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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3985 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa
da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
viale San Lazzaro n. 108 (CF: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avvocato Andrea PELLIZZARI
Attore
Contro
, nata a [...] l'[...], residente in [...]Controparte_1
presso l'Albergo Cittadino in Contrà San Marco n. 3 (C.F. ), C.F._2
contumace
1 Avv. MICHELA LETTIERI, curatore speciale delle minori e Persona_1
, nate a Vicenza l'11.9.2018, nominato con provvedimento in data Persona_2
7.9.2023
Convenute
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: disconoscimento di paternità
Conclusioni dell'attore:
Voglia l''illustrissimo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza reietta,
- accertare e dichiarare che il Sig. come in epigrafe indicato non è il Parte_1
padre biologico di e , come nell'atto di citazione Persona_1 Persona_2
individuate, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Vicenza di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita ed ogni altro adempimento necessario;
- per l'effetto dichiarare la perdita del cognome paterno in capo alle suindicate gemelle e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla relativa annotazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in caso di opposizione.
Conclusioni del curatore speciale delle minori e Persona_1 Per_2
:
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare.
1) Dichiararsi che il signor nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), non è il padre biologico delle minori e C.F._1 Persona_2 Per_1
(nate il 11.9.2018 a Vicenza), disponendo che la sentenza, al momento del
[...]
2 passaggio in giudicato, venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Vicenza per le conseguenti annotazioni negli atti di nascita rispettivamente iscritti al n.554 e al n.555, Serie A, Parte 1 del Registro degli Atti di Nascita dell'anno 2018.
2) Disporsi che, in caso di riproduzione dell'emittenda sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati ex art.52 D.Lgs.
n.196/2003.
3) Con rifusione di spese e competenze.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in data 31.7.2023 conveniva in giudizio, avanti Parte_1
il Tribunale di Vicenza, la propria moglie affinché venisse Controparte_1
accertato e dichiarato che le minori e , nate a Persona_1 Persona_2
Vicenza l'11.9.2018 in costanza di matrimonio, non erano figlie di esso attore e di conseguenza fossero disposte tutte le annotazioni di legge nei relativi registri dello stato civile.
Esponeva, a sostegno della domanda, di aver scoperto che le due bambine erano il frutto di una relazione adulterina intrattenuta da (dalla quale Controparte_1
si era separato nel febbraio del 2020), eseguendo in data 2.6.2023 un test del DNA
presso un centro specializzato che aveva rivelato l'incompatibilità tra il patrimonio genetico delle due minori ed il proprio.
Con decreto reso in data 7.9.2023 il Giudice, ritenuto che l'azione di stato proposta fosse soggetta al rito di cui agli articoli 473 bis e seguenti c.p.c., ordinava il mutamento del rito, fissava davanti a sé l'udienza del 25.1.2024 per gli adempimenti di cui all'art. minori e . Persona_1 Persona_2
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
veniva dichiarata contumace.
Con comparsa depositata in data 22.12.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale delle minori eccependo in via preliminare intervenuta decadenza dell'attore dall'azione proposta per mancato rispetto del termine annuale di decadenza di cui all'art. 244 II comma c.c.; quanto al merito, contestava la validità e l'utilizzabilità della relazione genetica prodotta da e chiedeva, per il caso fosse Parte_1
accertata l'insussistenza del rapporto di paternità, che il Tribunale valutasse la rispondenza degli effetti del disconoscimento all'interesse delle minori.
Con ordinanza in data 8.2.2024 il Giudice disponeva CTU medico legale ematologica,
affidata al dott. volta a verificare la compatibilità genetica tra Persona_3
l'attore e le minori e . Persona_1 Persona_2
Con successiva ordinanza in data 10.9.2024 il Giudice attribuiva al curatore speciale i poteri sostanziali volti a prestare il consenso all'accertamento richiesto al CTU sulle due minori, anche nell'inerzia o nel dissenso della madre ed a compiere (con l'ausilio dei Servizi Sociali) tutte le attività necessarie ad attuare l'accertamento medesimo.
In data 31.10.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'udienza del 15.5.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del (intervenuto nel giudizio) in epigrafe Controparte_2
riportate.
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'azione di disconoscimento di paternità proposta da Parte_1
4 Nel caso de quo, essendo stata esperita l'azione da parte del padre, il termine decadenziale è pari ad un anno dal giorno in cui il marito ha avuto certezza dell'adulterio della moglie ex art. 244, comma II, c.c. e, comunque, di non oltre i cinque dalla nascita delle figlie ai sensi del comma IV del medesimo articolo.
In materia la Corte di Cassazione ha chiarito che la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n.
134 del 1985 della Corte Costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo (Cassazione , 17.9.2020 n. 19324; Cassazione 11.6.2019 n. 15727).
Grava sul marito l'onere di dimostrare di aver agito entro l'anno dalla scoperta della condotta della moglie idonea al concepimento con un altro uomo e sulla parte convenuta l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta (Cassazione
11.7.2022 n.21898).
Nella fattispecie ha allegato e documentato di aver avuto prova Parte_1
certa dell'adulterio della moglie tramite gli esami genetici svolti privatamente nel giugno del 2023 (doc. 3 allegato all'atto introduttivo del giudizio).
scegliendo di rimanere contumace in causa, non ha Controparte_1
contestato tale prospettazione, né ha dimostrato l'anteriorità della scoperta del commesso adulterio.
Risulta inoltre rispettato il termine quinquennale di cui al terzo comma dell'art. 244 c.c.,
5 in quanto le gemelle e sono nate l'11.9.2018 e Persona_1 Persona_2
l'azione risulta proposta nell'agosto del 2023.
Quanto al merito, i risultati delle prove ematologiche eseguite dal CTU, dott. Per_3
con modalità tecniche adeguate e con appropriate competenze, hanno
[...]
escluso senza margini di incertezza la paternità di nei confronti delle Parte_1
minori e . Persona_1 Persona_2
Invero il CTU ha riscontrato 16 incompatibilità tra l'emi-profilo genetico del presunto padre e gli emi- profili genetici delle due minori (gemelle monovulari con DNA identici tra loro).
Ciò premesso, osserva il Collegio che l'attuale quadro normativo (artt. 30 Cost., 24,
comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale non comporta la prevalenza indiscriminata del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica, anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini,
e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia.
Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta,
occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cassazione 6.10.2021 n. 27149;
6 Cassazione 16.10.2023 n. 28646).
Nella fattispecie ai fini del riconoscimento della prevalenza del “favor veritatis” occorre considerare la tenera età delle minori, nate a Vicenza l'11.9.2018, unitamente alla circostanza, pacifica in causa, della disgregazione del nucleo familiare, risalente al febbraio del 2020, e dell'accoglienza delle minori con la madre presso l'“Albergo
Cittadino” di Vicenza.
Tali circostanze consentono di ritenere assenti rapporti affettivi e personali consolidati ed attuali tra le piccole e e l'attore il quale, Per_1 Per_2 Parte_1
promuovendo l'azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c. ha manifestato una chiara volontà di cessare qualsiasi relazione con le minori, di talché il mantenimento del rapporto di paternità non arrecherebbe alcun concreto vantaggio allo sviluppo psicologico, affettivo ed educativo delle minori medesime.
Quanto al mutamento del cognome, va ritenuto che il cognome paterno “ Pt_1
non rappresenti ancora un autonomo segno distintivo della identità personale delle due bambine (attesa la tenera età delle stesse che neppure hanno compiuto i sette anni e dunque hanno appena iniziato la scuola elementare), sicché neanche sotto questo profilo si ravvisa alcun pregiudizio per le minori conseguente all'accoglimento della domanda.
A ciò va infine aggiunta la non opposizione all'accoglimento della domanda da parte,
sia del curatore speciale, che del Pubblico Ministero.
Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza della paternità di nei Parte_1
confronti di e e, per l'effetto, va ordinato Persona_1 Persona_2
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza di effettuare l'annotazione nell'atto di nascita delle due minori della presente sentenza, passata in giudicato, ex art. 49
D.P.R. n. 396/2000.
7 Nulla si dispone riguardo alle spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
, stante la non opposizione della convenuta e la natura di giurisdizione CP_1
costitutiva del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
Le competenze del curatore speciale, avvocato MICHELA LETTIERI, nominato nell'esclusivo interesse delle minori, vanno poste al 50% a carico di Parte_1
e . Controparte_1
Tali spese, considerata l'attività svolta, vengono liquidate ai valori medi quanto alle fasi di studio (euro 1.701), introduttiva (euro 1.204) e di trattazione (euro 1.806) ed ai valori minimi (euro 1.453) per la fase decisionale, non essendo stati depositati scritti conclusivi.
Il pagamento relativo va eseguito in favore del curatore, quanto alla fase di studio, ed in favore dell'Erario, quanto alle restanti fasi, posto che le minori sono stata ammesse al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dello Ordine degli Avvocati
di Vicenza rese l'8.1.2024 su domande pervenute il 22.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)dichiara che e , nate a Vicenza l'11.9.2018, Persona_1 Persona_2
non sono figlie di nato a [...] il [...]; Parte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di provvedere alle annotazioni di legge sull'atto di nascita delle su indicate minori, disponendo che le stesse, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, siano identificate con il cognome della madre;
8 c)nulla per le spese relative al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
d)pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Parte_1
separato decreto;
e)condanna e in ragione del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno, al pagamento delle competenze del curatore speciale delle minori Per_1
e , liquidandole in complessivi euro 6.164 a titolo di
[...] Persona_2
compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA e disponendo che il relativo versamento venga eseguito, quanto ad euro 1.701, in favore del curatore e, quanto al resto, in favore dell'Erario;
f)dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza il 17.6.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
473 bis 21 c.p.c. e nominava l'avvocato MICHELA LETTIERI curatore speciale delle
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