all'art. 147 c.c. e, riguardo precipuamente al mantenimento, esso deve consentire ai figli di conservare inalterato il tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, all'uopo tenuti a contribuire in concorso fra loro e in proporzione alle loro rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
Nel caso di specie risulta incontestata la circostanza per cui l' abbia svolto l'attività artigianale di Pt_1 restauratore di mobili in società con suo fratello, contribuendo con i relativi proventi al mantenimento della sua famiglia.
pagina 4 di 6 E tuttavia, con decorrenza dal 14.08.2024 egli è stato dichiarato totalmente invalido civile (così come si rileva dal verbale della commissione medica dell' , prodotto al Tribunale), perché risultato affetto da CP_2 cancro prostatico non operato e metastatizzato a livello osseo, già sottoposto a trattamento radioterapico con responsività al trattamento;
è affetto altresì da sindrome depressiva reattiva grave.
Ha poi provato di soffrire di algie ossee che gli determinano limitazioni funzionali ai movimenti articolari
(con conseguenze anche di natura neurologica, stante l'estensione delle metastasi nella regione epifisaria) sicché risulta non più espletabile la pregressa attività lavorativa autonoma, notoriamente richiedente l'impiego di energie fisiche.
E dunque, dalle dichiarazioni prodotte al fisco dall' relative agli anni d'imposta 2020/2022, e in Pt_1 attesa che le parti provvedano all'aggiornamento delle loro produzioni sul punto così come disposto dal
Giudice Delegato, i redditi dichiarati dal reclamante e derivanti dalla partecipazione alla ridetta impresa artigiana, erano stati i seguenti: €.
2.355 nel 2021, €.
1.592 nel 2022 ed €.
4.513 nel 2023; in secondo luogo, egli aveva dato prova di percepire una pensione d'invalidità civile con l'aggiunta dell'indennità di accompagnamento per un importo complessivo mensile di €.817,26.
A fronte di ciò, la SI.ra è assunta alle dipendenze di un'agenzia di assicurazioni, con la Controparte_1 mansione di addetta al front office, per cui percepisce una retribuzione mensile pari, in media, ad €.800 circa (si evince ciò dagli estratti conto prodotti in allegato al ricorso per separazione).
Dal canto suo, l' ha invece omesso di depositare i suoi estratti conto con la conseguenza che la Pt_1 valenza processuale di tale condotta omissiva sarà rimessa, se del caso, alle valutazioni del Giudice di prime cure.
Dai documenti bancari della reclamata, peraltro, emerge poi come siano stati bonificati in suo favore, Contr quale istruttrice sportiva, ulteriori importi da parte dall' “ di Manfredonia;
infine, con CP_4 rogito del 16.05.2024 la SI.ra ha acquistato un appartamento di vani 4,5 verso un Controparte_1 corrispettivo di €.135.000, di guisa che, esattamente come il consorte, ha un immobile di sua proprietà esclusiva.
Ed allora, ponderati in senso circolare tutti i suddetti dati, riscontrabili per tabulas, e tenuto conto che l'assegno unico universale per i due figli, pari ad €.341,00 mensili, è trattenuto in toto dalla , che CP_1
l'indennità di frequenza erogata dall' a beneficio del figlio per il disturbo di cui soffre è un CP_2 Per_1 mero sostegno economico per l'inserimento scolastico e sociale del ragazzino e che, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle condizioni economiche delle parti, appare conforme a giustizia rideterminare l'assegno per la prole a carico del reclamante nella misura mensile di €.250 per la figlia primogenita, studentessa universitaria e dalle esigenze indubbiamente maggiori rispetto al fratellino,
pagina 5 di 6 e di €.200 mensili a beneficio di (importi da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici Per_1
ISTAT), con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei due figli.
Va invece eliso l'assegno di mantenimento muliebre, tenuto conto che i redditi ed il patrimonio di entrambi i coniugi risultano essere sostanzialmente equivalenti.
Il reclamo è pertanto da accogliersi nei termini testé indicati e, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, la SI.ra deve essere condannata al pagamento di 2/3 delle relative spese, da Controparte_1 rifondersi in favore dell nella misura -già ridotta- di €.1.282,00 per compenso, con Parte_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge e del rimborso delle spese borsuali nella misura di €.98,00, compensando la le parti il restante 1/3.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1261/2024,
1) accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto dal SI. e, per l'effetto, a parziale Parte_1 modifica dell'Ordinanza emessa in data 20.09.2024 dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ridetermina l'assegno per la prole, a carico del reclamante, nella misura di
€.250 mensili a beneficio della figlia primogenita , ed in €.200 a beneficio del figlio Per_2
, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT;
Per_1
2) elide l'assegno di mantenimento posto a carico dell' ed in favore della reclamata Parte_1
; Controparte_1
3) conferma, per il resto, la reclamata ordinanza;
4) condanna la reclamata al pagamento di 2/3 delle spese per questa fase del giudizio, da Controparte_1 rifondersi in favore del reclamante nella misura -già ridotta- di €.1.282,00 per Parte_1 compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge,
e del rimborso delle spese borsuali nella misura di €.98,00, con compensazione fra le parti del restante
1/3.
Così deciso in Bari il 14.01.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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