Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 11675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11675 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11675/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2022, proposto da EM De TO, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via E. De Nicola, 1/B;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per l’accertamento
del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita/TFS/TFR ex art. 6 bis , c. 1 e 2, D.-L. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con L. 20 novembre 1987 n. 472 e successivamente modificato dall’art 21. L. 7 agosto 1990 n. 232 per l’attribuzione dei “ sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto di essere stato un dipendente pubblico appartenente alle forze di polizia e di essere stato collocato in quiescenza a domanda, a far data dal 31 maggio 2015, in seguito al raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utili per il calcolo del trattamento di fine servizio.
1.1. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che l’Istituto nazionale della previdenza sociale (“ Inps ”) non ha provveduto a computargli, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, i sei scatti stipendiali aggiuntivi previsti dall’articolo 6- bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti all’uopo previsti dalla legge.
1.2. L’Inps, in data 11 maggio 2016, ha trasmesso al ricorrente il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che gli sarebbe stato corrisposto (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
1.3. La parte ricorrente ha ulteriormente esposto che con comunicazione via pec del 18 agosto 2020, trasmessa per il tramite del suo legale di fiducia, ha provveduto a richiedere all’Inps il ricalcolo della indennità di buonuscita, chiedendo il pagamento delle somme reputate di spettanza in applicazione del suddetto articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo, ha contestato la legittimità dell’operato dell’Inps chiedendo l’accertamento del suo diritto a percepire il beneficio economico di cui all’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione a rideterminare l’indennità di buonuscita.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987 troverebbe piena applicazione nei suoi confronti, essendo stato collocato in quiescenza in seguito al raggiungimento dei 55 anni di età e previo svolgimento di oltre 35 anni di servizio utile, come previsto da tale disposizione normativa.
2.1. L’Inps si è costituita in resistenza nel presente giudizio e ha eccepito l’infondatezza del ricorso, nonché la prescrizione del diritto invocato dalla parte ricorrente, tenuto conto della data a partire dalla quale lo stesso è stato collocato in quiescenza.
2.2. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.
4. A far emergere la fondatezza del ricorso in esame e, di conseguenza, l’illegittimità del gravato provvedimento, è sufficiente evidenziare che il rigetto della istanza della parte ricorrente si fonda sull’assunto della inapplicabilità del beneficio previsto dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987 a coloro che siano cessati dal servizio per inabilità o per decesso. Atteso che il ricorrente è cessato dal servizio a domanda per sopraggiunti limiti di età, il predetto beneficio non sarebbe applicabile.
4.1. Ad avviso del Collegio tale interpretazione del dettato normativo risulta erronea, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6- bis , comma 2, del d.-l. n. 387/1987, a mente del quale “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […]”.
Il tenore letterale di tale disposizione normativa, in maniera inequivocabile, ricomprende nel novero dei soggetti destinatari del beneficio in parola anche il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda per sopraggiunti limiti di età, fermo restando il compimento di 35 anni di servizio utile, tutte condizioni che il ricorrente soddisfa e la cui sussistenza, in ogni caso, non risulta contestata dall’Inps.
5. Risulta, poi, infondata l’eccezione sollevata dall’Inps in relazione alla asserita decadenza dal beneficio previsto dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987 per non avere, la parte ricorrente, presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il termine stabilito dal secondo comma di tale disposizione normativa.
Detta circostanza, infatti, non può essere validamente invocata dall’Inps per precludere al ricorrente l’accesso al beneficio previdenziale di cui si tratta, in quanto la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l’inosservanza del termine stabilito dall’articolo 6- bis , comma 2, del d.-l. n. 387/1987 non produce alcuna conseguenza decadenziale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, sent. n. 3317 dell’11 aprile 2024).
6. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps.
In proposito, occorre rilevare che l’articolo 1, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
dispone che “ I dipendenti statali, all’atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita o all’assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico ”, mentre il successivo articolo 20, rubricato “ Cause di perdita del diritto ”, al secondo comma prevede che “ il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto […]”.
Orbene, per consolidata giurisprudenza, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione, così come disciplinato dall’articolo 20 del citato d.P.R., coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, ovverosia con l’atto con il quale, successivamente alla cessazione del servizio, viene liquidata la buonuscita (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 8369 del 18 ottobre 2024; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5598 del 14 novembre 2014; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5870 del 18 agosto 2010).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. il citato doc. 2 della produzione di parte ricorrente), il TFS è stato liquidato nel 2016 e, quindi, la richiesta di ricalcolo della indennità di buonuscita che la parte ricorrente ha comunicato via pec all’Inps nell’agosto del 2020 (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente) è idonea a spiegare efficacia interruttiva del termine di prescrizione del diritto dedotto in giudizio.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere accertato il diritto della parte ricorrente a fruire dei benefici economici contemplati dall’articolo 6- bis del d.-l. n. 387/1987, nonché il correlativo obbligo da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’anzidetta disposizione normativa.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
8. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni, tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO